16.2015.10
Contratto di lavoro - pretese salariali (straordinari, vacanze, giorni di riposo e festivi) - principio inquisitorio sociale - conseguenze della preclusione
6 luglio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.10
Lugano
6 luglio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 21 gennaio 2015 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord nella causa SE.2014.34 (contratto di lavoro) promossa con petizione
del 3 novembre 2014 da
CO 1
(patrocinato
dall' PA 1);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha lavorato
alle dipendenze di presso il Ristorante __________ a __________ dal 24 maggio
2013 prima come pizzaiolo/cuoco e dal 1° luglio 2013 quale gerente. Il
contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva un salario mensile
lordo pari a fr. 3365.– (compresa la tredicesima mensilità), un orario di
lavoro settimanale medio di 45 ore, il diritto per il dipendente a 2 giorni di
riposo alla settimana, a 6 giorni di festività pagati per anno civile e a 5
settimane di vacanza all'anno. Il 31 agosto 2013 il datore di lavoro ha disdetto
il contratto “con termine di disdetta come previsto di 3 giorni”. Il
dipendente, ha contestato il termine di disdetta, il contratto terminando a suo
dire il 9 ottobre 2013.
Fatti
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 3 novembre 2014 CO 1 ha
convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere
il pagamento di fr. 5752.90 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2013, quale indennità
per i giorni di riposo non goduti, per i giorni festivi non goduti, per le
vacanze maturate ma non godute e per le ore straordinarie, così come il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF
di Mendrisio. Invitato a formulare osservazioni il convenuto è rimasto silente.
All'udienza di discussione del 16 dicembre 2014, l'attore, unico comparente, ha ridotto la sua pretesa a fr. 3979.45 e ha notificato ulteriori
prove, che il Pretore ha respinto poiché superflue ai fini della decisione a
fronte della preclusione del convenuto.
C. Con decisione del 17
dicembre 2014, motivata su richiesta del convenuto il 21 gennaio 2015, il
Pretore ha accolto parzialmente la petizione nel senso che ha condannato il
convenuto a versare all'attore fr. 3979.45 netti oltre interessi al 5% dal 30
ottobre 2013 e ha rigettato in via definitiva limitatamente a tale importo l'opposizione
interposta al citato PE. Non sono state prelevate spese processuali, ma il
convenuto è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 750.– per ripetibili
ridotte.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio
2015 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, di respingere la
petizione o, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e di rinviare
gli atti al primo giudice per la prosecuzione dell'istruttoria e l'emanazione
di un nuovo giudizio. Con decreto del 30
gennaio 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2015 CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, visto il valore
litigioso, competente è questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla
tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore
del convenuto il 22 gennaio 2015 di modo che il reclamo, introdotto il 30
gennaio 2015, è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140
III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove
è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il
senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati
motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla
decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia
fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il Pretore ha
ritenuto precluso il convenuto per non avere inoltrato le osservazioni alla
petizione nel termine assegnato e per essere rimasto assente ingiustificato all'udienza
di discussione del 16 dicembre 2014. Egli, dopo avere riassunto le conseguenze
della preclusione, ha accertato che i fatti addotti dall'attore a sostegno
delle proprie pretese erano chiari e non contraddittori. Il primo giudice ha così
considerato che i calcoli relativi all'ammontare delle singole pretese erano corretti
e fondati sui parametri indicati nel Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'industria alberghiera e della ristorazione. In definitiva, egli ha
obbligato il convenuto a versare all'attore fr. 3979.45 oltre interessi, come da
lui richiesto all'udienza del 16 dicembre 2014.
4.
Il
reclamante rimprovera al Pretore di avere violato gli art.
8.
CC, 153 cpv. 1 e 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC per avere accolto la petizione
basandosi unicamente sulle affermazioni dell'attore, senza procedere ad alcun accertamento dei fatti. A suo dire, non
essendo le pretese dell'attore
suffragate da alcuna prova, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la
petizione oppure, in virtù del principio inquisitorio sociale, accertare d'ufficio i fatti ed assumere ulteriori prove.
a) Ora,
che nelle controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso
di fr. 30 000.– il giudice accerti i fatti d'ufficio, ovvero applichi il
principio inquisitorio, è vero (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC). Secondo la
massima inquisitoria “sociale” o “il principio inquisitorio attenuato” il
giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve
interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare
nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. Tale principio riguarda però
la raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti
rilevanti ai fini del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non
invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle
parti. Queste rimangono tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle
norme procedurali applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e
a indicare i mezzi di prova disponibili. Se ha oggettivamente motivo di
dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova
offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le parti e può finanche
convocare di propria iniziativa dei testimoni e/o ordinare l'edizione di documenti
(DTF 139 III 20 consid. 3.2 con riferimenti; CCR, sentenze inc. 16.2010.22 del
7.
marzo 2011, consid. 3 e inc. 16.2013.4 del 19 febbraio 2014, consid. 3a).
Contrariamente
all'assunto del reclamante, la massima inquisitoria sociale non esonera le
parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie
rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2), né obbliga il giudice a istruire la
causa d'ufficio se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 136 III
780.
consid. 3.1 e sentenza del Tribunale federale 4A_484/2011 del 2 novembre
2011, consid. 2.2). La massima inquisitoria sociale mira infatti a favorire una
procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle carenze di una parte
negligente rispettivamente preclusa (sentenza del Tribunale federale 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4.2).
b) Premesso ciò, anche in caso di preclusione del convenuto nella
procedura semplificata – alla quale si applicano per analogia le disposizioni riguardanti
la procedura ordinaria (art. 219, 223 cpv. 2, 234 cpv. 1 CPC; v. Frei in: Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012, n. 24 segg. ad art 147
CPC), il giudice emanerà una decisione finale tenendo conto degli atti e delle
allegazioni della parte attrice. Di principio, in caso di preclusione i fatti
addotti dall'attrice, non essendo
contestati dalla parte avversa, sono ritenuti assodati e non necessitano di
prova (art. 150 cpv. 1 CPC), con l'eccezione
prevista nel caso in cui sussistano notevoli dubbi circa l'esposto fattuale della parte attrice (art. 153 cpv. 2 CPC). Tale
meccanismo vale anche nelle procedure in cui si applica la massima inquisitoria
sociale ai sensi dell'art. 247 cpv. 2 lett. b CPC (Hasenböhler
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 19 e 21 ad art. 150 CPC).
c) Trattandosi di indennità per i giorni di riposo
non goduti, per i giorni festivi non goduti e per le vacanze maturate ma non
godute, al lavoratore incombe la prova per il diritto a giorni di riposo, di
vacanza e festivi, mentre la prova dell'effettuazione o meno di questi giorni è
invece a carico del datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al
corrente, disponendo, o almeno dovendo disporre, di tutta una serie di mezzi di
controllo (DTF 128 III 271, consid. 2a/bb; II CCA, sentenza inc. 12.2010.195
del 14 giugno 2011, consid. 14 con riferimenti; Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2ª edizione, n. 4.11 ad art. 343 CO). Tale
principio è del resto sancito dall'art. 21 cpv. 4 del CCNL secondo il quale se
il datore di lavoro non adempie all'obbligo di registrare le ore di lavoro e i
giorni di riposo effettivi verrà ammesso come prova, in caso di controversia,
il controllo effettuato dal lavoratore (sentenza del Tribunale federale 4A_467/2011
del 3 gennaio 2012, consid. 5).
d) In concreto, l'attore ha sostenuto che durante il
rapporto di lavoro, durato quasi cinque mesi, non ha usufruito di 8 giorni di
riposo, di 8.66 giorni di vacanza, di 2 giorni festivi e di avere accumulato 14
ore straordinarie. A sostegno delle sue pretese ha prodotto un conteggio delle
ore di lavoro sottoscritto anche dal datore di lavoro (doc. D e verbale di
discussione del 16 dicembre 2014) e il contratto di lavoro (doc. B) dal quale
risulta il suo diritto a 2 giorni di riposo alla settimana (art. 13), a 5
settimane di vacanze all'anno (art. 15) e a 6 festività pagate per anno civile
(pari a 0.5 giorni al mese, art. 14). Vista la mancanza di contestazioni, non è
dato di vedere, né il reclamante spiega perché il Pretore avrebbe dovuto
dubitare della completezza dell'esposizione fattuale e dei mezzi di prova
offerti dal dipendente. Per di più, il totale
disinteresse del convenuto esclude l'applicazione della massima inquisitoria
sociale da parte del Pretore.
Tenuto
conto delle allegazioni contenute nella petizione, il primo giudice poteva pertanto
ritenere che vista la durata del rapporto di lavoro (quasi cinque mesi) le pretese
dell'attore non apparivano sproporzionate rispetto a quanto previsto dal
contratto. Ciò posto il reclamo, che non ha
evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione
del diritto da parte del Pretore, deve essere respinto.
5.
La procedura nelle
azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella
fattispecie (art. 115 CPC). Il reclamante, nondimeno, rifonderà alla
controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.