16.2014.38
Stralcio del reclamo dai ruoli per desistenza
20 ottobre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.38
Lugano
20 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 luglio 2014 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 e dal MLaw)
contro
la decisione di stralcio emessa il 22 luglio 2014 dall'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Agno nella causa n. 087/14 (locazione)
promossa con istanza 23 giugno 2014
nei confronti di
CO
1 (Colombia)
(patrocinata
dall' PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza di conciliazione del 23 giugno 2014 all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Agno, RE 1 (conduttrice) ha convenuto in giudizio CO 1
(locatrice) chiedendo di annullare la disdetta inoltrata da quest'ultima il 4
giugno 2014 con effetto al 1° ottobre 2014 o quanto meno di concedere una
proroga del contratto di locazione e postulando l'eliminazione di difetti con
conseguente riduzione della pigione;
che l'Ufficio di conciliazione,
non essendo l'istante comparsa all'udienza del 22 luglio 2014, con decisione
del medesimo giorno ha considerato l'istanza come ritirata con conseguente stralcio
della procedura dai ruoli in quanto priva d'oggetto, ordinando la liberazione
in favore della locatrice della pigione depositata del mese di luglio 2014;
che contro tale decisione RE 1 è
insorta a questa Camera con un reclamo del 26 luglio 2014, completato il 13
agosto 2014, in cui chiede in sostanza di annullare il giudizio impugnato e di rinviare
l'incarto all'Ufficio di conciliazione affinché convochi le parti a una nuova
udienza di conciliazione;
che nelle sue osservazioni 14
agosto 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo;
che con scritto 16 ottobre 2014 RE
1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo, le parti avendo
raggiunto un accordo, e chiedendo di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie
e di compensare le indennità per ripetibili;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un reclamo
equivale a desistenza (Rüegg in: Basler
Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi
che possono avere indotto la reclamante a recedere dalla lite;
che la desistenza della
reclamante comporta lo stralcio della procedura (art. 241 cpv. 3 CPC), di modo
che la Camera può statuire nella composizione a giudice unico (art. 48b lett. a
n. 1 LOG);
che desistenza equivale a soccombenza,
onde l'obbligo per chi ritira un'impugnativa di assumere - in linea di
principio - il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
che considerata la precaria
situazione finanziaria della reclamante e la buona volontà dimostrata dalle
parti nell'accedere a un accordo amichevole, si può nondimeno rinunciare - eccezionalmente
- a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si
giustifica assegnare ripetibili, neppure richieste, all'opponente, lo scritto
del 14 agosto 2014 non avendo inoltre causato spese di rilievo;
che per quanto riguarda la
richiesta di gratuito patrocinio avanzata dalla reclamante dinanzi a questa
Camera, essa risulta priva d'interesse (RtiD II-2006 pag. 614 in basso);
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto del ritiro del
reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
Fatti
2. Non si riscuotono spese
processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. e MLaw;
–
avv..
Comunicazione all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Agno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Considerandi
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.