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Decisione

16.2014.59

Contratto d'appalto: mercede - oggetto della prova

13 maggio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, con petizione non motivata del 18 luglio 2014 la CO 1 ha convenuto RE 1

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il

pagamento di fr. 6050.– oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 2014 e spese. All'udienza

del 10 settembre 2014, indetta per la discussione, l'attrice ha ridotto la sua

pretesa a fr. 6000.– oltre interessi, specificato di chiedere fr. 73.– per le

spese esecutive e ha postulato inoltre il rigetto definitivo dell'opposizione

interposta al menzionato PE. Il convenuto invece, non avendo ritirato la

citazione intimatagli tramite invio raccomandato, non è comparso.

C. Statuendo il 16 ottobre 2014

il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, obbligando il convenuto a versare

all'attrice fr. 6000.– oltre interessi del 5% dal 27 febbraio 2014 e fr. 73.–

per le spese del PE n. __________ dell'UE di __________ e rigettando nel

contempo in via definitiva l'opposizione interposta al predetto PE

limitatamente a tale importo. Le spese processuali di fr. 250.– sono state

poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 100.– per

le spese giudiziarie relative alla procedura di conciliazione.

D. Contro il giudizio appena

citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 novembre 2014,

postulandone la riforma nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni

del 22 dicembre 2014 la CO 1 ha proposto la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,

la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 22 ottobre 2014 (cfr.

tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura). Introdotto il 5

novembre 2014, il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione

del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di "manifestamente errato"

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,

in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di

tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;

oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle

deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata

il Pretore aggiunto, ricordato che la pretesa dell'attrice si riferisce alla

mercede per la confezione su misura e la fornitura di un cappotto e di un abito

ordinati dal convenuto, ha stabilito che i fatti addotti dall'attrice a

sostegno della propria domanda, non essendo stati contestati dal convenuto,

rimasto precluso, non necessitavano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). E per il

primo giudice tali fatti sono confermati dalla “sche­da degli abiti da confezionare”

sulla quale sono riportati il nome e le misure del convenuto (doc. D), dalla

ricevuta del 4 marzo 2014 della consegna dei vestiti al convenuto da lui stesso

sot­toscritta (doc. A), dalla fattura del 27 febbraio 2014 di fr. 6000.–

inviata al convenuto e rimasta incontestata (doc. B) e dal solle­cito di pagamento

dell'8 aprile 2014 (doc. F). Ciò posto, egli dopo avere qualificato il

contratto concluso tra le parti come appalto ai sensi degli art. 363 segg. CO,

ha accolto la petizione.

4.

Il reclamante rimprovera al

primo giudice di avere basato la sua decisione su fatti che non trovano

riscontro nelle prove agli atti. A suo dire, i documenti prodotti dall'attrice

non dimostrano né l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti, né la

sua esecuzione corretta e di conseguenza non sono atti a fondare alcun diritto

alla mercede dell'attrice. Se non che, così argomentando, il

reclamante non si confronta con la conclusione del Pretore aggiunto secondo

cui, in caso di preclusione del convenuto, i fatti addotti dalla parte attrice,

non essendo contestati, sono ritenuti assodati e non necessitano di prova (art.

150.

cpv. 1 CPC). Anzi. a tale principio e alla sue conseguenze l'interessato

neppure allude. Né egli pretende che nella fattispecie il giudice avrebbe dovuto

nutrire notevoli dubbi circa l'esposto fattuale dell'attrice e raccogliere

d'ufficio delle prove (art. 153 cpv. 2 CPC). Sotto questo profilo, pertanto, la

confezione di abiti su misura su ordine del convenuto, che fonda l'esistenza di

un contratto d'appalto, e la relativa consegna, che concretizza l'esecuzione

delle stesso, non necessitavano di prova. Insufficientemente motivato, al riguardo,

il reclamo si rivela pertanto irricevibile.

Sia come sia, il reclamo vedrebbe la sua sorte segnata quand' anche si volesse esaminarlo nel merito. Che “la scheda degli abiti da confezionare” priva della firma del convenuto

(doc. D) possa di per sé non dimostrare l'esistenza di un contratto tra le

parti, ma ne costituisce solo un indizio è vero. Se non che, il reclamante dimentica

che un contratto di appalto (applicabile alla confezione di abiti: Engel, Contrats de droit suisse, 2ª

edizione, pag. 434), non esige una forma particolare ma può perfezionarsi anche

solo verbalmente o per atti concludenti (art. 11 CO; Chaix in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 2ª edizione,

n. 14 ad art. 363). Quanto alla sottoscrizione della ricevuta di consegna dei

vestiti (doc. A), il solo fatto che il pacco, indirizzato al convenuto, è stato

preso in consegna da un ausiliario, non significa che la merce – che il reclamante

nemmeno pretende di non avere ricevuto – non sia giunta nella sfera di possesso

e di dominio del convenuto. Ne segue che gli accertamenti del primo giudice non

possono ritenersi manifestamente errati, né gli si può imputare un'errata

applicazione del diritto.

5.

Le spese processuali seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di indennità alla controparte, l'attrice – che non ha fatto

capo a un patrocinatore per la stesura delle osservazioni – nemmeno le ha postulate

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

700.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–;

CO 2,.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.