16.2014.61
Azione di accertamento negativo - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
5 dicembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.61
Lugano
5 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 novembre 2014 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 3 novembre 2014 dal Giudice di pace del circolo del
Gambarogno nella causa n. 5/Sem/14 (azione di accertamento negativo) promossa
con petizione 6 settembre 2014 da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 20 agosto 2014 RE 1 ha
fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno
per l'incasso di fr. 1890.– oltre interessi al 7% dal 17 luglio 2014 a titolo di “differenza alimenti gennaio-luglio 2012 incassati fr. 1050.– al posto di fr.
780.–”, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con petizione 6 settembre
2014 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo del
Gambarogno chiedendo l'accertamento negativo del citato credito di fr. 1890.– e
l'annullamento dell'esecuzione;
che
nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2014 il convenuto ha proposto di
respingere la petizione;
che con decisione 3 novembre 2014
il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha accertato l'inesistenza
del debito e “di conseguenza anche l'esecuzione n. __________ per un valore di
fr. 1890.–, oltre gli accessori, deve essere stralciata”;
che l'11 novembre 2014 il
convenuto è insorto alla Camera di esecuzioni e fallimenti contro il giudizio
appena citato;
che l'atto è stato trasmesso a
questa Camera per competenza;
che il memoriale non è stato
oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che in concreto CO 1 ha
promosso un'azione di accertamento negativo del debito (art. 88 CPC) in procedura
semplificata (art. 243 e segg. CPC), in esito alla quale le
decisioni sono impugnabili con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata il
Giudice di pace ha bensì indicato come l'attrice avesse introdotto un'azione di
accertamento negativo del debito in procedura semplificata, salvo poi riferirsi
all'art. 85 LEF, che permette all'escusso di ottenere in procedura sommaria l'annullamento
o la sospensione di un'esecuzione e all'art. 257 CPC previsto per la procedura
sommaria di tutela dei casi manifesti e indicare quale rimedio giuridico il
reclamo entro 10 giorni alla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello;
che tali imprecisioni non hanno
tuttavia comportato nessun pregiudizio per il reclamante, il cui memoriale,
introdotto l'11 novembre 2014 è senz'altro tempestivo ed è stato trasmesso a
questa Camera per competenza;
che secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a
criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del
primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii; Trezzini in: Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag.
1411);
che il Giudice di pace ha accolto
la petizione, poiché il convenuto, a cui incombeva l'onere probatorio, non ha
provato l'esistenza e l'esigibilità del suo credito;
che nel suo scritto dell'11
novembre 2014 il reclamante si limita a presentare la sua “opposizione-reclamo,
sulla decisione del Giudice di Pace del Gambarogno”;
che il reclamante non formula però
una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in
particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente
errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;
che di conseguenza questa Camera
è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale
annullamento della decisione impugnata (Trezzini,
op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code
de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321),
donde l'irricevibilità del reclamo;
che, in circostanze del genere,
Fatti
il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante
Considerandi
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di
indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo del Gambarogno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.