16.2014.60
Compravendita - risoluzione della vendita
27 settembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.60
Lugano
27 settembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 novembre 2014 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 13 ottobre 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa. n. C13-001 (compravendita) promossa con istanza del 25 giugno 2013 nei
confronti di
CO
1 ;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. All'inizio del mese
di giugno 2012 CO 1 ha ordinato alla __________,
su prescrizione medica del 31 maggio 2012 del dott. __________, una manica e un
guanto compressivi classe 2, fabbricati su misura in __________ dalla __________.
Dopo la consegna dei due supporti ortopedici, avvenuta il 6 luglio 2012, la
compratrice si è lamentata con la venditrice dell'errata misura del guanto. Il
9 luglio 2015 la __________ ha rispedito l'articolo alla ditta produttrice,
perché fosse sostituito con uno maggiormente adattato alle esigenze della
cliente. Il secondo guanto è stato ritirato il 28 agosto 2012 da CO 1 e poi da
lei perso nel piazzale adiacente al negozio, dove è stato ritrovato da un passante
che l'ha riconsegnato alla __________. Il 10 settembre 2012 la venditrice l'ha
spedito alla cliente, insieme a una fattura di complessivi fr. 388.30. Il 17 settembre
2012 CO 1 ha ritornato i due supporti ortopedici alla __________ sostenendo di
non averli mai potuti indossare, perché troppo stretti. L'8 febbraio 2013 la __________
ha ceduto il proprio credito a RE 1, che ha fatto notificare il 25 febbraio
2013 a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di __________
per l'incasso di fr. 388.30 oltre interessi del 5% dal 10 ottobre 2012 e fr.
60.–, indicando quale titolo di credito “1) Fattura n. 625352 del 10.09.2012,
2) Indennità Art. 41 CO”, a cui l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione 25 giugno 2013 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del
circolo di Paradiso di condannare CO 1 a pagare fr. 388.30 oltre interessi al
5% dal 10 ottobre 2012, fr. 60.– per le spese del suo intervento, fr. 33.– per
le spese esecutive e fr. 60.– per la tassa di giustizia relativa alla procedura
di conciliazione, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione al
menzionato PE. Nelle sue osservazioni del 31 luglio 2013 la convenuta ha chiesto
di respingere petizione. All'udienza dell'11 settembre 2013, l'attrice, unica
comparente, ha confermato le proprie domande. Statuendo il 30 settembre 2013 il
Giudice di pace ha respinto la petizione, ha ordinato all'Ufficio esecuzioni di
procedere alla cancellazione del citato precetto esecutivo e ha posto la tassa
di giustizia di fr. 120.– a carico dell'attrice. Adita da RE 1, con decisione
del 28 novembre 2013 questa Camera ha annullato la sentenza impugnata per vizi
formali e ha rinviato gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio (inc.
16.2013.47).
C. Ripristinata la
litispendenza davanti al primo giudice, quest'ultimo ha notificato le
osservazioni del 31 luglio 2013 della convenuta all'attrice assegnandole un
termine di venti giorni per esprimersi in merito. Nelle sue “contro
osservazioni” del 21 gennaio 2014 l'attrice ha confermato il suo punto di
vista. All'udienza del 19 febbraio 2014 la convenuta ha prodotto una
dichiarazione testimoniale scritta dell'ergoterapista __________, per il quale
Fatti
i supporti ortopedici forniti dall'attrice non sarebbero stati idonei, perché
“anziché semplicemente comprimere, provocavano un vero e proprio strozzamento
dell'arto interessato”. L'attrice ha contestato la menzionata dichiarazione e ha
notificato delle prove. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 1°
ottobre 2014 l'attrice ha prodotto un allegato conclusivo in cui ha confermato
le proprie domande, mentre la convenuta ha chiesto una volta ancora di
respingere la petizione. Statuendo il 13 ottobre 2014 il Giudice di pace ha
respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico dell'attrice.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell'11 novembre 2014 in cui postula l'annullamento del
giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle
sue osservazioni 16 dicembre 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta il 14 ottobre 2014 all'attrice.
Consegnato direttamente alla cancelleria del Tribunale d'appello l'11 novembre
2014, il reclamo è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice
di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,
spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per
quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le
critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione
esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.
Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione
impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per
quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero
manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso
oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF
140.
III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario
solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;
oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il Giudice di pace
ha rilevato che per la convenuta i supporti ortopedici fornitile non erano
adatti, perché talmente stretti da arrestarle la circolazione sanguigna del
braccio e compromettere la guarigione dell'intervento subito alla mano. Egli ha
soggiunto che il certificato rilasciato dall'ergoterapista __________, ancorché
contestato dall'attrice, confermava come i supporti ortopedici forniti a CO 1,
anziché comprimere, le bloccavano la circolazione sanguigna del braccio e
attestava come lo stesso le aveva consigliato di non indossarli. Il primo
giudice ha poi considerato che, sebbene la convenuta non avesse contestato immediatamente
la fattura né avesse notificato all'attrice difetti dei supporti ortopedici “è
evidente che il prodotto non era adatto ma soprattutto non è stato fornito in
tempi brevissimi così come richiesto dalla situazione medica, a comprova le due
spedizioni in __________”. Ciò posto, tenuto conto che “l'unica cosa certa è
che il supporto medico, che era necessario al più presto per motivi medici, è
stato fornito e consegnato il 28.08.2012 a distanza dunque di tre mesi dalla
data del certificato medico”, il Giudice di pace ha respinto la petizione.
4.
La reclamante rimprovera
al Giudice di pace di avere accertato a torto che il ritardo nella consegna dei
supporti ortopedici alla convenuta fosse dovuto alla __________. A suo dire,
dall'istruttoria è emerso che la venditrice ha ricevuto i supporti ortopedici dalla
ditta produttrice negli usuali tempi di consegna (tre o quattro giorni), ma che
la convenuta, nonostante fosse stata invitata a ritirarli, si è presentata in
negozio solo il 6 luglio 2012 la prima volta e a fine agosto la seconda. Il
fatto che i supporti medici non siano stati forniti “in tempi brevissimi” è
pertanto dovuto al comportamento della convenuta.
In concreto, __________ ha
riferito che per l'importazione dalla __________ dei supporti ortopedici
“normalmente ci vogliono 3-4 giorni”, soggiungendo inoltre che CO 1 “è stata
più volte sollecitata a presentarsi” (deposizione del 16 luglio 2014, verbali
pag. 1). Ora, è vero che egli non ha mai affermato che i supporti ortopedici sono
arrivati nei tempi usuali di consegna, non avendo ricordi precisi in merito alle
date di arrivo delle forniture dalla __________ e che per la reclamante stessa il
ritardo nella consegna della seconda ordinazione era dovuto “alla chiusura
degli stabilimenti per le ferie estive” (osservazioni del 21 gennaio 2014, pag.
1). Resta il fatto che, per l'esito del giudizio, la questione di sapere di chi
sia stata la responsabilità del prolungarsi dei tempi di consegna è irrilevante
e può pertanto rimanere indecisa. In effetti, a prescindere dal fatto che
nessuna delle parti ha sostenuto che la consegna doveva avvenire entro un
termine fisso oltre il quale la prestazione non sarebbe stata accettata, la
compratrice ha riconsegnato il 17 settembre 2012 la manica e il guanto
compressivi alla venditrice, manifestando in tal modo la propria volontà di
rescindere il contratto, non perché ritenesse la venditrice in mora nell'adempimento
della prestazione (art. 107 cpv. 2 CO), ma perché i menzionati supporti
ortopedici erano a suo dire di misura errata, ovvero presentavano un difetto
(art. 205 cpv. 1 CO). È dunque a torto che il Giudice di pace ha
ritenuto un motivo giustificante il rifiuto della convenuta di pagare il prezzo
pattuito, il fatto che la consegna dei supporti ortopedici sia avvenuta a
distanza di tre mesi dalla data del certificato medico.
5.
La reclamante critica
il primo giudice per avere stabilito che i supporti ortopedici forniti alla
convenuta fossero difettosi sulla scorta della dichiarazione dell'ergoterapista
__________. A suo parere quest'ultimo non è un tecnico ortopedico specializzato
e la sua dichiarazione si riferisce a fatti risalenti a due anni prima di modo
che “oltre a denotare un'ottima memoria ... ci si potrebbe chiedere come mai
tale documento non sia stato prodotto in causa prima”. Infine, essa si chiede, “se
la calza fosse davvero inutilizzabile, perché aspettare tredici giorni per tornare
dalla ditta __________ per reclamare, visto che già una volta le era stata sostituita
gratuitamente?”.
a) Ora,
come già detto, la convenuta si è opposta all'azione volta a ottenere il
pagamento del prezzo dei supporti ortopedici da lei acquistati, sostenendo in
sostanza di avere rescisso il contratto, perché la manica e il guanto compressivi
non erano della sua misura, vale a dire presentavano un difetto. Relativamente
alla garanzia per i difetti, l'art. 197 CO stabilisce che il venditore risponde
verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che,
materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore
della cosa o l'attitudine all'uso cui essa è destinata (cpv. 1), anche quando
tali manchevolezze non gli sono note (cpv. 2). Se è dato uno di questi casi, il
compratore – se il difetto non gli è noto al momento della vendita (art. 200
cpv. 1 CO) rispettivamente, qualora lo stesso sia stato riconoscibile, se il
venditore gliene ha nondimeno escluso la sussistenza (art. 200 cpv. 2 CO) – può
tra l'altro chiedere con l'azione redibitoria la risoluzione della vendita
(art. 205 cpv. 1 CO), ciò che comporta la reciproca restituzione delle
prestazioni delle parti (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire Romand, CO I,
2a edizione, n. 9-10 ad art. 205 CO). L'onere della prova in merito
all'esistenza del difetto incombe all'acquirente (Venturi/Zen-Ruffinen,
op. cit., n. 10 ad art. 197).
b) In
concreto, come si è detto, per il primo giudice il certificato
rilasciato dall'ergoterapista __________, per il quale “le guaine erano troppo
strette e per infilarle la signora necessita di una terza persona. Una volta
indossate le guaine anziché semplicemente comprimere, provocavano un vero e proprio
strozzamento dell'arto” confermava come i supporti ortopedici forniti a CO 1
non fossero adatti e quindi difettosi. Nella misura in cui la reclamante si
limita a contestare la qualifica di __________ senza però mettere in discussione
le sue constatazioni, e a porre interrogativi sulla tempistica della
dichiarazione e del comportamento della convenuta, essa nemmeno sostiene che l'apprezzamento
della prova effettuato dal primo giudice sia arbitrario. Essa, debitamente
patrocinata, avrebbe dovuto in effetti dimostrare che il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza delle affermazioni di __________,
che egli ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova
importante idonea a influire sulla decisione presa o che sulla base degli
elementi raccolti il primo giudice ha tratto delle deduzioni insostenibili (sopra
consid. 2). Tutto ciò difetta nella fattispecie. Ne segue che l'accertamento
del primo giudice resiste alla critica e vincola questa Camera. Da questo
profilo, la censura dell'insorgente si palesa finanche inammissibile. In
definitiva, per quel che riguarda il merito della lite, il reclamo va respinto.
6.
La reclamante si
duole infine del fatto che il Giudice di pace ha giudicato ultra petita
ordinando all'Ufficio esecuzioni di Lugano la “cancellazione” del precetto
esecutivo n. __________ da lei fatto spiccare nei confronti della convenuta. A
ragione. In effetti, a prescindere dal fatto che un eventuale annullamento
dell'esecuzione è in principio possibile solo per mezzo dell'azione prevista
dagli art. 85 e 85a LEF, nella fattispecie nessuna delle parti ha mai richiesto
al giudice di ordinare l'annullamento dell'esecuzione. Su questo punto il reclamo
è dunque fondato.
7.
Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene causa parzialmente vinta ma non sul
merito, ciò che equitativamente giustifica di addebitarle quattro quinti delle
spese. Il resto andrebbe a carico dell'opponente, la quale però nemmeno aveva
postulato la cancellazione dell'esecuzione. Tutto sommato, si giustifica di
rinunciare a prelevare la quota a carico di lei e di ridurre le spese
processuali. Non si giustifica invece assegnare alla convenuta un'indennità di
inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), giacché oltre a non esservi una
domanda in tal senso, l'interessata ha redatto
il memoriale da sé, senza incontrare disagi
d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata è annullato.
2. Le spese processuali ridotte,
di fr. 120.–, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.