16.2014.35
Contratto di soggiorno in istituto - contenuto del verbale d'udienza
24 settembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.35
Lugano
24 settembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 7 luglio 2014 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 2 giugno 2014 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio
nella causa C. 013/2014 (contratto di soggiorno in istituto) promossa con
istanza 29 aprile 2014 da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 6 aprile 2012 RE 1, in
qualità di “persona di riferimento” di sua moglie T__________, ha sottoscritto con
la CO 1 un contratto riguardante il soggiorno della consorte alla casa anziani omonima
di __________;
che T__________ ha soggiornato
nel citato istituto dal 10 aprile 2012 al 13 marzo 2013;
che l'11 giugno 2013 la CO 1 ha trasmesso
a RE 1 una fattura di fr. 1608.70, comprendente la retta di soggiorno della
moglie dal 1° marzo al 13 marzo 2013, l'assegno grandi invalidi e il conguaglio
per il 2013;
che sollecitato senza esito il
pagamento di tale mercede, il 18 febbraio 2014 la CO 1 ha fatto notificare a T__________
il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di
Mendrisio per l'incasso di fr. 1608.70 oltre interessi al 5% dall'11 giugno
2013, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che il 29 aprile 2014 la CO 1 ha
introdotto davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio un'istanza di
conciliazione chiedendo di convocare T__________ e RE 1 per una conciliazione,
rispettivamente di condannarli al pagamento in solido di fr. 1608.70 oltre
interessi e di rigettare in via definitiva l'opposizione al citato PE;
che all'udienza del 28 maggio
2014, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto un accordo;
che con decisione 2 giugno 2014
il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando T__________ e RE 1 a
pagare in solido all'istante fr. 1608.70 oltre interessi al 5% dall'11 giugno
2013 e fr. 73.– di spese esecutive, rigettando per tale importo in via definitiva
l'opposizione interposta al menzionato PE e ponendo una tassa di giustizia di
fr. 150.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte fr. 25.–
a titolo di ripetibili;
che contro il giudizio appena
citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2014,
chiedendo di potere giustificare e argomentare il suo rifiuto “al pagamento della
retta e ciò in veste di tutore e non di condannato”;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione alla
controparte;
che
così invitato, il Giudice di pace ha formulato il 12 agosto 2014 le sue
osservazioni al reclamo;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dal
Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
Fatti
321 cpv. 1 CPC; CCR sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013, con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che nella fattispecie il reclamo,
consegnato alla Posta svizzera il 7 luglio 2014 (cfr. busta di intimazione), è
tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e
dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, art. 321 pag. 1411);
che il Giudice di pace,
considerato che “in virtù dell'art. 157 CPC il giudice fonda il proprio
convincimento apprezzando liberamente le prove rimaste incontestate”, ha
accolto l'istanza della CO 1, ritenendo “la morosità della convenuta non
giustificata” e la richiesta dell'istante “provata e legittima”;
che il reclamante si duole di non
avere potuto presentare le proprie osservazioni all'udienza, siccome “il
Giudice ha insistito sul fatto che non si parlasse di cure ospedaliere poiché
la causa verteva sul mancato pagamento della retta alberghiera”;
che nelle sue osservazioni del 12
agosto 2014 il Giudice di pace ha spiegato di avere consegnato alle parti per
rilettura una copia provvisoria di quanto verbalizzato, la quale è stata
approvata dal convenuto senza alcuna richiesta di rettifica;
che il primo giudice ha
confermato inoltre di avere indicato al convenuto “che quale giudice di pace
non ero competente a discutere e/o dirimere eventuali controversie legate al tipo
di cure e/o assistenza date alla moglie, invitandolo, se lo ritenesse opportuno,
a rivolgersi agli organi di controllo della attività sanitaria delle case per
Considerandi
anziani nel caso non lo avesse già fatto”;
che, come già premesso, oggetto
della procedura era indubbiamente il pagamento della retta per il soggiorno di
T__________ alla Casa Anziani __________ fondato sul contratto di soggiorno sottoscritto
da RE 1 come persona di riferimento (doc. C);
che nella misura in cui
all'udienza del 28 maggio 2014 RE 1 intendeva discutere delle cure ospedaliere,
le sue argomentazioni erano fuori tema, ovvero estranee all'oggetto del litigio
già per il fatto che competente per valutare e preavvisare la violazione dei
diritti dei pazienti non è in effetti la Giudicatura di pace, ma la Commissione
di vigilanza sanitaria (art. 21 Legge sanitaria);
che in tali circostanze, a
ragione il primo giudice non ha verbalizzato le argomentazioni – fuori tema –
del convenuto, il verbale dovendo sì contenere le dichiarazioni processuali
delle parti ma queste devono riguardare la fattispecie in esame e rientrare nel
tema trattato all'udienza (cfr. Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
pag. 1047);
che avendo sottoscritto il verbale
del 28 maggio 2014 senza nulla eccepire, non si riscontra una violazione del
diritto di essere sentito del reclamante;
che il reclamante rimprovera il
primo giudice di averlo a torto condannato al pagamento della retta della casa
anziani, benché sia intervenuto nella causa in qualità di tutore di sua moglie;
che in realtà, il punto 2.3 del
contratto sottoscritto dalle parti prevede che “la persona di riferimento
risponde personalmente e solidalmente con l'Ospite, (…), del pagamento della
retta a saldo del soggiorno in Istituto (…). La persona di riferimento si impegna
altresì ad assicurare il versamento all'Istituto dell'eventuale assegno grande
invalido (AGI) per la quota spettante al medesimo Istituto in base alle
disposizioni cantonali vigenti. In caso di trasferimento in altro istituto o di
rientro al domicilio, le poste sopraindicate andranno saldate prima della
dimissione dell'Ospite.” (doc. C);
che visto quanto precede il
reclamo deve essere respinto, il primo giudice non avendo né manifestamente
accertato i fatti in maniera errata né erroneamente applicato il diritto;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di
indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–
avv.;
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Mendrisio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.