16.2014.44
Compravendita - Decisione senza motivazione scritta - Reclamo irricevibile, ritrasmesso al primo giudice quale domanda di motivazione scritta
20 ottobre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.44
Lugano
20 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul “reclamo” del 1° ottobre 2014 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 22 settembre 2014 dal Giudice di pace del circolo del
Ticino nella causa CM.2014.24 (__________) promossa con istanza 24 giugno 2014 da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 22 luglio 2013 la
società F__________ ha inviato a RE 1 una fattura di fr. 1829.75 per una fornitura
di vino da lui ordinato per il ristorante L__________ a __________ da lui
gestito. Il 19 maggio 2014 F__________ ha ceduto il credito a RE 1, la quale il
30 maggio 2014 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Bellinzona, a cui l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. ll 24 giugno 2014 CO 1 si è
rivolta al Giudice di pace del circolo del Ticino chiedendo di convocare le
parti a un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata
conciliazione, una proposta di giudizio volta ad ottenere la condanna di RE 1 al
pagamento di fr. 1829.75 oltre interessi al 5% dal 22 agosto 2013 e di fr.
182.98 per il suo intervento, così come al rigetto dell'opposizione interposta
al citato PE. All'udienza del 17 settembre 2014 l'istante, unica comparente, ha ribadito la sua richiesta di emanazione di una decisione.
C. Con decisione emessa il 22
settembre 2014 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi – il Giudice
di pace ha accolto l'istanza e posto a carico del convenuto la tassa di
giustizia di fr. 190.– (dispositivi n. 1, 2 e 3), ricordando che la motivazione
scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo se una parte lo avesse chiesto
entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione con l'avvertenza che l'omessa
richiesta di motivazione valeva quale rinuncia all'impugnazione della decisione
mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comportava il passaggio in giudicato
della decisione (dispositivo n. 4).
D. Il 1° ottobre 2014 RE 1 si è
rivolto a questa Camera chiedendo l'annullamento del predetto giudizio con
rinvio della causa al Giudice di pace. L'atto non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Per l'art.
239.
cpv. 1 lett. b CPC, il giudice può notificare la sua decisione senza
motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti. La motivazione
scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte la
chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2
prima frase CPC), ritenuto che l'omessa richiesta di motivazione è considerata
rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv.
2.
seconda frase CPC).
2.
Nella fattispecie, il
convenuto non ha fatto capo alla facoltà prevista dall'art. 239 cpv. 2 prima frase
CPC. Tale inazione, di per sé, equivale a rinuncia all'impugnazione della
decisione mediante reclamo (D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 30 ad art. 239; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, art. 239 pag. 1601). Un'impugnazione dei
soli dispositivi (non motivati) – come nel caso in esame – è per contro impraticabile,
ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di fare decorrere i
termini di ricorso (D. Staehelin, op. cit. n. 29, 30 e 31 ad art.
239).
Nel caso in cui una parte
introduca un reclamo prima di richiedere la motivazione scritta al giudice che
ha pronunciato la decisione, si può legittimamente ritenere, tuttavia, che l'atto
costituisca una formale richiesta di motivazione scritta giusta l'art. 239 cpv.
2.
prima frase CPC (d. Staehelin, op. cit., n. 31 ad art. 239; Tappy in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 239; lerch in: Gehri/Kramer
[curatori], ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 6 ad art. 239). Premesso ciò, trattato
come reclamo lo scritto del 1° ottobre 2014 dev'essere dichiarato irricevibile
poiché prematuro, ma lo stesso va trasmesso al Giudice di pace quale richiesta
di motivazione (nel medesimo senso: CCR sentenza inc. 16.2011.74 del 28
febbraio 2012), fermo restando la possibilità per RE 1 di impugnare nuovamente
la decisione motivata del primo giudice.
3.
In esito al giudizio non si
prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC) né si pone problema
di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato
come reclamo l'atto è irricevibile.
2. Gli
atti sono ritornati al Giudice di pace ai sensi dei considerandi.
3. Non si riscuotono spese giudiziarie.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo del Ticino.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.