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Decisione

16.2014.66

Contratto di carta di credito - legittimazione attiva - errore di denominazione della parte attrice

17 febbraio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza di conciliazione del 5 maggio 2014 la “CO 1” si è

rivolta al Giudice di pace del circolo di Agno per

ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2070.– oltre interessi e spese

esecutive. All'udienza del 18

giugno 2014 è comparso soltanto il convenuto. Preso atto dell'ingiustificata

assenza dell'istante, con decisione del 30 giugno 2014 il Giudice di pace ha

considerato ritirata l'istanza di conciliazione e ha stralciato dal ruolo la

procedura (inc. n. 22/2014).

C. Il 20 giugno 2014 la “CO 1” si

è nuovamente rivolta al medesimo Giudice di pace con una nuova istanza di

conciliazione, chiedendo di convocare un'udienza di conciliazione volta a

ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 2070.– oltre interessi al 14% dal 1° marzo

2012 e fr. 73.– per “spese di esecuzione e processuali”, così come il rigetto definitivo

dell'opposizione interposta al citato PE e instando, in caso di mancata conciliazione,

per la formulazione di una proposta di giudizio sulla base dall'art. 210 CPC. Con

osservazioni spontanee del 15 novembre 2008 (recte: 29 agosto

2014) il convenuto ha sollevato l'eccezione di res iudicata e ha chiesto

di respingere l'istanza. All'udienza del 24 settembre 2014, indetta per la

conciliazione, il convenuto non è comparso, mentre l'istante ha ridotto la sua

pretesa a fr. 2000.– e chiesto l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art.

212 cpv. 1 CPC.

D. Statuendo il 25 novembre

2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a pagare

all'istante fr. 2000.– oltre interessi al 14% dal 1° marzo 2012, rigettando in

via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di

giustizia di fr. 150.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla

controparte fr. 50.– di ripetibili.

E. Contro la predetta decisione

RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2014, chiedendone

l'annullamento con conseguente definitivo stralcio dai ruoli della procedura e

“ordine all'UEF di Lugano di cancellare [il PE n. __________] e non dar

conoscenza a chicchessia”. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2015 la “CO 1”

ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 14

febbraio 2015 il reclamante ha ribadito le sue contestazioni, mentre l'opponente

ha riaffermato il suo punto di vista con una duplica spontanea del 2 marzo

2015.

Il 4 gennaio 2016 il presidente

di questa Camera ha invitato le parti ad esprimersi sulla legittimazione attiva

dell'istante. Il 7 gennaio 2016 il convenuto ha rilevato che la “CO 1” e la “V__________”

sono due società distinte, sicché la prima non può rappresentare la seconda. Il

14 gennaio 2016 l'istante ha dichiarato che la designazione della propria ragione

sociale in “CO 1” è dovuto a un errore e ne ha chiesto la rettifica in V__________.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal

Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta al convenuto il 26 novembre 2014 sicché il reclamo,

introdotto il 12 dicembre 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è

senz'altro tempestivo.

2.

Legittimato a

introdurre un'azione volta al pagamento di una somma di denaro è il creditore.

In concreto, è pacifico che la carta di credito rilasciata alla __________ SA è

stata emessa dalla V__________, la quale ha fatto notificare a RE 1 il precetto

esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr.

2070.

– oltre interessi del 14% dal 1° marzo 2012. Per contro l'istanza di

conciliazione del 20 giugno 2014 è stata presentata dalla “CO 1”.

Chiamata ad

esprimersi sulla propria legittimazione attiva, l'istante ha indicato che

l'indicazione di “CO 1” è dovuta a una svista del proprio patrocinatore, il

quale ha inserito nel suo sistema informatico il nome del gruppo di cui la V__________

fa parte. A suo avviso, l'errata designazione può essere sanata mediante

rettifica, giacché la sua reale identità era ben chiara, il convenuto potendola

del resto evincere anche da diversi documenti da lei prodotti in causa. Da

parte sua il convenuto rileva come la CO 1 e la V__________ siano società

diverse, con personalità giuridiche differenti, di modo che la prima non può

rappresentare la seconda in quanto non è una sua filiale. In tali circostanze,

si pone così la questione di sapere se l'errata designazione della parte possa

essere rettificata o se l'istanza debba essere respinta per carente legittimazione

attiva.

Ora, è indubbio che

il “CO 1”, costituito dalla capofila A__________ e comprendente

tra l'altro la V__________, è un'entità sprovvista della personalità giuridica

e quindi della capacità di essere parte a un procedimento giudiziario. Premesso

ciò, in concreto, dagli atti risulta che l'istanza per il tentativo di conciliazione

è stata presentata dalla “CO 1” ma che la procura del 16

aprile 2014 annessa alla stessa è stata rilasciata da __________ K__________

(membro della direzione) e da __________ N__________ (con procura collettiva a

due) della V__________, __________ (doc. E). L'istante ha fondato la sua pretesa

sul contratto di carta di credito tra V__________ e __________ SA (doc. A), ha

allegato all'istanza le condizioni generali della V__________ (doc. B), la

fattura del 12 marzo 2012 emessa da V__________ (doc. C), e il precetto

esecutivo fatto notificare l'8 novembre

2013.

dalla V__________ (doc. D).

Nelle siffatte

circostanze, in assenza di vere alternative in merito a un soggetto munito di

capacità di essere parte, non poteva sussistere dubbio alcuno sul fatto che la

reale parte istante non fosse la “CO 1”, bensì la V__________. Non potendoci

essere confusione in merito all'istante, né il convenuto lo sostiene, la correzione

richiesta non comporta nessuna possibilità di confusione e nemmeno risulta

pregiudicare qualsivoglia interesse della controparte. Negare la rettifica

invocata della parte istante costituisce un formalismo eccessivo, che si

realizza quando la stretta applicazione delle norme di procedura non si

giustifica da nessun interesse degno di protezione, diviene fine a se stessa,

complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso

ai tribunali (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_241/2015 del 3 luglio 2015, consid. 5 con riferimenti). Ne segue che la

denominazione della parte istante “nel

rubrum” va corretta senza ulteriori

formalità.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere

censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con

pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte del

giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella

dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento

dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la

decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre

dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle

prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto

con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio

giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di

tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;

oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle

deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

4.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato

che il punto 4.1 delle condizioni generali per l'utilizzo della carta di credito

prevede che “la ditta e il titolare rispondono in solido e illimitatamente di

tutti gli obblighi risultanti dall'uso della carta. Il titolare non risponde

tuttavia delle spese aziendali, ma è tenuto a documentare che si tratti

effettivamente di spese aziendali. La società emittente decide secondo il

proprio arbitrio se tale documentazione è sufficiente.” Egli ha considerato che

il convenuto non aveva dimostrato di avere utilizzato la carta di credito unicamente

per le spese aziendali della fallita __________ SA, in particolare per quanto

riguarda i due prelevamenti di fr. 1000.– da lui effettuati rispettivamente il

29.

febbraio 2012 e il 1° marzo 2012. Ciò posto, il primo giudice ha accolto l'istanza.

5.

Preliminarmente RE 1

“chiede formalmente la ricusa” del Giudice di pace del circolo di

Agno (reclamo, pag. 1), salvo poi rilevare nella replica spontanea di “non avere mai inteso ricusare il primo giudice” (replica, pag. 2). Sulla questione non occorre dunque dilungarsi

oltre.

6.

Il reclamante rimprovera al

Giudice di pace di non avere esaminato l'eccezione di res iudicata da

lui sollevata nel suo memoriale del 15 novembre 2008 (recte 29 agosto

2014). Egli ritiene che l'istante non poteva ripresentare un'istanza di

conciliazione identica a quella oggetto del decreto di stralcio del 30 giugno

2014.

(inc. 22/2014), “se non come revisione, appello o reclamo entro i termini

previsti, ciò che non è stato fatto dalla parte istante”. A torto. Secondo l'art.

206.

cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare all'udienza,

l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai

ruoli in quanto priva d'oggetto. Non trattandosi di un caso di desistenza

dell'attore (art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può riproporre una nuova

istanza di conciliazione (Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 10 ad art. 206 CPC; Infanger

in: Basler Kommentar ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 206 CPC). Sotto questo

profilo, la mancata comparsa senza giustificazione del richiedente non genera

effetto di res iudicata “siccome l'onere di continuare il processo sorge

unicamente dinanzi al giudice di merito” (Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,

pag. 932).

7.

Il reclamante ribadisce “l'irregolarità

del petitum, non potendo essere richiesto il rigetto definitivo dell'opposizione

in assenza di una sentenza di merito condannatoria cresciuta in giudicato”.

Ora, è vero che la mancanza di un

riconoscimento di debito osta al rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 82

cpv. 1 LEF. Resta il fatto che in concreto l'istante non ha promosso una

procedura sommaria volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo

fatto notificare al reclamante l'8 novembre 2013 (cfr. art. 251 lett. a CPC),

la quale non sottostà all'obbligo della conciliazione (art. 198 lett. a CPC),

ma un'azione creditoria, preceduta da un tentativo di conciliazione, volta

all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di cosa giudicata

all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E sulla base

di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione al

precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al primo

giudice che, dopo avere accertato il credito dell'istante, ovvero che la

pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo

dell'opposizione al noto PE (CCR, sentenza inc. 16.2013.25 dell'11 settembre

2013, consid. 4).

8.

Il reclamante contesta la sua

legittimazione passiva, osservando che la carta di credito era intestata alla __________

SA e che i due prelevamenti di fr. 1000.– da lui effettuati erano destinati a spese

aziendali, ovvero pagare gli stipendi arretrati del personale, ciò che esclude

la sua responsabilità solidale come previsto dalle condizioni generali. Se non

che, per dimostrare quest'ultima affermazione, nuova, egli si avvale di un conteggio

di salario del 3 marzo 2012 che, prodotto unicamente in questa sede, è inammissibile,

l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti

all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di

prova (Jeandin in: Code de procédure

civile commenté, op. cit., n. 2 ad art. 326). Ne segue che la conclusione del Giudice

di pace, secondo cui il convenuto è tenuto a rispondere solidamente con la __________

SA in virtù della clausola 4.1 delle condizioni generali, poiché non aveva

provato che gli importi da lui prelevati con la carta di credito sono stati

effettivamente utilizzati per spese aziendali, non può dirsi il risultato di un

accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del

diritto. Infondato, il reclamo deve essere respinto.

9.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte,

che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alla richiesta

di gratuito patrocinio, essa non può essere accolta. A prescindere dall'indigenza,

il reclamo appariva sin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 117

lett. b CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. L'istanza di gratuito patrocinio è

respinta.

3. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 150.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla

controparte fr. 350.– per ripetibili.

4. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Agno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.