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Decisione

16.2014.57

Appalto - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio

19 agosto 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

871 consid. 4a);

che, in concreto, l'istanza di

conciliazione non conteneva una richiesta al Giudice di pace di decidere

qualora la conciliazione fosse fallita, ma una tale richiesta è stata formulata

dall'istante all'udienza del 1° ottobre 2014;

che sebbene nella citazione

all'udienza di conciliazione la parte convenuta non sia stata resa attenta

della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere anche

all'udienza, il convenuto, preso atto dell'intenzione del Giudice di pace di procedere

all'emanazione della decisione (cfr. verbale del 1° ottobre 2014: “il Giudice

emetterà la decisione” in grassetto), nulla ha eccepito;

che, premesso ciò, sottoscrivendo

senza riserva il relativo verbale il reclamante non può eccepire la pretesa

irregolarità per la prima volta in questa sede (art. 52 CPC; DTF 138 III 376

consid. 4.3.2; 126 III 253 consid. 3c);

che, pertanto, procedendo

all'emanazione del giudizio dopo il fallimento del tentativo di conciliazione,

il Giudice di pace non ha violato il diritto di essere sentito del convenuto;

che, nel merito, il reclamante

Considerandi

rimprovera al primo giudice di aver accolto l'istanza ritenendo provata la

pretesa dell'istante nonostante la stessa non sia suffragata da alcun riscontro

probatorio (“le prove portate non dimostrano niente”);

che, così argomentando, il

reclamante non si confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui

egli sapeva di avere acquistato una vettura senza garanzia e che l'intervento

dell'istante (sostituzione di due pezzi di meccanica-elettronica) era un lavoro

imprevisto “essendo la vettura passata al collaudo”;

che, per altro, il reclamante non

pretende che il venditore gli abbia dissimulato dolosamente i difetti della

cosa (art. 199 CO) ma ammette finanche la necessità dell'intervento: “i sensori

del motore, sensore fase e sensore posizioni andavano sostituiti in quanto

difettosi” (doc. 4);

che nelle circostanze siffatte, la

conclusione del primo giudice non può ritenersi arbitraria, ovvero manifestamente

insostenibile;

che, pertanto, non avendo

evidenziato una manifesta errata valutazione delle risultanze istruttorie da

parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del diritto sostanziale,

il reclamo deve esser respinto;

che le spese giudiziarie seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC);

che non si giustifica assegnare un'indennità

d'inconvenienza al resistente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nemmeno richiesta;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.