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Decisione

16.2014.48

Contratto di viaggio - interpretazione di clausola contrattuale prevedente indennità forfettarie in caso di rinuncia al viaggio - riduzione della penale

1 febbraio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul

reclamo di RE 1

6. La reclamante censura il fatto che la procedura di conciliazione tra lei

e l'assicurazione __________ SA è stata sospesa il 4 giugno

2014 dal Giudice di pace, anziché essere chiusa per intervenuto accordo tra le

parti. Essa si duole altresì del fatto che il primo giudice ha citato la

medesima compagnia d'assicurazioni a comparire all'udienza del 20 giugno 2014.

a) Un'istanza

di conciliazione, oltre che per iscritto, può essere proposta oralmente

mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione (art. 202

cpv. 1 CPC). La procedura di conciliazione, se le parti giungono

a un'intesa, è chiusa con la conciliazione (art. 208 CPC). In tal caso, l'autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l'acquiescenza o

la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono e ricevono il verbale (art.

208 cpv.1 CPC). La transazione, l'acquiescenza o la desistenza incondizionata

hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato (cpv. 2).

b) In

concreto, la procedura adottata dal primo giudice non è invero un esempio di

chiarezza. In effetti con la verbalizzazione della transazione raggiunta il 4

giugno 2014 tra RE 1 e la __________ SA la procedura di

conciliazione si è conclusa, ciò che comportava la chiusura della stessa. Perché

l'udienza sia stata sospesa non è dato di capire. Né lo è perché sulle citazioni

alla successiva udienza di conciliazione figura ancora la __________ SA.

Resta il fatto che dalla sua censura la reclamante non trae alcuna

conclusione. Non consta, né è preteso che essa abbia subìto un pregiudizio che

impone l'annullamento della decisione per questioni formali. Sotto questo profilo il reclamo si rivela così privo di consistenza.

7. Secondo RE 1 la decisione

impugnata è “assolutamente incomprensibile, arbitraria e contradditoria”. Essa

rimprovera al Giudice di pace di avere invero accertato che il convenuto non aveva

dimostrato di avere pagato l'albergo prenotato, ma di avergli nondimeno riconosciuto

“un disagio/perdita di guadagno” pari a fr. 955.–. A suo parere, il primo giudice

avrebbe dovuto tutt'al più riconoscere alla controparte fr. 400.–,

corrispondente a quanto rimborsatole dalla sua assicurazione, e accordarle l'importo

di fr. 1511.–, “che sommato alla somma di fr. 400.– già accreditata dall'assicurazione

la porterebbe a vedersi riconosciuto l'intero importo da lei richiesto di fr.

1911.–”.

Ora, è vero che a prima vista la

decisione impugnata appare contraddittoria, il primo giudice avendo dapprima

rimproverato al convenuto di non avere dimostrato il "disagio/mancato guadagno”

salvo poi riconoscergli un'indennità sulla base di un giudizio di equità. Se

non che, per il giudice una tale facoltà non significa statuire a beneplacito, lasciandosi

guidare dalla sua coscienza o dal proprio sentimento di

equità personale. Egli deve fondare la sua decisione applicando il diritto,

sulla base di elementi oggettivi e può far capo al suo apprezzamento laddove ciò

è previsto dalla legge (art. 4 CC). E in concreto appare dubbio che sulla

scorta della motivazione addotta dal primo giudice ci fosse spazio a un

giudizio di equità. Resta il fatto che, come si vedrà in esito al reclamo di CO

1, l'interpretazione del primo giudice delle condizioni generali dell'agenzia

di viaggio è arbitraria. Nondimeno, a fronte di una clausola

contrattuale che prevede in caso di rinuncia all'ultimo momento una penale

corrispondente all'assunzione della totalità dei costi, la reclamante non indica

in virtù di quale base legale essa rivendica la restituzione di tutto quanto

versato al convenuto. Per di più, nella precedente procedura promossa contro la

compagnia d'assicurazione, RE 1 stessa sosteneva che “il contratto di viaggio tutto compreso in essere tra l'istante e CO 1

non prevede alcun obbligo per CO 1 di rimborsare il prezzo pagato a quella

cliente che annulla la vacanza il giorno prima della partenza” (istanza di conciliazione del 2 maggio 2014,

pag. 3 in basso). Ne segue che il reclamo è destinato all''insuccesso.

8. La reclamante, infine, rimprovera

al Giudice di pace di non essersi pronunciato sugli interessi moratori da lei

richiesti. Se non che, dal verbale del 20 agosto 2014, da lei sottoscritto

senza nulla eccepire, risulta che l'oggetto della sua domanda era unicamente il

rimborso di fr. 1911.–. Nuova, la domanda si rivela irricevibile (art. 326 cpv.

1 CPC). Ciò posto il reclamo dell'istante, nella misura in cui è ricevibile, deve

essere respinto.

Considerandi

II. Sul

reclamo di CO 1

9.

Il

convenuto ribadisce che in base alle condizioni generali del contratto di

viaggio, l'istante deve pagare l'intero prezzo pattuito e non ha diritto a

nessun rimborso. A suo dire, la prenotazione

della camera d'albergo non è stata mai annullata perché, come dimostra la

lettera del 22 giugno 2013, prima della data della partenza la cliente aveva

espresso la volontà di annullare la vacanza per ottenere la restituzione dei

soldi e che, avendole spiegato che la rinuncia al viaggio non le dava diritto

al rimborso del prezzo pagato, non era ben chiaro se sarebbe partita oppure no,

tant'è che il giorno della partenza col torpedone, l'autista l'ha aspettata.

Solo successivamente, la cliente avrebbe presentato i certificati medici.

Soggiunge che alla cliente è stato proposto di partecipare almeno in parte alla

vacanza, ma che la cliente si è rifiutata di raggiungere in treno l'albergo.

a) Al

contratto di viaggio “tutto compreso” si applicano le disposizioni della legge

federale concernente i viaggi “tutto compreso” del 18 giugno 1993 (RS 944.3)

entrata in vigore il 1° luglio 1994, completate dalle norme del codice delle

obbligazioni. Per quanto riguarda la possibilità offerta al consumatore di

annullare il viaggio prima della partenza, la legge federale concernente i

viaggi “tutto compreso” non prevede alcuna norma specifica. La maggior parte

dei contratti di viaggio fissano delle indennità forfettarie di recesso

(penali) di importo crescente via via che ci si avvicina alla data prevista per

la partenza (Tercier/Favre/Couchepin,

Les contrats spéciaux, 4a edizione, pag. 995 n. 6578).

b) In

concreto, le condizioni generali del contratto di viaggio concluso tra le parti,

annesse alla cartolina di conferma e di prenotazione (doc. 3), prevedono che “in caso di rinuncia o l'annullamento del viaggio da parte del cliente ... verranno richieste le

seguenti penali: N.1, N. 2, N. 3 altre come sotto indicate... dopo tale termine

[13° giorno precedente il viaggio] il cliente si assumerà la totalità dei costi” (doc. F). E nella fattispecie è incontestato che

RE 1 ha annullato il viaggio il giorno precedente della partenza, sicché

l'agenzia viaggi si è tenuta fr. 2311.– corrispondenti al costo complessivo del

viaggio.

c) Le

condizioni generali di un contratto vanno interpretate come le altre clausole

contrattuali (DTF 135 III 412 consid. 3.2). In presenza di divergenze sul

contenuto di una clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la

reale e comune volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le

stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Qualora – come nella fattispecie –

non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle

parti, la loro volontà (presunta) è determinata interpretando le loro

dichiarazioni oggettivamente secondo il principio dell'affidamento, ovvero

secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire

alle dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta (DTF 136 III 186

consid. 3.2.1, con rinvio).

d) Nella fattispecie, il tenore letterale della clausola in questione non può prestarsi a fraintendimenti di sorta. Considerate

le clausole precedenti, quanto previsto consiste in una pena convenzionale pari

al costo integrale del viaggio. È vero che la presenza di

un testo chiaro non esclude di per sé la possibilità di ricorrere ad altri

criteri d'interpretazione. Nondimeno, in concreto non si può dire che dalle

altre condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti

oppure ancora da altre circostanze, il testo della menzionata clausola non

restituisce con esattezza il senso dell'accordo (DTF 135 III 302 consid. 5.2). Del

resto, simili clausole sono usuali e lecite nel settore dei viaggi (Werro/Schafer, Le droit du consommateur

de mettre fin au contrat de voyage à forfait in: Collezione Assista, Ginevra

1998, pag. 758; Dallèves, Le

contrat de voyage in: XIV Journée Juridique, Ginevra 1975, pag. 19). Nulla dal

testo permette di dedurre che in caso di annullamento del viaggio da parte del

cliente, l'agenzia viaggi ha diritto unicamente ai “costi effettivamente sopportati e comprovati”. Né,

del resto, nemmeno l'istante ha preteso ciò. Ne segue che

l'interpretazione del primo giudice è arbitraria, ovvero manifestamente

insostenibile.

10.

Resta

il fatto che, per essere annullata, una

decisione deve essere arbitraria non solo nella sua motivazione, ma anche nel

suo risultato (DTF 141 I 49

consid. 3.4 con riferimenti). In concreto, l'indennità dovuta per la rinuncia

al viaggio può essere considerata pattuita alla stregua di una clausola penale

ai sensi dell'art. 163 CO (Werro/Schafer,

op. cit., pag 760). E per l'art. 163 cpv. 3 CO il giudice deve ridurre secondo

il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive. Trattandosi di una

norma di ordine pubblico, il giudice deve applicarla anche se il debitore non

ha espressamente chiesto la riduzione. Per ossequiare al proprio potere di apprezzamento

il giudice deve esaminare i criteri di proporzionalità, rispettivamente quelli

di eccessività (e in tal caso ordinare una riduzione), giudicando secondo

diritto ed equità, a norma dell'art. 4 CC. Una riduzione della pena si

giustifica in particolare quando si è in presenza di una crassa sproporzione

tra l'importo pattuito e l'interesse del creditore a mantenere la totalità

della sua pretesa, il quale va esaminato concretamente al momento in cui è

avvenuta la violazione contrattuale. Per giudicare il carattere eccessivo della

pena convenzionale, non bisogna ragionare in modo astratto, ma, al contrario,

bisogna valutare tutte le circostanze concrete della fattispecie. Va inoltre

considerata la natura e la durata del contratto, la gravità della colpa e della

violazione contrattuale, la situazione economica delle parti con particolare riguardo

per quella del debitore (DTF 133 III 209 consid. 5.2 con riferimenti; II CCA,

sentenza inc. 12.2013.35 del 26 aprile 2013, consid. 3 con riferimenti).

Nella

fattispecie, il primo giudice ha di fatto ridotto l'indennità dovuta

all'agenzia di viaggi per la rinuncia al viaggio facendo capo al suo prudente

criterio e rimproverando al convenuto di non avere dimostrato di avere pagato

la camera dell'albergo. Si può ragionevolmente ritenere che egli abbia ritenuto

esservi una manifesta sproporzione tra l'ammontare della pena, corrispondente

all'intero costo del viaggio, e i costi effettivi dovuti all'annullamento dello

stesso. Certo, il reclamante sostiene di non avere annullato la riservazione

all'albergo ma, siccome egli non contesta di non avere dimostrato di avere

pagato l'albergatore, ciò non basta per ritenere manifestamente insostenibile l'accertamento

del primo giudice. Posto ciò e ritenuto che il reclamante nemmeno pretende che

il primo giudice abbia abusato del suo potere di apprezzamento, nell'esito, la

decisione impugnata resiste alla critica. Il reclamo è pertanto destinato

all'insuccesso.

III. Sulle spese e le ripetibili

11.

Le spese giudiziarie

di entrambi i reclami seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

CO 1 rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni al reclamo per

il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto

alle osservazioni presentate da CO 1 al reclamo di RE 1, esse non giustificano

il riconoscimento di un'indennità di inconvenienza, non risultando che

l'interessato abbia affrontato perdite di guadagno o esborsi di rilievo. Non

sussistono quindi in concreto gli estremi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 16.2014.48

e 16.2014.51 sono congiunte.

2. I reclami sono respinti.

3. Le spese processuali del reclamo di RE 1, di complessivi fr. 150.–, sono

poste a carico della reclamante.

4. Le

spese processuali del reclamo di CO 1, di complessivi fr. 150.–, sono poste a

carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

5. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.