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Decisione

16.2014.34

Risarcimento danni, diritto alla prova e di ottenere una decisione motivata

5 aprile 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 10 ottobre 2012 RE 1, che

si era recato alla Pretura di Locarno per ritirare i documenti di tale causa, ha

ricevuto dal Segretario assessore il citato modellino. CO 1, presentatosi anch'egli

in Pretura per ritirare il medesimo modellino, è stato informato che lo stesso

era stato consegnato ad altri. CO 1 ha chiesto all'arch. RE 1 la restituzione

del modellino rispettivamente il pagamento di fr. 2259.60. Non ottenendo

quanto richiesto, il 7 febbraio 2013 CO 1 e CO 2 hanno fatto notificare al

professionista il precetto esecutivo n. __________ per fr. 2259.60

oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2013 al quale

l'escusso ha interposto

opposizione.

D. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, il 22 gennaio 2014 CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 davanti alla Giudice

di pace del circolo della Rovana per ottenere il pagamento di fr. 2259.60 oltre

interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e alle spese esecutive. Invitato a

presentare osservazioni, nel suo memoriale del 20 febbraio 2014 il convenuto ha

proposto di respingere la petizione, notificando delle prove. All'udienza del

27 marzo 2014, indetta per la discussione, le parti hanno mantenuto le rispettive

posizioni.

E. Statuendo il 4 giugno 2014 la

Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato il convenuto a versare agli

attori fr. 2259.60 più interessi al 5% dal 1° febbraio 2013, rigettando in

via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di complessivi

fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere agli

attori un'indennità di fr. 50.–.

F. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto di fronte a questa Camera con un

reclamo del 5 luglio 2014 con cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di

respingere la petizione. Nelle loro osservazioni del 15 marzo 2016 CO 1

e CO 2 si sono rimessi al giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,

la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 6 giugno 2014. Introdotto il

5.

luglio 2014 il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo

esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore.

2.

La Giudice di pace ha

accolto la petizione rilevando come RE 1, che ha confermato di aver ritirato il

modellino, doveva sapere che tale oggetto spettava ai coniugi CO 1 e doveva di

conseguenza rifiutarsi di ritirarlo oppure lasciarlo in deposito presso lo

studio legale del suo patrocinatore. A suo parere, quindi, egli deve risarcire

il danno cagionato in virtù degli art. 41 CO.

4.

Il reclamante rimprovera

preliminarmente al primo giudice di non aver preso in considerazione le prove

da lui offerte. Tale censura deve essere esaminata in primo luogo. Il diritto

di essere sentito è infatti una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2

Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui lesione implica – per principio

– l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza

del ricorso nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio).

a) L'art.

8.

CC conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di

dimostrare quanto allega, sempre che si tratti di allegazioni giuridicamente

rilevanti e che le prove siano state notificate tempestivamente nelle forme prescritte

(DTF 134 I 148 consid. 5.3). Tale diritto è concretizzato all'art. 152 cpv. 1

CPC per il quale ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti

mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Di per sé, il

giudice può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile

esito non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”:

DTF 140 I 299 consid. 6.3.1 con riferimenti). Se intende rifiutare le prove

offerte, l'autorità deve di principio spiegare i motivi per cui esse risultano

inidonee o superflue (sentenza del Tribunale federale 5P.181/2002 del 1° luglio

2002.

consid. 4b con rinvio a DTF 119 Ib 505 consid. 5b/bb) con riferimenti).

Analogo principio vigeva sotto il cessato ordinamento processuale ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 10 e 12 ad art. 327).

b) Dagli

atti risulta che nelle osservazioni del 20 febbraio 2014 il convenuto aveva

postulato l'audizione di quattro testi, così come aveva offerto la propria

deposizione. All'udienza del 27 marzo 2014 egli non consta avere definitivamente

offerto l'assunzione di tali prove, ma nemmeno risulta una sua rinuncia, tant'è

che si è integralmente confermato nelle sue osservazioni (verbale, pag. 2, in fine).

Il Giudice di pace ha deciso l'azione sulla base degli atti, ciò che di per sé

è lecito, ma non la dispensava dallo statuire sulle prove offerte, ciò che non

ha fatto né durante l'udienza, e nemmeno nella decisione finale. Ne segue che

sorvolando sulle deposizioni offerte, essa ha commesso un diniego formale di

giustizia. Il che impone di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli

atti al primo giudice, perché statuisca sull'escussione dei testi e giudichi di

nuovo. Non incombe a questa Camera trattare il caso per la prima volta essa

medesima come un'autorità di prima istanza.

5.

L'emanazione dell'attuale

decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel

reclamo.

6.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone

problema di indennità al reclamante, la redazione del rimedio giuridico non

avendo con ogni verosimiglianza causato spese di rilievo né gli opponenti

possono essere ritenuti soccombenti (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto, la decisione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Giudice di pace, perché si

pronunci sull'ammissibilità delle prove offerte e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali

né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo della Rovana.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.