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Decisione

16.2014.54

Conciliazione e procedura decisionale, violazione del diritto di essere sentito

14 aprile 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Lo stesso giorno CO 1 si è

rivolto al Giudice di pace del Circolo di Bellinzona chiedendo di convocare RE

1 a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il versamento di fr. 419.90.

All'udienza del 10 settembre 2014 le parti non hanno raggiunto un accordo e l'istante

ha chiesto l'emissione di una decisione. Statuendo il 24 settembre 2014 il

Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, obbligando RE 1 a versare a CO

1 fr. 419.90. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a

carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 20.–.

C. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13

ottobre 2014, postulandone l'annullamento e subordinatamente l'accoglimento

limitatamente all'importo di fr. 117.70. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre

2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal

Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1

CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'istante al più presto il 25

settembre 2014, sicché il reclamo, introdotto il 16 ottobre 2014, è senz'altro

tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del

giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid.

2.

).

3.

Il Giudice di pace

supplente ha accertato che il convenuto non aveva contestato i fatti ma

unicamente “l'importo relativo alla diatriba”, e ha ritenuto giustificato l'ammontare

del risarcimento sulla scorta delle fatture prodotte dall'istante. RE 1 lamenta

il fatto che il Giudice di pace supplente non gli ha permesso di esprimersi

sulla vicenda. Per di più, soggiunge, l'istante ha chiesto l'emanazione di una decisione

solo durante l'udienza di conciliazione, ciò che non è ammissibile. Egli

sostiene poi di aver firmato il verbale di udienza, sul quale per altro non è

menzionata la persona che accompagnava l'istante, senza capire la portata dell'art.

212.

CPC. Il reclamante sostiene di non essersi potuto esprimere in maniera

esaustiva e di non aver potuto produrre mezzi di prova, in violazione del suo

diritto di essere sentito, per cui la decisione impugnata deve essere annullata

o quanto meno riformata nel senso di limitare a fr. 117.70 il risarcimento dovuto

all'istante.

4.

Per quel che concerne

eventuali errori o imprecisioni contenute nel verbale di conciliazione, giovi rilevare che, ove si riscontrino manchevolezze nella

verbalizzazione, incombe alla parte segnalarle al giudice, giacché il contenuto

di un verbale d'udienza si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza

del suo contenuto (Trezzini in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.

1047). Ciò premesso, è vero che sul verbale d'udienza, oltre alle parti, doveva

figurare l'eventuale rappresentante, o persona di fiducia, dell'istante (art.

235.

cpv. 1 lett. c CPC), ma per tacere del fatto che il reclamante non trae

alcuna specifica conseguenza giuridica, tale omissione non inficia il contenuto

dell'atto. Sulla questione non occorre dilungarsi.

5.

Il

reclamante sostiene di non essersi potuto esprimere, il Giudice di pace

supplente avendo deciso egli stesso in base all'art. 212 CPC senza sentire le

parti. Ora, secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a

un'intesa, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare

essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr.

2000.

–. Lo scopo della norma è di permettere all'autorità di conciliazione di

emettere un giudizio solo nei casi bagatella, ovvero nelle vertenze semplici

sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano quindi

di un'istruttoria particolare (Trezzini

in: op. cit., pag. 925 e pag. 948; Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 212 CPC).

Ora, che per emanare una

decisione l'autorità di conciliazione deve essere così richiesta dall'istante è

indubbio. La richiesta deve di principio figurare nell'istanza di

conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità

del genere. Tale richiesta può anche essere formulata successivamente,

segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza di

conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte attrice

di presentare una richiesta del genere. Fallita la conciliazione o in caso di

mancata comparsa della parte convenuta, la parte attrice può così chiedere

all'autorità di conciliazione di decidere (RtiD II-2014 pag. 870 n. 40c). Nella

fattispecie, è pacifico che nell'istanza di conciliazione CO 1 non ha chiesto

al Giudice di pace supplente una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC e che la richiesta

è stata formulata all'udienza di conciliazione. È vero che la citazione

all'udienza non alludeva a tale facoltà, ma contrariamente al caso in cui il

convenuto è assente all'udienza, il quale è sorpreso nella sua buona fede

dall'agire della controparte, in concreto l'udienza di conciliazione si è

svolta alla presenza delle parti. E sottoscrivendo il verbale senza riserve, il

convenuto è stato reso attento sul fatto che il Giudice di pace supplente non

avrebbe emesso l'autorizzazione ad agire ma avrebbe avviato la procedura decisionale.

Sotto questo profilo non soccorrono motivi per annullare la decisione impugnata.

6.

Più delicata è la questione

di sapere se vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito del

convenuto.

a) Ora,

che per garantire la confidenzialità della procedura di conciliazione e

favorire un'intesa tra le parti le dichiarazioni delle parti non possano essere

verbalizzate, né utilizzate nella susseguente procedura decisionale, è indubbio

(art. 205 cpv. 1 CPC). Ove per contro l'istante chieda

l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il giudice deve dapprima chiudere a verbale la

procedura di concilia-zione e successivamente aprire formalmente una procedura

decisionale. L'autorità di conciliazione agisce così come una vera e propria giurisdizione

di prima istanza.

Nella

procedura decisionale, alla quale si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va così tenuto un verbale, che deve contenere di

principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti

scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno

nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per

l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura sia orale significa

unicamente che non è previsto lo scambio di allegati

scritti.

Il

verbale nella procedura decisionale diventa altresì indispensabile in caso impugnazione

della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima

sede, le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo

determinare se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni

e mezzi di prova nuovi (CCR, sentenza inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015

consid. 5a con riferimenti).

b) Dagli atti

risulta che il Giudice di pace supplente ha esaurito la procedura di

conciliazione, constatando la mancata intesa, e così richiesto ha proceduto

all'emanazione della decisione. Non consta però

che egli abbia aperto la procedura decisionale,

tant'è che non risultano le conclusioni e le dichiarazioni delle parti,

segnatamente quelle del convenuto. Non avendo conferito al convenuto la

possibilità di presentare, e verbalizzare, la sua posizione, alla quale sarebbe

poi seguita quella dell'istante, il Giudice di pace supplente ha violato il

diritto di essere sentito del convenuto, garantito dall'art. 53 CPC. Considerato

che una tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata

nell'ambito della presente procedura di reclamo, questa Camera non disponendo

dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione, il

reclamo dev'essere quindi accolto per violazione del diritto di essere sentito.

La decisione impugnata va quindi annullata e gli atti vanno rinviati al primo

giudice affinché giudichi nuovamente sulla lite previo contraddittorio.

7.

La sentenza impone una

chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che – salvo eccezioni

(art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere motivate, ovvero indicare i

motivi che hanno indotto il Giudice a decidere in un senso piuttosto che in un

altro e porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni

poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, così come

all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (cfr. DTF 139 IV 183

consid. 2.2 con riferimenti). In questo senso, il Giudice di pace supplente non

può limitarsi a riassumere i fatti alla base della fattispecie o a constatare semplicemente

l'esistenza di determinate fatture, ma deve indicare perché una parte deve

essere condannata a versare una determinata somma di denaro all'altra parte. In

particolare, il Giudice di pace supplente nella fattispecie dovrà chinarsi

sulla questione di sapere se le condizioni dell'art. 56 CO, che regola la responsabilità

del detentore di animali, sono adempiute e se la somma di denaro richiesta

dall'istante è giustificata, così come le spese di messa in mora.

8.

Le spese giudiziarie seguirebbero

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di

annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri. Non si pone

problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, il reclamante

essendosi difeso da solo e non avendo patito spese di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace supplente

del circolo di Bellinzona per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese

giudiziarie.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.