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Decisione

16.2014.36

Contratto di affitto agricolo: tentativo obbligatorio di conciliazione in controversie con un valore litigioso fino a 5000 franchi - competenza del Giudice di pace e non dell'Ufficio di conciliazione

8 ottobre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'8 maggio 2014 RE 1 si è

rivolto al Giudice di pace del circolo di Taverne chiedendo di convocare le

parti a un tentativo di conciliazione volto a ottenere l'annullamento

della disdetta e la protrazione di tre anni del contratto di affitto agricolo. Il

13 giugno 2014, il Giudice di pace ha dichiarato irricevibile l'istanza per

“incompetenza di giudizio”.

C. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'8 luglio 2014 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso che sia accertata

la competenza per materia del Giudice di pace adito e gli atti gli siano

ritornati affinché provveda a convocare le parti a un'udienza di conciliazione.

Invitato a formulare osservazioni CO 1 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett.

a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili

di prima istanza finali o incidentali pronunciate in controversie patrimoniali

con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CC). Una decisione

è finale secondo l'art. 236 cpv. 1 CPC se conclude la procedura pronunciandosi

sul merito o quando, come in concreto, rileva il difetto di un presupposto

processuale e non entra nel merito della causa (cfr. Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,

n. 9 ad art. 308). Le

decisioni dei giudici di pace come autorità di conciliazione sono così

impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1

CPC). Nella fattispecie, il giudizio impugnato è stato notificato al patrocinatore

dell'istante il 16 giugno 2014 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio

__________). Il reclamo, introdotto l'8 luglio 2014 (cfr. attestazione postale

sulla busta d’invio raccomandato) è pertanto tempestivo.

2.

Il primo giudice ha in

sostanza emanato una decisione di non entrata nel merito constatando la propria

incompetenza per materia poiché “le competenze del Giudice di Pace in materia

di locazione sono limitate a casi di affitto non pagato con la procedura di

rigetto dell'opposizione ed escludono le procedure relative a servitù,

locazione e affitto e di locali commerciali”.

3.

Il reclamante, richiamando

in particolare l'art. 2 della legge cantonale di applicazione del codice di

diritto processuale civile svizzero del 24 giugno 2010 (LACPC: RL 3.3.2.1) e l'art.

31.

della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG:

RL 3.1.1.1), rimprovera il primo giudice di aver erroneamente applicato il

diritto negando la propria competenza per materia.

a) Ora,

determinanti ai fini della decisione sulla competenza sono le allegazioni di

fatto e di diritto così come le domande di causa (CCC inc. 16.2008.12 del 28

agosto 2008, consid. 2 con riferimenti; Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 59, pag.

178). In concreto, l'istante ha promosso un'istanza di conciliazione fondata sugli

art. 197 e segg. CPC, il cui valore è stato da lui stimato “in circa fr.

2500.

–/3500.–”, chiedendo, sulla base della legge federale sull'affitto agricolo

del 4 ottobre 1985 (LAAgr: RS 221.213.2) l'accertamento della nullità della

disdetta, subordinatamente la protrazione del contratto di affitto agricolo.

b) Secondo

quanto disposto dall'art. 276a CO la LAAgr si applica all'affitto di

aziende agricole o di fondi adibiti all'agricoltura in quanto preveda

disposizioni speciali (art. 276a cpv. 1 CO), mentre per il resto torna

applicabile il Codice delle obbligazioni, a eccezione delle disposizioni

concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali (art. 276a cpv.

2.

CO). Giusta l'art. 47 LAAgr alle azioni civili si applicano le disposizioni

del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (RS 272),

il quale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, stabilisce che l'organizzazione

dei tribunali e delle autorità di conciliazione (art. 3 CPC), come pure la

competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali è determinata

dal diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC), salvo per quel che concerne l'obbligo

per i cantoni di istituire delle autorità paritetiche di conciliazione per le

controversie in materia di locazione di locali d'abitazioni o commerciali (art. 200 cpv. 1 CPC) e in quelle concernenti la legge federale sulla

parità dei sessi (art. 200 cpv. 2 CPC; cfr. Haldy in:

Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 5 ad art. 3).

c) Per

quanto concerne invece le controversie in materia di contratto di affitto

agricolo, i Cantoni non hanno nessun obbligo di disporre di un'autorità

paritetica di conciliazione e sono liberi di approntare la loro organizzazione

giudiziaria, l'art. 200 cpv. 1 CPC non applicandosi all'affitto agricolo (Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a

edizione, n. 3 ad art. 200; Alvarez/Perez in: Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Berna 2012, n. 4 ad art. 200; Infanger in: Basler

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2012, n. 2e ad art. 200).

In virtù dell'art. 33 CPC per le azioni in materia

di locazione e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di

situazione della cosa. Tale disposizione è applicabile anche all'affitto

agricolo (Trezzini, op. cit., art.

33, pag. 59; Feller/Bloch in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], op. cit., n. 27 ad art. 33).

d) A

livello cantonale l'art. 23 della legge sul diritto fondiario rurale e

sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 (RL 8.1.3.1) prevede che “le

controversie relative al contratto d'affitto sono decise, salvo disposizioni

contrarie, dal giudice civile”. E siccome il Codice di diritto processuale civile

svizzero dispone che per le controversie, come quella in esame con un valore inferiore

a fr. 100 000.– (art. 198 e 199 CPC), la procedura decisionale dev'essere sempre

preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di

conciliazione (art. 197 CPC), nel Canton Ticino l'autorità di conciliazione per

il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie con un valore

litigioso fino a fr. 5000.­– è il Giudice di pace (art. 2 LACPC e art. 31 cpv.

1.

lett. a LOG).

e) In

definitiva, la controversia, che riguarda il contratto di affitto agricolo non

rientra nella competenza speciale degli Uffici di conciliazione in materia di

locazione ma in quella del Giudice di pace (art. 4 LACPC; cfr. analogamente, nel

vecchio diritto di procedura: II CCA sentenza inc. 12.2008.121 del 2 febbraio

2009, consid. 8; CCC sentenza inc. 16.2000.18 del 16 maggio 2000, consid. 5; v.

anche Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione, vol. X, 2005/2006, n.

3). Nelle circostanze descritte, a torto il Giudice di pace del circolo di Taverne

ha denegato la sua competenza. Ciò posto, il reclamo dev'essere accolto, con

conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio dell'incarto al

primo giudice, affinché notifichi l'istanza di conciliazione alla controparte e

citi le parti all'udienza di conciliazione (art. 202 cpv. 3 CPC).

4.

La fattispecie merita

inoltre una chiosa supplementare, ricordando al Giudice di pace che in linea di

principio occorre aprire un incarto per ogni istanza di conciliazione e che alle

parti dev'essere data conferma del ricevimento dell'atto (art. 62 cpv. 2 CPC). Questa

conferma, strumento essenziale per comprovare la data d'inizio della

litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC ; Trezzini,

op. cit., art. 62 , pag. 213), dev'essere sempre rilasciata, anche in caso di

irricevibilità dell'istanza.

5.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di

annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a

qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili,

l'opponente non ha formulato osservazioni al reclamo e non può essere

considerato soccombente (v. DTF 139 III 38, consid. 5 in fine). Allo Stato del Cantone Ticino, poi, possono essere addebitate spese processuali, ma non

quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del

circolo di Taverne affinché proceda nel senso del considerando 3e.

2. Non si prelevano spese giudiziarie

né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Taverne.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.