16.2014.57
Appalto - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio
19 agosto 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.57
Lugano
19 agosto 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 28 ottobre 2014 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 10 ottobre 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa n. 55A14CO (appalto) promossa con istanza del 8 luglio 2014 dal
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 4 giugno
2014 il CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest un
tentativo di conciliazione per convenire in giudizio RE 1 e obbligarlo a versare
fr. 415.50 oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2013 per lavori eseguiti su una
vettura __________ appartenente al convenuto;
che
all'udienza del 1° ottobre 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa, il
convenuto contestando il fondamento dell'azione;
che
in quell'occasione l'istante ha chiesto al Giudice di pace di decidere la
controversia;
che con decisione del 10 ottobre 2014
il Giudice di pace in parziale accoglimento dell'istanza ha condannato il
convenuto a pagare fr. 261.50 oltre interessi al 5% dall'8 marzo 2014, senza
prelevare spese e senza assegnare indennità;
che contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2014,
postulandone l'annullamento;
che nelle sue osservazioni del 18
dicembre 2014 il CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamante rimprovera al primo
giudice di non avere indicato nella citazione all'udienza di conciliazione che “voleva
decider subito” impedendogli così di documentarsi “per preparare adeguatamente
le prove da addurre”;
che per l'art. 209 cpv. 1 CPC se
non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata
conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire;
che la medesima autorità può però
sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 CPC) o, ancora,
se così richiesta, emanare una decisione nel merito in caso di controversie
patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1
CPC), scelta quest'ultima adottata dal Giudice di pace;
che la richiesta
dell'attore di decidere dovrebbe di principio figurare nell'istanza di
conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una
possibilità del genere;
che, nondimeno, la richiesta può
anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza (RtiD II–2014 pag.
Fatti
871 consid. 4a);
che, in concreto, l'istanza di
conciliazione non conteneva una richiesta al Giudice di pace di decidere
qualora la conciliazione fosse fallita, ma una tale richiesta è stata formulata
dall'istante all'udienza del 1° ottobre 2014;
che sebbene nella citazione
all'udienza di conciliazione la parte convenuta non sia stata resa attenta
della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere anche
all'udienza, il convenuto, preso atto dell'intenzione del Giudice di pace di procedere
all'emanazione della decisione (cfr. verbale del 1° ottobre 2014: “il Giudice
emetterà la decisione” in grassetto), nulla ha eccepito;
che, premesso ciò, sottoscrivendo
senza riserva il relativo verbale il reclamante non può eccepire la pretesa
irregolarità per la prima volta in questa sede (art. 52 CPC; DTF 138 III 376
consid. 4.3.2; 126 III 253 consid. 3c);
che, pertanto, procedendo
all'emanazione del giudizio dopo il fallimento del tentativo di conciliazione,
il Giudice di pace non ha violato il diritto di essere sentito del convenuto;
che, nel merito, il reclamante
Considerandi
rimprovera al primo giudice di aver accolto l'istanza ritenendo provata la
pretesa dell'istante nonostante la stessa non sia suffragata da alcun riscontro
probatorio (“le prove portate non dimostrano niente”);
che, così argomentando, il
reclamante non si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui
egli sapeva di avere acquistato una vettura senza garanzia e che l'intervento
dell'istante (sostituzione di due pezzi di meccanica-elettronica) era un lavoro
imprevisto “essendo la vettura passata al collaudo”;
che, per altro, il reclamante non
pretende che il venditore gli abbia dissimulato dolosamente i difetti della
cosa (art. 199 CO) ma ammette finanche la necessità dell'intervento: “i sensori
del motore, sensore fase e sensore posizioni andavano sostituiti in quanto
difettosi” (doc. 4);
che nelle circostanze siffatte, la
conclusione del primo giudice non può ritenersi arbitraria, ovvero manifestamente
insostenibile;
che, pertanto, non avendo
evidenziato una manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da
parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del diritto sostanziale,
il reclamo deve esser respinto;
che le spese giudiziarie seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC);
che non si giustifica assegnare un'indennità
d'inconvenienza al resistente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nemmeno richiesta;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.