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Decisione

16.2014.50

Contratto di lavoro: fine del rapporto di lavoro per accordo di scioglimento consensuale o per rescissione da parte del datore di lavoro

1 settembre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 ottobre 2012 RE 1 ha

convenuto la CO 1 davanti Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere

il pagamento di fr. 3350.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2012 corrispondenti

al salario netto per il mese di aprile 2012. All'udienza del 27 novembre 2012, indetta per la discussione, l'attore ha confermato la sua domanda, mentre la

convenuta ha proposto di respingerla. Esperita l'istruttoria, le parti hanno

rinunciato al dibattimento finale e alla possibilità di presentare una memoria

scritta conclusiva. Statuendo l'8

settembre 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo la tassa di

giustizia di fr. 200.– a carico dello Stato senza attribuire ripetibili.

C. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con

un reclamo dell'8 ottobre 2014, in

cui chiede l'annullamento del

giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione.

Invitata a formulare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore

il 9 settembre 2014, sicché il reclamo, introdotto l'8 ottobre 2014 è

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,

pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo

manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le

critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da

un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente

errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140

III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle

prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente

disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza

fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire

sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa

abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con

rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace, accertato che “i testi sentiti confermano che RE

1.

fosse a conoscenza del documento, del significato dello stesso e che egli

stesso conferma che sul momento ha esitato ma poi l'ha firmato seduta stante”,

ha stabilito che “tale accordo di "scioglimento consensuale" del

rapporto di lavoro è da considerarsi valido a tutti gli effetti”. Ciò posto, ha

respinto la petizione.

4.

Il reclamante rimprovera

al Giudice di pace di essere incorso in un accertamento manifestamente errato

dei fatti e di avere erroneamente applicato il diritto, per avere stabilito che

vi era un valido accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per

il 31 marzo 2012 e per non avere applicato gli art. 335c CO e 48.4 del contratto

collettivo di lavoro per i mestieri della carrozzeria, nonché l'art. 341 CO. A

suo dire, la lettera di licenziamento del 14 marzo 2014 è stata da lui firmata

solo per ricevuta e non in segno di adesione alla decisione di controparte di

mettere fine al contratto di lavoro per la fine dello stesso mese. La citata

lettera – ha soggiunto – non contiene nessuna reciproca concessione, cosicché

non può in alcun modo ritenersi un valido accordo di scioglimento consensuale

del rapporto di lavoro.

5.

Giusta l'art. 335

cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da

ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità

della disdetta, alle parti è data anche la facoltà di interrompere di comune

accordo il contratto di lavoro nella misura in cui non cerchino con tale espediente

di aggirare le disposizioni imperative della legge e in particolare i principi

che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO. Quest'ultima norma prevede che il lavoratore

non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge

o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo

alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta

la nullità della rinuncia. Il dipendente può quindi rinunciare a tali diritti

con un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, che richiede il libero

consenso delle parti ed è valido quando presenta chiaramente un carattere

transattivo, ovvero contiene delle reciproche concessioni (CCR, sentenza inc.

16.2013.27

del 24 giugno 2014, consid. 5a).

La risoluzione consensuale

del rapporto di lavoro, poi, non è soggetta a forma particolare, e può quindi anche

essere orale o per atti concludenti. Per sapere se un accordo del genere è

stato concluso occorre interpretare le dichiarazioni delle parti secondo la

loro vera e concorde volontà (art. 18 CO; sentenza del Tribunale federale

4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.1). Non essendo possibile

stabilire tale reale volontà, oppure se si constata che uno dei contraenti non

ha compreso la reale volontà espressa dall'altro, l'accordo va interpretato secondo

il principio dell'affidamento, ovvero ricercando il senso che le parti potevano

e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (DTF 129 III

122.

consid. 2.5). In tal caso, l'accordo deve essere interpretato

restrittivamente, una risoluzione convenzionale del rapporto di lavoro è ammessa

solo se è accertata senza equivoci la volontà di entrambe le parti di dipartirsi

dal contratto (sentenza del Tribunale federale 4A_376/2010 del 30 settembre

2010, consid. 3).

6.

Nella fattispecie,

come si è visto, il 14 marzo 2012 è indubbio che le parti abbiano sottoscritto

il seguente accordo:

“Licenziamento in accordo entrambi

Egregio

Signor RE 1,

Dobbiamo

purtroppo costatare che dopo diversi colloqui sul svolgimento del suo lavoro è

impossibile procedere. L'accordo della sua paga da dipendente qualificato e

rendimento da apprendista non ci permette più di avere i maggiori costi al

minimo sviluppo. Ci vediamo dunque costretti a rescindere dal contratto con

effetto del 31 marzo 2012” (doc. D).

Ora, relativamente alla

volontà delle parti tutto si ignora, esse divergendo sulla natura della

cessazione del rapporto di lavoro. Quanto all'interpretazione oggettiva, il tenore

dell'accordo è tutt'altro che chiaro, se solo si pon mente che salvo il

riferimento a un “accordo entrambi”, il datore di lavoro ha intitolato lo scritto

“licenziamento”, ha mosso rimproveri al lavoratore “dobbiamo constatare che dopo

diversi colloqui sullo svolgimento del suo lavoro è impossibile procedere” e ha

concluso con “ci vediamo costretti a rescindere dal contratto” (doc. D). La

circostanza che il dipendente abbia sottoscritto tale documento non permette,

per ciò solo, di ammettere una risoluzione convenzionale già per il fatto che

l'atto gli è stato consegnato come “raccomandata a mano”. La volontà del

lavoratore di dipartirsi dal contatto non può pertanto dirsi univoca, tanto più

che qualche giorno dopo la sottoscrizione del documento RE 1 si è rivolto al datore

di lavoro offrendo le proprie prestazioni per il periodo di disdetta ordinario

(doc. E).

Per di più,

nulla è dato di sapere sulle reciproche

concessioni, ovvero sull'esistenza di una transazione ai sensi della giurisprudenza

poc'anzi citata. Al contrario, ove il datore di lavoro rescinda unilateralmente

il contratto e le parti si accordino simultaneamente o posteriormente sulle

sole modalità della fine del contratto, l'art. 336c CO rimane applicabile

(sentenza del Tribunale federale 4C.37/2005 del 17 giugno 2005, consid. 2.2 con

riferimenti). Ne discende che l'accertamento del primo giudice, secondo cui le

parti hanno concluso un valido accordo di scioglimento consensuale del rapporto

di lavoro risulta manifestamente errato.

7.

a) Visto

quanto precede, il reclamo è provvisto di fondamento e deve essere accolto.

Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può

statuire essa medesima sulla lite. Ora, ove la risoluzione convenzionale sia

inefficace, le parti vanno poste nella situazione in cui si

sarebbero trovate se non avessero concluso un tale accordo (sentenza del

Tribunale federale 4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.2 con

numerosi riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2013.27 del 24 giugno 2014, consid.

6a) e chiedersi se il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui non fosse stato

concluso alcun accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro,

avrebbe rescisso il contratto osservando i termini di disdetta prescritti o con

effetto immediato. A seconda della risposta, il lavoratore potrà o rivendicare

il diritto al pagamento del salario fino alla scadenza del termine ordinario di

disdetta, eventualmente prolungato in applicazione dell'art. 336c CO, o

chiedere i danni e un'indennità sulla base dell'art. 337c cpv. 1 e 3 CO.

Spetta al lavoratore che sostiene che in tal caso il datore di lavoro avrebbe

deciso di licenziarlo con effetto immediato di fornirne la prova (loc. cit.). Nella

fattispecie, nemmeno il reclamante sostiene che la convenuta l'avrebbe

licenziato in tronco, tant'è che rivendica il pagamento del salario per la durata

della regolare disdetta.

b) Premesso

ciò, in concreto, il termine contrattuale di preavviso è di un mese, sicché il

lavoratore ha diritto allo stipendio del mese di aprile 2012. L'importo

indicato dall'attore non è stato contestato dalla convenuta nella sua entità.

Gli interessi di mora richiesti dal 1° maggio 2012 sono giustificati, il debitore

essendo in mora per legge dalla data per la quale le pretese salariali

dell'attore erano esigibili (art. 102 cpv. 2 e 339 cpv. 1 CO; CCC, sentenza

inc. 16.2004.69 del 18 gennaio 2005, consid. 10; II CCA, sentenza inc.

12.2009.115

del 27 giugno 2011, consid. 13). Ne segue che in accoglimento della

petizione, la convenuta è obbligata al pagamento in favore dell'attore di fr. 3350.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2012.

8.

La procedura per le

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella

fattispecie (art. 115 CPC). Quanto all'indennità di inconvenienza

v'è da chiedersi se soccorrono le premesse (“in casi motivati”: art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sia come sia, nella procedura

davanti a questa Camera, la convenuta, che non ha reagito al reclamo,

non può considerarsi, soccombente (v. DTF 139 III 38 consid. 5

in fine), mentre per la procedura davanti al primo giudice manca qualsiasi

dimostrazione dei “costi rilevanti” (DTF 134 I 198 consid. 6.3; Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 388).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto. Di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

La petizione è accolta. Di conseguenza, la CO 1 è

obbligata a pagare a RE 1 fr. 3350.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2012.

II. Non si prelevano spese

processuali né si assegnano indennità.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.