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Decisione

16.2014.35

Contratto di soggiorno in istituto - contenuto del verbale d'udienza

24 settembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

321 cpv. 1 CPC; CCR sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013, con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);

che nella fattispecie il reclamo,

consegnato alla Posta svizzera il 7 luglio 2014 (cfr. busta di intimazione), è

tempestivo;

che secondo l'art. 320 CPC con il

reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a

criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del

primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e

dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, art. 321 pag. 1411);

che il Giudice di pace,

considerato che “in virtù dell'art. 157 CPC il giudice fonda il proprio

convincimento apprezzando liberamente le prove rimaste incontestate”, ha

accolto l'istanza della CO 1, ritenendo “la morosità della convenuta non

giustificata” e la richiesta dell'istante “provata e legittima”;

che il reclamante si duole di non

avere potuto presentare le proprie osservazioni all'udienza, siccome “il

Giudice ha insistito sul fatto che non si parlasse di cure ospedaliere poiché

la causa verteva sul mancato pagamento della retta alberghiera”;

che nelle sue osservazioni del 12

agosto 2014 il Giudice di pace ha spiegato di avere consegnato alle parti per

rilettura una copia provvisoria di quanto verbalizzato, la quale è stata

approvata dal convenuto senza alcuna richiesta di rettifica;

che il primo giudice ha

confermato inoltre di avere indicato al convenuto “che quale giudice di pace

non ero competente a discutere e/o dirimere eventuali controversie legate al tipo

di cure e/o assistenza date alla moglie, invitandolo, se lo ritenesse opportuno,

a rivolgersi agli organi di controllo della attività sanitaria delle case per

Considerandi

anziani nel caso non lo avesse già fatto”;

che, come già premesso, oggetto

della procedura era indubbiamente il pagamento della retta per il soggiorno di

T__________ alla Casa Anziani __________ fondato sul contratto di soggiorno sottoscritto

da RE 1 come persona di riferimento (doc. C);

che nella misura in cui

all'udienza del 28 maggio 2014 RE 1 intendeva discutere delle cure ospedaliere,

le sue argomentazioni erano fuori tema, ovvero estranee all'oggetto del litigio

già per il fatto che competente per valutare e preavvisare la violazione dei

diritti dei pazienti non è in effetti la Giudicatura di pace, ma la Commissione

di vigilanza sanitaria (art. 21 Legge sanitaria);

che in tali circostanze, a

ragione il primo giudice non ha verbalizzato le argomentazioni – fuori tema –

del convenuto, il verbale dovendo sì contenere le dichiarazioni processuali

delle parti ma queste devono riguardare la fattispecie in esame e rientrare nel

tema trattato all'udienza (cfr. Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,

pag. 1047);

che avendo sottoscritto il verbale

del 28 maggio 2014 senza nulla eccepire, non si riscontra una violazione del

diritto di essere sentito del reclamante;

che il reclamante rimprovera il

primo giudice di averlo a torto condannato al pagamento della retta della casa

anziani, benché sia intervenuto nella causa in qualità di tutore di sua moglie;

che in realtà, il punto 2.3 del

contratto sottoscritto dalle parti prevede che “la persona di riferimento

risponde personalmente e solidalmente con l'Ospite, (…), del pagamento della

retta a saldo del soggiorno in Istituto (…). La persona di riferimento si impegna

altresì ad assicurare il versamento all'Istituto dell'eventuale assegno grande

invalido (AGI) per la quota spettante al medesimo Istituto in base alle

disposizioni cantonali vigenti. In caso di trasferimento in altro istituto o di

rientro al domicilio, le poste sopraindicate andranno saldate prima della

dimissione dell'Ospite.” (doc. C);

che visto quanto precede il

reclamo deve essere respinto, il primo giudice non avendo né manifestamente

accertato i fatti in maniera errata né erroneamente applicato il diritto;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante

essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di

indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

avv.;

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Mendrisio.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.