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Decisione

16.2014.45

Contratto di locazione - espulsione del conduttore dopo disdetta straordinaria per violazione del dovere di diligenza e riguardo verso i vicini - ricevibilità del reclamo

12 gennaio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i locali alla scadenza;

che

con istanza 20 agosto 2014 CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna chiedendo – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di ordinare l'immediata

espulsione

di RE 1 dall'appartamento e di essere autorizzato, in caso di mancata

liberazione dei vani, a sgomberarli con l'ausilio della polizia a spese della

controparte;

che

con ordinanza dello stesso giorno il Pretore ha assegnato alla convenuta un

termine fino al 10 settembre 2014 per presentare eventuali osservazioni, con

l'avvertenza che in caso di silenzio avrebbe giudicato in base all'istanza e agli

atti (art. 256 cpv. 1 CPC);

che

RE 1 non ha reagito;

che

statuendo il 12 settembre 2014 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando a RE 1

– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare immediatamente l'ente

locato, ponendo gli oneri processuali di fr. 200.– a carico della convenuta, tenuta

a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–;

che

contro la decisione appena citata RE 1 e il figlio C__________ sono insorti a

questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2014;

che

il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto: che il Pretore ha trattato la

causa come tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), le cui

decisioni sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni

dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che la competenza di questa

Camera è pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in “meno di fr.

10 000.–”;

che la decisione impugnata è pervenuta

alla convenuta il 23 settembre 2014 (cfr. tracciamento degli invii, numero

dell'invio 98.46.101801.10821186) di modo che il reclamo, introdotto il 1°

ottobre 2014 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), è

tempestivo;

che nella misura in cui è stato

introdotto anche da C__________, il quale non era parte davanti al Pretore né la

decisione impugnata lo concerne personalmente, tanto che egli risulta essere domiciliato

altrove, il reclamo si rivela inammissibile;

che giusta l'art. 320 CPC con il

reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

Considerandi

che il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a

criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del

primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e

dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, art. 321 pag. 1411);

che RE 1 sostiene di avere

“mancato di rispondere alla decisione timbrata il 15 agosto 2014 [recte:

ordinanza 20 agosto 2014] e ricevuta il 4 settembre 2014, perché eravamo convinti

che si trattasse del solito spazio di reazione di 30 giorni”;

che nella misura in cui la

reclamante ammette di avere ricevuto l'istanza con i relativi allegati così

come l'ordinanza con la quale il primo giudice le ha fissato un termine per

presentare eventuali osservazioni all'istanza (art. 253 CPC), l'inosservanza

del termine assegnatole è dovuta alla mancanza di diligenza della parte e non è

quindi scusabile;

che

nella misura in cui la reclamante lamenta la violazione da parte del locatore del

termine di preavviso minimo di tre mesi per rescindere il contratto di

locazione, la censura oltre a essere stata sollevata inammissibilmente per la

priva volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), è comunque tardiva giacché la

conduttrice non ha contestato la validità della disdetta notificatole entro il

termine di 30 giorni previsto dall'art. 273 CO;

che

la reclamante rileva inoltre di avere sempre pagato il canone di locazione, di avere

organizzato il trasloco per il 31 ottobre 2014, di voler trovare “una soluzione

pacifica e ordinata”, soggiungendo “che si tratta di una abitazione famigliare

con animali ed è senz'altro da trattare con le rispettive misure”;

che tali argomentazioni, oltre a non

ostare al legittimo diritto conferito al locatore di disdire il contratto di

locazione in caso di violazione grave degli obblighi di diligenza e di riguardo

per i vicini (art. 257f cpv. 3 CO) e di chiederne la successiva espulsione

ove il conduttore non abbandoni i locali, non sono tali da rendere manifestamente

errati gli accertamenti del primo giudice sull'esistenza di una valida disdetta

e sulla permanenza della conduttrice nei locali dopo la fine del contratto;

che, infine, la richiesta di

protrazione del contratto di locazione, a prescindere dalla sua inammissibilità

(art. 326 cpv. 1 CPC), è ad ogni modo esclusa in caso di disdetta per violazione

grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 272a cpv.

1.

lett. b CO);

che, in definitiva, questa Camera

confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche nei confronti della decisione

del Pretore sull'accertamento dei fatti o sull'applicazione del diritto, è

nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale

annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla

reclamante (Trezzini, op. cit.,

art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 321), donde l'irricevibilità

del suo reclamo;

che, in circostanze del genere,

il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

che le spese

giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone

problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese giudiziarie di complessivi

fr. 150.– sono poste, in solido, a carico dei reclamanti.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.