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Decisione

16.2014.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 settembre 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 28 maggio

2014 la RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Locarno di convocare

la CO 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di € 1242.00

oltre interessi del 5% dal 2 agosto 2013, così come il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta al citato PE. L'istante ha chiesto inoltre che,

qualora la conciliazione fosse fallita, oltre alle due predette domande di

causa, l'autorizzazione ad agire contenesse la richiesta che “tutte le spese

giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili)” siano poste a carico della

controparte.

C. All'udienza del 12 giugno

2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa, la convenuta contestando

integralmente le pretese avversarie. L'istante ha così chiesto al Giudice di

decidere la controversia, mentre la convenuta, in via principale, vi si è opposta,

chiedendo, in via subordinata, l'assegnazione di un termine per presentare

osservazioni scritte e produrre documentazione. Con ordinanza del 16 giugno

2014, il Giudice di pace, ritenuti adempiuti i presupposti dell'art. 212 CPC,

ha comunicato alle parti la sua intenzione di procedere all'emanazione della

decisione e, nel contempo, ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni

per presentare osservazioni all'istanza e produrre eventuale documentazione. Nelle

sue osservazioni del 1° luglio 2014 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

Nelle sue “contro-osservazioni” del 9 luglio 2014 l'istante ha confermato le

sue domande.

D. Statuendo il 28 luglio 2014

il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a pagare all'istante

€ 1242.00 oltre interessi del 5% dal 2 agosto 2013 e rigettando in via

definitiva l'opposizione al menzionato PE per fr. 1511.39 oltre interessi al 5%

dal 2 agosto 2013 e spese esecutive. Le spese, con una tassa di giustizia di

fr. 150.–, sono state poste a carico della convenuta. Non sono state assegnate

ripetibili.

E. Contro il dispositivo sulle

spese della decisione appena citata, la RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 26 agosto 2014, chiedendone la riforma, nel senso di obbligare la

convenuta a versarle fr. 965.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 3

dicembre 2014 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal

Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1

CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art.

212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

dell'istante il 29 luglio 2014, sicché il reclamo, introdotto il 26 agosto 2014

(cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempestivo.

2.

Nella sua decisione, il Giudice

di pace non ha riconosciuto alcuna indennità per ripetibili all'istante

rilevando che “nella procedura conciliativa non si assegnano ripetibili”. La

reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al primo giudice di

avere erroneamente applicato il diritto. A suo avviso, il divieto previsto dall'art.

113.

CPC di assegnare ripetibili nella procedura di conciliazione, non è

applicabile in caso di fallimento della conciliazione e di decisione su richiesta

dell'attore (art. 212 CPC).

3.

L'art. 113 cpv. 1 prima

frase CPC dispone che “nella procedura di conciliazione non sono assegnate

ripetibili”. Ora, che nella procedura di conciliazione non siano assegnate

ripetibili è indubbio, ciascuna parte sostenendo le proprie spese (Messaggio

del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC) dell'8 giugno 2006, FF 2006 pag. 6672). Diversa è la situazione

ove l'autorità di conciliazione è chiamata a decidere sulla base dell'art. 212

CPC. Al riguardo sussistono due orientamenti di dottrina.

a) Secondo

l'uno qualora l'autorità di conciliazione sia chiamata a decidere, essa agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza, sicché ai fini della ripartizione e liquida­zione delle spese

giudiziarie valgono i principi generali degli art. 104 segg. CPC. È il convincimento di Sterchi

(in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012,

n. 3 ad art. 113), di Honegger

(in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schwei­zerischen

ZPO, 2ª edizione, n. 5 e 9 ad art. 212), di Jenny

(in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kom­mentar zur

Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 5 ad art. 113), di Koslar (in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische

Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 3 ad art. 113), di Urwyler (in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische

Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 4 ad art. 113), di Rickli (in: Brunner/Gasser/Schwander

[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, op. cit., n. 18 ad

art. 212), di Gasser/Rickli (in:

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art.

113), di Rüegg (in: Basler

Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 3a ad art. 113), di A.Staehelin/D.Staehelin/Gro­limund (in: Zivilprozessrecht,

2ª edizione, §20 n. 42), di Gloor/Umbricht

Lukas (in: Oberhammer [curatore], Schwei­zerische Zivilprozessordnung,

2ª edizione, n. 5 ad art. 212), di Möhler

(in: ZPO-Kommentar, Gehri/Kramer [curatori], Zurigo 2010, n. 8 ad art. 212) e

di Sandoz (in: La conciliation,

Bohnet [curatore], Procédure civile suisse. Les grandes thèmes pour les

praticiens, Neuchâtel 2010, pag. 81 n. 74). Questo orientamento è stato seguito

dal Tribunale superiore del Canton Berna (decisione del 25 giugno 2013).

b) Secondo

l'altra corrente di pensiero, per contro, nella procedura di conciliazione

l'esenzione delle ripetibili è assoluta (Tappy

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 113; v. anche

Haldy, Procédure civile suisse,

Basilea 2014, pag. 133 n. 433; Püntener,

Die mietrechtliche Schlichtungsverfahren in der Zivilprozessordnung in: mp

2010, pag. 252 n. 2.4.4), anche per il fatto che è insita nella procedura

dell'art. 212 CPC, giacché si tratta “pur sempre di una decisione bagatella integrata

nella procedura di conciliazione, dove vale appunto questa esenzione” (Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile sviz­zero, Lugano 2011, pag. 450). Tale orientamento

è stato seguito dall'autorità di ricorso in materia civile

del Canton Neuchâtel (RJN 2013 pag. 257 consid. 4c).

c) Nella

fattispecie, come detto, all'udienza del 12 giugno 2014 le parti non

hanno raggiunto un'intesa, sicché l'istante ha chiesto al Giudice di pace di

decidere la controversia sulla base dell'art. 212 CPC. Ora, come questa Camera

ha già avuto modo di stabilire, ove la conciliazione fallisca e l'istante chieda

l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, il giudice della

conciliazione agisce come una vera e propria giurisdizione di prima istanza,

applicando in tal caso la procedura semplificata (CCR, sentenza inc. 16.2014.7

del 22 aprile 2015, consid. 5a; v. anche il messaggio del Consiglio federale,

FF 2006 pag. 6707). Si tratta dunque di una procedura di cognizione di merito

finalizzata ad accertare la pretesa al centro della controversia in esito alla

quale il giudice emana una decisione, motivata, impugnabile con reclamo e in

definitiva munita dell'autorità di forza giudicata. Ciò la distingue dalla

procedura di conciliazione. In tali circostanze non è dato di vedere perché non

possano essere riconosciute ripetibili per la procedura decisionale (cfr. anche

Weingart/Penon, Ungeklärte Fragen

im Schlichtungsverfahren in: ZBJV 151/2015 pag. 481 segg.). Se ne

conclude che l'art. 113 CPC non impedisce all'autorità di conciliazione

che emana una decisione di merito ai sensi dell'art. 212 CPC di assegnare ripetibili

alla parte vittoriosa.

d) Del

resto, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha avuto

modo di stabilire che l'art. 113 cpv. 1 CPC non impedisce

al giudice ordinario di assegnare, nella sentenza di merito, ripetibili per la

procedura di conciliazione, giacché questa norma si oppone all'assegnazione di

ripetibili “nella” procedura di conciliazione e non “per” la procedura di conciliazione.

Una tale soluzione è conforme allo scopo perseguito dall'art. 113 cpv. 1 prima

frase CPC di favorire la riuscita del tentativo di conciliazione, limitando le

discussioni alla trattazione delle questioni di merito della controversia, senza

aggiungervi un altro punto di discussione relativo al rimborso delle spese. Invece,

la prospettiva di sfuggire al pagamento delle spese ripetibili anche in caso di

fallimento della conciliazione, non è un fattore che aumenta le possibilità di

riuscita della conciliazione; in effetti, è piuttosto il rischio di dovere

pagare queste spese in caso di insuccesso della conciliazione, che costituirà per

le parti un incentivo a trovare un'intesa. Inoltre, fatta eccezione per quanto

riguarda la comparsa all'udienza di conciliazione, spesso sarebbe difficile, se

non impossibile, distinguere in quale misura il lavoro dell'avvocato è servito

unicamente per la procedura di conciliazione, rispettivamente, in quale misura

esso è stato necessario anche per la procedura di merito. In effetti, la

preparazione della causa, in fatto e in diritto, svolta per la procedura di

conciliazione è acquisita e beneficia in seguito alla trattazione della causa

di merito; in sua mancanza, questo stesso lavoro dovrebbe in generale essere fatto

in vista dell'introduzione dell'azione di merito davanti al giudice ordinario. Peraltro,

costringere il giudice del merito a scomporre le ripetibili al fine di eliminare

quelle che sono unicamente inerenti alla procedura di conciliazione sarebbe

difficilmente attuabile e avrebbe un impatto limitato (DTF 141 III 20 consid.

5.

). Ciò posto, sul principio, il reclamo si rivela fondato e la reclamante,

vincente davanti al giudice di pace, ha diritto all'assegnazione di ripetibili.

4.

La reclamante rivendica

un'indennità di fr. 965.–, calcolata sulla base di 3 ore a fr. 300.– più le

spese di fr. 65.–. Ora, per una causa con valore litigioso fino a fr. 20 000.–,

l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL

3.1.1.7

) prevede delle ripetibili varianti dal 15 al 25% del valore medesimo.

In concreto, il valore litigioso è di fr. 1511.39 e la causa in esame non può

definirsi particolarmente complessa né particolarmente impegnativa. Si giustifica

pertanto di applicare l'aliquota media del 20%, donde un ammontare di fr. 300.–.

Tenuto conto delle spese e dell'IVA, le ripetibili in favore dell'istante possono

in definitiva essere stabilite in fr. 400.–.

5.

Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La

reclamante ottiene causa vinta sul principio, ma esce sconfitta sull'ammontare

delle ripetibili. Tutto considerato si giustifica di suddividere a metà le

spese giudiziarie e di compensare le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 3 della decisione

impugnata è così riformato:

La tassa

di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 60.–, da anticipare dall'istante sono poste

a carico della convenuta, la quale rifonderà all'istante fr. 400.– a titolo di

ripetibili.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 150.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Locarno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.