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Decisione

16.2014.60

Compravendita - risoluzione della vendita

27 settembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i supporti ortopedici forniti dall'attrice non sarebbero stati idonei, perché

“anziché semplicemente comprimere, provocavano un vero e proprio strozzamento

dell'arto interessato”. L'attrice ha contestato la menzionata dichiarazione e ha

notificato delle prove. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 1°

ottobre 2014 l'attrice ha prodotto un allegato conclusivo in cui ha confermato

le proprie domande, mentre la convenuta ha chiesto una volta ancora di

respingere la petizione. Statuendo il 13 ottobre 2014 il Giudice di pace ha

respinto la petizione, ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico dell'attrice.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo dell'11 novembre 2014 in cui postula l'annullamento del

giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle

sue osservazioni 16 dicembre 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta il 14 ottobre 2014 all'attrice.

Consegnato direttamente alla cancelleria del Tribunale d'appello l'11 novembre

2014, il reclamo è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice

di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo,

spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per

quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione

limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in

modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le

critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione

esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti.

Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione

impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per

quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero

manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,

gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso

oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF

140.

III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario

solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di

tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;

oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle

deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il Giudice di pace

ha rilevato che per la convenuta i supporti ortopedici fornitile non erano

adatti, perché talmente stretti da arrestarle la circolazione sanguigna del

braccio e compromettere la guarigione dell'intervento subito alla mano. Egli ha

soggiunto che il certificato rilasciato dall'ergoterapista __________, ancorché

contestato dall'attrice, confermava come i supporti ortopedici forniti a CO 1,

anziché comprimere, le bloccavano la circolazione sanguigna del braccio e

attestava come lo stesso le aveva consigliato di non indossarli. Il primo

giudice ha poi considerato che, sebbene la convenuta non avesse contestato immediatamente

la fattura né avesse notificato all'attrice difetti dei supporti ortopedici “è

evidente che il prodotto non era adatto ma soprattutto non è stato fornito in

tempi brevissimi così come richiesto dalla situazione medica, a comprova le due

spedizioni in __________”. Ciò posto, tenuto conto che “l'unica cosa certa è

che il supporto medico, che era necessario al più presto per motivi medici, è

stato fornito e consegnato il 28.08.2012 a distanza dunque di tre mesi dalla

data del certificato medico”, il Giudice di pace ha respinto la petizione.

4.

La reclamante rimprovera

al Giudice di pace di avere accertato a torto che il ritardo nella consegna dei

supporti ortopedici alla convenuta fosse dovuto alla __________. A suo dire,

dall'istruttoria è emerso che la venditrice ha ricevuto i supporti ortopedici dalla

ditta produttrice negli usuali tempi di consegna (tre o quattro giorni), ma che

la convenuta, nonostante fosse stata invitata a ritirarli, si è presentata in

negozio solo il 6 luglio 2012 la prima volta e a fine agosto la seconda. Il

fatto che i supporti medici non siano stati forniti “in tempi brevissimi” è

pertanto dovuto al comportamento della convenuta.

In concreto, __________ ha

riferito che per l'importazione dalla __________ dei supporti ortopedici

“normalmente ci vogliono 3-4 giorni”, soggiungendo inoltre che CO 1 “è stata

più volte sollecitata a presentarsi” (deposizione del 16 luglio 2014, verbali

pag. 1). Ora, è vero che egli non ha mai affermato che i supporti ortopedici sono

arrivati nei tempi usuali di consegna, non avendo ricordi precisi in merito alle

date di arrivo delle forniture dalla __________ e che per la reclamante stessa il

ritardo nella consegna della seconda ordinazione era dovuto “alla chiusura

degli stabilimenti per le ferie estive” (osservazioni del 21 gennaio 2014, pag.

1). Resta il fatto che, per l'esito del giudizio, la questione di sapere di chi

sia stata la responsabilità del prolungarsi dei tempi di consegna è irrilevante

e può pertanto rimanere indecisa. In effetti, a prescindere dal fatto che

nessuna delle parti ha sostenuto che la consegna doveva avvenire entro un

termine fisso oltre il quale la prestazione non sarebbe stata accettata, la

compratrice ha riconsegnato il 17 settembre 2012 la manica e il guanto

compressivi alla venditrice, manifestando in tal modo la propria volontà di

rescindere il contratto, non perché ritenesse la venditrice in mora nell'adempimento

della prestazione (art. 107 cpv. 2 CO), ma perché i menzionati supporti

ortopedici erano a suo dire di misura errata, ovvero presentavano un difetto

(art. 205 cpv. 1 CO). È dunque a torto che il Giudice di pace ha

ritenuto un motivo giustificante il rifiuto della convenuta di pagare il prezzo

pattuito, il fatto che la consegna dei supporti ortopedici sia avvenuta a

distanza di tre mesi dalla data del certificato medico.

5.

La reclamante critica

il primo giudice per avere stabilito che i supporti ortopedici forniti alla

convenuta fossero difettosi sulla scorta della dichiarazione dell'ergoterapista

__________. A suo parere quest'ultimo non è un tecnico ortopedico specializzato

e la sua dichiarazione si riferisce a fatti risalenti a due anni prima di modo

che “oltre a denotare un'ottima memoria ... ci si potrebbe chiedere come mai

tale documento non sia stato prodotto in causa prima”. Infine, essa si chiede, “se

la calza fosse davvero inutilizzabile, perché aspettare tredici giorni per tornare

dalla ditta __________ per reclamare, visto che già una volta le era stata sostituita

gratuitamente?”.

a) Ora,

come già detto, la convenuta si è opposta all'azione volta a ottenere il

pagamento del prezzo dei supporti ortopedici da lei acquistati, sostenendo in

sostanza di avere rescisso il contratto, perché la manica e il guanto compressivi

non erano della sua misura, vale a dire presentavano un difetto. Relativamente

alla garanzia per i difetti, l'art. 197 CO stabilisce che il venditore risponde

verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che,

materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore

della cosa o l'attitudine all'uso cui essa è destinata (cpv. 1), anche quando

tali manchevolezze non gli sono note (cpv. 2). Se è dato uno di questi casi, il

compratore – se il difetto non gli è noto al momento della vendita (art. 200

cpv. 1 CO) rispettivamente, qualora lo stesso sia stato riconoscibile, se il

venditore gliene ha nondimeno escluso la sussistenza (art. 200 cpv. 2 CO) – può

tra l'altro chiedere con l'azione redibitoria la risoluzione della vendita

(art. 205 cpv. 1 CO), ciò che comporta la reciproca restituzione delle

prestazioni delle parti (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire Romand, CO I,

2a edizione, n. 9-10 ad art. 205 CO). L'onere della prova in merito

all'esistenza del difetto incombe all'acquirente (Venturi/Zen-Ruffinen,

op. cit., n. 10 ad art. 197).

b) In

concreto, come si è detto, per il primo giudice il certificato

rilasciato dall'ergoterapista __________, per il quale “le guaine erano troppo

strette e per infilarle la signora necessita di una terza persona. Una volta

indossate le guaine anziché semplicemente comprimere, provocavano un vero e proprio

strozzamento dell'arto” confermava come i supporti ortopedici forniti a CO 1

non fossero adatti e quindi difettosi. Nella misura in cui la reclamante si

limita a contestare la qualifica di __________ senza però mettere in discussione

le sue constatazioni, e a porre interrogativi sulla tempistica della

dichiarazione e del comportamento della convenuta, essa nemmeno sostiene che l'apprezzamento

della prova effettuato dal primo giudice sia arbitrario. Essa, debitamente

patrocinata, avrebbe dovuto in effetti dimostrare che il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza delle affermazioni di __________,

che egli ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova

importante idonea a influire sulla decisione presa o che sulla base degli

elementi raccolti il primo giudice ha tratto delle deduzioni insostenibili (sopra

consid. 2). Tutto ciò difetta nella fattispecie. Ne segue che l'accertamento

del primo giudice resiste alla critica e vincola questa Camera. Da questo

profilo, la censura dell'insorgente si palesa finanche inammissibile. In

definitiva, per quel che riguarda il merito della lite, il reclamo va respinto.

6.

La reclamante si

duole infine del fatto che il Giudice di pace ha giudicato ultra petita

ordinando all'Ufficio esecuzioni di Lugano la “cancellazione” del precetto

esecutivo n. __________ da lei fatto spiccare nei confronti della convenuta. A

ragione. In effetti, a prescindere dal fatto che un eventuale annullamento

dell'esecuzione è in principio possibile solo per mezzo dell'azione prevista

dagli art. 85 e 85a LEF, nella fattispecie nessuna delle parti ha mai richiesto

al giudice di ordinare l'annullamento dell'esecuzione. Su questo punto il reclamo

è dunque fondato.

7.

Gli oneri

processuali del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene causa parzialmente vinta ma non sul

merito, ciò che equitativamente giustifica di addebitarle quattro quinti delle

spese. Il resto andrebbe a carico dell'opponente, la quale però nemmeno aveva

postulato la cancellazione dell'esecuzione. Tutto sommato, si giustifica di

rinunciare a prelevare la quota a carico di lei e di ridurre le spese

processuali. Non si giustifica invece assegnare alla convenuta un'indennità di

inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), giacché oltre a non esservi una

domanda in tal senso, l'interessata ha redatto

il memoriale da sé, senza incontrare disagi

d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione

impugnata è annullato.

2. Le spese processuali ridotte,

di fr. 120.–, sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.