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Decisione

16.2014.52

Contratto di telefonia mobile e TV - citazione all'udienza di conciliazione - raccomandata non ritirata dal convenuto - finzione della notifica alla scadenza del termine di giacenza postale di 7 giorn

3 marzo 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza 15 maggio

2014 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest,

chiedendo di convocare __________ a un'udienza di conciliazione volta a ottenere

il pagamento di fr. 1603.40 oltre interessi e spese, così come il rigetto

definitivo dell'opposizione. All'udienza del 20 agosto 2014 l'istante, unica

comparente, ha ribadito le sue domande e ha chiesto l'emanazione di una decisione

sulla base dell'art. 212 cpv. 1 CPC.

C. Statuendo il 17

settembre 2014 il Giudice di pace ha obbligato il convenuto a pagare

all'istante fr. 1603.40 oltre interessi al 6% dal 14 marzo 2014, fr. 150.– per

danni di mora e fr. 180.– di ripetibili, rigettando per tale importo in via

definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di

giustizia di fr. 125.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla

controparte un'indennità di fr. 100.–.

D. Contro il predetto

giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11/13 ottobre 2014,

asserendo di non avere mai ricevuto nessun avviso di ritiro della raccomandata

contenente la citazione all'udienza di conciliazione del 20 agosto 2014 e contestando

la pretesa della controparte. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2014 CO 1 ha

chiesto la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art.

212.

cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14

ottobre 2013 con riferimento a Honegger

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO

Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 18

settembre 2014, sicché il reclamo, introdotto il 13 ottobre 2014 (cfr. timbro

sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Al riguardo

il Giudice di pace, accertato che le fatture del 1° luglio 2012 di fr. 459.50,

del 1° ottobre 2012 di fr. 129.50 e del 24 ottobre 2012 di fr. 1014.40 erano state

emesse a seguito di contratti di telefonia con la società __________ AG e che i

relativi crediti erano stati ceduti all'istante, ha considerato che “dalla

documentazione agli atti non risulta siano state sollevate contestazione

relative alle prestazioni o alle fatture stesse”. Egli ha così obbligato il

convenuto a pagare fr. 1603.40 oltre interessi al 6% dal 14 marzo 2014. Il

primo giudice ha altresì accolto la pretesa per “danni di mora dell'attrice

limitatamente a fr. 150.– e quella di fr. 180.– per ripetibili”, ma ha respinto

la richiesta di fr. 58.30 per “oneri del creditore” “poiché non comprovati”, così

come quella di fr. 250.– “per spese di giustizia poiché non si intende cosa

siano”.

3.

Il reclamante lamenta

innanzitutto il fatto di non avere ricevuto la citazione all'udienza di

conciliazione del 20 agosto 2014. Egli sostiene che nella sua casetta postale non

è stato depositato un avviso di ritiro della raccomandata contenente questo atto.

a) Secondo

l'art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è

fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale sussiste una presunzione di

fatto – refragabile – secondo cui il funzionario postale ha correttamente

inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario e che

la data di questo deposito, apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa

presunzione comporta un rovesciamento dell'onere della prova a scapito del

destinatario, nel senso che se questi non riesce a stabilire l'assenza di

avviso nella sua cassetta delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel

luogo e in quella data (sentenze del Tribunale federale 6B_940/2013 del 31

marzo 2014 consid. 2.1.3 e 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3, in: RSPC

2009.

pag. 24;

Trezzini, Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, n. 1B ad art. 138). Trattandosi

invero di provare un fatto negativo, il destinatario non deve tuttavia portare

una prova rigorosa ma è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”, ovvero

egli deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione della notifica

(sentenze del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 4.1 e 6B_463/2014

del 18 settembre 2014 consid. 2.2; cfr. CCC inc. 16.2011.23 dell'8 agosto 2011,

consid. b).

b) In

concreto, dagli atti risulta che la busta contenente copia dell'istanza di conciliazione

e la citazione all'udienza di conciliazione fissata per mercoledì 20 agosto

2014.

alle ore 15.00, spedita mediante raccomandata all'indirizzo “__________,

via __________, __________”, è stata impostata il 10 luglio 2014. Un tentativo

di recapito al destinatario è avvenuto l'indomani, venerdì 11 luglio 2014 e lo

stesso giorno è stato lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine di

giacenza di 7 giorni, scadente il 18 luglio 2014, il destinatario non ha ritirato

l'invio, il quale, spedito il 21 luglio 2014, è ritornato il 22 luglio 2014

alla Giudicatura di pace con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta d'intimazione

e tracciamento degli invii postali, numero dell'invio __________).

c) Ora,

premesso ciò, che l'attuale nome del reclamante è RE 1 e non più __________ è

vero. Se non che l'interessato, oltre ad avere mantenuto lo stesso cognome, lo

stesso domicilio e il medesimo recapito postale, non pretende che il cambiamento

di nome abbia inciso sulla notificazione dell'invio raccomandato. Egli asserisce

unicamente di non sapersi spiegare “come questo sia possibile ma probabilmente l'invito di ritiro della lettera raccomandata non è stato consegnato o

è andato perso”, ma ciò non basta manifestamente per far sorgere un dubbio

in merito alla correttezza del deposito dell'avviso di ritiro nella sua

cassetta delle lettere. In particolare, egli non rende verosimile che durante il

periodo di notifica si siano verificate altre disfunzioni nella distribuzione

di invii raccomandati. Contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza in

materia, che richiede in questi casi che l'insorgente porti concreti indizi di

errore nel recapito di tale notifica, egli basa la sua critica su delle mere

supposizioni. Sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.

4.

In caso di invio

postale non ritirato, come in concreto, la notificazione è considerata avvenuta

il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,

sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv.

3.

lett. a CPC).

a) Tale finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il

destinatario dovesse attendersi con una certa verosimiglianza – secondo

il principio della buona fede – di ricevere un atto

giudiziario, ciò che è il caso ove sia pendente un procedimento

giudiziario. In siffatta evenienza chi si assenta per un certo tempo dal

recapito lasciato all'autorità è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché

gli invii postali gli vengano tempestivamente trasmessi (DTF 138 III 224

consid. 3.1 con riferimenti). La finzione si applica anche qualora il destinatario

sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo

carico (Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 3 e 18 ad art.

138; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 138), o quanto meno se l'interessato

sia in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 225 consid. 3.1

con rinvio a Weber in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Basilea 2010, n. 7 ad art. 138 e Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 ad art. 138 cfr.

anche: DTF 138 III 225 consid. 3.1).

b) In

concreto, è pacifico che tra le parti non fosse pendente alcun procedimento

giudiziario. Né si può dire che il reclamante potesse ipotizzarne l'avvio.

Certo CO 1 ha fatto intimare a RI 1 un precetto esecutivo al quale l'escusso ha

interposto opposizione. Tuttavia, il processo giudiziario di rigetto dell'opposizione,

conseguente all'opposizione da parte del debitore al precetto esecutivo

fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo procedimento, motivo

per cui lo stesso debitore non deve necessariamente mettere in conto un'istanza

di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione per la relativa udienza di

contraddittorio – per la sola opposizione al precetto esecutivo (DTF

138.

III 228 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2013 n. 39c, pag.

809).

Per

di più, la finzione nemmeno entra in linea di conto in caso di notifica di un

atto introduttivo di causa (Frei

in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012, n.

24.

ad art. 138). In particolare, non viene in linea di massima interpretato

alla stregua di un tentativo volto a vanificare la notificazione di un atto il

mancato ritiro da parte del convenuto dell'invio raccomandato contenente la

citazione al dibattimento indetto nel contesto di una procedura di conciliazione.

In casi del genere, pertanto, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a

CPC non si applica e si giustifica un rinnovo della notifica (Dolge/Infanger, Schlichtungs-verfahren –

nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, Zurigo 2012, pag. 58 §8; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozess­ordnung,

Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 7 ad art. 138; CEF sentenza inc. 14.2013.26 del

2.

maggio 20131, consid. 5).

c) Se

ne conclude, nelle circostanze descritte, che il Giudice di pace, dopo essersi

visto ritornare il plico raccomandato contenete la citazione all'udienza di

conciliazione come “non ritirato” non poteva far capo alla finzione dell'art.

138.

cpv. 3 lett. a CPC. Ciò posto, il reclamo deve essere accolto e la sentenza

impugnata dev'essere dichiarata nulla. Gli atti devono essere ritornati al

primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle

parti alla conciliazione.

5.

La sentenza odierna

impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che solo se

l'attore ne fa richiesta il Giudice di pace, quale autorità di conciliazione,

può giudicare le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr.

2000.

– (art. 212 CPC). La richiesta deve quindi di principio figurare

nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza

di una possibilità del genere. Essa può anche essere formulata successivamente,

segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza di

conciliazione la parte convenuta deve essere resa attenta della facoltà per la

parte attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 870, n.

40c).

6.

In considerazione

dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di

spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Né, in mancanza di richiesta,

si assegna al reclamante un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto. La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,

affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

processuali, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

avv..

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di

carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000

franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del

lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.