16.2014.6
Contratto di lavoro - licenziamento immediato da parte del lavoratore - grave motivo - mancato pagamento del salario - messa in mora del datore di lavoro - tempestività della notifica del licenziament
3 marzo 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.6
Lugano
3 marzo 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 20 gennaio 2014 presentato da
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 29 novembre 2013 dal Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno Campagna nella causa n. SE.2013.19 (contratto di
lavoro) promossa con petizione 25 marzo 2013 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. P__________ ha lavorato
come ingegnere elettronico per la società __________ SA dal 1° gennaio 1997. Il
contratto di lavoro prevedeva, oltre al salario di fr. 7000.– lordi per tredici
mensilità e il rimborso delle spese connesse all'attività professionale ordinate
dalla datrice di lavoro, l'applicazione delle disposizioni del Codice delle
obbligazioni ai termini di disdetta. Il 2 agosto 2000 alla __________ è subentrata
nel contratto la RE 1. Il 17 agosto 2012 il lavoratore, dopo un primo vano sollecito,
ha diffidato la datrice di lavoro a versare entro 5 giorni, gli stipendi
dovutigli per i mesi di giugno e luglio 2012 per un totale di fr. 20 964.40, avvertendola
che in caso di mancato pagamento egli avrebbe rescisso il contratto con effetto
immediato. Preso atto che nessun pagamento era intervenuto, il 31 agosto 2012 P__________
si è licenziato con effetto immediato e dal 1° settembre 2012 si è annunciato alla
CO 1. Quest'ultima ha poi chiesto il 27 novembre 2012 alla RE 1 il rimborso delle indennità giornaliere di disoccupazione da lei versate a P__________ per i mesi di settembre e
ottobre 2012 di rispettivamente fr. 4209.05 e fr. 5358.30 netti, senza esito.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione 25 marzo 2013 la CO 1, agendo in
virtù della cessione legale di cui all'art. 29 cpv. 2
LADI, ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore di
Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 9667.35 oltre interessi al 5%
dal 1° settembre 2012. Nelle sua risposta del 29 aprile 2013 la convenuta ha
proposto di respingere la petizione. Replicando il 3
maggio 2013 l'attrice ha mantenuto il suo punto d vista. Altrettanto ha fatto
la convenuta nella duplica del 5 giugno 2013. L'udienza per le prime arringhe si è tenuta il 27 agosto 2013. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale conclusivo
del 22 novembre 2013 l'attrice ha ribadito la sua posizione. La convenuta non si
è invece espressa.
C. Statuendo il 29 novembre
2013 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione obbligando la
convenuta a versare all'attrice fr. 9667.35 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre
2012 su fr. 4209.05 e dal 1° novembre 2012 su fr. 5358.30. Non sono state
prelevate spese, ma la convenuta è stata tenuta a rifondere alla controparte
fr. 200.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2014 chiedendone,
previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento e la riforma nel
senso di respingere la petizione o, in subordine, l'annullamento e il rinvio degli
atti al Pretore per un nuovo giudizio. Con decreto del 27 gennaio 2014 il presidente di
questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2014 la CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 3 dicembre 2013.
Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso
dal 18 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e
sarebbe scaduto il 18 gennaio 2014, salvo poi prorogarsi a lunedì 20 gennaio
2014.
(art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato l'ultimo giorno utile, il reclamo in
esame è perciò tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140
III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle
prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso
il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati
motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione
presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto
delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
La reclamante critica il primo
giudice per non essersi “chinato sulla censura relativa al fatto che, dopo 15
anni, il mancato pagamento di due mensilità non è motivo sufficiente per un
licenziamento con effetto immediato da parte del lavoratore, rispettivamente
sulla censura secondo la quale il lavoratore, per conservare il diritto al
salario, avrebbe dovuto restare a disposizione del datore di lavoro per
assumere il lavoro non appena il salario gli veniva pagato, come pure sulla
censura secondo la quale il lavoratore non aveva né provato né sostenuto che
egli avesse dato disdetta solo per il motivo del mancato pagamento del salario”,
omissioni queste che costituiscono, a suo dire, un caso di diniego di giustizia
e di violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto ad
ottenere una decisione motivata.
a) Dal
diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. è dedotto l'obbligo
per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Una decisione risulta essere
sufficientemente motivata, allorquando la parte interessata è messa nelle condizioni
di rendersi conto della sua portata e di poter far uso con piena cognizione di
causa dei rimedi di diritto a sua disposizione per impugnare la medesima
dinanzi ad un'istanza giudiziaria superiore. Per questa ragione è sufficiente
che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che in un altro. Essa non deve per contro pronunciarsi su
tutti gli argomenti che le sono sottoposti, ma può occuparsi delle sole
circostanze decisive per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito
(DTF 139 IV 183 consid. 2.2 con riferimenti). Dal punto di
vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se essa è implicita
o risulta da diversi considerandi componenti la decisione, oppure ancora da
rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne
ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (sentenze del
Tribunale federale 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1 in: RDAF 2009 II pag.
434.
e 2C_1022/ 2013 del 25 marzo 2014 consid. 4.3.2 con riferimenti).
b) Il
Pretore aggiunto ha innanzitutto spiegato che la CO 1, in seguito al versamento
delle indennità di disoccupazione a P__________, era surrogata in virtù dell'art.
29.
LADI nel suo diritto al salario fino a concorrenza dell'importo versatogli.
Ha poi stabilito che il lavoratore era legittimato a disdire con effetto
immediato il contratto ai sensi dell'art. 337 CO, evidenziando che il mancato
pagamento di due mesi di stipendio costituiva una causa grave atta a
giustificare le dimissioni immediate e che le stesse erano state notificate
tempestivamente. A suo parere, quindi, la petizione doveva “essere accolta per
l'importo di causa, effettivamente anticipato dall'attrice al suo assicurato
fino alla prima possibile disdetta del contratto di lavoro, ossia per i mesi di
settembre e di ottobre 2012”. Ciò premesso, il primo giudice, ritenuto che gli
interessi non potevano essere riconosciuti già dal 1° settembre 2012 sull'intero
capitale, ma, per le indennità di disoccupazione versate per quel mese, dalla
sua fine, e per quelle del successivo mese di ottobre, dalla fine di quel mese,
ha accolto la petizione limitatamente a fr. 9667.35 oltre interessi al 5% dal
1° ottobre 2012 su fr. 4209.05 e dal 1° novembre 2012 su fr. 5358.30.
c) Da
quel che precede è evidente che la decisione impugnata contiene tutti gli
elementi essenziali (disposti legali determinanti, motivo di accoglimento) per
permettere alla convenuta di capire le ragioni di fatto e di diritto poste a
fondamento dell'accoglimento della petizione, di rendersi conto della portata
del provvedimento e, infine, di potere presentare, come peraltro ha esperito,
il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa. L'accenno ricorsuale
a una motivazione insufficiente della decisione impugnata non regge, ritenuto
ch'essa si
esprime
su tutti i punti rilevanti per il giudizio.
4.
La reclamante sostiene che con
la replica l'attrice non ha contestato, e ha quindi ammesso, che il mancato
pagamento di due mensilità non sarebbe un motivo sufficiente per una disdetta immediata
da parte del lavoratore e che in caso di mancato pagamento del salario il lavoratore
ha diritto a sospendere il lavoro ma, per conservare il diritto allo stipendio,
deve restare a disposizione per assumere il lavoro non appena il salario è
pagato. Ora, a prescindere che nella replica del 3 maggio 2012 l'attrice non ha per nulla ammesso le argomentazioni della convenuta, ma vi si è opposta definendole
“prive di ogni fondamento”, essa ha ribadito che a causa del mancato pagamento,
il lavoratore era legittimato a recedere dal contratto con effetto immediato e
poteva pretendere a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse
cessato alla scadenza del termine di disdetta ordinario, richiamandosi all'art.
337b cpv. 1 CO, di cui ha trascritto per esteso il contenuto.
Per di più, trattandosi di
questioni di diritto spettava al Pretore stabilire, sulla base dei fatti
allegati, se la mancata retribuzione del lavoratore costituisse una “causa
grave” atta a giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro ai
sensi dell'art. 337 CO e se effettivamente sussistessero le pretese derivanti
dal rapporto di lavoro fatte valere nella petizione. Poco importa il fatto che
nella petizione l'attrice aveva erroneamente menzionato l'art. 336c CO
giacché, come per altro evidenziato dalla convenuta (cfr. osservazioni 29
aprile 2013, pag. 2), tale norma nulla ha a che fare con la fattispecie. Ciò,
per altro, non ha impedito alla convenuta di difendersi in maniera adeguata
nella procedura e non può ora pretendere che per questo motivo la domanda dell'attrice
non fosse chiara. In proposito non giova dilungarsi.
5.
La reclamante critica la
conclusione del Pretore aggiunto secondo cui P__________ era legittimato a recedere
immediatamente dal contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO. A suo dire,
il mancato pagamento del salario per due mensilità non giustifica la
risoluzione immediata del rapporto di lavoro da parte del lavoratore, considerato
che il dipendente ha confermato di avere ricevuto regolarmente lo stipendio per
15.
anni.
a) L'art.
337.
cpv. 1 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni
tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. È considerata
“causa grave”, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di
buona fede di esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto
(art. 337 cpv. 2 CO). La risoluzione immediata per cause gravi costituisce invero
un provvedimento eccezionale e va ammessa con riserbo; i fatti invocati a sostegno
di una risoluzione immediata devono avere compromesso il rapporto di fiducia
tra le parti che costituisce il fondamento del contratto di lavoro. Solamente una
grave inadempienza degli obblighi contrattuali può
giustificare una risoluzione immediata; ma anche altri eventi possono giustificare
tale provvedimento (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1 con rinvii). Il mancato
pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto, può rappresentare
un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte
del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro
(sentenze del Tribunale federale 4C.203/2000 del 2 aprile 2001 consid. 4c e 4A_199/2008
del 2 luglio 2008 consid. 2 pubblicata in: JAR 2009 pag.
296; IICCA sentenza inc. 12.2010.158 del 30 novembre 2010 consid. 9 pubblicata in: JAR 2011 pag. 567 con vari riferimenti).
II
giudice decide secondo il suo libero apprezzamento sull'esistenza di una causa
grave (art. 337 cpv. 3 CO) e applica le regole del diritto e dell'equità (art.
4.
CC); egli deve quindi considerare tutti gli elementi del caso concreto, in
particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata
dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l'importanza delle mancanze (DTF
137.
III 303 consid. 2.1.1 con rinvii).
b) Nella
fattispecie, la reclamante non nega di non avere versato al lavoratore il
salario dei mesi di giugno e luglio 2012. Quanto al fatto che per 15 anni essa abbia
retribuito regolarmente il lavoratore, è vero che la durata dei rapporti contrattuali
è un elemento che deve essere preso in considerazione dal giudice nel decidere sull'esistenza
di una causa grave. Se non che, l'interessata disconosce la gravità della
violazione contrattuale da lei commessa, il pagamento del lavoratore costituendo
la sua prestazione principale (art. 322 CO; IICCA sentenza inc. 12.2010.158 del
30.
novembre 2010 consid. 11 pubblicata in: JAR 2011 pag. 567). Inoltre, un'attesa
vana di due mesi di salario è ritenuta, in genere, una grave causa atta a
giustificare le dimissioni immediate (sentenza del Tribunale federale 4C.2/2003 del 25 marzo 2002 consid. 5.2; Gloor
in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 53 ad art.
337.
CO). In tali circostanze, non si può
ritenere che il Pretore aggiunto nell'ammettere l'esistenza di una causa grave
atta a giustificare la risoluzione immediata del contratto da parte del
lavoratore abbia abusato del potere di apprezzamento conferitogli dall'art. 337
cpv. 3 CO. Sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.
6.
La reclamante si duole del
fatto che il Pretore aggiunto abbia dichiarato irricevibile in quanto tardiva
e, comunque sia, infondata nel merito l'obiezione da lei sollevata con le conclusioni
secondo cui P__________, scaduto il secondo termine che aveva assegnato alla
ditta il 17 agosto 2012 per corrispondere gli arretrati, ha atteso troppo prima
di recedere dal contratto il 31 agosto 2012.
a) In
concreto, la questione di sapere se le argomentazioni sollevate dalla convenuta
con le conclusioni fossero tardive o no può rimanere indecisa giacché, in ogni
caso, l'obiezione è stata comunque esaminata nel merito dal Pretore aggiunto. E
secondo lui, nell'ipotesi più favorevole alla convenuta, ove la lettera del 17
agosto 2012 fosse stata consegnata quello stesso giorno, il termine di pagamento
è scaduto il 24 agosto successivo, i finesettimana non dovendosi computare,
sicché il dipendente ha disdetto il contratto dopo un periodo di riflessione di
5.
giorni lavorativi. Egli ha quindi ritenuto la disdetta tempestiva, osservando
che “il lavoratore che intende licenziarsi con effetto immediato si trova in
una situazione delicata, poiché generalmente non dispone di un nuovo posto di lavoro,
e il termine di reazione deve perciò essere valutato in modo più generoso”.
b) Ciò
premesso, è indubbio che la disdetta per cause gravi dev'essere comunicata “immediatamente”.
Per il Tribunale federale, tuttavia, occorre concedere alla parte che rescinde
il contratto un termine di riflessione per comunicare la sua decisione, a patto
ch'esso sia breve; un ritardo nel reagire può infatti far apparire possibile la
prosecuzione dei rapporti di lavoro sino alla scadenza del contratto mediante
una disdetta ordinaria (DTF 123 III 86 consid. 2a con rinvii). Alla parte che
intende porre fine “immediatamente” al contratto bastano di regola due o tre
giorni, dal momento in cui ha acquisito conoscenza certa della causa grave di
licenziamento, per maturare la sua decisione e riunire le informazioni
giuridiche necessarie (DTF 130 III 34 consid. 4.4 con rinvii). Un'ulteriore attesa,
comunque limitata a qualche giorno, è ammissibile solo quando lo esigono circostanze
particolari (sentenze del Tribunale federale 4A_454/2007 del 5 febbraio 2008 consid.
2.4
e 4C.282/1994 del 21 giugno 1995 consid. 3 pubblicata in: JAR 1997 pag. 208).
Questi principi valgono per entrambe le parti
(Gloor, op. cit., n. 69 ad
art. 337 CO).
c) Nella
fattispecie, è pacifico che il 17 agosto 2012 il lavoratore ha assegnato al
datore di lavoro un ultimo termine di cinque giorni per procedere al versamento
del salario arretrato. Non avendo ricevuto alcunché egli ha poi proceduto il 31
agosto 2012 alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro. La reclamante
pretende che il termine di cinque giorni per il pagamento degli arretrati
sarebbe scaduto il 22 agosto anziché il 24 agosto come stabilito dal primo
giudice, poiché contrariamente al computo effettuato da quest'ultimo il
finesettimana del 18/19 agosto non andava aggiunto poiché “la scadenza non era
durante il fine settimana”. In realtà così argomentando egli si limita a
contrapporre la sua opinione senza dimostrare per quale motivo l'accertamento del
Pretore aggiunto sarebbe manifestamente insostenibile. Al
riguardo non appare arbitrario concedere alla parte in mora con il versamento
dello stipendio un termine di cinque giorni lavorativi, per altro, in concreto,
a beneficio della reclamante.
d) Premesso
ciò, in concreto, il lavoratore ha atteso cinque giorni per comunicare il suo
licenziamento immediato. Trattandosi di un lavoratore tale lasso di tempo non appare
ancora eccessivo anche perché da un lato, come indicato dal primo giudice e non
censurato dal reclamante, “il lavoratore che intende licenziarsi con effetto
immediato si trova in una situazione delicata, poiché generalmente non dispone
di un nuovo posto di lavoro, e il termine di reazione deve perciò essere
valutato in modo più generoso” e dall'altro lato per il fatto che in quei
giorni era pur sempre stata implicitamente concessa la possibilità di ovviare
(ancora) alla mora, ritenuto che in tale evenienza la disdetta non sarebbe
evidentemente significata. Alla luce di queste circostanze la decisione del primo
giudice di ritenere la disdetta tempestiva non è criticabile (cfr. CCC sentenza
inc. 16.2010.74 del 21 dicembre 2010 consid. 4b; IICCA sentenza inc.
12.2010.156
del 30 novembre 2010 consid. 10.2). E a maggior ragione se si pensa
che nel caso in cui a licenziarsi sia il lavoratore,
non è arbitrario concedergli un termine di riflessione di cinque giorni
lavorativi (sentenza del Tribunale federale 8C_211/2010 del 19 agosto 2010
consid. 2.2.4).
7.
La reclamante sostiene
infine che la disdetta immediata notificata dal lavoratore non era l'unica
soluzione possibile per il lavoratore, il quale invece di licenziarsi in tronco
avrebbe potuto sospendere il lavoro fino al pagamento dello stipendio,
rispettivamente chiedere delle garanzie per il pagamento del medesimo oppure
finanche dare una disdetta ordinaria.
a) Fintanto
che il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento di salari scaduti, il
lavoratore può rifiutarsi di lavorare (art. 82 CO per analogia). Se il rifiuto
di lavorare è giustificato, il lavoratore mantiene il proprio diritto al versamento
del salario, senza essere obbligato a fornire la propria prestazione (art. 324
cpv. 1 CO per analogia; DTF 136 III 313 consid. 2.3.1 con rinvii; Gloor,
op. cit., n. 4 ad art. 337a CO).
b) Per l'art. 337a CO in caso d'insolvenza del
datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro
in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le
pretese derivanti da tale rapporto. Scopo di questo disposto è di
tutelare il lavoratore – tenuto ex lege a fornire per primo la propria
prestazione (art. 323 cpv. 1 CO) – che rischia di non vedersi pagare alla fine
del mese il proprio salario e gli altri crediti derivanti dal rapporto di
lavoro (Gloor, op. cit., n. 1 ad
art. 337a CO) e non quello di proteggerlo in caso di mancato pagamento di
pretese salariali scadute. Si tratta in sostanza di impedire che il lavoratore
continui a prestare la propria opera quando non dispone di sufficienti garanzie
circa il pagamento della stessa (CCC sentenza inc. 16.1997.94 consid. 6 con
riferimenti).
c) Nel
caso concreto, è vero che P__________ avrebbe potuto sospendere il
lavoro fino a quando il datore di lavoro si fosse trovato in ritardo nel
pagamento del salario (art. 82 CO), chiedere sufficienti garanzie circa il
pagamento del salario futuro (art. 337a CO) oppure recedere dal
contratto dando la disdetta per la fine di un mese con preavviso di tre mesi
(art. 335c cpv. 1 CO). Nondimeno, ancorché la risoluzione immediata per
cause gravi costituisca un provvedimento eccezionale e vada ammessa con riserbo,
nulla gli impediva di scegliere di procedere secondo l'art. 337 CO. Del resto,
nel caso in cui il datore di lavoro persista nel non versare lo stipendio nonostante
la messa in mora, per il lavoratore è preferibile la risoluzione del contratto
sulla base dell'art. 337 CO anziché dell'art. 337a CO, nella misura in
cui nel primo caso, il danno causato deve essere integralmente riparato secondo
l'art. 337b cpv. 1 CO, mentre nel secondo il risarcimento del danno
appare più incerto viste le controversie dottrinali al riguardo (Butticaz, La notion d'insolvabilité en
droit privé suisse, Recherche Juridique lausannoise, Volume 47, Zurigo 2011, pag.
44.
n. 59).
8.
Per quel che riguarda la
pretesa dell'attrice, l'art. 337b cpv.1 CO,
applicabile alla fattispecie in luogo dell'art. 337c cpv. 1 CO citato
dal primo giudice incorrendo in un manifesto errore di scrittura, prevede che se
la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del
contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del
danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto di lavoro. Il
danno coperto corrisponde quindi all'insieme dei pregiudizi finanziari che sono
in un rapporto di causalità adeguata con la fine anticipata del contratto di
lavoro (DTF 133 III 657 consid. 3.2; DTF 123 III 257 consid. 5a). Il lavoratore
indotto a licenziarsi con effetto immediato può così pretendere la perdita di
guadagno consecutiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, ciò che equivale
all'importo cui può pretendere un dipendente licenziato ingiustamente con effetto
immediato in applicazione dell'art. 337c cpv. 1 e 2 CO (DTF 133 III 657
consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 4A_132/2009 del 18 maggio 2009
consid. 3.2.1), vale a dire un indennizzo corrispondente alla remunerazione
dovuta fino al prossimo termine ordinario di disdetta (Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2ª edizione, n. 1.3 ad art. 337b CO).
In concreto, lavorando P__________
pacificamente da più di dieci anni per la RE 1, il rapporto di lavoro avrebbe
potuto essere ordinariamente disdetto per la fine di un mese con preavviso di
tre mesi (art. 335c cpv. 1 CO). E siccome la disdetta è stata comunicata
il 31 agosto 2012, il rapporto di lavoro sarebbe cessato per la fine del mese
di novembre 2012. Ne segue il diritto del lavoratore a una pretesa risarcitoria
pari ai salari dei mesi da settembre a novembre 2012. Di conseguenza, la
decisione del Pretore aggiunto di ammettere la pretesa dell'attrice di vedersi
rifondere fr. 9667.35 corrispondenti alle indennità di disoccupazione per i mesi
di settembre e ottobre 2012 non è censurabile. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore
manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte
del primo giudice, deve essere respinto.
9.
La procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in
caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie
(art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà alla controparte,
un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 150. – d'indennità.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.