16.2014.49
Reclamo contro decisione con la quale il Giudice di pace fissa una tassa di giustizia in una controversia derivante da un rapporto di lavoro
17 ottobre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.49
Lugano
17 ottobre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 15 luglio 2014 presentato da
RE
1 ()
(rappresentato
dall'RA 1)
contro
la decisione emessa l'8 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano
ovest nella causa n. 28/C/14/PE (contratto di lavoro) promossa con petizione 27 febbraio 2014 nei
confronti della
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione 27 febbraio 2014 RE 1 ha convenuto CO 1, ora in
liquidazione, davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest per ottenere
il pagamento di fr. 3900.90 oltre accessori a titolo di salario;
che invitata a formulare
osservazioni la convenuta è rimasta silente;
che statuendo l'8 luglio 2014 il
Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attrice
fr. 3900.90 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013 (dispositivo n. 1);
che la tassa di giustizia di fr.
200.–, da anticipare dall'istante, è stata posta a carico della convenuta,
tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità (dispositivo
n. 2);
che contro quest'ultimo
dispositivo RE 1 è insorta con reclamo del 15 luglio 2014 affinché le spese
processuali siano poste a carico dello
Stato;
che il 27 agosto 2014 è stato
decretato il fallimento di CO 1 dalla Pretura del Distretto di Lugano;
che con decisione del 19 agosto
2014 la Terza Camera civile del Tribunale di appello ha trasmesso gli atti a
questa Camera per competenza;
e considerando
in diritto: che la
decisione con la quale il giudice fissa la tassa e le spese di giustizia e
assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1
CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello, se il
merito è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel
termine di 30 giorni all'autorità
giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre
nel termine di 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC), qualora il
valore litigioso sia inferiore a fr. 10 000.–;
che laddove il
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo (art. 110 CPC), da proporre nel medesimo
termine del rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art.
Fatti
321 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 15 luglio 2014 (cfr.
busta di intimazione), è tempestivo;
che giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che per il Giudice di pace
“poiché nella presente causa non vi sono motivazioni o argomentazioni
giustificanti l'agire di controparte, si decide di assegnare le tasse di
giustizia e indennità a chi le ha inutilmente provocate in ossequio dell'art.
108 CPC”;
che nel dispositivo il primo
giudice ha così posto la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico della
convenuta ma ha imposto all'istante di anticiparla;
che la reclamante rimprovera al primo
giudice un'errata applicazione del diritto, per avere prelevato una tassa
giudiziaria in una controversia derivante da un rapporto di lavoro;
che per l'art.
114 lett. c CPC nella procedura decisionale non sono addossate spese
processuali, in particolare, per le controversie derivanti da un rapporto di
lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.–;
Considerandi
che la gratuità delle procedura
esclude altresì la possibilità per il Giudice di chiedere all'istante
l'anticipazione delle spese secondo l'art. 98 CPC (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,
n. 11 ad art. 114);
che, invero, in caso di malafede
o temerarietà processuale, le spese processuali possono essere addossate a una
parte anche nelle procedure gratuite (art. 115 CPC);
che, per contro, l'art 108 CPC,
secondo cui le spese giudiziarie inutili sono poste a carico di chi le ha
causate, non è applicabile nelle procedure gratuite (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 114);
che, premesso ciò, nella misura
in cui chiede di porre le spese processuali a carico dello Stato e non della
convenuta, la reclamante nemmeno ha un interesse ad interporre un rimedio giuridico;
che, per contro, la riscossione
dall'istante della tassa di giustizia posta a carico della controparte sulla
base dell'art. 115 CPC con la decisione finale non entra in linea di conto,
tanto più che il pagamento delle spese processuali non coperte dall'anticipo sono
da versare dalla parte condannata a pagarle (art. 111 cpv. 1 seconda frase CPC;
Tappy, op,. cit., n. 9 ad art.
111);
che tutt'al più, riscontrando
estremi di malafede già durante la procedura, il giudice avrebbe potuto
chiedere un'anticipazione delle spese alla parte interessata al provvedimento (Sterchi in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. I, Berna 2012, n. 9
ad art. 115);
che visto
quanto precede il reclamo, che ha evidenziato un'errata applicazione del
diritto da parte del primo giudice, dev'essere parzialmente accolto e il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della decisione impugnata va riformato nel senso
di porre la tassa di giustizia a carico della convenuta (art. 327 cpv. 3 lett.
b CPC);
che in esito al presente giudizio
non si prelevano spese né, vista la parziale soccombenza, si assegnano
indennità;
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della
decisione impugnata è così riformato:
La
tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico della convenuta, che rifonderà
alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità.
2. Non si prelevano spese giudiziarie
né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.