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Decisione

16.2014.9

Servitù di passo veicolare - disdetta di una convenzione relativa all'uso di una sbarra automatica - abuso di diritto

19 agosto 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

15 gennaio 1998 RE 1 e i comproprietari della particella n. 1190 hanno

sottoscritto una convenzione, che prevede, tra l'altro, quanto segue:

“8. I condomini autorizzano la signora RE 1 a

mantenere la barriera automatica posta sulla part. no. 1190 sub. B nella sua

attuale ubicazione, ritenuto che la stessa verserà anticipatamente ai condomini

un importo annuo di fr. 300.– per l'occupazione del sedime, assumerà le spese

di manutenzione, il costo dell'energia elettrica e la spesa dell'ev. rimozione

della barriera. I condomini, che hanno già ricevuto dalla signora RE 1 le

chiavi della barriera, potranno porre fine in ogni tempo al diritto d'uso della

barriera da parte della signora RE 1, mediante disdetta scritta con un preavviso

di 3 mesi.”

Il medesimo giorno, indicando quali titoli giustificativi le prime due clausole del citato

accordo e una planimetria, RE 1 e i comproprietari della particella n. 1190 si

sono rivolti all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona

per completare l'iscrizione della suddetta

servitù di “passo con ogni veicolo” con la precisazione che essa “grava

soltanto il sub. b, strada, della particella 1190” e che “i beneficiari di tale diritto di passo non sono soltanto “coloro che abitano la casa” al

fondo n. 4937, ma tutti coloro che, per un interesse legittimo, accedono alla

particella n. 4937 attraverso il sub. b della particella n. 1190”, così come per iscrivere “una servitù reciproca di “passo con veicoli” destinato a permettere

la manovra di accesso e di retromarcia ai veicoli, sulle aree colorate in

giallo delle particelle n. 4937 e 1190”. Le iscrizioni sono avvenute il 16

gennaio 1998. Il 22 giugno 2012 i comproprietari

della particella n. 1190 hanno notificato a RE 1 la disdetta del diritto d'uso della barriera posta

sulla loro pro­prietà e chiesto la rimozione della stessa entro il 30 settembre

2012.

C. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, con petizione del 21 febbraio 2013 RE 1 ha convenuto la CO 1 della

particella n. 1190 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo l'annullamento della predetta disdetta. Sospesa la

procedura in un primo tempo, all'udienza

del 25 settembre 2013, indetta per la discussione, l'attrice ha ribadito che la disdetta notificatale il 22 giugno 2012 è

abusiva siccome non dettata da ragioni oggettive, ma solo per arrecarle disturbo.

La convenuta ha proposto di respingere la petizione, prevalendosi della

clausola n. 8 della menzionata convenzione. L'istruttoria si è chiusa il 22 ottobre 2013 e,

convocate al dibatti­mento finale, le parti vi hanno rinunciato, limitandosi a conclu­sioni

scritte. Nei rispettivi

memoriali conclusivi del 6 e

del 16 di­cembre 2013 esse hanno mantenuto il rispettivo punto di vista.

D. Statuendo il 18 dicembre 2013, il Pretore ha respinto la

petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste

a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.

E. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2014,

chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato e l'accoglimento della

petizione. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2014 la CO 1 della

particella n. 1190 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il

Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 5001.–, donde la competenza di

questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del reclamo,

la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 24 dicembre

2013, durante le ferie giudiziarie, di modo che il termine per l'impugnazione è

iniziato a decorre il 3 gennaio 2014 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe

scaduto sabato 1° febbraio 2014, salvo prorogarsi a lunedì 3 febbraio 2014

(art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla

busta d'intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione

del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di "manifestamente errato"

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,

in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni

insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il Pretore, accertata la

legittimazione passiva della convenuta, ha dapprima rammentato che il

proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire

o rendere più difficile l'esercizio della servitù (art. 737 cpv. 3 CC) e può

imporre solo inconvenienti non limitanti sensibilmente l'esercizio della

servitù. Egli ha poi stabilito che l'attrice non poteva ragionevolmente pretendere

che la disdetta fosse nulla, già solo per il fatto che la convenzione da lei sottoscritta

il 15 gennaio 1998 prevedeva la possibilità per i condomini di porre fine, in

ogni tempo, al diritto d'uso della barriera. Infine, ha soggiunto, la validità

della rescissione contrattuale risultava anche dal fatto che il mancato

utilizzo della barriera non costituisce una sensibile limitazione della servitù,

giacché anche senza di essa, il diritto di passo veicolare può essere

esercitato. Donde la reiezione della petizione.

4.

RE 1, ribadito che lo scopo

della nota barriera è di impedire a terze persone di parcheggiare senza diritto

il loro veicolo sulla strada ove essa beneficia del diritto di passo, si duole

che il Pretore non si sia espresso sulla natura – a suo dire complessa o mista

– della convezione del 15 gennaio 1998. Essa sostiene che il diritto d'uso

della barriera è un elemento essenziale della convenzione, che la volontà delle

parti nel sottoscrivere questo accordo non era quella di regolamentare aspetti

locativi, ma di definire le modalità di esercizio dei reciproci diritti di

servitù, ragion per cui sull'apparente natura “locativa” della clausola n. 8,

prevale la natura “reale” e reciproca della convenzione e, di conseguenza, la

modifica o la soppressione del “diritto d'uso della barriera nella sua attuale

posizione” è possibile solo previo accordo di entrambe le parti sull'organizzazione

delle reciproche servitù prediali.

5.

Ora, che l'autorizzazione

concessa all'attrice di mantenere la nota barriera sia contemplata nella convenzione

del 15 gennaio 1998 è vero. Che la barriera in questione possa essere “un elemento

necessario per l'esercizio della servitù” è possibile. Resta il fatto che quanto

concesso personalmente a RE 1 nella citata convezione altro non è che un'autorizzazione

precaria a tempo indeterminato per mantenere una barriera automatica disdicibile

dai condomini (proprietari del fondo serviente) con pre­avviso di 3 mesi (doc.

F, clausola n. 8). Non consta per altro che le parti abbiano inteso costituire un'obbligazione

propter rem, tanto meno se si pensa che a differenza della modifica

della servitù (doc. F, clausole n. 1 e 2) per le quali le parti hanno previsto

l'iscrizione del registro fondiario (doc. F, clausola n. 3), per la barriera

esse nulla hanno previsto. Il fatto che la convenzione funga poi da documento

giustificativo dell'iscrizione della modifica della servitù di passo non

modifica la natura obbligatoria delle relative clausole contrattuali.

L'autorizzazione all'uso della barriera ha dunque valenza

unicamente obbligatoria e non reale. Si aggiunga che, contrariamente all'opinione

della reclamante, l'inserimento di tale clausola in un contratto “misto”, ove convivono

obbligazioni che hanno un effetto propter rem essendo state iscritte nel

registro fondiario e obbligazioni meramente personali, non le fa assumere una

natura “reale” e non rende un “argomento irrilevante” il fatto che la stessa

clausola preveda la possibilità di porre fine, in ogni tempo, al diritto d'uso

della barriera. Ne segue che al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.

6.

Per la reclamante, la

richiesta di rimuovere la barriera è priva di qualsiasi interesse pratico o

giuridico per la controparte e ha il solo scopo di arrecarle disturbo. A suo

avviso, la disdetta costituisce una “chicane” e la convenuta, prevalendosi

della clausola n. 8 della convenzione del 15 gennaio 1998 commette un abuso di

diritto (art. 2 cpv. 2 CC).

a) Per

l'art. 2 cpv. 2 CC il manifesto abuso di un proprio diritto non è protetto

dalla legge. Questa regola permette al giudice di correggere gli effetti della

legge in determinati casi in cui l'esercizio di un diritto causerebbe una manifesta

ingiustizia. Sono le circostanze concrete del caso di specie a determinare se

si sia in presenza di un abuso di diritto, traendo ispirazione dalle diverse

categorie evidenziate dalla giurisprudenza e dalla dottrina. L'aggettivo “manifesto”

utilizzato nel testo di legge evidenzia tuttavia che l'abuso di diritto va

ammesso restrittivamente. Vi è un abuso di diritto manifesto, in particolare, qualora

un istituto giuridico venga utilizzato ad un fine diverso di quello per cui è

stato creato, qualora un diritto venga esercitato senza scopo oppure

nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato, tenuto

conto degli interessi in gioco (DTF 137 III 625 consid. 4.3 con riferimenti).

b) In

concreto, all'udienza del 25 settembre 2013 la convenuta, senza essere

contraddetta dalla controparte, ha affermato che dal 2007 quest'ultima non

versa più quanto pattuito nella convenzione del 15 gennaio 1998. In

tali circostanze, contrariamente da quanto afferma la reclamante, non si può

ritenere che la convenuta esercitando il diritto previsto dalla clausola n. 8

della nota convenzione di porre fine al diritto d'uso della barriera, agisca in

contrasto con la buona fede, ovvero senza essere mossa da interesse alcuno e

con il solo intento di vessare l'istante. Ne segue che già per questo motivo, la

censura si rivela infondata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato

nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del

diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

7.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 600.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla

controparte fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del

Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non

raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000

franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è

ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.