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Decisione

16.2014.4

Rapporti di vicinato, litisconsorzio necessario passivo

9 maggio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con decisione del 25

novembre 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, ordinando ai convenuti

di tagliare la siepe a 1.25 m, di rimondarla una volta all'anno e di rimuovere

gli alberi ad alto fusto piantati e cresciuti in violazione delle norme sulle

distanze di confine. La tassa di giudizio di fr. 125.– è stata posta a carico

dei convenuti.

C. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 gennaio 2014, postulando,

previo il conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio

impugnato. Con decreto del 15 gennaio 2014 il presidente di questa Camera ha

concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 5 febbraio

2014 CO 2, CO 3 e CO 1 concludono per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal

Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento

a Honegger in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta a RE 1 il 2 dicembre 2013, di modo che il termine d'impugnazione

ha iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2013 al 2

gennaio 2014 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 17

gennaio 2014. Introdotto il 14 gennaio 2014 (attestazione postale sulla busta d'invio)

il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Il Giudice di pace ha

accolto l'istanza, considerando che la fattispecie: “– si trascina da lunga

data (vedi documenti allegati all'istanza del 2009); – è già stata oggetto di

trattazione da parte della Giudicatura di Pace del Circolo di Riva San Vitale

con ingiunzione alla parte convenuta di adeguare le piantumazioni del fondo

oggetto della presente istanza ai dettami degli articoli 140 e 155-6 LAC; – la

parte convenuta non è comparsa all'udienza di conciliazione né ha giustificato

la sua assenza (vedi specifiche nel verbale di udienza del 20 novembre 2013), palesando

così il suo disinteresse alla lite; – all'udienza di conciliazione la parte attrice

ha chiesto al giudice di procedere ad una decisione sulla base dell'art. 212

CPC; – in tale circostanze il giudice giudica in base alle adduzioni di parte

contenute nell'istanza e alle prove addotte dall'istante (art. 234 CPC); – in

virtù dell'art. 157 CPC il giudice fonda il suo convincimento apprezzando

liberamente le prove rimaste incontestate”.

3.

La reclamante

si duole di una violazione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a in

fine CPC e del suo diritto di essere sentita, asserendo di

non avere potuto ritirare il plico raccomandato contenente

l'istanza e la citazione all'udienza di conciliazione del 20 novembre 2013,

perché in vacanza all'estero e siccome “non si aspettava nessuna notificazione

in merito alla procedura avviata dall'istante”, la stessa è da considerarsi non

avvenuta ai sensi della citata disposizione. Soggiunge poi

che TERZ 1, con cui è di fatto separata e in procedura di divorzio, l'ha informata “seppur molto tardivamente”, della citazione all'udienza,

del fatto che la Polizia la stava cercando, ma non le avrebbe saputo indicare da

quale autorità era stata citata né il giorno corretto dell'udienza, di modo che

l'informazione datale non ha sopperito all'irregolare notificazione. La

reclamante contesta inoltre la competenza del Giudice di pace a emettere una

decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, ritenendo che il valore litigioso,

peraltro non determinato dal primo giudice, è superiore a fr. 2000.–. Per

quanto riguarda il merito della decisione impugnata, essa rimprovera al primo

giudice di non avere specificato quanti e quali alberi debbano essere rimossi e

di non avere considerato che gli alberi da rimuovere sono stati piantati da ben

più di 10 anni senza che nessuno abbia sollevato opposizione.

4.

Nella fattispecie, gli

istanti hanno promosso una causa di vicinato per ottenere il taglio della siepe

posta sulla particella n. 484 RFD di __________ (__________) così come l'allontanamento

di piante poste a una distanza dal confine inferiore a quella legale.

E trattandosi di una prestazione indivisibile, in un regime di

comproprietà, come in concerto, tutti i comproprietari vanno convenuti da terzi

in litisconsorzio necessario (RtiD II-2011, pag. 694; Rep. 1989, pag. 169 con riferimenti;

Trezzini in: Commentario al Codice

di diritto processuale civile svizzero; Lugano 2011, art. 70 pag. 270).

a) Ora,

secondo l'art. 70 cpv. 1 CPC più persone devono agire o essere convenute

congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere

deciso solo con unico effetto per tutte. Se nei casi di litisconsorzio necessario

l'azione non è promossa da o contro tutte le parti tenute a procedere congiuntamente,

manca rispettivamente la legittimazione attiva o passiva e l'azione è respinta

in quanto infondata (Messaggio del Consiglio federale concernente

il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006 6593, pag. 6651;

DTF 138 III 520, consid, 4.3; 137 III 459 consid. 3.5).

L'art. 70 cpv. 2 CPC prevede che gli atti processuali tempestivi di un

litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate

le impugnazioni. I rimedi di diritto vanno pertanto promossi da tutti i

litisconsorti necessari (Messaggio del CF citato, FF 2006

6593, pag. 6651 e 6652; Jeandin, in:

Code

de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 14 ad art. 70).

b) In

concreto, il reclamo è stato introdotto dalla sola RE 1, senza che essa abbia

mai preteso di rappresentare anche l’altro comproprietario. Se non che, come si

è detto, trattandosi di un litisconsorzio necessario passivo, il reclamo andava

presentato da entrambi i comproprietari della particella n. 484 RFD di __________

(__________). Presentato con l'ausilio di un patrocinatore, il reclamo deve

essere respinto senza che sia necessario esaminare le censure di merito

sollevate. Né si giustifica assegnare alla reclamante un breve termine per

emendare il rimedio, la mancanza di un litisconsorte non rappresentando un atto

viziato da carenza formale (art. 132 cpv. 1 CPC).

5.

Le spese giudiziarie

seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto all'indennità

d'inconvenienza in favore degli opponenti (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere

del fatto che nessuna domanda in tale senso è stata formulata, la stesura delle

osservazioni non ha verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese

apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di complessivi

fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

avv.;

–;

Comunicazione a:

– Giudicatura di pace del circolo

di Mendrisio:

–.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.