16.2014.50
Contratto di lavoro: fine del rapporto di lavoro per accordo di scioglimento consensuale o per rescissione da parte del datore di lavoro
1 settembre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.50
Lugano
1 settembre 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 ottobre 2014 presentato da
RE
1 (VA)
(rappresentato
dallRA 1 )
contro
la decisione emessa l'8 settembre 2014 del Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa C12-011 (contratto di lavoro) da lui promossa con petizione
del 19 ottobre 2012 nei confronti della
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. RE
1 ha lavorato dal 1° novembre 2011 per la CO 1 come
“tuttofare”, con uno stipendio mensile iniziale di fr. 3500.–, in seguito aumentato
a fr. 3800.–. Il 14 marzo 2012 la datrice di lavoro gli ha consegnato la lettera
seguente:
“Licenziamento in accordo entrambi
Egregio
Signor RE 1,
Dobbiamo
purtroppo costatare che dopo diversi colloqui sul svolgimento del suo lavoro è
impossibile procedere. L'accordo della sua paga da dipendente
qualificato e rendimento da apprendista non ci permette più di avere i maggiori
costi al minimo sviluppo. Ci vediamo dunque costretti a rescindere dal contratto
con effetto del 31 marzo 2012.
Distinti
saluti
[seguono
le firme di]
Direzione CO
1 RE 1
PS.
Seguirà conteggio”
Ritenendola una disdetta
del rapporto di lavoro, il 24 marzo 2012 il dipendente l'ha
contestata, sostenendo che il rapporto di lavoro poteva
essere disdetto solo con un preavviso di un mese con effetto al 30 aprile 2012. Egli ha inoltre offerto le proprie prestazioni fino a questa data
alla datrice di lavoro, la quale non le ha accettate e si è rifiutata di
pagargli il salario per il mese di aprile 2012, giacché a suo dire, con lo
scritto del 14 marzo 2012, sottoscritto da entrambi, il contratto di lavoro è
stato rescisso di comune accordo per la fine di marzo 2012.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 ottobre 2012 RE 1 ha
convenuto la CO 1 davanti Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere
il pagamento di fr. 3350.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2012 corrispondenti
al salario netto per il mese di aprile 2012. All'udienza del 27 novembre 2012, indetta per la discussione, l'attore ha confermato la sua domanda, mentre la
convenuta ha proposto di respingerla. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale e alla possibilità di presentare una memoria
scritta conclusiva. Statuendo l'8
settembre 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 200.– a carico dello Stato senza attribuire ripetibili.
C. Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con
un reclamo dell'8 ottobre 2014, in
cui chiede l'annullamento del
giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione.
Invitata a formulare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore
il 9 settembre 2014, sicché il reclamo, introdotto l'8 ottobre 2014 è
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo
manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le
critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente
errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140
III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle
prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente
disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza
fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire
sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa
abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con
rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace, accertato che “i testi sentiti confermano che RE
1.
fosse a conoscenza del documento, del significato dello stesso e che egli
stesso conferma che sul momento ha esitato ma poi l'ha firmato seduta stante”,
ha stabilito che “tale accordo di "scioglimento consensuale" del
rapporto di lavoro è da considerarsi valido a tutti gli effetti”. Ciò posto, ha
respinto la petizione.
4.
Il reclamante rimprovera
al Giudice di pace di essere incorso in un accertamento manifestamente errato
dei fatti e di avere erroneamente applicato il diritto, per avere stabilito che
vi era un valido accordo di rescissione consensuale del rapporto di lavoro per
il 31 marzo 2012 e per non avere applicato gli art. 335c CO e 48.4 del contratto
collettivo di lavoro per i mestieri della carrozzeria, nonché l'art. 341 CO. A
suo dire, la lettera di licenziamento del 14 marzo 2014 è stata da lui firmata
solo per ricevuta e non in segno di adesione alla decisione di controparte di
mettere fine al contratto di lavoro per la fine dello stesso mese. La citata
lettera – ha soggiunto – non contiene nessuna reciproca concessione, cosicché
non può in alcun modo ritenersi un valido accordo di scioglimento consensuale
del rapporto di lavoro.
5.
Giusta l'art. 335
cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da
ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità
della disdetta, alle parti è data anche la facoltà di interrompere di comune
accordo il contratto di lavoro nella misura in cui non cerchino con tale espediente
di aggirare le disposizioni imperative della legge e in particolare i principi
che discendono dall'art. 341 cpv. 1 CO. Quest'ultima norma prevede che il lavoratore
non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge
o di un contratto collettivo, durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo
alla sua fine. La contravvenzione di questa norma comporta
la nullità della rinuncia. Il dipendente può quindi rinunciare a tali diritti
con un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro, che richiede il libero
consenso delle parti ed è valido quando presenta chiaramente un carattere
transattivo, ovvero contiene delle reciproche concessioni (CCR, sentenza inc.
16.2013.27
del 24 giugno 2014, consid. 5a).
La risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro, poi, non è soggetta a forma particolare, e può quindi anche
essere orale o per atti concludenti. Per sapere se un accordo del genere è
stato concluso occorre interpretare le dichiarazioni delle parti secondo la
loro vera e concorde volontà (art. 18 CO; sentenza del Tribunale federale
4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.1). Non essendo possibile
stabilire tale reale volontà, oppure se si constata che uno dei contraenti non
ha compreso la reale volontà espressa dall'altro, l'accordo va interpretato secondo
il principio dell'affidamento, ovvero ricercando il senso che le parti potevano
e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (DTF 129 III
122.
consid. 2.5). In tal caso, l'accordo deve essere interpretato
restrittivamente, una risoluzione convenzionale del rapporto di lavoro è ammessa
solo se è accertata senza equivoci la volontà di entrambe le parti di dipartirsi
dal contratto (sentenza del Tribunale federale 4A_376/2010 del 30 settembre
2010, consid. 3).
6.
Nella fattispecie,
come si è visto, il 14 marzo 2012 è indubbio che le parti abbiano sottoscritto
il seguente accordo:
“Licenziamento in accordo entrambi
Egregio
Signor RE 1,
Dobbiamo
purtroppo costatare che dopo diversi colloqui sul svolgimento del suo lavoro è
impossibile procedere. L'accordo della sua paga da dipendente qualificato e
rendimento da apprendista non ci permette più di avere i maggiori costi al
minimo sviluppo. Ci vediamo dunque costretti a rescindere dal contratto con
effetto del 31 marzo 2012” (doc. D).
Ora, relativamente alla
volontà delle parti tutto si ignora, esse divergendo sulla natura della
cessazione del rapporto di lavoro. Quanto all'interpretazione oggettiva, il tenore
dell'accordo è tutt'altro che chiaro, se solo si pon mente che salvo il
riferimento a un “accordo entrambi”, il datore di lavoro ha intitolato lo scritto
“licenziamento”, ha mosso rimproveri al lavoratore “dobbiamo constatare che dopo
diversi colloqui sullo svolgimento del suo lavoro è impossibile procedere” e ha
concluso con “ci vediamo costretti a rescindere dal contratto” (doc. D). La
circostanza che il dipendente abbia sottoscritto tale documento non permette,
per ciò solo, di ammettere una risoluzione convenzionale già per il fatto che
l'atto gli è stato consegnato come “raccomandata a mano”. La volontà del
lavoratore di dipartirsi dal contatto non può pertanto dirsi univoca, tanto più
che qualche giorno dopo la sottoscrizione del documento RE 1 si è rivolto al datore
di lavoro offrendo le proprie prestazioni per il periodo di disdetta ordinario
(doc. E).
Per di più,
nulla è dato di sapere sulle reciproche
concessioni, ovvero sull'esistenza di una transazione ai sensi della giurisprudenza
poc'anzi citata. Al contrario, ove il datore di lavoro rescinda unilateralmente
il contratto e le parti si accordino simultaneamente o posteriormente sulle
sole modalità della fine del contratto, l'art. 336c CO rimane applicabile
(sentenza del Tribunale federale 4C.37/2005 del 17 giugno 2005, consid. 2.2 con
riferimenti). Ne discende che l'accertamento del primo giudice, secondo cui le
parti hanno concluso un valido accordo di scioglimento consensuale del rapporto
di lavoro risulta manifestamente errato.
7.
a) Visto
quanto precede, il reclamo è provvisto di fondamento e deve essere accolto.
Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può
statuire essa medesima sulla lite. Ora, ove la risoluzione convenzionale sia
inefficace, le parti vanno poste nella situazione in cui si
sarebbero trovate se non avessero concluso un tale accordo (sentenza del
Tribunale federale 4A_495/2007 del 12 gennaio 2009, consid. 4.3.1.2 con
numerosi riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2013.27 del 24 giugno 2014, consid.
6a) e chiedersi se il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui non fosse stato
concluso alcun accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro,
avrebbe rescisso il contratto osservando i termini di disdetta prescritti o con
effetto immediato. A seconda della risposta, il lavoratore potrà o rivendicare
il diritto al pagamento del salario fino alla scadenza del termine ordinario di
disdetta, eventualmente prolungato in applicazione dell'art. 336c CO, o
chiedere i danni e un'indennità sulla base dell'art. 337c cpv. 1 e 3 CO.
Spetta al lavoratore che sostiene che in tal caso il datore di lavoro avrebbe
deciso di licenziarlo con effetto immediato di fornirne la prova (loc. cit.). Nella
fattispecie, nemmeno il reclamante sostiene che la convenuta l'avrebbe
licenziato in tronco, tant'è che rivendica il pagamento del salario per la durata
della regolare disdetta.
b) Premesso
ciò, in concreto, il termine contrattuale di preavviso è di un mese, sicché il
lavoratore ha diritto allo stipendio del mese di aprile 2012. L'importo
indicato dall'attore non è stato contestato dalla convenuta nella sua entità.
Gli interessi di mora richiesti dal 1° maggio 2012 sono giustificati, il debitore
essendo in mora per legge dalla data per la quale le pretese salariali
dell'attore erano esigibili (art. 102 cpv. 2 e 339 cpv. 1 CO; CCC, sentenza
inc. 16.2004.69 del 18 gennaio 2005, consid. 10; II CCA, sentenza inc.
12.2009.115
del 27 giugno 2011, consid. 13). Ne segue che in accoglimento della
petizione, la convenuta è obbligata al pagamento in favore dell'attore di fr. 3350.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2012.
8.
La procedura per le
azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella
fattispecie (art. 115 CPC). Quanto all'indennità di inconvenienza
v'è da chiedersi se soccorrono le premesse (“in casi motivati”: art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Sia come sia, nella procedura
davanti a questa Camera, la convenuta, che non ha reagito al reclamo,
non può considerarsi, soccombente (v. DTF 139 III 38 consid. 5
in fine), mentre per la procedura davanti al primo giudice manca qualsiasi
dimostrazione dei “costi rilevanti” (DTF 134 I 198 consid. 6.3; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 388).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto. Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
La petizione è accolta. Di conseguenza, la CO 1 è
obbligata a pagare a RE 1 fr. 3350.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2012.
II. Non si prelevano spese
processuali né si assegnano indennità.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.