16.2014.64
Provvedimento cautelare in azione di accertamento di inesistenza del debito, sospensione provvisoria della procedura esecutiva - violazione del diritto di essere sentito
14 gennaio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.64
Lugano
14 gennaio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo (“appello”) del 24 novembre 2014 presentato da
RE
1
contro
la decisione cautelare emessa il 12 novembre 2014 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1 nella causa n. SO.2014.4523 (azione di accertamento dell'inesistenza del
debito a norma dell'art. 85a LEF con domanda di sospensione
provvisoria dell'esecuzione) da lei promossa con petizione del 22 ottobre
2014 nei confronti di
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo
n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano, notificato l'11 ottobre 2013, CO
1 ha escusso la moglie RE 1, dalla quale vive separato, per l'incasso di
fr. 7050.– oltre interessi e spese. Avendo l'escussa interposto
opposizione, con istanza 14 gennaio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5. All'udienza del 14
marzo 2014 la convenuta ha concluso per la reiezione dell'istanza dichiarando
di porre in compensazione un proprio credito verso il marito per contributi alimentari
arretrati. Con decisione 14 marzo 2014 il Pretore, respinta l'eccezione di compensazione
in mancanza di decisione passata in giudicato che fissasse gli importi a lei
dovuti dal marito, ha parzialmente accolto l'istanza e ha rigettato l'opposizione
interposta in via definitiva limitatamente a fr. 5250.– (inc. SO.2014.171).
B. Il 16 ottobre 2014 l'UE di Lugano ha trasmesso a la comunicazione della domanda di realizzazione dei beni compresi
nell'esecuzione n. __________ formulata il medesimo giorno da CO 1. Con
petizione 22 ottobre 2014 essa ha promosso davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito
fondata sull'art. 85a LEF per ottenere che, sospesa provvisoriamente
l'esecuzione nei suoi confronti, sia accertata l'inesistenza del credito di fr.
5250.– e che in tale misura sia annullata l'esecuzione stessa. A suo dire, il
debito in questione è stato estinto tramite compensazione con un proprio credito
di fr. 16 829.70 di cui all'esecuzione n. __________ nei confronti del marito. Con
ordinanza 24 ottobre 2014, intimata il 27 ottobre 2014, il Pretore ha assegnato
a CO 1 un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte.
Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2014 il convenuto ha concluso per il
rigetto dell'istanza. Statuendo il 12 novembre 2014 il Pretore ha respinto la
domanda di sospensione provvisoria dell'esecuzione.
C. Contro il giudizio appena
citato RE 1 è insorta a questa Camera con un appello (recte: reclamo)
del 24 novembre 2014 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto
sospensivo – di accogliere la sua richiesta di restituzione dei termini e di assunzione
di nuove prove, di riformare il giudizio nel senso di concedere l'effetto
sospensivo in base all'art. 85a LEF, di accertare l'inesistenza del
debito di fr. 5250.– e di annullare l'esecuzione n. __________, così come la
vendita dei beni annunciata con la comunicazione della domanda di realizzazione
del 16 ottobre 2014. Con decisione 2 dicembre 2014 il presidente di questa
Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo richiesto. Nelle sue
osservazioni del 15 dicembre 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione (art. 85a
cpv. 2 LEF) ha indole cautelare (Bodmer/Bangert
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 2 in fine e 19 ad art. 85a con richiami di dottrina). Ove il valore litigioso sia inferiore a
fr. 10 000.–, le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari sono impugnabili mediante reclamo entro 10 giorni dalla notifica
della decisione (art. 319 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). In concreto, la
decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 14 novembre 2014, di modo che il
reclamo, introdotto il 24 novembre 2014 è tempestivo e rientra nella competenza
di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 e, a contrario, lett. e n. 1 LOG).
L'errata indicazione del mezzo di impugnazione non ha così comportato pregiudizio
alle parti.
2. Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando
l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 137 III 234 consid. 4.2 e rinvii).
3. La reclamante postula “la
restituzione dei termini” per poter produrre determinate prove. Se non che, nella procedura di reclamo non sono ammesse, salvo eccezione che qui non
soccorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), né nuove conclusioni, né l'allegazione di
nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Ciò
premesso, per tacere del fatto che non è dato di capire quale termine non sia
stato osservato, la documentazione allegata al reclamo e non presentata
davanti al primo giudice è irricevibile.
4. Nella decisione impugnata il
Pretore, richiamate l'ordinanza del 24 ottobre 2014 e le osservazioni formulate
il 10 novembre 2014 dal convenuto, ha considerato che “l'istanza in questione
non appare “molto verosimilmente fondata” come invece richiesto dall'art. 85a
LEF, non essendo ovviamente tale il solo doc. D”, ovvero la dichiarazione di
compensazione del 10 aprile 2014 dell'escussa. Ciò posto, il primo giudice ha
respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione.
5. Nella misura in cui la
reclamante chiede di accogliere l'azione di accertamento dell'inesistenza del
debito (art. 85a cpv. 1 LEF), il reclamo è prematuro. Il Pretore,
infatti, non ha ancora statuito nel merito della sua azione di accertamento
dell'inesistenza del debito, ma si è pronunciato unicamente sulla sua istanza
cautelare di sospensione dell'esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF).
6. La reclamante
rimprovera il Pretore di avere statuito senza averle dato la possibilità di
replicare alle osservazioni 10 novembre 2014 del convenuto senza indire il dibattimento.
Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere
sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito
(DTF 137 I 197 consid. 2.2).
a) Giusta
l'art. 85a cpv. 2 n. 1 LEF nell'esecuzione in via di pignoramento o di
realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto
luogo, prima della ripartizione, il tribunale può, dopo aver sentito le parti
ed esaminato i documenti prodotti, pronunciare la sospensione provvisoria dell'esecuzione,
se ritiene che la domanda di accertamento dell'inesistenza del debito, della
sua estinzione o della concessione di una dilazione, sia molto verosimilmente
fondata. La domanda è “molto verosimilmente fondata” quando le
possibilità di successo del debitore appaiono con evidenza maggiori di quelle
del creditore. Se la domanda appare invece manifestamente
infondata o palesa scopi dilatori, la sospensione non può essere concessa. Trattandosi
di un rimedio estremo, il debitore deve contare su un esame rigoroso dei
requisiti posti dalla norma federale (sentenza del Tribunale federale 4A_123/ 2009 del 22 settembre 2009, consid. 5.2 con riferimenti).
b) Dal punto di vista procedurale, la sospensione provvisoria
dell'esecuzione disciplinata dall'art. 85a cpv. 2 LEF è una misura
cautelare (DTF 125 III 440 consid. 2c; sentenza del Tribunale
federale 4A_471/2012 del 4 marzo 2013 consid. 2.1) e soggiace quindi alla procedura sommaria degli art. 252 segg.
CPC. Ora, l'art. 253
CPC dispone che se l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il
giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le
proprie osservazioni. Nell'ambito della procedura di
sospensione provvisoria dell'esecuzione il diritto di essere sentito può
quindi esercitarsi oralmente o per iscritto (Bodmer/Bangert,
op. cit., n. 19 ad art. 85a LEF).
c) Nella
fattispecie, il Pretore, ricevute il 10 novembre 2014 le osservazioni del
convenuto, le ha intimate all'istante l'11 novembre 2014 e ha emesso la sua
decisione il giorno seguente. Se non che, così agendo, egli ha privato
l'attrice della possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni del
convenuto in virtù del suo diritto di replica, che deriva dall'art. 6 n. 1 CEDU
e dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 139
Fatti
I 189 consid. 3.1 e 3.2). Il diritto di essere sentito comprende
segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni presa di posizione
sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito (diritto di
replica), indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti nuovi e
che si presti concretamente a influire sul giudizio. Prima di emanare la sua
decisione, il tribunale deve pertanto notificare alle parti ogni presa di
posizione versata agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno
fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197 consid. 2.3.1 con
rinvii). Ancorché relativizzato, il diritto di replica vale anche per la procedura
provvisionale (DTF 139 I 189). Ciò premesso, l'autorità non può pertanto
statuire prima di sapere se la parte abbia rinunciato al suo diritto di replica
(DTF 137 I 199 consid. 2.6; sentenza del Tribunale federale 5D_112/2013
del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3).
d)
In concreto, decidendo il giorno dopo l'intimazione delle osservazioni,
il Pretore non poteva presumere che l'attrice
Considerandi
avesse
implicitamente rinunciato ad avvalersi del suo diritto di esprimersi (DTF 133 I
105.
consid. 4.8; sentenza 1B_427/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2-3.4 e
4.
). Il reclamo dev'essere quindi accolto per violazione del diritto di essere
sentito, ricordato il differente potere di esame che compete a questa Camera,
in particolare riguardo all'accertamento dei fatti. La causa dev'essere
rinviata al Pretore per nuovo giudizio, dopo che avrà concesso all'attrice la
facoltà di replicare, a meno che la stessa vi rinunci. Quanto alla richiesta di
indire un dibattimento, il Pretore ha invero segnalato la facoltà per le parti
di “convocarlo” su richiesta di una di esse (ordinanza del 24 ottobre 2014), ma
non è chiaro quando esse avrebbero potuto esercitare tale facoltà, ovvero prima
che il convenuto formulasse le sue osservazioni scritte o dopo. Si versasse in
quest'ultima evenienza, il tutto è stato vanificato con l'emanazione della
decisione. In queste condizioni, le ulteriori censure ricorsuali, non devono essere
esaminate.
7.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di
annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a
qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare
un'indennità d'inconvenienza alla reclamante, la quale agendo da sola non è
incorsa in dispendi di tempo ed esborsi apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la
decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore affinché
procedura nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali,
né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1;
– Ufficio esecuzione del
distretto di Lugano.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.