16.2014.58
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16 settembre 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.58
Lugano
16 settembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 agosto 2014 presentato da
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 28 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Locarno nella causa n. CO 42/2014 (contratto di compravendita) da lei promossa
con istanza del 28 maggio 2014 nei confronti di
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nel mese di agosto del
2013 la società RE 1 ha fornito alla società
CO 1 una vasca in materiale acrilico, per la quale ha emesso, il 2 agosto 2013,
una fattura di € 2342.00. La compratrice, dopo un primo pagamento di € 1100.00,
nulla ha più versato. Il 2 maggio 2014 la RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il
precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno, per l'incasso di fr.
1511.39 oltre interessi e spese, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con istanza del 28 maggio
2014 la RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Locarno di convocare
la CO 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di € 1242.00
oltre interessi del 5% dal 2 agosto 2013, così come il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al citato PE. L'istante ha chiesto inoltre che,
qualora la conciliazione fosse fallita, oltre alle due predette domande di
causa, l'autorizzazione ad agire contenesse la richiesta che “tutte le spese
giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili)” siano poste a carico della
controparte.
C. All'udienza del 12 giugno
2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa, la convenuta contestando
integralmente le pretese avversarie. L'istante ha così chiesto al Giudice di
decidere la controversia, mentre la convenuta, in via principale, vi si è opposta,
chiedendo, in via subordinata, l'assegnazione di un termine per presentare
osservazioni scritte e produrre documentazione. Con ordinanza del 16 giugno
2014, il Giudice di pace, ritenuti adempiuti i presupposti dell'art. 212 CPC,
ha comunicato alle parti la sua intenzione di procedere all'emanazione della
decisione e, nel contempo, ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni
per presentare osservazioni all'istanza e produrre eventuale documentazione. Nelle
sue osservazioni del 1° luglio 2014 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
Nelle sue “contro-osservazioni” del 9 luglio 2014 l'istante ha confermato le
sue domande.
D. Statuendo il 28 luglio 2014
il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a pagare all'istante
€ 1242.00 oltre interessi del 5% dal 2 agosto 2013 e rigettando in via
definitiva l'opposizione al menzionato PE per fr. 1511.39 oltre interessi al 5%
dal 2 agosto 2013 e spese esecutive. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 150.–, sono state poste a carico della convenuta. Non sono state assegnate
ripetibili.
E. Contro il dispositivo sulle
spese della decisione appena citata, la RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 26 agosto 2014, chiedendone la riforma, nel senso di obbligare la
convenuta a versarle fr. 965.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 3
dicembre 2014 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art.
212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
dell'istante il 29 luglio 2014, sicché il reclamo, introdotto il 26 agosto 2014
(cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempestivo.
2.
Nella sua decisione, il Giudice
di pace non ha riconosciuto alcuna indennità per ripetibili all'istante
rilevando che “nella procedura conciliativa non si assegnano ripetibili”. La
reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al primo giudice di
avere erroneamente applicato il diritto. A suo avviso, il divieto previsto dall'art.
113.
CPC di assegnare ripetibili nella procedura di conciliazione, non è
applicabile in caso di fallimento della conciliazione e di decisione su richiesta
dell'attore (art. 212 CPC).
3.
L'art. 113 cpv. 1 prima
frase CPC dispone che “nella procedura di conciliazione non sono assegnate
ripetibili”. Ora, che nella procedura di conciliazione non siano assegnate
ripetibili è indubbio, ciascuna parte sostenendo le proprie spese (Messaggio
del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC) dell'8 giugno 2006, FF 2006 pag. 6672). Diversa è la situazione
ove l'autorità di conciliazione è chiamata a decidere sulla base dell'art. 212
CPC. Al riguardo sussistono due orientamenti di dottrina.
a) Secondo
l'uno qualora l'autorità di conciliazione sia chiamata a decidere, essa agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza, sicché ai fini della ripartizione e liquidazione delle spese
giudiziarie valgono i principi generali degli art. 104 segg. CPC. È il convincimento di Sterchi
(in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012,
n. 3 ad art. 113), di Honegger
(in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 9 ad art. 212), di Jenny
(in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 5 ad art. 113), di Koslar (in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 3 ad art. 113), di Urwyler (in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 4 ad art. 113), di Rickli (in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, op. cit., n. 18 ad
art. 212), di Gasser/Rickli (in:
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art.
113), di Rüegg (in: Basler
Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 3a ad art. 113), di A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund (in: Zivilprozessrecht,
2ª edizione, §20 n. 42), di Gloor/Umbricht
Lukas (in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung,
2ª edizione, n. 5 ad art. 212), di Möhler
(in: ZPO-Kommentar, Gehri/Kramer [curatori], Zurigo 2010, n. 8 ad art. 212) e
di Sandoz (in: La conciliation,
Bohnet [curatore], Procédure civile suisse. Les grandes thèmes pour les
praticiens, Neuchâtel 2010, pag. 81 n. 74). Questo orientamento è stato seguito
dal Tribunale superiore del Canton Berna (decisione del 25 giugno 2013).
b) Secondo
l'altra corrente di pensiero, per contro, nella procedura di conciliazione
l'esenzione delle ripetibili è assoluta (Tappy
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 113; v. anche
Haldy, Procédure civile suisse,
Basilea 2014, pag. 133 n. 433; Püntener,
Die mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung in: mp
2010, pag. 252 n. 2.4.4), anche per il fatto che è insita nella procedura
dell'art. 212 CPC, giacché si tratta “pur sempre di una decisione bagatella integrata
nella procedura di conciliazione, dove vale appunto questa esenzione” (Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 450). Tale orientamento
è stato seguito dall'autorità di ricorso in materia civile
del Canton Neuchâtel (RJN 2013 pag. 257 consid. 4c).
c) Nella
fattispecie, come detto, all'udienza del 12 giugno 2014 le parti non
hanno raggiunto un'intesa, sicché l'istante ha chiesto al Giudice di pace di
decidere la controversia sulla base dell'art. 212 CPC. Ora, come questa Camera
ha già avuto modo di stabilire, ove la conciliazione fallisca e l'istante chieda
l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, il giudice della
conciliazione agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza,
applicando in tal caso la procedura semplificata (CCR, sentenza inc. 16.2014.7
del 22 aprile 2015, consid. 5a; v. anche il messaggio del Consiglio federale,
FF 2006 pag. 6707). Si tratta dunque di una procedura di cognizione di merito
finalizzata ad accertare la pretesa al centro della controversia in esito alla
quale il giudice emana una decisione, motivata, impugnabile con reclamo e in
definitiva munita dell'autorità di forza giudicata. Ciò la distingue dalla
procedura di conciliazione. In tali circostanze non è dato di vedere perché non
possano essere riconosciute ripetibili per la procedura decisionale (cfr. anche
Weingart/Penon, Ungeklärte Fragen
im Schlichtungsverfahren in: ZBJV 151/2015 pag. 481 segg.). Se ne
conclude che l'art. 113 CPC non impedisce all'autorità di conciliazione
che emana una decisione di merito ai sensi dell'art. 212 CPC di assegnare ripetibili
alla parte vittoriosa.
d) Del
resto, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha avuto
modo di stabilire che l'art. 113 cpv. 1 CPC non impedisce
al giudice ordinario di assegnare, nella sentenza di merito, ripetibili per la
procedura di conciliazione, giacché questa norma si oppone all'assegnazione di
ripetibili “nella” procedura di conciliazione e non “per” la procedura di conciliazione.
Una tale soluzione è conforme allo scopo perseguito dall'art. 113 cpv. 1 prima
frase CPC di favorire la riuscita del tentativo di conciliazione, limitando le
discussioni alla trattazione delle questioni di merito della controversia, senza
aggiungervi un altro punto di discussione relativo al rimborso delle spese. Invece,
la prospettiva di sfuggire al pagamento delle spese ripetibili anche in caso di
fallimento della conciliazione, non è un fattore che aumenta le possibilità di
riuscita della conciliazione; in effetti, è piuttosto il rischio di dovere
pagare queste spese in caso di insuccesso della conciliazione, che costituirà per
le parti un incentivo a trovare un'intesa. Inoltre, fatta eccezione per quanto
riguarda la comparsa all'udienza di conciliazione, spesso sarebbe difficile, se
non impossibile, distinguere in quale misura il lavoro dell'avvocato è servito
unicamente per la procedura di conciliazione, rispettivamente, in quale misura
esso è stato necessario anche per la procedura di merito. In effetti, la
preparazione della causa, in fatto e in diritto, svolta per la procedura di
conciliazione è acquisita e beneficia in seguito alla trattazione della causa
di merito; in sua mancanza, questo stesso lavoro dovrebbe in generale essere fatto
in vista dell'introduzione dell'azione di merito davanti al giudice ordinario. Peraltro,
costringere il giudice del merito a scomporre le ripetibili al fine di eliminare
quelle che sono unicamente inerenti alla procedura di conciliazione sarebbe
difficilmente attuabile e avrebbe un impatto limitato (DTF 141 III 20 consid.
5.
). Ciò posto, sul principio, il reclamo si rivela fondato e la reclamante,
vincente davanti al giudice di pace, ha diritto all'assegnazione di ripetibili.
4.
La reclamante rivendica
un'indennità di fr. 965.–, calcolata sulla base di 3 ore a fr. 300.– più le
spese di fr. 65.–. Ora, per una causa con valore litigioso fino a fr. 20 000.–,
l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL
3.1.1.7
) prevede delle ripetibili varianti dal 15 al 25% del valore medesimo.
In concreto, il valore litigioso è di fr. 1511.39 e la causa in esame non può
definirsi particolarmente complessa né particolarmente impegnativa. Si giustifica
pertanto di applicare l'aliquota media del 20%, donde un ammontare di fr. 300.–.
Tenuto conto delle spese e dell'IVA, le ripetibili in favore dell'istante possono
in definitiva essere stabilite in fr. 400.–.
5.
Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La
reclamante ottiene causa vinta sul principio, ma esce sconfitta sull'ammontare
delle ripetibili. Tutto considerato si giustifica di suddividere a metà le
spese giudiziarie e di compensare le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 3 della decisione
impugnata è così riformato:
La tassa
di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 60.–, da anticipare dall'istante sono poste
a carico della convenuta, la quale rifonderà all'istante fr. 400.– a titolo di
ripetibili.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 150.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Locarno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.