16.2014.59
Contratto d'appalto: mercede - oggetto della prova
13 maggio 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.59
Lugano
13 maggio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 5 novembre 2014 presentato da
RE 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 16 ottobre 2014 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 1, nella causa n. SE.2014.268 (contratto d'appalto) promossa
con petizione del 18 luglio 2014
da
CO
1
ora
CO 2,;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 marzo 2014 la
società CO 1, a quel tempo attiva nella confezione di prodotti tessili, ha recapitato
a RE 1, per il tramite di uno spedizioniere, un cappotto e un abito confezionati
su misura, così come una fattura – datata 27 febbraio 2014 – di complessivi fr.
6000.–. Il 6 maggio 2014 la CO 1, visto il mancato pagamento, sollecitato invano
l'8 aprile 2014, ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 6050.– oltre interessi
al 5% dal 27 febbraio 2014, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione non motivata del 18 luglio 2014 la CO 1 ha convenuto RE 1
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il
pagamento di fr. 6050.– oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 2014 e spese. All'udienza
del 10 settembre 2014, indetta per la discussione, l'attrice ha ridotto la sua
pretesa a fr. 6000.– oltre interessi, specificato di chiedere fr. 73.– per le
spese esecutive e ha postulato inoltre il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al menzionato PE. Il convenuto invece, non avendo ritirato la
citazione intimatagli tramite invio raccomandato, non è comparso.
C. Statuendo il 16 ottobre 2014
il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare
all'attrice fr. 6000.– oltre interessi del 5% dal 27 febbraio 2014 e fr. 73.–
per le spese del PE n. __________ dell'UE di __________ e rigettando nel
contempo in via definitiva l'opposizione interposta al predetto PE
limitatamente a tale importo. Le spese processuali di fr. 250.– sono state
poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– per
le spese giudiziarie relative alla procedura di conciliazione.
D. Contro il giudizio appena
citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2014,
postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni
del 22 dicembre 2014 la CO 1 ha proposto la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,
la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 22 ottobre 2014 (cfr.
tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura). Introdotto il 5
novembre 2014, il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione
del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di "manifestamente errato"
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;
oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata
il Pretore aggiunto, ricordato che la pretesa dell'attrice si riferisce alla
mercede per la confezione su misura e la fornitura di un cappotto e di un abito
ordinati dal convenuto, ha stabilito che i fatti addotti dall'attrice a
sostegno della propria domanda, non essendo stati contestati dal convenuto,
rimasto precluso, non necessitavano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). E per il
primo giudice tali fatti sono confermati dalla “scheda degli abiti da confezionare”
sulla quale sono riportati il nome e le misure del convenuto (doc. D), dalla
ricevuta del 4 marzo 2014 della consegna dei vestiti al convenuto da lui stesso
sottoscritta (doc. A), dalla fattura del 27 febbraio 2014 di fr. 6000.–
inviata al convenuto e rimasta incontestata (doc. B) e dal sollecito di pagamento
dell'8 aprile 2014 (doc. F). Ciò posto, egli dopo avere qualificato il
contratto concluso tra le parti come appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO,
ha accolto la petizione.
4.
Il reclamante rimprovera al
primo giudice di avere basato la sua decisione su fatti che non trovano
riscontro nelle prove agli atti. A suo dire, i documenti prodotti dall'attrice
non dimostrano né l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, né la
sua esecuzione corretta e di conseguenza non sono atti a fondare alcun diritto
alla mercede dell'attrice. Se non che, così argomentando, il
reclamante non si confronta con la conclusione del Pretore aggiunto secondo
cui, in caso di preclusione del convenuto, i fatti addotti dalla parte attrice,
non essendo contestati, sono ritenuti assodati e non necessitano di prova (art.
150.
cpv. 1 CPC). Anzi. a tale principio e alla sue conseguenze l'interessato
neppure allude. Né egli pretende che nella fattispecie il giudice avrebbe dovuto
nutrire notevoli dubbi circa l'esposto fattuale dell'attrice e raccogliere
d'ufficio delle prove (art. 153 cpv. 2 CPC). Sotto questo profilo, pertanto, la
confezione di abiti su misura su ordine del convenuto, che fonda l'esistenza di
un contratto d'appalto, e la relativa consegna, che concretizza l'esecuzione
delle stesso, non necessitavano di prova. Insufficientemente motivato, al riguardo,
il reclamo si rivela pertanto irricevibile.
Sia come sia, il reclamo vedrebbe la sua sorte segnata quand' anche si volesse esaminarlo nel merito. Che “la scheda degli abiti da confezionare” priva della firma del convenuto
(doc. D) possa di per sé non dimostrare l'esistenza di un contratto tra le
parti, ma ne costituisce solo un indizio è vero. Se non che, il reclamante dimentica
che un contratto di appalto (applicabile alla confezione di abiti: Engel, Contrats de droit suisse, 2ª
edizione, pag. 434), non esige una forma particolare ma può perfezionarsi anche
solo verbalmente o per atti concludenti (art. 11 CO; Chaix in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione,
n. 14 ad art. 363). Quanto alla sottoscrizione della ricevuta di consegna dei
vestiti (doc. A), il solo fatto che il pacco, indirizzato al convenuto, è stato
preso in consegna da un ausiliario, non significa che la merce – che il reclamante
nemmeno pretende di non avere ricevuto – non sia giunta nella sfera di possesso
e di dominio del convenuto. Ne segue che gli accertamenti del primo giudice non
possono ritenersi manifestamente errati, né gli si può imputare un'errata
applicazione del diritto.
5.
Le spese processuali seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di indennità alla controparte, l'attrice – che non ha fatto
capo a un patrocinatore per la stesura delle osservazioni – nemmeno le ha postulate
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
700.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–
CO 2,.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.