16.2014.66
Contratto di carta di credito - legittimazione attiva - errore di denominazione della parte attrice
17 febbraio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.66
Lugano
17 febbraio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 dicembre 2014 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 25 novembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Agno nella causa n. 28/2014 (contratto di carta di credito) promossa con
istanza del 20 giugno 2014 dalla
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 aprile 2010 la società
V__________ ha rilasciato alla __________ SA una carta di credito __________,
destinata a essere utilizzata dall'allora amministratore unico RE 1. L'8 novembre 2013 la V__________, preso
atto del fallimento di __________ SA avvenuto il 13 giugno 2013, ha fatto notificare
a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2070.– oltre interessi del 14% dal 1° marzo
2012, indicando quale titolo di credito “Solidarhaftung
aus Konto __________ Firma __________ SA, __________”,
al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con
istanza di conciliazione del 5 maggio 2014 la “CO 1” si è
rivolta al Giudice di pace del circolo di Agno per
ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2070.– oltre interessi e spese
esecutive. All'udienza del 18
giugno 2014 è comparso soltanto il convenuto. Preso atto dell'ingiustificata
assenza dell'istante, con decisione del 30 giugno 2014 il Giudice di pace ha
considerato ritirata l'istanza di conciliazione e ha stralciato dal ruolo la
procedura (inc. n. 22/2014).
C. Il 20 giugno 2014 la “CO 1” si
è nuovamente rivolta al medesimo Giudice di pace con una nuova istanza di
conciliazione, chiedendo di convocare un'udienza di conciliazione volta a
ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 2070.– oltre interessi al 14% dal 1° marzo
2012 e fr. 73.– per “spese di esecuzione e processuali”, così come il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al citato PE e instando, in caso di mancata conciliazione,
per la formulazione di una proposta di giudizio sulla base dall'art. 210 CPC. Con
osservazioni spontanee del 15 novembre 2008 (recte: 29 agosto
2014) il convenuto ha sollevato l'eccezione di res iudicata e ha chiesto
di respingere l'istanza. All'udienza del 24 settembre 2014, indetta per la
conciliazione, il convenuto non è comparso, mentre l'istante ha ridotto la sua
pretesa a fr. 2000.– e chiesto l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art.
212 cpv. 1 CPC.
D. Statuendo il 25 novembre
2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a pagare
all'istante fr. 2000.– oltre interessi al 14% dal 1° marzo 2012, rigettando in
via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di
giustizia di fr. 150.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 50.– di ripetibili.
E. Contro la predetta decisione
RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2014, chiedendone
l'annullamento con conseguente definitivo stralcio dai ruoli della procedura e
“ordine all'UEF di Lugano di cancellare [il PE n. __________] e non dar
conoscenza a chicchessia”. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2015 la “CO 1”
ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 14
febbraio 2015 il reclamante ha ribadito le sue contestazioni, mentre l'opponente
ha riaffermato il suo punto di vista con una duplica spontanea del 2 marzo
2015.
Il 4 gennaio 2016 il presidente
di questa Camera ha invitato le parti ad esprimersi sulla legittimazione attiva
dell'istante. Il 7 gennaio 2016 il convenuto ha rilevato che la “CO 1” e la “V__________”
sono due società distinte, sicché la prima non può rappresentare la seconda. Il
14 gennaio 2016 l'istante ha dichiarato che la designazione della propria ragione
sociale in “CO 1” è dovuto a un errore e ne ha chiesto la rettifica in V__________.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al convenuto il 26 novembre 2014 sicché il reclamo,
introdotto il 12 dicembre 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è
senz'altro tempestivo.
2.
Legittimato a
introdurre un'azione volta al pagamento di una somma di denaro è il creditore.
In concreto, è pacifico che la carta di credito rilasciata alla __________ SA è
stata emessa dalla V__________, la quale ha fatto notificare a RE 1 il precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr.
2070.
– oltre interessi del 14% dal 1° marzo 2012. Per contro l'istanza di
conciliazione del 20 giugno 2014 è stata presentata dalla “CO 1”.
Chiamata ad
esprimersi sulla propria legittimazione attiva, l'istante ha indicato che
l'indicazione di “CO 1” è dovuta a una svista del proprio patrocinatore, il
quale ha inserito nel suo sistema informatico il nome del gruppo di cui la V__________
fa parte. A suo avviso, l'errata designazione può essere sanata mediante
rettifica, giacché la sua reale identità era ben chiara, il convenuto potendola
del resto evincere anche da diversi documenti da lei prodotti in causa. Da
parte sua il convenuto rileva come la CO 1 e la V__________ siano società
diverse, con personalità giuridiche differenti, di modo che la prima non può
rappresentare la seconda in quanto non è una sua filiale. In tali circostanze,
si pone così la questione di sapere se l'errata designazione della parte possa
essere rettificata o se l'istanza debba essere respinta per carente legittimazione
attiva.
Ora, è indubbio che
il “CO 1”, costituito dalla capofila A__________ e comprendente
tra l'altro la V__________, è un'entità sprovvista della personalità giuridica
e quindi della capacità di essere parte a un procedimento giudiziario. Premesso
ciò, in concreto, dagli atti risulta che l'istanza per il tentativo di conciliazione
è stata presentata dalla “CO 1” ma che la procura del 16
aprile 2014 annessa alla stessa è stata rilasciata da __________ K__________
(membro della direzione) e da __________ N__________ (con procura collettiva a
due) della V__________, __________ (doc. E). L'istante ha fondato la sua pretesa
sul contratto di carta di credito tra V__________ e __________ SA (doc. A), ha
allegato all'istanza le condizioni generali della V__________ (doc. B), la
fattura del 12 marzo 2012 emessa da V__________ (doc. C), e il precetto
esecutivo fatto notificare l'8 novembre
2013.
dalla V__________ (doc. D).
Nelle siffatte
circostanze, in assenza di vere alternative in merito a un soggetto munito di
capacità di essere parte, non poteva sussistere dubbio alcuno sul fatto che la
reale parte istante non fosse la “CO 1”, bensì la V__________. Non potendoci
essere confusione in merito all'istante, né il convenuto lo sostiene, la correzione
richiesta non comporta nessuna possibilità di confusione e nemmeno risulta
pregiudicare qualsivoglia interesse della controparte. Negare la rettifica
invocata della parte istante costituisce un formalismo eccessivo, che si
realizza quando la stretta applicazione delle norme di procedura non si
giustifica da nessun interesse degno di protezione, diviene fine a se stessa,
complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso
ai tribunali (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_241/2015 del 3 luglio 2015, consid. 5 con riferimenti). Ne segue che la
denominazione della parte istante “nel
rubrum” va corretta senza ulteriori
formalità.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere
censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con
pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte del
giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo
reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella
dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento
dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la
decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre
dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle
prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto
con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio
giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;
oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
4.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato
che il punto 4.1 delle condizioni generali per l'utilizzo della carta di credito
prevede che “la ditta e il titolare rispondono in solido e illimitatamente di
tutti gli obblighi risultanti dall'uso della carta. Il titolare non risponde
tuttavia delle spese aziendali, ma è tenuto a documentare che si tratti
effettivamente di spese aziendali. La società emittente decide secondo il
proprio arbitrio se tale documentazione è sufficiente.” Egli ha considerato che
il convenuto non aveva dimostrato di avere utilizzato la carta di credito unicamente
per le spese aziendali della fallita __________ SA, in particolare per quanto
riguarda i due prelevamenti di fr. 1000.– da lui effettuati rispettivamente il
29.
febbraio 2012 e il 1° marzo 2012. Ciò posto, il primo giudice ha accolto l'istanza.
5.
Preliminarmente RE 1
“chiede formalmente la ricusa” del Giudice di pace del circolo di
Agno (reclamo, pag. 1), salvo poi rilevare nella replica spontanea di “non avere mai inteso ricusare il primo giudice” (replica, pag. 2). Sulla questione non occorre dunque dilungarsi
oltre.
6.
Il reclamante rimprovera al
Giudice di pace di non avere esaminato l'eccezione di res iudicata da
lui sollevata nel suo memoriale del 15 novembre 2008 (recte 29 agosto
2014). Egli ritiene che l'istante non poteva ripresentare un'istanza di
conciliazione identica a quella oggetto del decreto di stralcio del 30 giugno
2014.
(inc. 22/2014), “se non come revisione, appello o reclamo entro i termini
previsti, ciò che non è stato fatto dalla parte istante”. A torto. Secondo l'art.
206.
cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare all'udienza,
l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai
ruoli in quanto priva d'oggetto. Non trattandosi di un caso di desistenza
dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può riproporre una nuova
istanza di conciliazione (Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 10 ad art. 206 CPC; Infanger
in: Basler Kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 206 CPC). Sotto questo
profilo, la mancata comparsa senza giustificazione del richiedente non genera
effetto di res iudicata “siccome l'onere di continuare il processo sorge
unicamente dinanzi al giudice di merito” (Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
pag. 932).
7.
Il reclamante ribadisce “l'irregolarità
del petitum, non potendo essere richiesto il rigetto definitivo dell'opposizione
in assenza di una sentenza di merito condannatoria cresciuta in giudicato”.
Ora, è vero che la mancanza di un
riconoscimento di debito osta al rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82
cpv. 1 LEF. Resta il fatto che in concreto l'istante non ha promosso una
procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo
fatto notificare al reclamante l'8 novembre 2013 (cfr. art. 251 lett. a CPC),
la quale non sottostà all'obbligo della conciliazione (art. 198 lett. a CPC),
ma un'azione creditoria, preceduta da un tentativo di conciliazione, volta
all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di cosa giudicata
all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base
di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al
precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al primo
giudice che, dopo avere accertato il credito dell'istante, ovvero che la
pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo
dell'opposizione al noto PE (CCR, sentenza inc. 16.2013.25 dell'11 settembre
2013, consid. 4).
8.
Il reclamante contesta la sua
legittimazione passiva, osservando che la carta di credito era intestata alla __________
SA e che i due prelevamenti di fr. 1000.– da lui effettuati erano destinati a spese
aziendali, ovvero pagare gli stipendi arretrati del personale, ciò che esclude
la sua responsabilità solidale come previsto dalle condizioni generali. Se non
che, per dimostrare quest'ultima affermazione, nuova, egli si avvale di un conteggio
di salario del 3 marzo 2012 che, prodotto unicamente in questa sede, è inammissibile,
l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti
all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di
prova (Jeandin in: Code de procédure
civile commenté, op. cit., n. 2 ad art. 326). Ne segue che la conclusione del Giudice
di pace, secondo cui il convenuto è tenuto a rispondere solidamente con la __________
SA in virtù della clausola 4.1 delle condizioni generali, poiché non aveva
provato che gli importi da lui prelevati con la carta di credito sono stati
effettivamente utilizzati per spese aziendali, non può dirsi il risultato di un
accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del
diritto. Infondato, il reclamo deve essere respinto.
9.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte,
che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alla richiesta
di gratuito patrocinio, essa non può essere accolta. A prescindere dall'indigenza,
il reclamo appariva sin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 117
lett. b CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. L'istanza di gratuito patrocinio è
respinta.
3. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 150.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla
controparte fr. 350.– per ripetibili.
4. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Agno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.