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Decisione

16.2014.49

Reclamo contro decisione con la quale il Giudice di pace fissa una tassa di giustizia in una controversia derivante da un rapporto di lavoro

17 ottobre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

321 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 15 luglio 2014 (cfr.

busta di intimazione), è tempestivo;

che giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che per il Giudice di pace

“poiché nella presente causa non vi sono motivazioni o argomentazioni

giustificanti l'agire di controparte, si decide di assegnare le tasse di

giustizia e indennità a chi le ha inutilmente provocate in ossequio dell'art.

108 CPC”;

che nel dispositivo il primo

giudice ha così posto la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico della

convenuta ma ha imposto all'istante di anticiparla;

che la reclamante rimprovera al primo

giudice un'errata applicazione del diritto, per avere prelevato una tassa

giudiziaria in una controversia derivante da un rapporto di lavoro;

che per l'art.

114 lett. c CPC nella procedura decisionale non sono addossate spese

processuali, in particolare, per le controversie derivanti da un rapporto di

lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.–;

Considerandi

che la gratuità delle procedura

esclude altresì la possibilità per il Giudice di chiedere all'istante

l'anticipazione delle spese secondo l'art. 98 CPC (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,

n. 11 ad art. 114);

che, invero, in caso di malafede

o temerarietà processuale, le spese processuali possono essere addossate a una

parte anche nelle procedure gratuite (art. 115 CPC);

che, per contro, l'art 108 CPC,

secondo cui le spese giudiziarie inutili sono poste a carico di chi le ha

causate, non è applicabile nelle procedure gratuite (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 114);

che, premesso ciò, nella misura

in cui chiede di porre le spese processuali a carico dello Stato e non della

convenuta, la reclamante nemmeno ha un interesse ad interporre un rimedio giuridico;

che, per contro, la riscossione

dall'istante della tassa di giustizia posta a carico della controparte sulla

base dell'art. 115 CPC con la decisione finale non entra in linea di conto,

tanto più che il pagamento delle spese processuali non coperte dall'anticipo sono

da versare dalla parte condannata a pagarle (art. 111 cpv. 1 seconda frase CPC;

Tappy, op,. cit., n. 9 ad art.

111);

che tutt'al più, riscontrando

estremi di malafede già durante la procedura, il giudice avrebbe potuto

chiedere un'anticipazione delle spese alla parte interessata al provvedimento (Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. I, Berna 2012, n. 9

ad art. 115);

che visto

quanto precede il reclamo, che ha evidenziato un'errata applicazione del

diritto da parte del primo giudice, dev'essere parzialmente accolto e il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della decisione impugnata va riformato nel senso

di porre la tassa di giustizia a carico della convenuta (art. 327 cpv. 3 lett.

b CPC);

che in esito al presente giudizio

non si prelevano spese né, vista la parziale soccombenza, si assegnano

indennità;

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della

decisione impugnata è così riformato:

La

tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico della convenuta, che rifonderà

alla controparte fr. 200.– a titolo di indennità.

2. Non si prelevano spese giudiziarie

né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Lugano ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.