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Decisione

16.2015.11

Azione di ripetizione per pagamento indebito - prova del pagamento indebito

10 aprile 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno sostenuto che le fatture sono state pagate alla consegna e rende le

loro testimonianze del tutto inattendibili. Ora, è vero che le date di

fatturazione della merce non coincidono con quelle scritte accanto alla

dicitura “pagato”. Se non che, questo fatto non è, da se solo, sufficiente a

scon­fes­sare le dichiarazioni dei testi secondo cui la merce era pagata alla

consegna, né tantomeno rende le loro testimonianze inattendibili. In effetti

sul fatto, dato come presupposto acquisito nella censura della reclamante, che la

merce fosse consegnata lo stesso giorno in cui era fatturata non vi è alcun

riscontro probatorio. Peraltro, anche qualora la merce non fosse sempre stata pagata

alla consegna come dichiarato dai testi, ciò ancora non costituirebbe una controprova

del fatto che le fatture che riportano la scritta “pagato” e la firma di A__________

__________ in segno di quietanza (art. 88 CO) siano state saldate. Anche su

questo punto il reclamo si rivela infondato.

8. La

reclamante solleva dubbi sull'autenticità

delle dodici ricevute rilasciate da A__________ __________, rilevando che la

scrittura e la firma attribuiti a quest'ultimo cambiano in maniera evidente da una

fattura all'altra. Ciò sarà anche vero, ma, come si è detto, __________

T__________ ha riconosciuto la firma di A__________ __________ vicino alla dicitura

“pagato” su varie fatture (sopra consid. 4). Le differenze messe in evidenza

dalla reclamante non bastano a suscitare seri dubbi circa l'autenticità

della firma. Anche al riguardo il reclamo è destinato

all'insuccesso.

9. La reclamante si

Considerandi

duole infine che il Pretore abbia riconosciuto il pagamento delle fatture n. 11257,

13185.

e 10736 per complessivi fr. 1465.10. Ora, le ultime due fatture riportano

la firma di __________ V__________, il quale ha dichiarato che “le stesse sono

state pagate” (deposizione del 9 aprile 2014, verbali pag. 4). Se non che, sulle

menzionate fatture non figura alcuna valida quietanza da parte della convenuta,

giacché la fattura n. 13185 riporta unicamente la firma del dipendente

dell'attrice, mentre la fattura n. 10736 in aggiunta alla firma di __________ V__________

riporta un “pagato” depennato con accanto la scritta “nullo” e “passa A__________”.

In siffatte circostanze, non è possibile ammettere che l'attrice abbia provato

l'avvenuto pagamento delle due menzionate fatture. Quanto alla fattura n. 11257

già si è detto in precedenza (sopra consid. 5). Ne segue che su questo punto il

reclamo è dunque parzialmente fondato.

10.

Nelle circostanze

descritte il reclamo, che ha evidenziato un'errata valutazione delle prove da

parte dell'autorità di prime cure, dev'essere parzialmente accolto. Soccorrendo

le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa

medesima sulla lite. Visto quanto precede, oltre alle fatture n. 12351, 12352, 12429 e 12635 per complessivi

fr. 1123.85 per le quali il Pretore ha già accertato la mancata prova del loro

pagamento, l'attrice non ha dimostrato di avere pagato le fatture n. 13185 e

10736.

per complessivi fr. 683.60. La decisione impugnata dev'essere riformata

nel senso che la petizione è accolta limitatamente a fr. 4404.05 corrispondenti

alle dodici fatture di cui è dimostrato il pagamento (sopra consid. 4). Quanto

agli interessi, essi decorrono dal 10 maggio 2013, data di per sé non

contestata dalla reclamante.

11.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto

l'estio del reclamo, si giustifica di porre le spese processuali per 5/6 a

carico della reclamante e per 1/6 a carico dell'opponente, alla quale la prima rifonderà

un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Quanto al pronunciato di prima

sede, tenuto conto dell'esito della lite, si giustifica di suddividere

equitativamente le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è

parzialmente accolto e di conseguenza la decisione

impugnata è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la RE 1 è condannata a pagare

alla CO 1 fr. 4404.05 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2013.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di fr. 350.–, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II. Le spese processuali di

fr. 1000.– sono poste per 5/6 a carico della reclamante e per 1/6 a carico

della resistente, alla quale la reclamante rifonderà fr. 400.– per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.