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Decisione

16.2014.5

Contratto di locazione - espulsione del conduttore - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

5 febbraio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15 gennaio 2014 di RE 1 e RE 2 è diretto contro “la decisione 10.1.2014”,

ovvero contro la lettera del 10 gennaio 2014 con cui il Pretore ha comunicato

loro di non potere modificare la decisione emessa il 2 gennaio 2014;

che tale atto non costituisce,

pacificamente, una decisione formale e non può essere impugnato mediante

reclamo (art. 319 CPC);

che, in circostanze siffatte, il “ricorso”

va pertanto dichiarato inammissibile e la Camera, nella composizione a giudice

unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG, può statuire con la procedura

prevista dall'art. 312 CPC, senza notificare l'atto alla controparte;

che,

in ogni caso, il rimedio risulterebbe inammissibile quand'anche lo si

considerasse diretto contro la decisione del 2 gennaio 2014, pervenuta ai

convenuti l'8 gennaio 2014;

che i ricorrenti si limitano infatti

a chiedere una proroga di un mese per sgomberare l'abitazione e la concessione

Considerandi

dell'effetto sospensivo poiché “causa della salute della moglie non possiamo

fare più presto”;

che essi non formulano

però una sola critica nei confronti della decisione del Pretore, in particolare

non pretendono che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i

fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;

che di conseguenza questa Camera sarebbe

nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale

annullamento della decisione del 2 gennaio 2014, donde l'irricevibilità del rimedio

per carenza di motivazione;

che l'emanazione della decisione

rende la richiesta di effetto sospensivo priva d'oggetto;

che

le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di

indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–e;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.