16.2014.52
Contratto di telefonia mobile e TV - citazione all'udienza di conciliazione - raccomandata non ritirata dal convenuto - finzione della notifica alla scadenza del termine di giacenza postale di 7 giorn
3 marzo 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto
n.
16.2014.52
Lugano
3
marzo 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11/13 ottobre 2014 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 17 settembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano ovest nella causa inc. 21/B/14/Co (telefonia mobile e TV) promossa con
istanza 15 maggio 2014 da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. __________ ha
concluso con __________ AG (__________) il 3 maggio 2010 e il 1° febbraio 2011
due contratti di abbonamento di telefonia mobile (“__________” e “__________”),
mentre il 12 marzo 2012 ha sottoscritto con il medesimo operatore un contratto
di abbonamento televisivo. Preso atto del mancato pagamento di alcune fatture, il
23 ottobre 2012 __________ AG ha comunicato al cliente la disdetta anticipata dei
menzionati contratti per il medesimo giorno. ll 14 marzo 2014 CO
1 ha fatto notificare a __________, in virtù della cessione di credito sottoscritta
dalla __________ AG, il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di Lugano per l'incasso di complessivi fr. 2241.24 più interessi e
spese (fr. 1603.40 oltre interessi al 6% dal 7 ottobre 2012 per “cessione di __________
AG, __________. Fattura relativa al conto no. __________ __________ AG”, fr. 58.30
per “oneri del creditore”, fr. 256.54 per “danni di mora ai sensi degli artt.
103 e 106 CO”, fr. 73.– per “spese esecutive” e fr. 250.– per “spese giudiziarie”),
al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con istanza 15 maggio
2014 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest,
chiedendo di convocare __________ a un'udienza di conciliazione volta a ottenere
il pagamento di fr. 1603.40 oltre interessi e spese, così come il rigetto
definitivo dell'opposizione. All'udienza del 20 agosto 2014 l'istante, unica
comparente, ha ribadito le sue domande e ha chiesto l'emanazione di una decisione
sulla base dell'art. 212 cpv. 1 CPC.
C. Statuendo il 17
settembre 2014 il Giudice di pace ha obbligato il convenuto a pagare
all'istante fr. 1603.40 oltre interessi al 6% dal 14 marzo 2014, fr. 150.– per
danni di mora e fr. 180.– di ripetibili, rigettando per tale importo in via
definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di
giustizia di fr. 125.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte un'indennità di fr. 100.–.
D. Contro il predetto
giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11/13 ottobre 2014,
asserendo di non avere mai ricevuto nessun avviso di ritiro della raccomandata
contenente la citazione all'udienza di conciliazione del 20 agosto 2014 e contestando
la pretesa della controparte. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2014 CO 1 ha
chiesto la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art.
212.
cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14
ottobre 2013 con riferimento a Honegger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO
Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 18
settembre 2014, sicché il reclamo, introdotto il 13 ottobre 2014 (cfr. timbro
sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Al riguardo
il Giudice di pace, accertato che le fatture del 1° luglio 2012 di fr. 459.50,
del 1° ottobre 2012 di fr. 129.50 e del 24 ottobre 2012 di fr. 1014.40 erano state
emesse a seguito di contratti di telefonia con la società __________ AG e che i
relativi crediti erano stati ceduti all'istante, ha considerato che “dalla
documentazione agli atti non risulta siano state sollevate contestazione
relative alle prestazioni o alle fatture stesse”. Egli ha così obbligato il
convenuto a pagare fr. 1603.40 oltre interessi al 6% dal 14 marzo 2014. Il
primo giudice ha altresì accolto la pretesa per “danni di mora dell'attrice
limitatamente a fr. 150.– e quella di fr. 180.– per ripetibili”, ma ha respinto
la richiesta di fr. 58.30 per “oneri del creditore” “poiché non comprovati”, così
come quella di fr. 250.– “per spese di giustizia poiché non si intende cosa
siano”.
3.
Il reclamante lamenta
innanzitutto il fatto di non avere ricevuto la citazione all'udienza di
conciliazione del 20 agosto 2014. Egli sostiene che nella sua casetta postale non
è stato depositato un avviso di ritiro della raccomandata contenente questo atto.
a) Secondo
l'art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è
fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale sussiste una presunzione di
fatto – refragabile – secondo cui il funzionario postale ha correttamente
inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario e che
la data di questo deposito, apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa
presunzione comporta un rovesciamento dell'onere della prova a scapito del
destinatario, nel senso che se questi non riesce a stabilire l'assenza di
avviso nella sua cassetta delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel
luogo e in quella data (sentenze del Tribunale federale 6B_940/2013 del 31
marzo 2014 consid. 2.1.3 e 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3, in: RSPC
2009.
pag. 24;
Trezzini, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, n. 1B ad art. 138). Trattandosi
invero di provare un fatto negativo, il destinatario non deve tuttavia portare
una prova rigorosa ma è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”, ovvero
egli deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione della notifica
(sentenze del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 4.1 e 6B_463/2014
del 18 settembre 2014 consid. 2.2; cfr. CCC inc. 16.2011.23 dell'8 agosto 2011,
consid. b).
b) In
concreto, dagli atti risulta che la busta contenente copia dell'istanza di conciliazione
e la citazione all'udienza di conciliazione fissata per mercoledì 20 agosto
2014.
alle ore 15.00, spedita mediante raccomandata all'indirizzo “__________,
via __________, __________”, è stata impostata il 10 luglio 2014. Un tentativo
di recapito al destinatario è avvenuto l'indomani, venerdì 11 luglio 2014 e lo
stesso giorno è stato lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine di
giacenza di 7 giorni, scadente il 18 luglio 2014, il destinatario non ha ritirato
l'invio, il quale, spedito il 21 luglio 2014, è ritornato il 22 luglio 2014
alla Giudicatura di pace con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta d'intimazione
e tracciamento degli invii postali, numero dell'invio __________).
c) Ora,
premesso ciò, che l'attuale nome del reclamante è RE 1 e non più __________ è
vero. Se non che l'interessato, oltre ad avere mantenuto lo stesso cognome, lo
stesso domicilio e il medesimo recapito postale, non pretende che il cambiamento
di nome abbia inciso sulla notificazione dell'invio raccomandato. Egli asserisce
unicamente di non sapersi spiegare “come questo sia possibile ma probabilmente l'invito di ritiro della lettera raccomandata non è stato consegnato o
è andato perso”, ma ciò non basta manifestamente per far sorgere un dubbio
in merito alla correttezza del deposito dell'avviso di ritiro nella sua
cassetta delle lettere. In particolare, egli non rende verosimile che durante il
periodo di notifica si siano verificate altre disfunzioni nella distribuzione
di invii raccomandati. Contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza in
materia, che richiede in questi casi che l'insorgente porti concreti indizi di
errore nel recapito di tale notifica, egli basa la sua critica su delle mere
supposizioni. Sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.
4.
In caso di invio
postale non ritirato, come in concreto, la notificazione è considerata avvenuta
il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,
sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv.
3.
lett. a CPC).
a) Tale finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il
destinatario dovesse attendersi con una certa verosimiglianza – secondo
il principio della buona fede – di ricevere un atto
giudiziario, ciò che è il caso ove sia pendente un procedimento
giudiziario. In siffatta evenienza chi si assenta per un certo tempo dal
recapito lasciato all'autorità è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché
gli invii postali gli vengano tempestivamente trasmessi (DTF 138 III 224
consid. 3.1 con riferimenti). La finzione si applica anche qualora il destinatario
sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo
carico (Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 3 e 18 ad art.
138; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 138), o quanto meno se l'interessato
sia in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 225 consid. 3.1
con rinvio a Weber in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basilea 2010, n. 7 ad art. 138 e Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 ad art. 138 cfr.
anche: DTF 138 III 225 consid. 3.1).
b) In
concreto, è pacifico che tra le parti non fosse pendente alcun procedimento
giudiziario. Né si può dire che il reclamante potesse ipotizzarne l'avvio.
Certo CO 1 ha fatto intimare a RI 1 un precetto esecutivo al quale l'escusso ha
interposto opposizione. Tuttavia, il processo giudiziario di rigetto dell'opposizione,
conseguente all'opposizione da parte del debitore al precetto esecutivo
fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo procedimento, motivo
per cui lo stesso debitore non deve necessariamente mettere in conto un'istanza
di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione per la relativa udienza di
contraddittorio – per la sola opposizione al precetto esecutivo (DTF
138.
III 228 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2013 n. 39c, pag.
809).
Per
di più, la finzione nemmeno entra in linea di conto in caso di notifica di un
atto introduttivo di causa (Frei
in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012, n.
24.
ad art. 138). In particolare, non viene in linea di massima interpretato
alla stregua di un tentativo volto a vanificare la notificazione di un atto il
mancato ritiro da parte del convenuto dell'invio raccomandato contenente la
citazione al dibattimento indetto nel contesto di una procedura di conciliazione.
In casi del genere, pertanto, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a
CPC non si applica e si giustifica un rinnovo della notifica (Dolge/Infanger, Schlichtungs-verfahren –
nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, Zurigo 2012, pag. 58 §8; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 7 ad art. 138; CEF sentenza inc. 14.2013.26 del
2.
maggio 20131, consid. 5).
c) Se
ne conclude, nelle circostanze descritte, che il Giudice di pace, dopo essersi
visto ritornare il plico raccomandato contenete la citazione all'udienza di
conciliazione come “non ritirato” non poteva far capo alla finzione dell'art.
138.
cpv. 3 lett. a CPC. Ciò posto, il reclamo deve essere accolto e la sentenza
impugnata dev'essere dichiarata nulla. Gli atti devono essere ritornati al
primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle
parti alla conciliazione.
5.
La sentenza odierna
impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che solo se
l'attore ne fa richiesta il Giudice di pace, quale autorità di conciliazione,
può giudicare le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr.
2000.
– (art. 212 CPC). La richiesta deve quindi di principio figurare
nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza
di una possibilità del genere. Essa può anche essere formulata successivamente,
segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza di
conciliazione la parte convenuta deve essere resa attenta della facoltà per la
parte attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 870, n.
40c).
6.
In considerazione
dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di
spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Né, in mancanza di richiesta,
si assegna al reclamante un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto. La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,
affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
processuali, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
–
avv..
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.