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Decisione

16.2014.63

Contratto di lavoro: gratifica

8 giugno 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 7

marzo 2013 RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2012 indicando

quale titolo di credito “mancato pagamento buonuscita come da missiva

23.07.2012”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Adito da RE 1, con

decisione del 14 agosto 2013 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha

rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta al citato PE. Le spese

processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a

rifondere all'istante fr. 100.– a

titolo di indennità.

C. Con petizione del 10 settembre 2013 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per

ottenere il disconoscimento del debito di fr. 5000.–. All'udienza del 27 novembre

2013 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 27 ottobre

2014 il Giudice di pace ha accolto la petizione. Le spese

processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dello Stato, compensate le

indennità.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 novembre

2014, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della petizione.

Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2015 CO 1 ha concluso per il rigetto del

reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 29 ottobre

2014, sicché il reclamo, introdotto il 26 novembre 2014 è senz'altro

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,

pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo

manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le

critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da

un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella

dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento

dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la

decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre

dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle

prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto

con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio

giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni

insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata, il Giudice di pace, rammentato le incombenze probatorie nell'azione

di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), ha accertato che il 23

luglio 2012 la datrice di lavoro aveva comunicato alla dipendente la volontà di

assegnarle un bonus di fr. 5000.–, perché ne aveva apprezzato il suo operato nel

corso degli anni 2005/2012, salvo poi revocare in seguito tale “buonuscita”. A suo

parere, le doti e le capacità della dipendente, non erano annullate per il solo

fatto che essa, invocando i propri diritti, aveva contestato la disdetta del

rapporto di lavoro e “pertanto quanto concessole in più non dovrebbe essere

influenzato e annullato”. Tuttavia – egli ha soggiunto – diversamente dall'assegnazione

di un'indennità di partenza ai sensi dell'art. 339b CO, nella fattispecie,

la convenuta non può avanzare alcuna pretesa, giacché la decisione di assegnarle

una buonuscita, essendo un gesto non dovuto e indipendente da eventuali accordi

contrattuali o da usi, poteva essere revocata dall'attrice. Donde l'accoglimento

della petizione.

4.

La reclamante riconosce

che il versamento di una gratifica non era stato concordato contrattualmente,

ma sostiene che con la lettera del 23 luglio 2012 la datrice di lavoro si è

impegnata a pagarle una gratifica di fr. 5000.–, senza subordinarne il pagamento

a nessuna condizione. E siccome tale impegno costituisce un atto formatore

unilaterale di volontà, il quale, in virtù della teoria della ricezione,

esplica i suoi effetti quando entra nella sfera di influenza del destinatario,

vale a dire, in concreto, con la ricezione della raccomandata, l'attrice non

poteva revocare unilateralmente la gratifica promessale.

a) Indipendentemente

dalla denominazione usata in concreto (Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 2 ad art. 322d),

ogni retribuzione straordinaria, in aggiunta al salario, versata al lavoratore

in determinate occasioni che possono essere ricorrenti – come Natale, Capodanno

– o uniche, come un giubileo dell'azienda, un compleanno particolare del datore

di lavoro o del lavoratore, è considerata una gratifica ai sensi dell'art. 322d

CO, (Brühwiler, op. cit. loc.

cit.; Staehelin in: Zürcher

Kommentar, 4ª edizione, n. 2 e 5 ad art. 322d CO). Essa può essere

pattuita (rispettivamente può costituire un uso ricorrente da parte del datore

di lavoro) e quindi rivestire carattere obbligatorio, o essere facoltativa: in

questo caso non sussiste un relativo diritto del lavoratore (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 322d;

Rehbinder in: Berner Kommentar, 2ª

edizione, n. 4 ad art. 322d CO; CCC sentenza inc. 16.2001.98 del 6

maggio 2002, consid. 5). In ogni caso, quanto il datore di lavoro promette una

gratifica è tenuto a versarla (sentenza C/4033/99-9 del Tribunale dei probiviri

di Ginevra del 17 maggio 1999, riassunta nella banca dati Assistalex 1999 n.

6272.

in: www.swisslex.ch), a meno che il lavoratore violi gravemente i suoi

obblighi contrattuali, ciò che può giustificare una riduzione o persino una

soppressione (DTF 136 III 313 consid. da 2.1 a 2.3; Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad

art. 322d).

b) In

concreto, il 23 luglio 2012 la datrice di lavoro ha trasmesso alla dipendente

quanto segue:

“Gentile signora RE 1,

Come già

comunicatole (…) le confermiamo la cessazione del rapporto di lavoro per il

30.09.2012

Pertanto la presente vale come disdetta del contratto di lavoro (…).

Nel

corso del nostro rapporto di lavoro 2005-2012 abbiamo avuto modo di apprezzare

le sue capacità, la disponibilità e l'attitudine al lavoro indipendente. A tale

proposito le comunichiamo che, oltre alla liquidazione di legge (13ma), le sarà

retribuita una buonuscita di fr. 5000.–. (…)”

La

datrice di lavoro ha pertanto promesso alla lavoratrice una gratifica di fr.

5000.

–, ciò che implica che essa era tenuta a versarle tale importo, a meno che

la lavoratrice avesse violato i propri obblighi contrattuali. Nella

fattispecie, l'attrice ha sostenuto

di avere revocato il “bonus/gratifica” promesso alla dipendente a causa “delle

gravi accuse e degli altrettanto gravi insulti perpetrati dalla sua rappresentante”

nello scritto del 31 luglio 2012 (istanza di disconoscimento di debito, pag. 3).

Se non che, il fatto che in quest'ultimo scritto la dipendente, tramite

la sua rappresentante, si sia opposta al licenziamento, ritenendolo

ingiustificato, perché “dato al rientro del congedo maternità e durante le

vacanze residue” e perché “l'unico rimprovero che le è stato mosso è quello di

avere avuto una bambina” e abbia preannunciato la sua intenzione di voler

intentare una causa giudiziaria, può fors'anche aver causato qualche

risentimento per __________, direttore della CO 1, ma non costituisce una

violazione oggettiva di un obbligo contrattuale della dipendente, in

particolare non può ritenersi lesivo dei doveri di diligenza e fedeltà verso il

datore di lavoro (art. 321a cpv. 1 CO). In tali circostanze, i motivi

addotti dalla datrice di lavoro non giustificavano la soppressione della

gratifica, la quale è pertanto dovuta. Frutto di un'errata applicazione dell'art.

322d CO, il reclamo deve di conseguenza essere accolto.

5.

Accogliendo

il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CO, questa Camera può statuire essa medesima

sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la

petizione dev'essere respinta e di conseguenza il rigetto dell'opposizione

interposta dalla reclamante al PE n. __________ dell'UEF di Lugano è definitivo.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114

lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non

realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). CO 1 rifonderà alla reclamante un'adeguata

indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto. La

decisione impugnata è annullata e così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico dello Stato del Cantone

Ticino. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 750.– per ripetibili.

II. Non si prelevano spese

processuali. La resistente rifonderà alla reclamante fr. 300.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. dott. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.