16.2014.42
Società anonima radiata dal registro di commercio in pendenza di reclamo - carenza di personalità giuridica e quindi di capacità di essere parte
19 aprile 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.42
Lugano
19 aprile 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 15 settembre 2014 presentato dalla
RE
1 ora in liquidazione
contro
la decisione emessa il 31 luglio 2014 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città nella causa SE.2013.48 (appalto) promossa con petizione del 24 ottobre 2013
da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1);
ritenuto
in fatto: che con petizione del 24 ottobre 2013 CO 1 ha convenuto
la RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città chiedendo il
pagamento di fr. 6400.– oltre interessi al 5% dal 21 novembre 2011;
che
statuendo il 31 luglio 2014 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a
fr. 6000.– oltre interessi al 5% dal 21 novembre 2011 e ha posto le spese
processuali di fr. 400.– carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore
fr. 700.– per ripetibili;
che
contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 15 settembre 2014 per ottenere la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere integralmente la petizione;
che
nelle sue osservazioni del 13 novembre 2014 CO 1 ha chiesto la reiezione del
reclamo;
che
la domanda di accordare al reclamo l'effetto sospensivo formulata il 23 gennaio
2015 dalla RE 1 è stata respinta dal presidente di questa Camera il 27 gennaio
2015;
che,
nel frattempo, il 13 novembre 2014, CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione del circolo di
Roveredo (GR) per l'incasso di fr. 6000.– più interessi al 5% dal 21 novembre
2011, di fr. 400.– e di fr. 700.– indicando come titolo di credito “sentenza 31
luglio 2014 della Pretura di Locarno Città” così come, “spese” e “ripetibili”;
che,
preso atto dell'opposizione interposta dalla RE 1 al menzionato PE, con istanza
del 17 dicembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo al Tribunale distrettuale
Moesa;
che
la RE 1 è stata sciolta a seguito di fallimento pronunciato il 18 maggio 2016
dal Presidente del Tribunale distrettuale Moesa e la relativa procedura è stata
poi sospesa per mancanza di attivo il 4 gennaio 2017 (FUSC __________/2016 del __________ 2016,
e
FUSC __________/2017 del __________
2017);
che
l'11 aprile 2017 la RE 1 è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio,
nessuna opposizione motivata essendo stata presentata contro la cancellazione
(art. 159 cpv. 5 lett. a ORC; FUSC __________/2017 del __________ 2017);
e considerando
in diritto che
la capacità di parte è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC)
e come tale dev'essere verificato d'ufficio (art. 60 CPC);
che i presupposti
processuali devono essere dati non solo all'inizio del procedimento, ma anche
al momento in cui è emanata la sentenza (Hofmann/Lüscher,
Le Code de procédure civile, 2ª edizione, pag. 66 con riferimento
al Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero dell'8 giugno 2006, FF 2006 pag. 6647);
che con la fine della
liquidazione e la cancellazione dal Registro di commercio una società anonima
perde la personalità giuridica (DTF 132 III 733 consid. 3.1; v. anche sentenza
del Tribunale federale 4A_384/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.1.3);
che in tal caso la società
perde anche la qualità di parte, donde l'irricevibilità di qualsiasi azione da
essa intentata o contro di lei promossa (II CCA, sentenza inc. 12.2013.42 del
Fatti
13 ottobre 2013
con rinvio a Ruedin, Droit des sociétés, 2a
edizione, pag. 366 n. 2054 e pag. 367 n. 2057);
che qualora in pendenza di
causa una persona giuridica sia cancellata dal registro di commercio, la causa
da lei intentata o contro di lei promossa è considerata priva d'oggetto e va
stralciata dai ruoli (art. 242 CPC; Killias
in: Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Vol II, n. 7 ad art. 242; Kriech
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 242; Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art.
242; Naegeli/Richers in:
Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 8 ad
art. 242; Leumann Liebster in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 242);
che, di conseguenza, preso
atto della cancellazione della ragione sociale della RE 1 dal registro di
commercio il reclamo va stralciato dai ruoli;
che in circostanze del
genere la lite può essere decisa nella composizione a giudice unico (art. 48b
lett. a n. 1 LOG);
che le spese giudiziarie
Considerandi
di una causa divenuta priva d'oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art.
107.
cpv. 1 lett. e CPC);
che le particolarità del
caso inducono tuttavia a rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di oneri
processuali e all'assegnazione di ripetibili.
decide: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa
è stralciata dai ruoli.
2.
Non
si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.
3.
Notificazione all'.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.