16.2014.45
Contratto di locazione - espulsione del conduttore dopo disdetta straordinaria per violazione del dovere di diligenza e riguardo verso i vicini - ricevibilità del reclamo
12 gennaio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.45
Lugano
12 gennaio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 1° ottobre 2014 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 12 settembre 2014 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna nella causa SO.2014.726 (espulsione del conduttore) promossa
con istanza 20 agosto 2014 da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 10 aprile 2013 RE 1 ha
sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione di durata indeterminata avente
per oggetto un appartamento a __________ per una pigione di fr. 800.– mensili,
oltre a fr. 250.– mensili di spese accessorie;
che l'ente è stato locato a “uso
personale, abitazione familiare per 1 persona”;
che la locazione è iniziata il 15
aprile 2013 e poteva essere disdetta con preavviso di tre mesi, alle scadenze
31 marzo e 30 settembre, la priva volta il 30 settembre 2014;
che il 12 maggio 2014 il locatore
ha inviato alla conduttrice una diffida ai sensi dell'art. 257f CO invitandola a rispettare la quiete notturna con l'avvertenza che in caso di
ulteriori lamentele il contratto sarebbe stato disdetto con preavviso di 30 giorni;
che il locatore ha inoltre
ricordato alla conduttrice come l'ente locato fosse adibito a “uso personale di
una sola persona” segnalandole che non avrebbe tollerato violazioni di questa
clausola;
che il 16 giugno 2014 il locatore
ha notificato alla conduttrice la disdetta del contratto per il 31 luglio 2014;
che
la conduttrice non ha contestato la disdetta straordinaria e non ha riconsegnato
Fatti
i locali alla scadenza;
che
con istanza 20 agosto 2014 CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna chiedendo – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di ordinare l'immediata
espulsione
di RE 1 dall'appartamento e di essere autorizzato, in caso di mancata
liberazione dei vani, a sgomberarli con l'ausilio della polizia a spese della
controparte;
che
con ordinanza dello stesso giorno il Pretore ha assegnato alla convenuta un
termine fino al 10 settembre 2014 per presentare eventuali osservazioni, con
l'avvertenza che in caso di silenzio avrebbe giudicato in base all'istanza e agli
atti (art. 256 cpv. 1 CPC);
che
RE 1 non ha reagito;
che
statuendo il 12 settembre 2014 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando a RE 1
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente l'ente
locato, ponendo gli oneri processuali di fr. 200.– a carico della convenuta, tenuta
a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–;
che
contro la decisione appena citata RE 1 e il figlio C__________ sono insorti a
questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2014;
che
il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che il Pretore ha trattato la
causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), le cui
decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni
dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che la competenza di questa
Camera è pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in “meno di fr.
10 000.–”;
che la decisione impugnata è pervenuta
alla convenuta il 23 settembre 2014 (cfr. tracciamento degli invii, numero
dell'invio 98.46.101801.10821186) di modo che il reclamo, introdotto il 1°
ottobre 2014 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), è
tempestivo;
che nella misura in cui è stato
introdotto anche da C__________, il quale non era parte davanti al Pretore né la
decisione impugnata lo concerne personalmente, tanto che egli risulta essere domiciliato
altrove, il reclamo si rivela inammissibile;
che giusta l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
Considerandi
che il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e
dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, art. 321 pag. 1411);
che RE 1 sostiene di avere
“mancato di rispondere alla decisione timbrata il 15 agosto 2014 [recte:
ordinanza 20 agosto 2014] e ricevuta il 4 settembre 2014, perché eravamo convinti
che si trattasse del solito spazio di reazione di 30 giorni”;
che nella misura in cui la
reclamante ammette di avere ricevuto l'istanza con i relativi allegati così
come l'ordinanza con la quale il primo giudice le ha fissato un termine per
presentare eventuali osservazioni all'istanza (art. 253 CPC), l'inosservanza
del termine assegnatole è dovuta alla mancanza di diligenza della parte e non è
quindi scusabile;
che
nella misura in cui la reclamante lamenta la violazione da parte del locatore del
termine di preavviso minimo di tre mesi per rescindere il contratto di
locazione, la censura oltre a essere stata sollevata inammissibilmente per la
priva volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), è comunque tardiva giacché la
conduttrice non ha contestato la validità della disdetta notificatole entro il
termine di 30 giorni previsto dall'art. 273 CO;
che
la reclamante rileva inoltre di avere sempre pagato il canone di locazione, di avere
organizzato il trasloco per il 31 ottobre 2014, di voler trovare “una soluzione
pacifica e ordinata”, soggiungendo “che si tratta di una abitazione famigliare
con animali ed è senz'altro da trattare con le rispettive misure”;
che tali argomentazioni, oltre a non
ostare al legittimo diritto conferito al locatore di disdire il contratto di
locazione in caso di violazione grave degli obblighi di diligenza e di riguardo
per i vicini (art. 257f cpv. 3 CO) e di chiederne la successiva espulsione
ove il conduttore non abbandoni i locali, non sono tali da rendere manifestamente
errati gli accertamenti del primo giudice sull'esistenza di una valida disdetta
e sulla permanenza della conduttrice nei locali dopo la fine del contratto;
che, infine, la richiesta di
protrazione del contratto di locazione, a prescindere dalla sua inammissibilità
(art. 326 cpv. 1 CPC), è ad ogni modo esclusa in caso di disdetta per violazione
grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 272a cpv.
1.
lett. b CO);
che, in definitiva, questa Camera
confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche nei confronti della decisione
del Pretore sull'accertamento dei fatti o sull'applicazione del diritto, è
nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale
annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla
reclamante (Trezzini, op. cit.,
art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 321), donde l'irricevibilità
del suo reclamo;
che, in circostanze del genere,
il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone
problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese giudiziarie di complessivi
fr. 150.– sono poste, in solido, a carico dei reclamanti.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.