16.2014.63
Contratto di lavoro: gratifica
8 giugno 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.63
Lugano
8 giugno 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 novembre 2014 presentato da
RE
1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 27 ottobre 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa n. 127/C/13/DD (azione di disconoscimento di debito)
promossa con petizione del 10 settembre 2013
dalla
CO 1
(patrocinata dall'avv. dott. PA
2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 23
maggio 2005 RE 1 è stata assunta come impiegata di commercio dalla società CO 1
con uno stipendio lordo di fr. 3600.– per tredici mensilità. Il 29 marzo 2012 RE
1 è diventata madre di una bambina. Il 23 luglio 2012 la datrice di lavoro
ha notificato alla dipendente la disdetta del contratto di lavoro per il
successivo 30 settembre, informandola di volerle assegnare “una buonuscita di
fr. 5000.–”. Ritenendo di essere stata licenziata a causa della sua gravidanza,
la lavoratrice ha contestato, il 31 luglio 2012, il
licenziamento. Il 6 agosto successivo la datrice di lavoro ha confermato il provvedimento
e, giudicando offensivo lo scritto della dipendente, ha revocato la “buonuscita” promessale.
Fatti
B. Il 7
marzo 2013 RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2012 indicando
quale titolo di credito “mancato pagamento buonuscita come da missiva
23.07.2012”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Adito da RE 1, con
decisione del 14 agosto 2013 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha
rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta al citato PE. Le spese
processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a
rifondere all'istante fr. 100.– a
titolo di indennità.
C. Con petizione del 10 settembre 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per
ottenere il disconoscimento del debito di fr. 5000.–. All'udienza del 27 novembre
2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 27 ottobre
2014 il Giudice di pace ha accolto la petizione. Le spese
processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dello Stato, compensate le
indennità.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 novembre
2014, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della petizione.
Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2015 CO 1 ha concluso per il rigetto del
reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 29 ottobre
2014, sicché il reclamo, introdotto il 26 novembre 2014 è senz'altro
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo
manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le
critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da
un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella
dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento
dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la
decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre
dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle
prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto
con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio
giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata, il Giudice di pace, rammentato le incombenze probatorie nell'azione
di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), ha accertato che il 23
luglio 2012 la datrice di lavoro aveva comunicato alla dipendente la volontà di
assegnarle un bonus di fr. 5000.–, perché ne aveva apprezzato il suo operato nel
corso degli anni 2005/2012, salvo poi revocare in seguito tale “buonuscita”. A suo
parere, le doti e le capacità della dipendente, non erano annullate per il solo
fatto che essa, invocando i propri diritti, aveva contestato la disdetta del
rapporto di lavoro e “pertanto quanto concessole in più non dovrebbe essere
influenzato e annullato”. Tuttavia – egli ha soggiunto – diversamente dall'assegnazione
di un'indennità di partenza ai sensi dell'art. 339b CO, nella fattispecie,
la convenuta non può avanzare alcuna pretesa, giacché la decisione di assegnarle
una buonuscita, essendo un gesto non dovuto e indipendente da eventuali accordi
contrattuali o da usi, poteva essere revocata dall'attrice. Donde l'accoglimento
della petizione.
4.
La reclamante riconosce
che il versamento di una gratifica non era stato concordato contrattualmente,
ma sostiene che con la lettera del 23 luglio 2012 la datrice di lavoro si è
impegnata a pagarle una gratifica di fr. 5000.–, senza subordinarne il pagamento
a nessuna condizione. E siccome tale impegno costituisce un atto formatore
unilaterale di volontà, il quale, in virtù della teoria della ricezione,
esplica i suoi effetti quando entra nella sfera di influenza del destinatario,
vale a dire, in concreto, con la ricezione della raccomandata, l'attrice non
poteva revocare unilateralmente la gratifica promessale.
a) Indipendentemente
dalla denominazione usata in concreto (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 2 ad art. 322d),
ogni retribuzione straordinaria, in aggiunta al salario, versata al lavoratore
in determinate occasioni che possono essere ricorrenti – come Natale, Capodanno
– o uniche, come un giubileo dell'azienda, un compleanno particolare del datore
di lavoro o del lavoratore, è considerata una gratifica ai sensi dell'art. 322d
CO, (Brühwiler, op. cit. loc.
cit.; Staehelin in: Zürcher
Kommentar, 4ª edizione, n. 2 e 5 ad art. 322d CO). Essa può essere
pattuita (rispettivamente può costituire un uso ricorrente da parte del datore
di lavoro) e quindi rivestire carattere obbligatorio, o essere facoltativa: in
questo caso non sussiste un relativo diritto del lavoratore (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 322d;
Rehbinder in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, n. 4 ad art. 322d CO; CCC sentenza inc. 16.2001.98 del 6
maggio 2002, consid. 5). In ogni caso, quanto il datore di lavoro promette una
gratifica è tenuto a versarla (sentenza C/4033/99-9 del Tribunale dei probiviri
di Ginevra del 17 maggio 1999, riassunta nella banca dati Assistalex 1999 n.
6272.
in: www.swisslex.ch), a meno che il lavoratore violi gravemente i suoi
obblighi contrattuali, ciò che può giustificare una riduzione o persino una
soppressione (DTF 136 III 313 consid. da 2.1 a 2.3; Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad
art. 322d).
b) In
concreto, il 23 luglio 2012 la datrice di lavoro ha trasmesso alla dipendente
quanto segue:
“Gentile signora RE 1,
Come già
comunicatole (…) le confermiamo la cessazione del rapporto di lavoro per il
30.09.2012
Pertanto la presente vale come disdetta del contratto di lavoro (…).
Nel
corso del nostro rapporto di lavoro 2005-2012 abbiamo avuto modo di apprezzare
le sue capacità, la disponibilità e l'attitudine al lavoro indipendente. A tale
proposito le comunichiamo che, oltre alla liquidazione di legge (13ma), le sarà
retribuita una buonuscita di fr. 5000.–. (…)”
La
datrice di lavoro ha pertanto promesso alla lavoratrice una gratifica di fr.
5000.
–, ciò che implica che essa era tenuta a versarle tale importo, a meno che
la lavoratrice avesse violato i propri obblighi contrattuali. Nella
fattispecie, l'attrice ha sostenuto
di avere revocato il “bonus/gratifica” promesso alla dipendente a causa “delle
gravi accuse e degli altrettanto gravi insulti perpetrati dalla sua rappresentante”
nello scritto del 31 luglio 2012 (istanza di disconoscimento di debito, pag. 3).
Se non che, il fatto che in quest'ultimo scritto la dipendente, tramite
la sua rappresentante, si sia opposta al licenziamento, ritenendolo
ingiustificato, perché “dato al rientro del congedo maternità e durante le
vacanze residue” e perché “l'unico rimprovero che le è stato mosso è quello di
avere avuto una bambina” e abbia preannunciato la sua intenzione di voler
intentare una causa giudiziaria, può fors'anche aver causato qualche
risentimento per __________, direttore della CO 1, ma non costituisce una
violazione oggettiva di un obbligo contrattuale della dipendente, in
particolare non può ritenersi lesivo dei doveri di diligenza e fedeltà verso il
datore di lavoro (art. 321a cpv. 1 CO). In tali circostanze, i motivi
addotti dalla datrice di lavoro non giustificavano la soppressione della
gratifica, la quale è pertanto dovuta. Frutto di un'errata applicazione dell'art.
322d CO, il reclamo deve di conseguenza essere accolto.
5.
Accogliendo
il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CO, questa Camera può statuire essa medesima
sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la
petizione dev'essere respinta e di conseguenza il rigetto dell'opposizione
interposta dalla reclamante al PE n. __________ dell'UEF di Lugano è definitivo.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114
lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non
realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). CO 1 rifonderà alla reclamante un'adeguata
indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto. La
decisione impugnata è annullata e così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico dello Stato del Cantone
Ticino. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 750.– per ripetibili.
II. Non si prelevano spese
processuali. La resistente rifonderà alla reclamante fr. 300.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. dott. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.