16.2014.9
Servitù di passo veicolare - disdetta di una convenzione relativa all'uso di una sbarra automatica - abuso di diritto
19 agosto 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2014.9
Lugano
19 agosto 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 3 febbraio 2014 presentato da
RE 1
(rappresentata
dal curatore e
patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 18 dicembre 2013 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona nella causa n. SE. 2013.27 promossa con istanza del 21 febbraio
2013 da
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. RE
1 è proprietaria della particella n. 4937 RFD di __________,
sulla quale è edificato uno stabile di quattro piani e vi è un piazzale con
diversi posteggi. Il fondo, ricavato dal frazionamento dell'originaria
particella n. 1190, non ha accesso veicolare alla pubblica via, ma beneficia di
un diritto di “passo con ogni veicolo” sulla particella n. 1190, che permette
di raggiungere Via __________. In favore del primo fondo e a carico del secondo
è stato inoltre costituito un diritto di “uso ascensore e scala esterna per
accedere alla cantina”. Le due servitù sono state iscritte a registro fondiario
l'8 marzo 1976. La particella
n. 1190 è sottoposta dal 10 luglio 1984 al regime della proprietà per piani.
Fatti
B. Il
15 gennaio 1998 RE 1 e i comproprietari della particella n. 1190 hanno
sottoscritto una convenzione, che prevede, tra l'altro, quanto segue:
“8. I condomini autorizzano la signora RE 1 a
mantenere la barriera automatica posta sulla part. no. 1190 sub. B nella sua
attuale ubicazione, ritenuto che la stessa verserà anticipatamente ai condomini
un importo annuo di fr. 300.– per l'occupazione del sedime, assumerà le spese
di manutenzione, il costo dell'energia elettrica e la spesa dell'ev. rimozione
della barriera. I condomini, che hanno già ricevuto dalla signora RE 1 le
chiavi della barriera, potranno porre fine in ogni tempo al diritto d'uso della
barriera da parte della signora RE 1, mediante disdetta scritta con un preavviso
di 3 mesi.”
Il medesimo giorno, indicando quali titoli giustificativi le prime due clausole del citato
accordo e una planimetria, RE 1 e i comproprietari della particella n. 1190 si
sono rivolti all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona
per completare l'iscrizione della suddetta
servitù di “passo con ogni veicolo” con la precisazione che essa “grava
soltanto il sub. b, strada, della particella 1190” e che “i beneficiari di tale diritto di passo non sono soltanto “coloro che abitano la casa” al
fondo n. 4937, ma tutti coloro che, per un interesse legittimo, accedono alla
particella n. 4937 attraverso il sub. b della particella n. 1190”, così come per iscrivere “una servitù reciproca di “passo con veicoli” destinato a permettere
la manovra di accesso e di retromarcia ai veicoli, sulle aree colorate in
giallo delle particelle n. 4937 e 1190”. Le iscrizioni sono avvenute il 16
gennaio 1998. Il 22 giugno 2012 i comproprietari
della particella n. 1190 hanno notificato a RE 1 la disdetta del diritto d'uso della barriera posta
sulla loro proprietà e chiesto la rimozione della stessa entro il 30 settembre
2012.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione del 21 febbraio 2013 RE 1 ha convenuto la CO 1 della
particella n. 1190 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo l'annullamento della predetta disdetta. Sospesa la
procedura in un primo tempo, all'udienza
del 25 settembre 2013, indetta per la discussione, l'attrice ha ribadito che la disdetta notificatale il 22 giugno 2012 è
abusiva siccome non dettata da ragioni oggettive, ma solo per arrecarle disturbo.
La convenuta ha proposto di respingere la petizione, prevalendosi della
clausola n. 8 della menzionata convenzione. L'istruttoria si è chiusa il 22 ottobre 2013 e,
convocate al dibattimento finale, le parti vi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nei rispettivi
memoriali conclusivi del 6 e
del 16 dicembre 2013 esse hanno mantenuto il rispettivo punto di vista.
D. Statuendo il 18 dicembre 2013, il Pretore ha respinto la
petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste
a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2014,
chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato e l'accoglimento della
petizione. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2014 la CO 1 della
particella n. 1190 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il
Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 5001.–, donde la competenza di
questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del reclamo,
la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 24 dicembre
2013, durante le ferie giudiziarie, di modo che il termine per l'impugnazione è
iniziato a decorre il 3 gennaio 2014 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe
scaduto sabato 1° febbraio 2014, salvo prorogarsi a lunedì 3 febbraio 2014
(art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla
busta d'intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione
del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di "manifestamente errato"
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il Pretore, accertata la
legittimazione passiva della convenuta, ha dapprima rammentato che il
proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire
o rendere più difficile l'esercizio della servitù (art. 737 cpv. 3 CC) e può
imporre solo inconvenienti non limitanti sensibilmente l'esercizio della
servitù. Egli ha poi stabilito che l'attrice non poteva ragionevolmente pretendere
che la disdetta fosse nulla, già solo per il fatto che la convenzione da lei sottoscritta
il 15 gennaio 1998 prevedeva la possibilità per i condomini di porre fine, in
ogni tempo, al diritto d'uso della barriera. Infine, ha soggiunto, la validità
della rescissione contrattuale risultava anche dal fatto che il mancato
utilizzo della barriera non costituisce una sensibile limitazione della servitù,
giacché anche senza di essa, il diritto di passo veicolare può essere
esercitato. Donde la reiezione della petizione.
4.
RE 1, ribadito che lo scopo
della nota barriera è di impedire a terze persone di parcheggiare senza diritto
il loro veicolo sulla strada ove essa beneficia del diritto di passo, si duole
che il Pretore non si sia espresso sulla natura – a suo dire complessa o mista
– della convezione del 15 gennaio 1998. Essa sostiene che il diritto d'uso
della barriera è un elemento essenziale della convenzione, che la volontà delle
parti nel sottoscrivere questo accordo non era quella di regolamentare aspetti
locativi, ma di definire le modalità di esercizio dei reciproci diritti di
servitù, ragion per cui sull'apparente natura “locativa” della clausola n. 8,
prevale la natura “reale” e reciproca della convenzione e, di conseguenza, la
modifica o la soppressione del “diritto d'uso della barriera nella sua attuale
posizione” è possibile solo previo accordo di entrambe le parti sull'organizzazione
delle reciproche servitù prediali.
5.
Ora, che l'autorizzazione
concessa all'attrice di mantenere la nota barriera sia contemplata nella convenzione
del 15 gennaio 1998 è vero. Che la barriera in questione possa essere “un elemento
necessario per l'esercizio della servitù” è possibile. Resta il fatto che quanto
concesso personalmente a RE 1 nella citata convezione altro non è che un'autorizzazione
precaria a tempo indeterminato per mantenere una barriera automatica disdicibile
dai condomini (proprietari del fondo serviente) con preavviso di 3 mesi (doc.
F, clausola n. 8). Non consta per altro che le parti abbiano inteso costituire un'obbligazione
propter rem, tanto meno se si pensa che a differenza della modifica
della servitù (doc. F, clausole n. 1 e 2) per le quali le parti hanno previsto
l'iscrizione del registro fondiario (doc. F, clausola n. 3), per la barriera
esse nulla hanno previsto. Il fatto che la convenzione funga poi da documento
giustificativo dell'iscrizione della modifica della servitù di passo non
modifica la natura obbligatoria delle relative clausole contrattuali.
L'autorizzazione all'uso della barriera ha dunque valenza
unicamente obbligatoria e non reale. Si aggiunga che, contrariamente all'opinione
della reclamante, l'inserimento di tale clausola in un contratto “misto”, ove convivono
obbligazioni che hanno un effetto propter rem essendo state iscritte nel
registro fondiario e obbligazioni meramente personali, non le fa assumere una
natura “reale” e non rende un “argomento irrilevante” il fatto che la stessa
clausola preveda la possibilità di porre fine, in ogni tempo, al diritto d'uso
della barriera. Ne segue che al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.
6.
Per la reclamante, la
richiesta di rimuovere la barriera è priva di qualsiasi interesse pratico o
giuridico per la controparte e ha il solo scopo di arrecarle disturbo. A suo
avviso, la disdetta costituisce una “chicane” e la convenuta, prevalendosi
della clausola n. 8 della convenzione del 15 gennaio 1998 commette un abuso di
diritto (art. 2 cpv. 2 CC).
a) Per
l'art. 2 cpv. 2 CC il manifesto abuso di un proprio diritto non è protetto
dalla legge. Questa regola permette al giudice di correggere gli effetti della
legge in determinati casi in cui l'esercizio di un diritto causerebbe una manifesta
ingiustizia. Sono le circostanze concrete del caso di specie a determinare se
si sia in presenza di un abuso di diritto, traendo ispirazione dalle diverse
categorie evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. L'aggettivo “manifesto”
utilizzato nel testo di legge evidenzia tuttavia che l'abuso di diritto va
ammesso restrittivamente. Vi è un abuso di diritto manifesto, in particolare, qualora
un istituto giuridico venga utilizzato ad un fine diverso di quello per cui è
stato creato, qualora un diritto venga esercitato senza scopo oppure
nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato, tenuto
conto degli interessi in gioco (DTF 137 III 625 consid. 4.3 con riferimenti).
b) In
concreto, all'udienza del 25 settembre 2013 la convenuta, senza essere
contraddetta dalla controparte, ha affermato che dal 2007 quest'ultima non
versa più quanto pattuito nella convenzione del 15 gennaio 1998. In
tali circostanze, contrariamente da quanto afferma la reclamante, non si può
ritenere che la convenuta esercitando il diritto previsto dalla clausola n. 8
della nota convenzione di porre fine al diritto d'uso della barriera, agisca in
contrasto con la buona fede, ovvero senza essere mossa da interesse alcuno e
con il solo intento di vessare l'istante. Ne segue che già per questo motivo, la
censura si rivela infondata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato
nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del
diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.
7.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 600.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla
controparte fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.