16.2014.34
Risarcimento danni, diritto alla prova e di ottenere una decisione motivata
5 aprile 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.34
Lugano
5 aprile 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire sul reclamo 7 luglio 2014 presentato da
RE
1
contro
la decisione del 4 giugno 2014 del Giudice di pace del circolo della Rovana
nella causa n. 01/2014 (risarcimento danni) promossa con istanza del 22 gennaio 2014
da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21
giugno 2012 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha obbligato CO 1 e
CO 2 a versare all'arch. RE 1 fr. 18 795.68 oltre interessi per
prestazioni professionali effettuate in loro favore. Tale importo comprendeva,
tra l'altro, anche fr. 2100.– relativi all'allestimento di un modellino dello
stabile progettato (inc. OA.2007.97).
Fatti
B. Il 10 ottobre 2012 RE 1, che
si era recato alla Pretura di Locarno per ritirare i documenti di tale causa, ha
ricevuto dal Segretario assessore il citato modellino. CO 1, presentatosi anch'egli
in Pretura per ritirare il medesimo modellino, è stato informato che lo stesso
era stato consegnato ad altri. CO 1 ha chiesto all'arch. RE 1 la restituzione
del modellino rispettivamente il pagamento di fr. 2259.60. Non ottenendo
quanto richiesto, il 7 febbraio 2013 CO 1 e CO 2 hanno fatto notificare al
professionista il precetto esecutivo n. __________ per fr. 2259.60
oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2013 al quale
l'escusso ha interposto
opposizione.
D. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, il 22 gennaio 2014 CO 1 e CO 2 hanno convenuto RE 1 davanti alla Giudice
di pace del circolo della Rovana per ottenere il pagamento di fr. 2259.60 oltre
interessi del 5% dal 1° febbraio 2013 e alle spese esecutive. Invitato a
presentare osservazioni, nel suo memoriale del 20 febbraio 2014 il convenuto ha
proposto di respingere la petizione, notificando delle prove. All'udienza del
27 marzo 2014, indetta per la discussione, le parti hanno mantenuto le rispettive
posizioni.
E. Statuendo il 4 giugno 2014 la
Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato il convenuto a versare agli
attori fr. 2259.60 più interessi al 5% dal 1° febbraio 2013, rigettando in
via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di complessivi
fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere agli
attori un'indennità di fr. 50.–.
F. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto di fronte a questa Camera con un
reclamo del 5 luglio 2014 con cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di
respingere la petizione. Nelle loro osservazioni del 15 marzo 2016 CO 1
e CO 2 si sono rimessi al giudizio della Camera.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,
la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 6 giugno 2014. Introdotto il
5.
luglio 2014 il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo
esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore.
2.
La Giudice di pace ha
accolto la petizione rilevando come RE 1, che ha confermato di aver ritirato il
modellino, doveva sapere che tale oggetto spettava ai coniugi CO 1 e doveva di
conseguenza rifiutarsi di ritirarlo oppure lasciarlo in deposito presso lo
studio legale del suo patrocinatore. A suo parere, quindi, egli deve risarcire
il danno cagionato in virtù degli art. 41 CO.
4.
Il reclamante rimprovera
preliminarmente al primo giudice di non aver preso in considerazione le prove
da lui offerte. Tale censura deve essere esaminata in primo luogo. Il diritto
di essere sentito è infatti una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2
Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui lesione implica – per principio
– l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza
del ricorso nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio).
a) L'art.
8.
CC conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di
dimostrare quanto allega, sempre che si tratti di allegazioni giuridicamente
rilevanti e che le prove siano state notificate tempestivamente nelle forme prescritte
(DTF 134 I 148 consid. 5.3). Tale diritto è concretizzato all'art. 152 cpv. 1
CPC per il quale ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti
mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Di per sé, il
giudice può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile
esito non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”:
DTF 140 I 299 consid. 6.3.1 con riferimenti). Se intende rifiutare le prove
offerte, l'autorità deve di principio spiegare i motivi per cui esse risultano
inidonee o superflue (sentenza del Tribunale federale 5P.181/2002 del 1° luglio
2002.
consid. 4b con rinvio a DTF 119 Ib 505 consid. 5b/bb) con riferimenti).
Analogo principio vigeva sotto il cessato ordinamento processuale ticinese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 10 e 12 ad art. 327).
b) Dagli
atti risulta che nelle osservazioni del 20 febbraio 2014 il convenuto aveva
postulato l'audizione di quattro testi, così come aveva offerto la propria
deposizione. All'udienza del 27 marzo 2014 egli non consta avere definitivamente
offerto l'assunzione di tali prove, ma nemmeno risulta una sua rinuncia, tant'è
che si è integralmente confermato nelle sue osservazioni (verbale, pag. 2, in fine).
Il Giudice di pace ha deciso l'azione sulla base degli atti, ciò che di per sé
è lecito, ma non la dispensava dallo statuire sulle prove offerte, ciò che non
ha fatto né durante l'udienza, e nemmeno nella decisione finale. Ne segue che
sorvolando sulle deposizioni offerte, essa ha commesso un diniego formale di
giustizia. Il che impone di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli
atti al primo giudice, perché statuisca sull'escussione dei testi e giudichi di
nuovo. Non incombe a questa Camera trattare il caso per la prima volta essa
medesima come un'autorità di prima istanza.
5.
L'emanazione dell'attuale
decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel
reclamo.
6.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone
problema di indennità al reclamante, la redazione del rimedio giuridico non
avendo con ogni verosimiglianza causato spese di rilievo né gli opponenti
possono essere ritenuti soccombenti (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto, la decisione
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Giudice di pace, perché si
pronunci sull'ammissibilità delle prove offerte e statuisca di nuovo.
2. Non si prelevano spese processuali
né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo della Rovana.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.