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Decisione

16.2015.10

Contratto di lavoro - pretese salariali (straordinari, vacanze, giorni di riposo e festivi) - principio inquisitorio sociale - conseguenze della preclusione

6 luglio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione del 3 novembre 2014 CO 1 ha

convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere

il pagamento di fr. 5752.90 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2013, quale indennità

per i giorni di riposo non goduti, per i giorni festivi non goduti, per le

vacanze maturate ma non godute e per le ore straordinarie, così come il rigetto

definitivo dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF

di Mendrisio. Invitato a formulare osservazioni il convenuto è rimasto silente.

All'udienza di discussione del 16 dicembre 2014, l'attore, unico comparente, ha ridotto la sua pretesa a fr. 3979.45 e ha notificato ulteriori

prove, che il Pretore ha respinto poiché superflue ai fini della decisione a

fronte della preclusione del convenuto.

C. Con decisione del 17

dicembre 2014, motivata su richiesta del convenuto il 21 gennaio 2015, il

Pretore ha accolto parzialmente la petizione nel senso che ha condannato il

convenuto a versare all'attore fr. 3979.45 netti oltre interessi al 5% dal 30

ottobre 2013 e ha rigettato in via definitiva limitatamente a tale importo l'opposizione

interposta al citato PE. Non sono state prelevate spese processuali, ma il

convenuto è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 750.– per ripetibili

ridotte.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 30 gennaio

2015 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, di respingere la

peti­zione o, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e di rinviare

gli atti al primo giudice per la prosecuzione dell'istrut­toria e l'emanazione

di un nuovo giudizio. Con decreto del 30

gennaio 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di

effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2015 CO 1 ha concluso

per la reiezione del recla­mo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, visto il valore

litigioso, competente è questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla

tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore

del convenuto il 22 gennaio 2015 di modo che il reclamo, introdotto il 30

gennaio 2015, è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,

pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non

basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140

III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove

è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il

senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati

motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla

decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia

fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il Pretore ha

ritenuto precluso il convenuto per non avere inoltrato le osservazioni alla

petizione nel termine assegnato e per essere rimasto assente ingiustificato all'udienza

di discussione del 16 dicembre 2014. Egli, dopo avere riassunto le conseguenze

della preclusione, ha accertato che i fatti addotti dall'attore a sostegno

delle proprie pretese erano chiari e non contraddittori. Il primo giudice ha così

considerato che i calcoli relativi all'ammontare delle singole pretese erano corretti

e fondati sui parametri indicati nel Contratto collettivo nazionale di lavoro

dell'industria alberghiera e della ristorazione. In definitiva, egli ha

obbligato il convenuto a versare all'attore fr. 3979.45 oltre interessi, come da

lui richiesto all'udienza del 16 dicembre 2014.

4.

Il

reclamante rimprovera al Pretore di avere violato gli art.

8.

CC, 153 cpv. 1 e 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC per avere accolto la petizione

basandosi unicamente sulle affermazioni dell'attore, senza procedere ad alcun accertamento dei fatti. A suo dire, non

essendo le pretese dell'attore

suffragate da alcuna prova, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la

petizione oppure, in virtù del principio inquisitorio sociale, accertare d'ufficio i fatti ed assumere ulteriori prove.

a) Ora,

che nelle controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso

di fr. 30 000.– il giudice accerti i fatti d'ufficio, ovvero applichi il

principio inquisitorio, è vero (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC). Secondo la

massima inquisitoria “sociale” o “il principio inquisitorio attenuato” il

giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve

interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare

nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. Tale principio riguarda però

la raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti

rilevanti ai fini del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non

invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle

parti. Queste rimangono tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle

norme procedurali applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e

a indicare i mezzi di prova disponibili. Se ha oggettivamente motivo di

dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova

offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le parti e può finanche

convocare di propria iniziativa dei testimoni e/o ordinare l'edizione di documenti

(DTF 139 III 20 consid. 3.2 con riferimenti; CCR, sentenze inc. 16.2010.22 del

7.

marzo 2011, consid. 3 e inc. 16.2013.4 del 19 febbraio 2014, consid. 3a).

Contrariamente

all'assunto del reclamante, la massima inquisitoria sociale non esonera le

parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie

rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2), né obbliga il giudice a istruire la

causa d'ufficio se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 136 III

780.

consid. 3.1 e sentenza del Tribunale federale 4A_484/2011 del 2 novembre

2011, consid. 2.2). La massima inquisitoria sociale mira infatti a favorire una

procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle carenze di una parte

negligente rispettivamente preclusa (sentenza del Tribunale federale 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4.2).

b) Premesso ciò, anche in caso di preclusione del convenuto nella

procedura semplificata – alla quale si applicano per analogia le disposizioni riguardanti

la procedura ordinaria (art. 219, 223 cpv. 2, 234 cpv. 1 CPC; v. Frei in: Berner Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012, n. 24 segg. ad art 147

CPC), il giudice emanerà una decisione finale tenendo conto degli atti e delle

allegazioni della parte attrice. Di principio, in caso di preclusione i fatti

addotti dall'attrice, non essendo

contestati dalla parte avversa, sono ritenuti assodati e non necessitano di

prova (art. 150 cpv. 1 CPC), con l'eccezione

prevista nel caso in cui sussistano notevoli dubbi circa l'esposto fattuale della parte attrice (art. 153 cpv. 2 CPC). Tale

meccanismo vale anche nelle procedure in cui si applica la massima inquisitoria

sociale ai sensi dell'art. 247 cpv. 2 lett. b CPC (Hasenböhler

in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª edizione, n. 19 e 21 ad art. 150 CPC).

c) Trattandosi di indennità per i giorni di riposo

non goduti, per i giorni festivi non goduti e per le vacanze maturate ma non

godute, al lavoratore incombe la prova per il diritto a giorni di riposo, di

vacanza e festivi, mentre la prova dell'effettuazione o meno di questi giorni è

invece a carico del datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al

corrente, disponendo, o almeno dovendo disporre, di tutta una serie di mezzi di

controllo (DTF 128 III 271, consid. 2a/bb; II CCA, sentenza inc. 12.2010.195

del 14 giugno 2011, consid. 14 con riferimenti; Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail, Code annoté, 2ª edizione, n. 4.11 ad art. 343 CO). Tale

principio è del resto sancito dall'art. 21 cpv. 4 del CCNL secondo il quale se

il datore di lavoro non adempie all'obbligo di registrare le ore di lavoro e i

giorni di riposo effettivi verrà ammesso come prova, in caso di controversia,

il controllo effettuato dal lavoratore (sentenza del Tribunale federale 4A_467/2011

del 3 gennaio 2012, consid. 5).

d) In concreto, l'attore ha sostenuto che durante il

rapporto di lavoro, durato quasi cinque mesi, non ha usufruito di 8 giorni di

riposo, di 8.66 giorni di vacanza, di 2 giorni festivi e di avere accumulato 14

ore straordinarie. A sostegno delle sue pretese ha prodotto un conteggio delle

ore di lavoro sottoscritto anche dal datore di lavoro (doc. D e verbale di

discussione del 16 dicembre 2014) e il contratto di lavoro (doc. B) dal quale

risulta il suo diritto a 2 giorni di riposo alla settimana (art. 13), a 5

settimane di vacanze all'anno (art. 15) e a 6 festività pagate per anno civile

(pari a 0.5 giorni al mese, art. 14). Vista la mancanza di contestazioni, non è

dato di vedere, né il reclamante spiega perché il Pretore avrebbe dovuto

dubitare della completezza dell'esposizione fattuale e dei mezzi di prova

offerti dal dipendente. Per di più, il totale

disinteresse del convenuto esclude l'applicazione della massima inquisitoria

sociale da parte del Pretore.

Tenuto

conto delle allegazioni contenute nella petizione, il primo giudice poteva pertanto

ritenere che vista la durata del rapporto di lavoro (quasi cinque mesi) le pretese

dell'attore non apparivano sproporzionate rispetto a quanto previsto dal

contratto. Ciò posto il reclamo, che non ha

evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione

del diritto da parte del Pretore, deve essere respinto.

5.

La procedura nelle

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella

fattispecie (art. 115 CPC). Il reclamante, nondimeno, rifonderà alla

controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.