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Decisione

16.2014.8

Compravendita e appalto - competenza a decidere una controversia patrimoniale con un valore litigioso superiore a fr. 2000.- - esclusa per giudice di pace

25 aprile 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

321 cpv. 1 CPC; CCR sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013, con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212);

che nella fattispecie il reclamo,

consegnato alla Posta svizzera il 23 gennaio 2014 (cfr. busta di intimazione),

è tempestivo;

che secondo l'art. 320 CPC con il

reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che nella decisione impugnata il

Giudice di pace ha condannato la convenuta a versare all'istante fr. 4820.90

oltre interessi, rigettando poi l'opposizione interposta al citato PE,

considerando che “agli atti non risultano contestazioni in merito alla pretesa

di parte né sui conteggi prodotti” e che “la fondatezza della domanda viene

confermata dall'accordo di pagamento sottoscritto dalla Signora RE 1 in data

28/01/2013 con la quale si impegnava allora a pagare la somma in rate mensili

che è stata prodotta in sede di udienza”;

che la reclamante rimprovera al Giudice

di pace di avere emanato una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC,

benché il valore litigioso fosse superiore a fr. 2000.– e di avere fondato il

proprio giudizio su di un documento prodotto in udienza e non notificatole;

che secondo l'art. 209 cpv. 1 CPC,

se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata

conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire;

che per l'art. 210 cpv. 1 let. c

CPC, in caso di mancata conciliazione, la medesima autorità può sottoporre alle

parti una proposta di giudizio nelle controversie patrimoniali fino a un valore

litigioso di fr. 5000.–;

che secondo l'art. 212 cpv. 1 CPC,

nel caso le parti non giungano a un'intesa, l'autorità di conciliazione può, se

richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con

un valore litigioso fino a fr. 2000.–;

che scopo della norma è di

Considerandi

permettere all'autorità di conciliazione di emettere un giudizio solo nei casi

bagatella, ovvero nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei fatti che

del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria particolare (Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 202 pag. 925 e art. 212

pag. 948; Bohnet in: Code de

procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 212 CPC);

che nella fattispecie, a

prescindere dal fatto che dagli atti non consta che l'istante abbia chiesto al

Giudice di pace di decidere ove la conciliazione fosse fallita, una richiesta

del genere non figura nell'istanza né dal verbale di udienza, il valore

litigioso ammonta a fr. 4820.–, donde la manifesta incompetenza dell'autorità

di conciliazione a decidere la lite;

che per di più, in calce al

verbale d'udienza del 4 dicembre 2013 è indicato che “il giudice procederà con

la proposta di giudizio”;

che in tali circostanze, il

Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non poteva

emanare una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC, ma avrebbe tutt'al più dovuto

sottoporre alle parti una proposta di giudizio giusta l'art. 210 CPC;

che il reclamo va quindi accolto

e la decisione impugnata annullata;

che visti i motivi dell'accoglimento

del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice, affinché sottoponga alle

parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o, qualora ritenga che allo

stadio attuale della causa tale proposta non avrebbe più concrete possibilità

di essere accettata, rilasci all'istante l'autorizzazione ad agire (art. 209

CPC);

che l'emanazione del giudizio

odierno rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo

al reclamo;

che

le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma

visti i motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a

qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si giustifica assegnare

ripetibili alla reclamante, l'opponente essendosi essenzialmente rimessa al

giudizio della Camera;

che inoltre allo Stato del

Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle

ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC);

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto. La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace,

affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

-

avv.;

-.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.