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Decisione

16.2015.12

Appalto - notificazione di atti giudiziari (citazione all'udienza)

8 giugno 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione del 26 novembre 2014 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti

al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 759.25

più interessi del 5% dal 31 dicembre 2013. Il 12 dicembre 2014 il Giudice di

pace ha convocato le parti alla discussione del 16 gennaio 2015. Il plico

raccomandato destinato alla convenuta è ritornato alla giudicatura di pace con l'indicazione

"non ritirato”. All'udienza si è così presentata la sola attrice, che ha

confermato la sua domanda. Statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace ha

accolto la petizione, obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 759.25

oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2013 e le spese. La tassa di giustizia di

fr. 100.– è stata posta a carico della convenuta

C. Contro il giudizio

appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 febbraio 2015, in cui chiede “di riesaminare il caso e di prendere i provvedimenti che riterrà equi e opportuni”.

Invitata a esprimersi, con scritto 23 marzo 2015 la CO 1 ha comunicato di non

avere osservazioni da formulare.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 26 gennaio

2015.

(cfr. tracciamento dell'invio postale n. __________),

sicché il reclamo, introdotto il 2 febbraio 2015 (cfr. timbro sulla busta di intimazione),

è senz'altro tempestivo.

2.

Il Giudice di pace

ha dapprima accertato che gli interventi sui computer della convenuta, effettuati

dall'attrice, sono dimostrati dai bollettini di lavoro controfirmati dalla

committente. Per il primo giudice, “vista l'assenza della convenuta al

dibattimento e la totale mancanza di sue eccezioni atte a inficiare l'esistenza

del credito vantato nei suoi confronti dall'attrice”, gli unici elementi probatori

agli atti su cui fondare il proprio giudizio sono quelli prodotti dall'attrice.

Ciò posto, egli ha ritenuto i bollettini di lavoro dell'attrice “una prova

sufficiente per dimostrare l'esistenza del debito della convenuta nei confronti

dell'attrice”, donde l'accoglimento della petizione.

3.

La reclamante

lamenta il fatto di non avere mai ricevuto la citazione all'udienza di discussione

del 16 gennaio 2015. Essa sostiene che nella propria casetta postale non è

stato depositato nessun avviso di ritiro della raccomandata contenente questo atto.

a) Per

l'art. 138 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta

mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1).

Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona di almeno sedici anni che

vive nella stessa economia domestica (cpv. 2). La notificazione si considera pure avvenuta in caso di un invio postale

raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna

infruttuoso, sem­pre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione

(cpv. 3 lett. a). Tale

finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il destinatario deve attendersi

con una certa verosimiglianza – secondo il principio della buona fede – di ricevere un atto giudiziario, ciò che è il caso ove sia pendente un procedimento giudiziario. In siffatta evenienza

chi si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità è tenuto

ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli vengano

tempestivamente trasmessi (DTF 138 III 224 consid. 3.1 con riferimenti). La

finzione si applica anche qualora il destinatario sia già a conoscenza dell'esistenza

di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO,

2ª edizione, n. 3 e 18 ad art. 138; Staehelin in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 138), o quanto meno se l'interessato sia

in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 225 consid. 3.1 con

rinvio a Weber in:

Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010,

n. 7 ad art. 138 e Bohnet in: Code

de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 ad art. 138 cfr. anche: DTF

138.

III 225 consid. 3.1).

b) Secondo

la giurisprudenza sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui

il funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella

cassetta delle lettere del destinatario e che la data di questo deposito,

apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa presunzione comporta un

rovesciamento dell'onere della prova a scapito del destinatario, nel senso che

se questi non riesce a stabilire l'assenza di un avviso nella sua cassetta

delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel luogo e in quella data

(sentenze del Tribunale federale 6B_940/2013 del 31 marzo 2014 consid. 2.1.3 e 9C_753/2007

del 29 agosto 2008 consid. 3, in: RSPC 2009 pag. 24; v.

anche Trezzini in: Com­mentario al

Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, n. 1B ad art. 138).

Trattandosi di provare un fatto negativo, il destinatario non deve però portare

una pro­va rigorosa, ma è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”,

ovvero egli deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione

della notifica (sentenze del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009

consid. 4.1 e 6B_463/2014 del 18 settembre 2014 consid. 2.2; cfr. CCR inc.

16.2014.52

del 3 marzo 2015, consid. 3 con riferimento).

c) Nella

fattispecie, il plico raccomandato contenente copia della petizione e la

citazione all'udienza di discussione fissata per venerdì 16 gennaio 2015 alle

ore 09.30, spedito mediante raccomandata all'indirizzo “RE 1, __________, __________”,

è stato impostato venerdì 12 dicembre 2014. Un tentativo di recapito alla

destinataria è avvenuto lunedì 15 dicembre 2014 e lo stesso giorno è stato

lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine di giacenza di 7 giorni,

scadente il 22 dicembre 2014, la destinataria non ha ritirato l'invio, il

quale, spedito il 23 dicembre 2014, è ritornato il 29 dicembre 2014 alla Giudicatura

di pace con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta d'intimazione e tracciamento

dell'invio postale n. __________).

d) La

reclamante, nondimeno, si limita a sostenere di non avere ricevuto la convocazione

“per motivi non dipendenti da me o di cui io possa essere ritenuta

responsabile”, ma non fornisce alcun indizio in merito a eventuali disfunzioni

del servizio postale durante quel periodo. Essa afferma di “non essersi allontanata

nel mese di dicembre per più di un giorno dal proprio comune di domicilio” e “di

avere controllato quotidianamente la corrispondenza ricevuta”, ma queste solo

semplici affermazioni di parte che non bastano per far sorgere seri dubbi in

merito al mancato deposito dell'avviso di ritiro della raccomandata nella

cassetta postale della convenuta. Se ne conclude, nelle circostanze descritte,

che non vi sono elementi per non ritenere corretto l'agire del postino sicché

il Giudice di pace poteva far capo alla finzione di notificazione dell'art. 138

cpv. 3 lett. a CPC. Sotto questo profilo il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.

4.

Nel merito, RE 1 contesta

la decisione impugnata, esponendo le ragioni per le quali non ha pagato l'importo

richiestole. Essa sostiene, in sintesi, che i primi due interventi effettuati

dall'attrice non hanno risolto il suo problema di connessione del suo computer

alla rete internet, collegamento che è stato poi ristabilito dalla __________ e

che il terzo intervento eseguito, concernente un PC portatile di scarso valore,

era subordinato alla condizione, non rispettata dalla controparte, di costare non

più di fr. 100.–. Se non che, a prescindere dal fatto che le

sue obiezioni, non sollevate davanti al primo giudice, sono nuove e come tali

inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), esse non avrebbero condotto

a un esito diverso. Trattandosi di un appalto, seguita la consegna dell'opera

il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve

verificarne lo stato e segnalare all'appaltatore i difetti (art. 367 cpv. 1

CO). La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in

sostanza all'approvazione dell'opera consegnata, con conseguente liberazione

dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti

irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore

li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO).

In concreto,

dalla documentazione prodotta dalla reclamante, si evince che questa solo il 5

dicembre 2013 ha contestato la corretta esecuzione dei lavori allorquando gli

interventi sono stati eseguiti tra il 23 ottobre e il 4 novembre precedenti. In

tali circostanze, l'avviso dei difetti appare tardivo, tanto più che per la risoluzione

degli stessi l'interessata si è rivolta a un'altra ditta. Ne discende che il

reclamo, nella misura in cui non è irricevibile per carenza di motivazione, deve

essere respinto nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b

lett. b n. 3 LOG, la causa non ponendo una questione di principio né essendo di

rilevante importanza.

5.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante

essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità

di inconvenienza in favore dell'opponente lo scritto del 23 marzo 2015 di tre

sole righe, non avendo causato spese di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.