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Decisione

16.2015.1

Contratto di lavoro - indennità per vacanze non godute – onere della prova

6 dicembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

4 marzo 2014 RE 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud,

chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere

complessivi fr. 6120.– oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2013,

corrispondenti alla quota di tredicesima dal 1° gennaio al 31 ottobre 2013 (fr.

2833.30 = fr. 3400.–x10/12) e a 29 giorni di vacanza non goduti (3286.70 = fr.

3400.–/30x29). All'udienza di conciliazione del 18 aprile 2014 le parti non

hanno raggiunto un accordo e all'istante è stata rilasciata l'autorizzazione ad

agire.

C. Il 16 luglio 2014 RE

1, preso atto che nel frattempo la datrice di lavoro le aveva versato fr.

2860.–, ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di __________

per ottenere il pagamento di fr. 3260.–, esclusi gli interessi al 5% dal 1°

novembre 2013. Nelle sue osservazioni del 27

agosto 2014 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e in via

riconvenzionale ha chiesto la restituzione di fr. 1573.55 netti (fr. 1860.–

lordi), importo a suo dire corrispondente a un'indennità per 17 giorni di vacanza

non goduti versata per errore alla lavoratrice. All'udienza del 29 settembre

2014, indetta per la discussione, l'attrice ha dichiarato di considerare risolta

la questione del pagamento della tredicesima e ha ribadito la sua richiesta di indennità

per vacanze non godute, mentre la convenuta ha confermato la sua posizione. Così

invitata dal Giudice di pace, il 14 ottobre 2014 l'attrice ha specificato di

avere maturato complessivi 87 giorni di vacanza (23 giorni nel 2011, 35 giorni

nel 2012 e 29 giorni nel 2013) e di averne utilizzati 58 (14 giorni nel 2012 e

44 giorni nel 2013). All'udienza del 3 novembre 2014 le parti hanno confermato le

rispettive domande.

D. Statuendo il 17

novembre 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione e in accoglimento della

domanda riconvenzionale ha obbligato RE 1 a versare alla controparte fr.

1573.55. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attrice.

E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con reclamo del 31 dicembre 2014, in cui chiede l'annullamento

del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione e

di respingere la domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio

2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentate dell'attrice

il 18 novembre 2014, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a

decorre il 19 novembre 2014, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2

gennaio 2015 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), ha ripreso a decorrere il 3

gennaio 2015 e sarebbe scaduto lunedì 5 gennaio 2015. Introdotto il 31 dicembre

2014.

(cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo è

pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Per

il Giudice di pace l'attrice ha “lasciato cadere” la sua domanda relativa alla

tredicesima per l'anno 2013 e non ha contestato la domanda riconvenzionale

della convenuta. A suo parere la pretesa fatta valere dall'attrice non è stata

dimostrata, giacché il conteggio da lei presentato il 14 ottobre 2014 è “una

semplice elencazione di numeri”, mentre la convenuta ha prodotto delle tabelle

con le timbrature dell'attrice da cui risulta che “le ferie del 2013 sono state

tutte effettuare; 29.04-04.05 (6 giorni), 08.10-31-10 (24 giorni) = 30 giorni (di

cui 17 giorni pagati erroneamente in quanto giorni di ferie effettuati)”. Ciò

posto, il primo giudice ha respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale.

4.

La

reclamante rileva di non avere mai inteso

modificare la sua domanda di causa avente per oggetto il pagamento di fr.

3260.

– e ribadisce che questo importo corrisponde alla differenza tra il suo

credito iniziale di fr. 6120.– (di cui fr. 2833.30 chiesti a titolo di

tredicesima per l'anno 2013 e fr. 3286.70 a titolo di indennità per 29 giorni

di vacanza non goduti) e gli acconti versatile dalla controparte di fr. 1860.–

lordi e di fr. 1000.–. Essa riconosce di avere affermato all'udienza del

29.

settembre 2014 di non rivendicare “la somma relativa alla tredicesima” e di

chiedere unicamente quella relativa all'indennità per le vacanze non godute, ma

precisa di averlo fatto nella convinzione che la sua domanda di fr. 2833.30

concernente la quota di tredicesima del 2013 poteva ritenersi interamente

saldata dagli acconti di fr. 2860.–, che la controparte le aveva versato senza

specificare a quale posta dovevano essere attribuiti.

Dal

verbale d'udienza del 29 settembre 2014 si evince che il rappresentante dell'attrice

ha dichiarato che “la somma relativa alla tredicesima non viene rivendicata (...)

Visto che la questione della tredicesima è risolta, la nostra richiesta è di

fr. 3286.70 lordi (ferie non versate)”. Tali dichiarazioni sono chiare e

univoche e nulla lascia intendere che esse non corrispondessero a quanto volesse

dire la parte in questione. Per di più, il seguito della procedura si è

focalizzato unicamente sulla questione delle ferie tant'è che all'udienza

finale del 3 novembre 2014 l'attrice ha dichiarato confermare “nel dettaglio

dei giorni di ferie consumati indicato nello scritto inviato alla Giudicatura

il 14.10.2014”. E in tale conteggio l'interessata ha nuovamente rivendicato un'indennità

pari a 29 giorni di ferie per un valore di fr. 3286.70 (doc. F). La conclusione

del primo giudice secondo cui la questione della tredicesima non era più

controversa non presta quindi il fianco a critica.

5.

La

reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere erroneamente posto a suo

carico, anziché della datrice di lavoro, l'onere della prova dell'esecuzione delle

vacanze e di non avere considerato che la controparte non ha prodotto i

conteggi delle ore svolte dell'intera durata del rapporto di lavoro, ma solo dell'anno

2013.

Essa contesta poi l'accertamento operato dal Giudice di pace secondo cui

la domanda riconvenzionale della convenuta volta alla rifusione di fr. 1573.55

netti (fr. 1860.– lordi) non era da lei stata contestata e dunque ammessa.

a) L'art.

8.

CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale, la

ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto le conseguenze dell'assenza di

ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole

dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornire la

prova, pena la soccombenza in causa. Relativamente alla questione delle ferie,

l'onere della prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo in funzione

della durata del rapporto di lavoro incombe al lavoratore, mentre quello circa

l'effettuazione di questi giorni di libero da parte del lavoratore incombe invece

al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente,

disponendo – o almeno dovendo disporre – di tutta una serie di mezzi di

controllo (DTF 128 III 271 consid. 2a; sentenza del Tribunale

federale 4A_419/2011 del 23 novembre 2011 consid. 5.2; CCR sentenza inc.

16.2013.4

del 19 febbraio 2014, consid. 3a con riferimenti; II CCA

sentenza inc. 12.2009.144 del 3 luglio 2007, consid. 6a). Peraltro,

l'art. 21 CCNL dispone che il datore

di lavoro deve registrare le ore di lavoro svolte e fare firmare il relativo

conteggio al lavoratore almeno una volta al mese (cpv. 2). Tale

disposizione prevede altresì che se il datore di lavoro non adempie a questi

obblighi, in caso di controversie, è ammesso come prova il controllo effettuato

dal lavoratore (cpv. 4).

b) In

concreto, la datrice di lavoro ha sostenuto che la lavoratrice aveva

beneficiato in natura di tutti i giorni di vacanza di cui aveva diritto e di

averle inoltre versato per errore un'indennità per 17 giorni di vacanze non

goduti di fr. 1573.55 netti, importo di cui chiede la restituzione, dedotto l'importo

di fr. 170.– corrispondente al contributo LPP trattenuto in doppio. A sostegno

di queste sue allegazioni essa ha presentato le schede delle timbrature della

lavoratrice per l'anno 2013. Se non che le menzionate schede, per tacere del

fatto che non possono considerarsi un conteggio ai sensi dell'art. 21 CCNL,

giacché non sono state firmate dalla dipendente alla fine di ogni mese, non

permettono in alcun modo di dimostrare quanti giorni di vacanza la dipendente

ha effettuato nel 2011 e 2012. In tali circostanze, non avendo la CO 1

adempiuto l'obbligo di conteggio e provato quanti giorni di vacanza RE 1 ha

usufruito durante l'intero rapporto di lavoro, va

ammesso come prova il controllo effettuato dalla dipendente (art. 21

cpv. 4 CCNL). Su questo punto il reclamo è pertanto fondato.

c) Premesso

ciò, dagli atti risulta che l'attrice ha lavorato dal 1° maggio 2011 al 31

ottobre 2013 e aveva quindi diritto in totale a 87 giorni di vacanza, ovvero 23

giorni (35 / 12 x 8) nel 2011, 35 giorni nel 2012 e 29 giorni (35 / 12 x 10)

nel 2013. Dal conteggio da lei prodotto risulta che ha beneficiato di 58 giorni

di vacanza, segnatamente nessuno nel 2011, 14 giorni nel 2012 (7 giorni in

febbraio e 7 in ottobre) e 44 giorni nel 2013 (dal 29 gennaio al 9 febbraio,

dal 27 aprile al 4 maggio e dall'8 ottobre al 31 ottobre). Resta così un saldo

di 29 giorni (87 – 58), sicché il compenso per vacanze non godute a suo favore ammonta

a fr. 3286.70 (fr. 3400.– / 30 x 29).

6.

Visto quanto precede, il reclamo, che ha evidenziato un accertamento

manifestamente errato dei fatti e un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, è provvisto di fondamento e

deve essere accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC

questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Ora, da quanto

precede risulta che l'attrice aveva effettivamente diritto a fr. 3286.70 quale indennità per 29 giorni di vacanza non

goduti e avendo già ricevuto dalla convenuta fr. 1860.– lordi (doc. H),

essa ha quindi effettivamente diritto a fr. 1426.70 lordi. La petizione va

dunque accolta entro tali limiti ciò che comporta nel contempo la reiezione

della domanda riconvenzionale, la quale, contrariamente a quanto ritenuto dal

primo giudice, era contestata nella misura in cui RE 1 ha chiesto

la differenza tra il suo credito iniziale di fr. 6120.– e gli acconti versatile

di fr. 2860.–, i quali includono anche l'importo di fr. 1573.55. Quanto

agli interessi, essi nemmeno sono stati rivendicati in questa sede, ma anzi sono

stati “esclusi” nella petizione.

7.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, fino a un valore

litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115

CPC). Visto l'esito del giudizio si giustifica

equitativamente di soprassedere alla concessione di indennità di inconvenienza.

L'esito del giudizio impone inoltre di modificare il dispositivo sugli oneri processuali

di primo grado, nel senso che non sono addossare spese processuali (art. 114

lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta nel senso che la CO 1 è condannata a pagare a RE

1 fr. 1426.70 lordi.

2. La

domanda riconvenzionale è respinta.

3. Non si

riscuotono spese processuali.

II. Non si prelevano spese

processuali né si assegnano indennità.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.