16.2014.8
Compravendita e appalto - competenza a decidere una controversia patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 2000.- - esclusa per giudice di pace
25 aprile 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.8
Lugano
25 aprile 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 gennaio 2014 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 15 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa n. 147 C 13 Co (compravendita e appalto) promossa
con istanza dell'8 ottobre 2013 dalla
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che nel corso del 2009 la CO 1
ha inviato a RE 1 otto fatture di complessivi fr. 3665.– per lavori d'officina
e per la fornitura di carburante e materiale vario;
che il 25 aprile 2013 la CO 1, preso
atto del mancato pagamento delle sue prestazioni, ha fatto notificare a RE 1 il
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per ottenere
il pagamento di fr. 4820.90 oltre interessi al 5% dal 28 gennaio 2013 a titolo di “accordo di pagamento del 28.01.2013”, di fr. 567.– per “spese di mora” e di complessivi
fr. 99.90 per le spese del PE e la tassa d'incasso, al quale l'escussa ha
interposto opposizione;
che l'8 ottobre 2013 la CO 1 si è
rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo la
convocazione di RE 1 a un'udienza di conciliazione volta ad ottenere il pagamento
di fr. 4820.90 oltre interessi al 5% dal 28 gennaio 2013 e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione al citato PE;
che all'udienza di conciliazione
del 4 dicembre 2013, l'istante, unica comparente, ha prodotto “copia della
proposta di accordo di pagamento sottoscritta dalla signora RE 1” del 28
gennaio 2013 e ha chiesto “congrue indennità di trasferta e ripetibili”;
che, statuendo il 15 gennaio 2014,
il Giudice di pace, in accoglimento dell'istanza, ha obbligato la convenuta a
pagare fr. 4820.90 più interessi al 5% dal 28 gennaio 2013, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 250.– a carico della convenuta;
che contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 23 gennaio 2014 con cui
chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato
e di rinviare gli atti al primo giudice, affinché rilasci l'autorizzazione ad
agire (art. 209 CPC) o sottoponga alle parti una proposta di giudizio (art. 210
CPC), assegnando alla convenuta un termine di 20 giorni per prendere posizione
(art. 211 CPC);
che nelle sue osservazioni del 4
aprile 2014 la CO 1 si è sostanzialmente rimessa al giudizio della Camera;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dal
Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
Fatti
321 cpv. 1 CPC; CCR sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013, con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che nella fattispecie il reclamo,
consegnato alla Posta svizzera il 23 gennaio 2014 (cfr. busta di intimazione),
è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il
reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che nella decisione impugnata il
Giudice di pace ha condannato la convenuta a versare all'istante fr. 4820.90
oltre interessi, rigettando poi l'opposizione interposta al citato PE,
considerando che “agli atti non risultano contestazioni in merito alla pretesa
di parte né sui conteggi prodotti” e che “la fondatezza della domanda viene
confermata dall'accordo di pagamento sottoscritto dalla Signora RE 1 in data
28/01/2013 con la quale si impegnava allora a pagare la somma in rate mensili
che è stata prodotta in sede di udienza”;
che la reclamante rimprovera al Giudice
di pace di avere emanato una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC,
benché il valore litigioso fosse superiore a fr. 2000.– e di avere fondato il
proprio giudizio su di un documento prodotto in udienza e non notificatole;
che secondo l'art. 209 cpv. 1 CPC,
se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata
conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire;
che per l'art. 210 cpv. 1 let. c
CPC, in caso di mancata conciliazione, la medesima autorità può sottoporre alle
parti una proposta di giudizio nelle controversie patrimoniali fino a un valore
litigioso di fr. 5000.–;
che secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC,
nel caso le parti non giungano a un'intesa, l'autorità di conciliazione può, se
richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con
un valore litigioso fino a fr. 2000.–;
che scopo della norma è di
Considerandi
permettere all'autorità di conciliazione di emettere un giudizio solo nei casi
bagatella, ovvero nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che
del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare (Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 202 pag. 925 e art. 212
pag. 948; Bohnet in: Code de
procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 212 CPC);
che nella fattispecie, a
prescindere dal fatto che dagli atti non consta che l'istante abbia chiesto al
Giudice di pace di decidere ove la conciliazione fosse fallita, una richiesta
del genere non figura nell'istanza né dal verbale di udienza, il valore
litigioso ammonta a fr. 4820.–, donde la manifesta incompetenza dell'autorità
di conciliazione a decidere la lite;
che per di più, in calce al
verbale d'udienza del 4 dicembre 2013 è indicato che “il giudice procederà con
la proposta di giudizio”;
che in tali circostanze, il
Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non poteva
emanare una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, ma avrebbe tutt'al più dovuto
sottoporre alle parti una proposta di giudizio giusta l'art. 210 CPC;
che il reclamo va quindi accolto
e la decisione impugnata annullata;
che visti i motivi dell'accoglimento
del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice, affinché sottoponga alle
parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o, qualora ritenga che allo
stadio attuale della causa tale proposta non avrebbe più concrete possibilità
di essere accettata, rilasci all'istante l'autorizzazione ad agire (art. 209
CPC);
che l'emanazione del giudizio
odierno rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
al reclamo;
che
le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
visti i motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a
qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si giustifica assegnare
ripetibili alla reclamante, l'opponente essendosi essenzialmente rimessa al
giudizio della Camera;
che inoltre allo Stato del
Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle
ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC);
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto. La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,
affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
-
avv.;
-.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.