16.2014.5
Contratto di locazione - espulsione del conduttore - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
5 febbraio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.5
Lugano
5 febbraio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo (“ricorso”) del 15 gennaio 2014 presentato da
RE 1 e RE 2
contro
la decisione emessa il 2 gennaio 2014 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna nella causa SO.2013.1043 (espulsione dei conduttori)
promossa con istanza del 26 novembre 2013
da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 27 marzo 2013 i
coniugi RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione a
tempo indeterminato avente per oggetto un appartamento di tre locali nello
stabile denominato “__________” di proprietà di quest'ultimo a __________, per
un canone di locazione mensile di fr. 750.– mensili, oltre a fr. 100.– mensili
di acconto spese;
che la locazione, iniziata
il 1° maggio 2013, poteva essere disdetta con preavviso di tre mesi, con
effetto alle scadenze annuali, la prima volta il 31 gennaio 2014;
che non avendo gli
inquilini versato la pigione dal mese di luglio 2013, il 20 agosto 2013 il
locatore ha inviato loro separatamente una diffida di pagamento con
comminatoria di disdetta ai sensi dell'art. 257d CO;
che non avendo ricevuto alcun
versamento, il 30 settembre 2013 il locatore ha notificato a ognuno dei coniugi
su modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per il 31 ottobre
2013;
che adito il 30 ottobre 2013 dai conduttori
in seguito alla contestazione della disdetta, all'udienza del 21 novembre 2013 l'Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Locarno ha constatato la mancata
conciliazione e ha rilasciato lo stesso giorno agli istanti l'autorizzazione a
procedere in giudizio;
che RE 1 e RE 2 non hanno
promosso azione di contestazione della disdetta nel termine di 30 giorni
previsto dall'art. 209 cpv. 4 CPC;
che con istanza del 26 novembre
2013 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna per ottenere la riconsegna dell'appartamento;
che con osservazioni presentate
con due scritti distinti il 16 dicembre 2013 i convenuti hanno proposto di
respingere l'istanza, chiedendo “un rinvio fino fine mese 2013” e “una riduzione dell'affitto per l'appartamento a __________ per fr. 150.–”;
che statuendo il 2 gennaio 2014 il
Pretore ha accertato l'esistenza di una disdetta straordinaria per mora dei
conduttori ai sensi dell'art. 257d CO, ha accolto la domanda di espulsione,
disponendone l'esecuzione effettiva al passaggio in giudicato della decisione e
ha posto gli oneri processuali di fr. 200.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere
alla controparte un'indennità di fr. 100.–;
che il 10 gennaio 2014 i
convenuti hanno chiesto al Pretore una “proroga 1 mese per sgomberare und
aufschiebende Wirkung”;
che lo stesso giorno il Pretore
ha comunicato ai convenuti di non potere dare seguito alla loro richiesta, non
potendo modificare la decisione emessa il 2 gennaio 2014;
che con atto denominato “ricorso”
del 15 gennaio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera contro “la
decisione 10.1.2014”, chiedendo una “proroga 1 mese per sgomberare e aufschiebende
Wirkung”;
che l'atto non è stato oggetto di
notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate in
procedura sommaria a tutela dei casi manifesti sono impugnabili, trattandosi di
procedura sommaria in una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC) e non
hanno di per sé effetto sospensivo (art. 325 cpv. 1 CPC);
che ai sensi dell'art. 319 CPC il
rimedio del reclamo è dato contro le decisioni inappellabili di prima istanza
finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari (lett. a), contro altre
decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (lett. b) e
contro i casi di ritardata giustizia (lett. c);
che secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag.
1411);
che, in concreto, il “ricorso” del
Fatti
15 gennaio 2014 di RE 1 e RE 2 è diretto contro “la decisione 10.1.2014”,
ovvero contro la lettera del 10 gennaio 2014 con cui il Pretore ha comunicato
loro di non potere modificare la decisione emessa il 2 gennaio 2014;
che tale atto non costituisce,
pacificamente, una decisione formale e non può essere impugnato mediante
reclamo (art. 319 CPC);
che, in circostanze siffatte, il “ricorso”
va pertanto dichiarato inammissibile e la Camera, nella composizione a giudice
unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG, può statuire con la procedura
prevista dall'art. 312 CPC, senza notificare l'atto alla controparte;
che,
in ogni caso, il rimedio risulterebbe inammissibile quand'anche lo si
considerasse diretto contro la decisione del 2 gennaio 2014, pervenuta ai
convenuti l'8 gennaio 2014;
che i ricorrenti si limitano infatti
a chiedere una proroga di un mese per sgomberare l'abitazione e la concessione
Considerandi
dell'effetto sospensivo poiché “causa della salute della moglie non possiamo
fare più presto”;
che essi non formulano
però una sola critica nei confronti della decisione del Pretore, in particolare
non pretendono che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i
fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;
che di conseguenza questa Camera sarebbe
nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale
annullamento della decisione del 2 gennaio 2014, donde l'irricevibilità del rimedio
per carenza di motivazione;
che l'emanazione della decisione
rende la richiesta di effetto sospensivo priva d'oggetto;
che
le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di
indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–e;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.