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Decisione

16.2014.64

Provvedimento cautelare in azione di accertamento di inesistenza del debito, sospensione provvisoria della procedura esecutiva - violazione del diritto di essere sentito

14 gennaio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 189 consid. 3.1 e 3.2). Il diritto di essere sentito comprende

segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni presa di posizione

sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito (diritto di

replica), indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti nuovi e

che si presti concretamente a influire sul giudizio. Prima di emanare la sua

decisione, il tribunale deve pertanto notificare alle parti ogni presa di

posizione versata agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno

fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197 consid. 2.3.1 con

rinvii). Ancorché relativizzato, il diritto di replica vale anche per la procedura

provvisionale (DTF 139 I 189). Ciò premesso, l'autorità non può pertanto

statuire prima di sapere se la parte abbia rinunciato al suo diritto di replica

(DTF 137 I 199 consid. 2.6; sentenza del Tribunale federale 5D_112/2013

del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3).

d)

In concreto, decidendo il giorno dopo l'intimazione delle osservazioni,

il Pretore non poteva presumere che l'attrice

Considerandi

avesse

implicitamente rinunciato ad avvalersi del suo diritto di esprimersi (DTF 133 I

105.

consid. 4.8; sentenza 1B_427/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2-3.4 e

4.

). Il reclamo dev'essere quindi accolto per violazione del diritto di essere

sentito, ricordato il differente potere di esame che compete a questa Camera,

in particolare riguardo all'accertamento dei fatti. La causa dev'essere

rinviata al Pretore per nuovo giudizio, dopo che avrà concesso all'attrice la

facoltà di replicare, a meno che la stessa vi rinunci. Quanto alla richiesta di

indire un dibattimento, il Pretore ha invero segnalato la facoltà per le parti

di “convocarlo” su richiesta di una di esse (ordinanza del 24 ottobre 2014), ma

non è chiaro quando esse avrebbero potuto esercitare tale facoltà, ovvero prima

che il convenuto formulasse le sue osservazioni scritte o dopo. Si versasse in

quest'ultima evenienza, il tutto è stato vanificato con l'emanazione della

decisione. In queste condizioni, le ulteriori censure ricorsuali, non devono essere

esaminate.

7.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di

annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a

qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare

un'indennità d'inconvenienza alla reclamante, la quale agendo da sola non è

incorsa in dispendi di tempo ed esborsi apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore affinché

procedura nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali,

né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1;

– Ufficio esecuzione del

distretto di Lugano.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.