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Decisione

16.2014.44

Compravendita - Decisione senza motivazione scritta - Reclamo irricevibile, ritrasmesso al primo giudice quale domanda di motivazione scritta

20 ottobre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. ll 24 giugno 2014 CO 1 si è

rivolta al Giudice di pace del circolo del Ticino chiedendo di convocare le

parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata

conciliazione, una proposta di giudizio volta ad ottenere la condanna di RE 1 al

pagamento di fr. 1829.75 oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2013 e di fr.

182.98 per il suo intervento, così come al rigetto dell'opposizione interposta

al citato PE. All'udienza del 17 settembre 2014 l'istante, unica comparente, ha ribadito la sua richiesta di emanazione di una decisione.

C. Con decisione emessa il 22

settembre 2014 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi – il Giudice

di pace ha accolto l'istanza e posto a carico del convenuto la tassa di

giustizia di fr. 190.– (dispositivi n. 1, 2 e 3), ricordando che la motivazione

scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo se una parte lo avesse chiesto

entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione con l'avvertenza che l'omessa

richiesta di motivazione valeva quale rinuncia all'impugnazione della decisione

mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comportava il passaggio in giudicato

della decisione (dispositivo n. 4).

D. Il 1° ottobre 2014 RE 1 si è

rivolto a questa Camera chiedendo l'annullamento del predetto giudizio con

rinvio della causa al Giudice di pace. L'atto non è stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Per l'art.

239.

cpv. 1 lett. b CPC, il giudice può notificare la sua decisione senza

motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti. La motivazione

scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte la

chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2

prima frase CPC), ritenuto che l'omessa richiesta di motivazione è considerata

rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv.

2.

seconda frase CPC).

2.

Nella fattispecie, il

convenuto non ha fatto capo alla facoltà prevista dall'art. 239 cpv. 2 prima frase

CPC. Tale inazione, di per sé, equivale a rinuncia all'impugnazione della

decisione mediante reclamo (D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 30 ad art. 239; Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, art. 239 pag. 1601). Un'impugnazione dei

soli dispositivi (non motivati) – come nel caso in esame – è per contro impraticabile,

ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di fare decorrere i

termini di ricorso (D. Staehelin, op. cit. n. 29, 30 e 31 ad art.

239).

Nel caso in cui una parte

introduca un reclamo prima di richiedere la motivazione scritta al giudice che

ha pronunciato la decisione, si può legittimamente ritenere, tuttavia, che l'atto

costituisca una formale richiesta di motivazione scritta giusta l'art. 239 cpv.

2.

prima frase CPC (d. Staehelin, op. cit., n. 31 ad art. 239; Tappy in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 239; lerch in: Gehri/Kramer

[curatori], ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 6 ad art. 239). Premesso ciò, trattato

come reclamo lo scritto del 1° ottobre 2014 dev'essere dichiarato irricevibile

poiché prematuro, ma lo stesso va trasmesso al Giudice di pace quale richiesta

di motivazione (nel medesimo senso: CCR sentenza inc. 16.2011.74 del 28

febbraio 2012), fermo restando la possibilità per RE 1 di impugnare nuovamente

la decisione motivata del primo giudice.

3.

In esito al giudizio non si

prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC) né si pone problema

di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato

come reclamo l'atto è irricevibile.

2. Gli

atti sono ritornati al Giudice di pace ai sensi dei considerandi.

3. Non si riscuotono spese giudiziarie.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo del Ticino.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.