Lexipedia

Decisione

16.2014.67

Contratto di lavoro - reclamo irricevibile per carente motivazione

23 febbraio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. CO 1 ha ritirato il plico

raccomandato contenente la disdetta il 13 gennaio 2014. Essa, ritenendo così che

il rapporto di lavoro fosse cessato il 21 gennaio 2014, ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento dello stipendio arretrato del mese di dicembre

2013 e di quello per il periodo dal 1° al 21 gennaio 2014. Nulla avendo

ottenuto, la lavoratrice ha fatto notificare a RE 1, il 28 marzo 2014, il

precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso

di

fr. 3400.– oltre interessi al 5% dal 5 gennaio 2014 e di fr. 2380.– oltre

interessi al 5% dal 21 gennaio 2014, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

C. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, il 13 ottobre 2014 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, per ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 5780.– oltre interessi al

5% dal 5 gennaio 2014 su fr. 3400.– e dal 21 gennaio 2014 su fr. 2380.–, più

fr. 101.90 per spese esecutive, così come il rigetto dell'opposizione

interposta al menzionato PE. Invitata a presentare osservazioni, nel suo

allegato del 27 ottobre 2014 la convenuta ha proposto di respingere la

petizione. All'udienza del 5 novembre 2014 l'attrice, unica comparente, ha confermato le sue domande. Statuendo il 12 novembre 2014 il Pretore, in parziale accoglimento

della petizione, ha obbligato la convenuta a versare fr. 5312.50 oltre interessi

del 5% dal 5 gennaio 2014 su fr. 3187.50 e dal 21 gennaio 2014 su fr. 2125.–,

più fr. 73.– e ha rigettato limitatamente a questi importi l'opposizione al

citato PE.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 dicembre 2014 in cui dichiara di "opporsi alla decisione”. L'atto non è stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,

la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28

novembre 2014 (cfr. estratto “Tracciamento degli invii” del 23 dicembre

2014: Raccomandata R Svizzera __________), sicché il reclamo,

introdotto il 20 dicembre 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione

del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,

in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con

rinvii).

3.

Il Pretore ha dapprima

accertato che l'attrice aveva ritirato la raccomandata del 6 gennaio 2014 con

cui la convenuta aveva disdetto il rapporto di lavoro solo il 13 gennaio, durante

il periodo di giacenza di 7 giorni, per cui la disdetta “ha esplicato effetti solo

per il successivo 20 gennaio”. Egli ha poi rimproverato alla convenuta di non

avere dimostrato il licenziamento della dipendente per motivi gravi già il 5

gennaio 2014. Ciò premesso, per il primo giudice, l'attrice aveva quindi

diritto al pagamento del salario sino al 20 gennaio 2014, compreso il salario

del mese di dicembre 2013, il cui mancato pagamento non è stato contestato

dalla convenuta. Egli, dopo avere dedotto dal salario mensile lordo di fr. 3400.–,

indicato dall'attrice, gli oneri sociali (complessivamente il 6.25%, pari a fr.

212.

), ha riconosciuto la pretesa dell'attrice in fr. 3187.50 netti per il

mese di dicembre 2013 e in fr. 2125.– per il mese di gennaio 2014.

4.

Nel reclamo RE 1 si oppone

alla decisione ribadendo la propria versione dei fatti ed esponendo le ragioni

per le quali ritiene che il rapporto di lavoro si è concluso il 14 gennaio 2014.

Se non che, essa contrappone semplicemente la propria opinione a quella del

primo giudice senza formulare una sola critica nei confronti della decisione

del Pretore. La reclamante non pretende che i fatti accertati dal primo giudice

siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostiene che egli abbia erroneamente

applicato il diritto. Di conseguenza, questa Camera è nell'impossibilità di

individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della

decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1367 e 1411; Jeandin in: Code de

procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art. 321). In siffatte

circostanze, il reclamo, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si

rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico

prevista dall'art. 48 lett. a n. 2 LOG.

5.

La procedura nelle azioni

derivanti da un contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà,

non data in concreto (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il

reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.