16.2014.48
Contratto di viaggio - interpretazione di clausola contrattuale prevedente indennità forfettarie in caso di rinuncia al viaggio - riduzione della penale
1 febbraio 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.48
16.2014.51
Lugano
1 febbraio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 7 ottobre 2014 presentato da
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro la decisione emessa l'8 settembre 2014
dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E14-032 (contratto di
viaggio) promossa con istanza del 2 maggio 2014 (recte: del 4 giugno
2014) nei confronti di
CO 1
così come sul reclamo dell'8 ottobre 2014
presentato da CO 1 contro la medesima decisione;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 maggio 2013 RE 1 ha
prenotato presso l'agenzia __________ di CO 1 una vacanza dal 29 giugno al 21
luglio 2013 al costo di fr. 2311.– comprendente il viaggio in torpedone e il
pernottamento in camera singola con pensione completa all'Hotel __________ ad __________.
Il 22 giugno 2013 la cliente ha versato il prezzo pattuito. La sera prima della
partenza RE 1 ha comunicato all'agenzia di viaggio l'impossibilità di partire
per la vacanza a causa di malattia, chiedendo la restituzione di quanto
versato. CO 1 non ha dato seguito alla richiesta. RE 1 si è così rivolta alla
sua compagnia di assicurazioni viaggio __________ AG, la quale però ha negato
il rimborso.
B. Con
istanza del 2 maggio 2014 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di
Paradiso, chiedendo di convocare la __________ AG a un tentativo di
conciliazione volto a ottenere fr. 2311.– oltre interessi al 5% dal 2 maggio
2014. All'udienza del 4 giugno 2014 le parti hanno raggiunto un'intesa in virtù
della quale la convenuta si è impegnata a versare all'istante fr. 400.–. Constatato
che l'istante aveva chiesto di citare in giudizio CO 1, il Giudice di pace ha
sospeso l'udienza e “convocherà il signor CO 1 per la successiva citazione”.
C. All'udienza di conciliazione
del 20 agosto 2014, volta al pagamento di fr. 1911.–, CO 1 si è
rifiutato di riconoscere la pretesa avversaria, mentre RE 1 ha chiesto l'emanazione
di una decisione. Statuendo l'8 settembre 2014 il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 955.– e
ponendo la tassa di giustizia di fr. 150.– a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 ottobre 2014 in cui
chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la sua
istanza, limitatamente a fr. 1511.– oltre interessi del 5% dal 2 maggio 2014. L'8
ottobre 2014 CO 1 ha interposto a sua volta reclamo contro la decisione del
Giudice di pace, postulando l'integrale reiezione dell'istanza. Nelle loro
rispettive osservazioni del 21 novembre 2014, le parti hanno concluso per il
rigetto del reclamo avversario.
in diritto: 1. I rimedi giuridici in
esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sul medesimo oggetto. Si
giustifica così di congiungere le due
procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art.
212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alle parti al più
presto il 9 settembre 2014. Introdotti il 7 e l'8 ottobre 2014 i reclami sono
pertanto entrambi tempestivi.
3. Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326
cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi
fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la documentazione allegata da CO 1 al suo reclamo (lettera
del 6 luglio 2013 da RE 1 a CO 1 [doc. 8] e scambio di e-mail del 25 e 26 luglio
2013 tra CO 1 a Hotel __________ di __________ [doc. 9]), così come alle
osservazioni al reclamo avversario (copia delle condizioni generali 2014 della __________
SA; copia della fattura del noleggio del pulmann emessa il 10 giugno 2013 dalla
__________ Sagl; elenco dei clienti per cui CO 1 ha riservato un soggiorno
presso l'Hotel __________ di __________
con le rispettive provvigioni da lui percepite; e-mail del 12 novembre 2014 inviata
da CO 1 all'Hotel __________ di __________)
non presentata al primo giudice non è ricevibile.
4. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del
giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid.
2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di
cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati
accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare
esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto
con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio
giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
5. Il Giudice di pace ha
accertato che secondo le condizioni generali del contratto di viaggio concluso
tra le parti, il consumatore è tenuto a pagare la totalità dei costi qualora
egli annulli, come nella fattispecie, il viaggio all'ultimo momento. Per il
primo giudice, i costi a carico del cliente sono tuttavia soltanto quelli
“effettivi sopportati e comprovati dalla ditta di viaggio”. Ciò premesso, egli
ha considerato da un lato che il convenuto non aveva dimostrato di avere pagato
all'Hotel il soggiorno prenotato per l'istante e, dall'altro che lo stesso
aveva “sicuramente avuto dei disagi ed un mancato guadagno per la rinuncia dell'ultimo
momento in seguito a malattia” dell'istante. Il primo giudice ha così deciso in
equità, riconoscendo all'istante fr. 955.–.
Fatti
I. Sul
reclamo di RE 1
6. La reclamante censura il fatto che la procedura di conciliazione tra lei
e l'assicurazione __________ SA è stata sospesa il 4 giugno
2014 dal Giudice di pace, anziché essere chiusa per intervenuto accordo tra le
parti. Essa si duole altresì del fatto che il primo giudice ha citato la
medesima compagnia d'assicurazioni a comparire all'udienza del 20 giugno 2014.
a) Un'istanza
di conciliazione, oltre che per iscritto, può essere proposta oralmente
mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione (art. 202
cpv. 1 CPC). La procedura di conciliazione, se le parti giungono
a un'intesa, è chiusa con la conciliazione (art. 208 CPC). In tal caso, l'autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l'acquiescenza o
la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono e ricevono il verbale (art.
208 cpv.1 CPC). La transazione, l'acquiescenza o la desistenza incondizionata
hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato (cpv. 2).
b) In
concreto, la procedura adottata dal primo giudice non è invero un esempio di
chiarezza. In effetti con la verbalizzazione della transazione raggiunta il 4
giugno 2014 tra RE 1 e la __________ SA la procedura di
conciliazione si è conclusa, ciò che comportava la chiusura della stessa. Perché
l'udienza sia stata sospesa non è dato di capire. Né lo è perché sulle citazioni
alla successiva udienza di conciliazione figura ancora la __________ SA.
Resta il fatto che dalla sua censura la reclamante non trae alcuna
conclusione. Non consta, né è preteso che essa abbia subìto un pregiudizio che
impone l'annullamento della decisione per questioni formali. Sotto questo profilo il reclamo si rivela così privo di consistenza.
7. Secondo RE 1 la decisione
impugnata è “assolutamente incomprensibile, arbitraria e contradditoria”. Essa
rimprovera al Giudice di pace di avere invero accertato che il convenuto non aveva
dimostrato di avere pagato l'albergo prenotato, ma di avergli nondimeno riconosciuto
“un disagio/perdita di guadagno” pari a fr. 955.–. A suo parere, il primo giudice
avrebbe dovuto tutt'al più riconoscere alla controparte fr. 400.–,
corrispondente a quanto rimborsatole dalla sua assicurazione, e accordarle l'importo
di fr. 1511.–, “che sommato alla somma di fr. 400.– già accreditata dall'assicurazione
la porterebbe a vedersi riconosciuto l'intero importo da lei richiesto di fr.
1911.–”.
Ora, è vero che a prima vista la
decisione impugnata appare contraddittoria, il primo giudice avendo dapprima
rimproverato al convenuto di non avere dimostrato il "disagio/mancato guadagno”
salvo poi riconoscergli un'indennità sulla base di un giudizio di equità. Se
non che, per il giudice una tale facoltà non significa statuire a beneplacito, lasciandosi
guidare dalla sua coscienza o dal proprio sentimento di
equità personale. Egli deve fondare la sua decisione applicando il diritto,
sulla base di elementi oggettivi e può far capo al suo apprezzamento laddove ciò
è previsto dalla legge (art. 4 CC). E in concreto appare dubbio che sulla
scorta della motivazione addotta dal primo giudice ci fosse spazio a un
giudizio di equità. Resta il fatto che, come si vedrà in esito al reclamo di CO
1, l'interpretazione del primo giudice delle condizioni generali dell'agenzia
di viaggio è arbitraria. Nondimeno, a fronte di una clausola
contrattuale che prevede in caso di rinuncia all'ultimo momento una penale
corrispondente all'assunzione della totalità dei costi, la reclamante non indica
in virtù di quale base legale essa rivendica la restituzione di tutto quanto
versato al convenuto. Per di più, nella precedente procedura promossa contro la
compagnia d'assicurazione, RE 1 stessa sosteneva che “il contratto di viaggio tutto compreso in essere tra l'istante e CO 1
non prevede alcun obbligo per CO 1 di rimborsare il prezzo pagato a quella
cliente che annulla la vacanza il giorno prima della partenza” (istanza di conciliazione del 2 maggio 2014,
pag. 3 in basso). Ne segue che il reclamo è destinato all''insuccesso.
8. La reclamante, infine, rimprovera
al Giudice di pace di non essersi pronunciato sugli interessi moratori da lei
richiesti. Se non che, dal verbale del 20 agosto 2014, da lei sottoscritto
senza nulla eccepire, risulta che l'oggetto della sua domanda era unicamente il
rimborso di fr. 1911.–. Nuova, la domanda si rivela irricevibile (art. 326 cpv.
1 CPC). Ciò posto il reclamo dell'istante, nella misura in cui è ricevibile, deve
essere respinto.
Considerandi
II. Sul
reclamo di CO 1
9.
Il
convenuto ribadisce che in base alle condizioni generali del contratto di
viaggio, l'istante deve pagare l'intero prezzo pattuito e non ha diritto a
nessun rimborso. A suo dire, la prenotazione
della camera d'albergo non è stata mai annullata perché, come dimostra la
lettera del 22 giugno 2013, prima della data della partenza la cliente aveva
espresso la volontà di annullare la vacanza per ottenere la restituzione dei
soldi e che, avendole spiegato che la rinuncia al viaggio non le dava diritto
al rimborso del prezzo pagato, non era ben chiaro se sarebbe partita oppure no,
tant'è che il giorno della partenza col torpedone, l'autista l'ha aspettata.
Solo successivamente, la cliente avrebbe presentato i certificati medici.
Soggiunge che alla cliente è stato proposto di partecipare almeno in parte alla
vacanza, ma che la cliente si è rifiutata di raggiungere in treno l'albergo.
a) Al
contratto di viaggio “tutto compreso” si applicano le disposizioni della legge
federale concernente i viaggi “tutto compreso” del 18 giugno 1993 (RS 944.3)
entrata in vigore il 1° luglio 1994, completate dalle norme del codice delle
obbligazioni. Per quanto riguarda la possibilità offerta al consumatore di
annullare il viaggio prima della partenza, la legge federale concernente i
viaggi “tutto compreso” non prevede alcuna norma specifica. La maggior parte
dei contratti di viaggio fissano delle indennità forfettarie di recesso
(penali) di importo crescente via via che ci si avvicina alla data prevista per
la partenza (Tercier/Favre/Couchepin,
Les contrats spéciaux, 4a edizione, pag. 995 n. 6578).
b) In
concreto, le condizioni generali del contratto di viaggio concluso tra le parti,
annesse alla cartolina di conferma e di prenotazione (doc. 3), prevedono che “in caso di rinuncia o l'annullamento del viaggio da parte del cliente ... verranno richieste le
seguenti penali: N.1, N. 2, N. 3 altre come sotto indicate... dopo tale termine
[13° giorno precedente il viaggio] il cliente si assumerà la totalità dei costi” (doc. F). E nella fattispecie è incontestato che
RE 1 ha annullato il viaggio il giorno precedente della partenza, sicché
l'agenzia viaggi si è tenuta fr. 2311.– corrispondenti al costo complessivo del
viaggio.
c) Le
condizioni generali di un contratto vanno interpretate come le altre clausole
contrattuali (DTF 135 III 412 consid. 3.2). In presenza di divergenze sul
contenuto di una clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la
reale e comune volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le
stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Qualora – come nella fattispecie –
non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle
parti, la loro volontà (presunta) è determinata interpretando le loro
dichiarazioni oggettivamente secondo il principio dell'affidamento, ovvero
secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire
alle dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta (DTF 136 III 186
consid. 3.2.1, con rinvio).
d) Nella fattispecie, il tenore letterale della clausola in questione non può prestarsi a fraintendimenti di sorta. Considerate
le clausole precedenti, quanto previsto consiste in una pena convenzionale pari
al costo integrale del viaggio. È vero che la presenza di
un testo chiaro non esclude di per sé la possibilità di ricorrere ad altri
criteri d'interpretazione. Nondimeno, in concreto non si può dire che dalle
altre condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti
oppure ancora da altre circostanze, il testo della menzionata clausola non
restituisce con esattezza il senso dell'accordo (DTF 135 III 302 consid. 5.2). Del
resto, simili clausole sono usuali e lecite nel settore dei viaggi (Werro/Schafer, Le droit du consommateur
de mettre fin au contrat de voyage à forfait in: Collezione Assista, Ginevra
1998, pag. 758; Dallèves, Le
contrat de voyage in: XIV Journée Juridique, Ginevra 1975, pag. 19). Nulla dal
testo permette di dedurre che in caso di annullamento del viaggio da parte del
cliente, l'agenzia viaggi ha diritto unicamente ai “costi effettivamente sopportati e comprovati”. Né,
del resto, nemmeno l'istante ha preteso ciò. Ne segue che
l'interpretazione del primo giudice è arbitraria, ovvero manifestamente
insostenibile.
10.
Resta
il fatto che, per essere annullata, una
decisione deve essere arbitraria non solo nella sua motivazione, ma anche nel
suo risultato (DTF 141 I 49
consid. 3.4 con riferimenti). In concreto, l'indennità dovuta per la rinuncia
al viaggio può essere considerata pattuita alla stregua di una clausola penale
ai sensi dell'art. 163 CO (Werro/Schafer,
op. cit., pag 760). E per l'art. 163 cpv. 3 CO il giudice deve ridurre secondo
il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive. Trattandosi di una
norma di ordine pubblico, il giudice deve applicarla anche se il debitore non
ha espressamente chiesto la riduzione. Per ossequiare al proprio potere di apprezzamento
il giudice deve esaminare i criteri di proporzionalità, rispettivamente quelli
di eccessività (e in tal caso ordinare una riduzione), giudicando secondo
diritto ed equità, a norma dell'art. 4 CC. Una riduzione della pena si
giustifica in particolare quando si è in presenza di una crassa sproporzione
tra l'importo pattuito e l'interesse del creditore a mantenere la totalità
della sua pretesa, il quale va esaminato concretamente al momento in cui è
avvenuta la violazione contrattuale. Per giudicare il carattere eccessivo della
pena convenzionale, non bisogna ragionare in modo astratto, ma, al contrario,
bisogna valutare tutte le circostanze concrete della fattispecie. Va inoltre
considerata la natura e la durata del contratto, la gravità della colpa e della
violazione contrattuale, la situazione economica delle parti con particolare riguardo
per quella del debitore (DTF 133 III 209 consid. 5.2 con riferimenti; II CCA,
sentenza inc. 12.2013.35 del 26 aprile 2013, consid. 3 con riferimenti).
Nella
fattispecie, il primo giudice ha di fatto ridotto l'indennità dovuta
all'agenzia di viaggi per la rinuncia al viaggio facendo capo al suo prudente
criterio e rimproverando al convenuto di non avere dimostrato di avere pagato
la camera dell'albergo. Si può ragionevolmente ritenere che egli abbia ritenuto
esservi una manifesta sproporzione tra l'ammontare della pena, corrispondente
all'intero costo del viaggio, e i costi effettivi dovuti all'annullamento dello
stesso. Certo, il reclamante sostiene di non avere annullato la riservazione
all'albergo ma, siccome egli non contesta di non avere dimostrato di avere
pagato l'albergatore, ciò non basta per ritenere manifestamente insostenibile l'accertamento
del primo giudice. Posto ciò e ritenuto che il reclamante nemmeno pretende che
il primo giudice abbia abusato del suo potere di apprezzamento, nell'esito, la
decisione impugnata resiste alla critica. Il reclamo è pertanto destinato
all'insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
11.
Le spese giudiziarie
di entrambi i reclami seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
CO 1 rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni al reclamo per
il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto
alle osservazioni presentate da CO 1 al reclamo di RE 1, esse non giustificano
il riconoscimento di un'indennità di inconvenienza, non risultando che
l'interessato abbia affrontato perdite di guadagno o esborsi di rilievo. Non
sussistono quindi in concreto gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 16.2014.48
e 16.2014.51 sono congiunte.
2. I reclami sono respinti.
3. Le spese processuali del reclamo di RE 1, di complessivi fr. 150.–, sono
poste a carico della reclamante.
4. Le
spese processuali del reclamo di CO 1, di complessivi fr. 150.–, sono poste a
carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.
5. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.