16.2014.67
Contratto di lavoro - reclamo irricevibile per carente motivazione
23 febbraio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.67
Lugano
23 febbraio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente,
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18/20 dicembre 2014 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 12 novembre 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, nella causa n. SE.2014.368 (contratto di lavoro) promossa con petizione
13 ottobre 2014 da
CO 1
(patrocinata
dall'avv.PA 1);
ritenuto
in fatto: A. Il
31 ottobre 2013 la società RE 1 ha assunto CO 1 come cameriera dal 1° novembre
2013 con uno stipendio mensile lordo, da versare entro il 5 del mese
successivo, di fr. 3400.– più fr. 283.20 quale quota tredicesima. Il contratto
prevedeva un periodo di prova di 3 mesi durante il quale poteva essere disdetto
in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni. Il 6 gennaio 2014 la datrice
di lavoro ha inviato per raccomandata alla dipendente la seguente lettera di disdetta
del rapporto di lavoro:
“Gentile
signora CO 1,
come
già comunicato verbalmente il 5 gennaio e confermato in data odierna ci vediamo
costretti di sciogliere il rapporto di lavoro per il 13 gennaio 2014. Quindi, a
decorrere dal 14 gennaio 2014, lei è libera da ogni impegno nei nostri
confronti. (…)”
Fatti
B. CO 1 ha ritirato il plico
raccomandato contenente la disdetta il 13 gennaio 2014. Essa, ritenendo così che
il rapporto di lavoro fosse cessato il 21 gennaio 2014, ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento dello stipendio arretrato del mese di dicembre
2013 e di quello per il periodo dal 1° al 21 gennaio 2014. Nulla avendo
ottenuto, la lavoratrice ha fatto notificare a RE 1, il 28 marzo 2014, il
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso
di
fr. 3400.– oltre interessi al 5% dal 5 gennaio 2014 e di fr. 2380.– oltre
interessi al 5% dal 21 gennaio 2014, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, il 13 ottobre 2014 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, per ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 5780.– oltre interessi al
5% dal 5 gennaio 2014 su fr. 3400.– e dal 21 gennaio 2014 su fr. 2380.–, più
fr. 101.90 per spese esecutive, così come il rigetto dell'opposizione
interposta al menzionato PE. Invitata a presentare osservazioni, nel suo
allegato del 27 ottobre 2014 la convenuta ha proposto di respingere la
petizione. All'udienza del 5 novembre 2014 l'attrice, unica comparente, ha confermato le sue domande. Statuendo il 12 novembre 2014 il Pretore, in parziale accoglimento
della petizione, ha obbligato la convenuta a versare fr. 5312.50 oltre interessi
del 5% dal 5 gennaio 2014 su fr. 3187.50 e dal 21 gennaio 2014 su fr. 2125.–,
più fr. 73.– e ha rigettato limitatamente a questi importi l'opposizione al
citato PE.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 dicembre 2014 in cui dichiara di "opporsi alla decisione”. L'atto non è stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,
la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28
novembre 2014 (cfr. estratto “Tracciamento degli invii” del 23 dicembre
2014: Raccomandata R Svizzera __________), sicché il reclamo,
introdotto il 20 dicembre 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione
del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con
rinvii).
3.
Il Pretore ha dapprima
accertato che l'attrice aveva ritirato la raccomandata del 6 gennaio 2014 con
cui la convenuta aveva disdetto il rapporto di lavoro solo il 13 gennaio, durante
il periodo di giacenza di 7 giorni, per cui la disdetta “ha esplicato effetti solo
per il successivo 20 gennaio”. Egli ha poi rimproverato alla convenuta di non
avere dimostrato il licenziamento della dipendente per motivi gravi già il 5
gennaio 2014. Ciò premesso, per il primo giudice, l'attrice aveva quindi
diritto al pagamento del salario sino al 20 gennaio 2014, compreso il salario
del mese di dicembre 2013, il cui mancato pagamento non è stato contestato
dalla convenuta. Egli, dopo avere dedotto dal salario mensile lordo di fr. 3400.–,
indicato dall'attrice, gli oneri sociali (complessivamente il 6.25%, pari a fr.
212.
), ha riconosciuto la pretesa dell'attrice in fr. 3187.50 netti per il
mese di dicembre 2013 e in fr. 2125.– per il mese di gennaio 2014.
4.
Nel reclamo RE 1 si oppone
alla decisione ribadendo la propria versione dei fatti ed esponendo le ragioni
per le quali ritiene che il rapporto di lavoro si è concluso il 14 gennaio 2014.
Se non che, essa contrappone semplicemente la propria opinione a quella del
primo giudice senza formulare una sola critica nei confronti della decisione
del Pretore. La reclamante non pretende che i fatti accertati dal primo giudice
siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostiene che egli abbia erroneamente
applicato il diritto. Di conseguenza, questa Camera è nell'impossibilità di
individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della
decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1367 e 1411; Jeandin in: Code de
procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art. 321). In siffatte
circostanze, il reclamo, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico
prevista dall'art. 48 lett. a n. 2 LOG.
5.
La procedura nelle azioni
derivanti da un contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di temerarietà,
non data in concreto (art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il
reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.