16.2014.36
Contratto di affitto agricolo: tentativo obbligatorio di conciliazione in controversie con un valore litigioso fino a 5000 franchi - competenza del Giudice di pace e non dell'Ufficio di conciliazione
8 ottobre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.36
Lugano
8 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 luglio 2014 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 13 giugno 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Taverne nella causa in materia di contratto di affitto agricolo promossa con
istanza 8 maggio 2014 nei confronti di
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 2 agosto 2009 L__________,
in qualità di locatrice, e RE 1, in qualità di fittavolo, hanno sottoscritto un
contratto di affitto agricolo con inizio l'11 novembre 2009 e scadenza l'11
novembre 2015, avente per oggetto le particelle n. 600, 634 e 648 RFD di __________,
sezione __________. Le parti hanno inoltre concordato che il contratto, di
durata indeterminata con durata minima, in mancanza di disdetta per la prima
scadenza con un preavviso di un anno, era da considerare rinnovato tacitamente
per un nuovo periodo di 6 anni e così di seguito. Il 26 ottobre 2012 L__________
ha donato la particella n. 600 al figlio CO 1, il quale il 12 aprile 2014 ne ha
disdetto il contratto di affitto agricolo per il 28 febbraio 2015.
Fatti
B. L'8 maggio 2014 RE 1 si è
rivolto al Giudice di pace del circolo di Taverne chiedendo di convocare le
parti a un tentativo di conciliazione volto a ottenere l'annullamento
della disdetta e la protrazione di tre anni del contratto di affitto agricolo. Il
13 giugno 2014, il Giudice di pace ha dichiarato irricevibile l'istanza per
“incompetenza di giudizio”.
C. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'8 luglio 2014 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso che sia accertata
la competenza per materia del Giudice di pace adito e gli atti gli siano
ritornati affinché provveda a convocare le parti a un'udienza di conciliazione.
Invitato a formulare osservazioni CO 1 è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett.
a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili
di prima istanza finali o incidentali pronunciate in controversie patrimoniali
con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CC). Una decisione
è finale secondo l'art. 236 cpv. 1 CPC se conclude la procedura pronunciandosi
sul merito o quando, come in concreto, rileva il difetto di un presupposto
processuale e non entra nel merito della causa (cfr. Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,
n. 9 ad art. 308). Le
decisioni dei giudici di pace come autorità di conciliazione sono così
impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1
CPC). Nella fattispecie, il giudizio impugnato è stato notificato al patrocinatore
dell'istante il 16 giugno 2014 (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio
__________). Il reclamo, introdotto l'8 luglio 2014 (cfr. attestazione postale
sulla busta d’invio raccomandato) è pertanto tempestivo.
2.
Il primo giudice ha in
sostanza emanato una decisione di non entrata nel merito constatando la propria
incompetenza per materia poiché “le competenze del Giudice di Pace in materia
di locazione sono limitate a casi di affitto non pagato con la procedura di
rigetto dell'opposizione ed escludono le procedure relative a servitù,
locazione e affitto e di locali commerciali”.
3.
Il reclamante, richiamando
in particolare l'art. 2 della legge cantonale di applicazione del codice di
diritto processuale civile svizzero del 24 giugno 2010 (LACPC: RL 3.3.2.1) e l'art.
31.
della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG:
RL 3.1.1.1), rimprovera il primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto negando la propria competenza per materia.
a) Ora,
determinanti ai fini della decisione sulla competenza sono le allegazioni di
fatto e di diritto così come le domande di causa (CCC inc. 16.2008.12 del 28
agosto 2008, consid. 2 con riferimenti; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 59, pag.
178). In concreto, l'istante ha promosso un'istanza di conciliazione fondata sugli
art. 197 e segg. CPC, il cui valore è stato da lui stimato “in circa fr.
2500.
–/3500.–”, chiedendo, sulla base della legge federale sull'affitto agricolo
del 4 ottobre 1985 (LAAgr: RS 221.213.2) l'accertamento della nullità della
disdetta, subordinatamente la protrazione del contratto di affitto agricolo.
b) Secondo
quanto disposto dall'art. 276a CO la LAAgr si applica all'affitto di
aziende agricole o di fondi adibiti all'agricoltura in quanto preveda
disposizioni speciali (art. 276a cpv. 1 CO), mentre per il resto torna
applicabile il Codice delle obbligazioni, a eccezione delle disposizioni
concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali (art. 276a cpv.
2.
CO). Giusta l'art. 47 LAAgr alle azioni civili si applicano le disposizioni
del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (RS 272),
il quale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, stabilisce che l'organizzazione
dei tribunali e delle autorità di conciliazione (art. 3 CPC), come pure la
competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali è determinata
dal diritto cantonale (art. 4 cpv. 1 CPC), salvo per quel che concerne l'obbligo
per i cantoni di istituire delle autorità paritetiche di conciliazione per le
controversie in materia di locazione di locali d'abitazioni o commerciali (art. 200 cpv. 1 CPC) e in quelle concernenti la legge federale sulla
parità dei sessi (art. 200 cpv. 2 CPC; cfr. Haldy in:
Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 5 ad art. 3).
c) Per
quanto concerne invece le controversie in materia di contratto di affitto
agricolo, i Cantoni non hanno nessun obbligo di disporre di un'autorità
paritetica di conciliazione e sono liberi di approntare la loro organizzazione
giudiziaria, l'art. 200 cpv. 1 CPC non applicandosi all'affitto agricolo (Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a
edizione, n. 3 ad art. 200; Alvarez/Perez in: Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Berna 2012, n. 4 ad art. 200; Infanger in: Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2012, n. 2e ad art. 200).
In virtù dell'art. 33 CPC per le azioni in materia
di locazione e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di
situazione della cosa. Tale disposizione è applicabile anche all'affitto
agricolo (Trezzini, op. cit., art.
33, pag. 59; Feller/Bloch in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], op. cit., n. 27 ad art. 33).
d) A
livello cantonale l'art. 23 della legge sul diritto fondiario rurale e
sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 (RL 8.1.3.1) prevede che “le
controversie relative al contratto d'affitto sono decise, salvo disposizioni
contrarie, dal giudice civile”. E siccome il Codice di diritto processuale civile
svizzero dispone che per le controversie, come quella in esame con un valore inferiore
a fr. 100 000.– (art. 198 e 199 CPC), la procedura decisionale dev'essere sempre
preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di
conciliazione (art. 197 CPC), nel Canton Ticino l'autorità di conciliazione per
il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie con un valore
litigioso fino a fr. 5000.– è il Giudice di pace (art. 2 LACPC e art. 31 cpv.
1.
lett. a LOG).
e) In
definitiva, la controversia, che riguarda il contratto di affitto agricolo non
rientra nella competenza speciale degli Uffici di conciliazione in materia di
locazione ma in quella del Giudice di pace (art. 4 LACPC; cfr. analogamente, nel
vecchio diritto di procedura: II CCA sentenza inc. 12.2008.121 del 2 febbraio
2009, consid. 8; CCC sentenza inc. 16.2000.18 del 16 maggio 2000, consid. 5; v.
anche Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione, vol. X, 2005/2006, n.
3). Nelle circostanze descritte, a torto il Giudice di pace del circolo di Taverne
ha denegato la sua competenza. Ciò posto, il reclamo dev'essere accolto, con
conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio dell'incarto al
primo giudice, affinché notifichi l'istanza di conciliazione alla controparte e
citi le parti all'udienza di conciliazione (art. 202 cpv. 3 CPC).
4.
La fattispecie merita
inoltre una chiosa supplementare, ricordando al Giudice di pace che in linea di
principio occorre aprire un incarto per ogni istanza di conciliazione e che alle
parti dev'essere data conferma del ricevimento dell'atto (art. 62 cpv. 2 CPC). Questa
conferma, strumento essenziale per comprovare la data d'inizio della
litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC ; Trezzini,
op. cit., art. 62 , pag. 213), dev'essere sempre rilasciata, anche in caso di
irricevibilità dell'istanza.
5.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di
annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a
qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili,
l'opponente non ha formulato osservazioni al reclamo e non può essere
considerato soccombente (v. DTF 139 III 38, consid. 5 in fine). Allo Stato del Cantone Ticino, poi, possono essere addebitate spese processuali, ma non
quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la
decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del
circolo di Taverne affinché proceda nel senso del considerando 3e.
2. Non si prelevano spese giudiziarie
né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Taverne.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.