16.2014.54
Conciliazione e procedura decisionale, violazione del diritto di essere sentito
14 aprile 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.54
Lugano
14 aprile 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Bozzini
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire sul reclamo del 16 ottobre 2014 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 24 settembre 2014 dal Giudice di pace supplente del
circolo di Bellinzona nella causa inc. n. 0049-2014-T (responsabilità del detentore
di animali) promossa con istanza del 19 agosto 2014
da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 23 settembre 2013 in
zona __________ a __________ il cane maltese appartenente a CO 1 è stato
azzannato dal pastore tedesco di RE 1. Il 31 ottobre 2013 CO 1 ha chiesto a
quest'ultimo il pagamento di fr. 263.65 per due visite veterinarie effettuate
il 23 e il 24 settembre precedente. La richiesta è stata reiterata il 17 gennaio
2014, alla quale sono state aggiunte le spese di trasferta da __________ a __________,
le spese postali e lettere, le spese di richiamo, per complessivi fr. 355.60. Il
28 gennaio 2014 RE 1 ha contestato la pretesa della controparte, mentre il 14
marzo 2014 egli si è dichiarato disposto a versare la metà della fattura del
veterinario di fr. 117.70. Il 5 agosto 2014 CO 1 ha ribadito la sua richiesta,
aumentata nel frattempo a fr. 419.90.
Fatti
B. Lo stesso giorno CO 1 si è
rivolto al Giudice di pace del Circolo di Bellinzona chiedendo di convocare RE
1 a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il versamento di fr. 419.90.
All'udienza del 10 settembre 2014 le parti non hanno raggiunto un accordo e l'istante
ha chiesto l'emissione di una decisione. Statuendo il 24 settembre 2014 il
Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, obbligando RE 1 a versare a CO
1 fr. 419.90. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a
carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 20.–.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13
ottobre 2014, postulandone l'annullamento e subordinatamente l'accoglimento
limitatamente all'importo di fr. 117.70. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre
2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'istante al più presto il 25
settembre 2014, sicché il reclamo, introdotto il 16 ottobre 2014, è senz'altro
tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del
giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid.
2.
).
3.
Il Giudice di pace
supplente ha accertato che il convenuto non aveva contestato i fatti ma
unicamente “l'importo relativo alla diatriba”, e ha ritenuto giustificato l'ammontare
del risarcimento sulla scorta delle fatture prodotte dall'istante. RE 1 lamenta
il fatto che il Giudice di pace supplente non gli ha permesso di esprimersi
sulla vicenda. Per di più, soggiunge, l'istante ha chiesto l'emanazione di una decisione
solo durante l'udienza di conciliazione, ciò che non è ammissibile. Egli
sostiene poi di aver firmato il verbale di udienza, sul quale per altro non è
menzionata la persona che accompagnava l'istante, senza capire la portata dell'art.
212.
CPC. Il reclamante sostiene di non essersi potuto esprimere in maniera
esaustiva e di non aver potuto produrre mezzi di prova, in violazione del suo
diritto di essere sentito, per cui la decisione impugnata deve essere annullata
o quanto meno riformata nel senso di limitare a fr. 117.70 il risarcimento dovuto
all'istante.
4.
Per quel che concerne
eventuali errori o imprecisioni contenute nel verbale di conciliazione, giovi rilevare che, ove si riscontrino manchevolezze nella
verbalizzazione, incombe alla parte segnalarle al giudice, giacché il contenuto
di un verbale d'udienza si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza
del suo contenuto (Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.
1047). Ciò premesso, è vero che sul verbale d'udienza, oltre alle parti, doveva
figurare l'eventuale rappresentante, o persona di fiducia, dell'istante (art.
235.
cpv. 1 lett. c CPC), ma per tacere del fatto che il reclamante non trae
alcuna specifica conseguenza giuridica, tale omissione non inficia il contenuto
dell'atto. Sulla questione non occorre dilungarsi.
5.
Il
reclamante sostiene di non essersi potuto esprimere, il Giudice di pace
supplente avendo deciso egli stesso in base all'art. 212 CPC senza sentire le
parti. Ora, secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a
un'intesa, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare
essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr.
2000.
–. Lo scopo della norma è di permettere all'autorità di conciliazione di
emettere un giudizio solo nei casi bagatella, ovvero nelle vertenze semplici
sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano quindi
di un'istruttoria particolare (Trezzini
in: op. cit., pag. 925 e pag. 948; Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 212 CPC).
Ora, che per emanare una
decisione l'autorità di conciliazione deve essere così richiesta dall'istante è
indubbio. La richiesta deve di principio figurare nell'istanza di
conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità
del genere. Tale richiesta può anche essere formulata successivamente,
segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza di
conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte attrice
di presentare una richiesta del genere. Fallita la conciliazione o in caso di
mancata comparsa della parte convenuta, la parte attrice può così chiedere
all'autorità di conciliazione di decidere (RtiD II-2014 pag. 870 n. 40c). Nella
fattispecie, è pacifico che nell'istanza di conciliazione CO 1 non ha chiesto
al Giudice di pace supplente una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC e che la richiesta
è stata formulata all'udienza di conciliazione. È vero che la citazione
all'udienza non alludeva a tale facoltà, ma contrariamente al caso in cui il
convenuto è assente all'udienza, il quale è sorpreso nella sua buona fede
dall'agire della controparte, in concreto l'udienza di conciliazione si è
svolta alla presenza delle parti. E sottoscrivendo il verbale senza riserve, il
convenuto è stato reso attento sul fatto che il Giudice di pace supplente non
avrebbe emesso l'autorizzazione ad agire ma avrebbe avviato la procedura decisionale.
Sotto questo profilo non soccorrono motivi per annullare la decisione impugnata.
6.
Più delicata è la questione
di sapere se vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito del
convenuto.
a) Ora,
che per garantire la confidenzialità della procedura di conciliazione e
favorire un'intesa tra le parti le dichiarazioni delle parti non possano essere
verbalizzate, né utilizzate nella susseguente procedura decisionale, è indubbio
(art. 205 cpv. 1 CPC). Ove per contro l'istante chieda
l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il giudice deve dapprima chiudere a verbale la
procedura di concilia-zione e successivamente aprire formalmente una procedura
decisionale. L'autorità di conciliazione agisce così come una vera e propria giurisdizione
di prima istanza.
Nella
procedura decisionale, alla quale si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va così tenuto un verbale, che deve contenere di
principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti
scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno
nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per
l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura sia orale significa
unicamente che non è previsto lo scambio di allegati
scritti.
Il
verbale nella procedura decisionale diventa altresì indispensabile in caso impugnazione
della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima
sede, le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo
determinare se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni
e mezzi di prova nuovi (CCR, sentenza inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015
consid. 5a con riferimenti).
b) Dagli atti
risulta che il Giudice di pace supplente ha esaurito la procedura di
conciliazione, constatando la mancata intesa, e così richiesto ha proceduto
all'emanazione della decisione. Non consta però
che egli abbia aperto la procedura decisionale,
tant'è che non risultano le conclusioni e le dichiarazioni delle parti,
segnatamente quelle del convenuto. Non avendo conferito al convenuto la
possibilità di presentare, e verbalizzare, la sua posizione, alla quale sarebbe
poi seguita quella dell'istante, il Giudice di pace supplente ha violato il
diritto di essere sentito del convenuto, garantito dall'art. 53 CPC. Considerato
che una tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata
nell'ambito della presente procedura di reclamo, questa Camera non disponendo
dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione, il
reclamo dev'essere quindi accolto per violazione del diritto di essere sentito.
La decisione impugnata va quindi annullata e gli atti vanno rinviati al primo
giudice affinché giudichi nuovamente sulla lite previo contraddittorio.
7.
La sentenza impone una
chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che – salvo eccezioni
(art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere motivate, ovvero indicare i
motivi che hanno indotto il Giudice a decidere in un senso piuttosto che in un
altro e porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni
poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, così come
all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (cfr. DTF 139 IV 183
consid. 2.2 con riferimenti). In questo senso, il Giudice di pace supplente non
può limitarsi a riassumere i fatti alla base della fattispecie o a constatare semplicemente
l'esistenza di determinate fatture, ma deve indicare perché una parte deve
essere condannata a versare una determinata somma di denaro all'altra parte. In
particolare, il Giudice di pace supplente nella fattispecie dovrà chinarsi
sulla questione di sapere se le condizioni dell'art. 56 CO, che regola la responsabilità
del detentore di animali, sono adempiute e se la somma di denaro richiesta
dall'istante è giustificata, così come le spese di messa in mora.
8.
Le spese giudiziarie seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di
annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri. Non si pone
problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, il reclamante
essendosi difeso da solo e non avendo patito spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la
decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace supplente
del circolo di Bellinzona per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese
giudiziarie.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Bellinzona.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.