16.2015.12
Appalto - notificazione di atti giudiziari (citazione all'udienza)
8 giugno 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.12
Lugano
8 giugno 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 febbraio 2015 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 16 gennaio 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Balerna nella causa inc. n. 6 semplificata (appalto) promossa con petizione
del 26 novembre 2014 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Tra il 23 ottobre e
il 4 novembre 2013 la ditta CO 1 ha eseguito degli interventi su computer
appartenenti a RE 1, per i quali ha emesso due fatture, la prima (n. 861 del 31
ottobre 2013) di fr. 422.30 e la seconda (n. 934 del 30 novembre 2013) di fr.
336.95. RE 1 ha contestato le menzionate fatture, rifiutandosi di pagarle. Il 16
aprile 2014 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio, al quale l'escussa ha
interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 26 novembre 2014 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti
al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 759.25
più interessi del 5% dal 31 dicembre 2013. Il 12 dicembre 2014 il Giudice di
pace ha convocato le parti alla discussione del 16 gennaio 2015. Il plico
raccomandato destinato alla convenuta è ritornato alla giudicatura di pace con l'indicazione
"non ritirato”. All'udienza si è così presentata la sola attrice, che ha
confermato la sua domanda. Statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace ha
accolto la petizione, obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 759.25
oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2013 e le spese. La tassa di giustizia di
fr. 100.– è stata posta a carico della convenuta
C. Contro il giudizio
appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 febbraio 2015, in cui chiede “di riesaminare il caso e di prendere i provvedimenti che riterrà equi e opportuni”.
Invitata a esprimersi, con scritto 23 marzo 2015 la CO 1 ha comunicato di non
avere osservazioni da formulare.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 26 gennaio
2015.
(cfr. tracciamento dell'invio postale n. __________),
sicché il reclamo, introdotto il 2 febbraio 2015 (cfr. timbro sulla busta di intimazione),
è senz'altro tempestivo.
2.
Il Giudice di pace
ha dapprima accertato che gli interventi sui computer della convenuta, effettuati
dall'attrice, sono dimostrati dai bollettini di lavoro controfirmati dalla
committente. Per il primo giudice, “vista l'assenza della convenuta al
dibattimento e la totale mancanza di sue eccezioni atte a inficiare l'esistenza
del credito vantato nei suoi confronti dall'attrice”, gli unici elementi probatori
agli atti su cui fondare il proprio giudizio sono quelli prodotti dall'attrice.
Ciò posto, egli ha ritenuto i bollettini di lavoro dell'attrice “una prova
sufficiente per dimostrare l'esistenza del debito della convenuta nei confronti
dell'attrice”, donde l'accoglimento della petizione.
3.
La reclamante
lamenta il fatto di non avere mai ricevuto la citazione all'udienza di discussione
del 16 gennaio 2015. Essa sostiene che nella propria casetta postale non è
stato depositato nessun avviso di ritiro della raccomandata contenente questo atto.
a) Per
l'art. 138 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta
mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1).
Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona di almeno sedici anni che
vive nella stessa economia domestica (cpv. 2). La notificazione si considera pure avvenuta in caso di un invio postale
raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione
(cpv. 3 lett. a). Tale
finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il destinatario deve attendersi
con una certa verosimiglianza – secondo il principio della buona fede – di ricevere un atto giudiziario, ciò che è il caso ove sia pendente un procedimento giudiziario. In siffatta evenienza
chi si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità è tenuto
ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli vengano
tempestivamente trasmessi (DTF 138 III 224 consid. 3.1 con riferimenti). La
finzione si applica anche qualora il destinatario sia già a conoscenza dell'esistenza
di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 3 e 18 ad art. 138; Staehelin in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 138), o quanto meno se l'interessato sia
in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 225 consid. 3.1 con
rinvio a Weber in:
Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010,
n. 7 ad art. 138 e Bohnet in: Code
de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 ad art. 138 cfr. anche: DTF
138.
III 225 consid. 3.1).
b) Secondo
la giurisprudenza sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui
il funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella
cassetta delle lettere del destinatario e che la data di questo deposito,
apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa presunzione comporta un
rovesciamento dell'onere della prova a scapito del destinatario, nel senso che
se questi non riesce a stabilire l'assenza di un avviso nella sua cassetta
delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel luogo e in quella data
(sentenze del Tribunale federale 6B_940/2013 del 31 marzo 2014 consid. 2.1.3 e 9C_753/2007
del 29 agosto 2008 consid. 3, in: RSPC 2009 pag. 24; v.
anche Trezzini in: Commentario al
Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, n. 1B ad art. 138).
Trattandosi di provare un fatto negativo, il destinatario non deve però portare
una prova rigorosa, ma è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”,
ovvero egli deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione
della notifica (sentenze del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009
consid. 4.1 e 6B_463/2014 del 18 settembre 2014 consid. 2.2; cfr. CCR inc.
16.2014.52
del 3 marzo 2015, consid. 3 con riferimento).
c) Nella
fattispecie, il plico raccomandato contenente copia della petizione e la
citazione all'udienza di discussione fissata per venerdì 16 gennaio 2015 alle
ore 09.30, spedito mediante raccomandata all'indirizzo “RE 1, __________, __________”,
è stato impostato venerdì 12 dicembre 2014. Un tentativo di recapito alla
destinataria è avvenuto lunedì 15 dicembre 2014 e lo stesso giorno è stato
lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine di giacenza di 7 giorni,
scadente il 22 dicembre 2014, la destinataria non ha ritirato l'invio, il
quale, spedito il 23 dicembre 2014, è ritornato il 29 dicembre 2014 alla Giudicatura
di pace con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta d'intimazione e tracciamento
dell'invio postale n. __________).
d) La
reclamante, nondimeno, si limita a sostenere di non avere ricevuto la convocazione
“per motivi non dipendenti da me o di cui io possa essere ritenuta
responsabile”, ma non fornisce alcun indizio in merito a eventuali disfunzioni
del servizio postale durante quel periodo. Essa afferma di “non essersi allontanata
nel mese di dicembre per più di un giorno dal proprio comune di domicilio” e “di
avere controllato quotidianamente la corrispondenza ricevuta”, ma queste solo
semplici affermazioni di parte che non bastano per far sorgere seri dubbi in
merito al mancato deposito dell'avviso di ritiro della raccomandata nella
cassetta postale della convenuta. Se ne conclude, nelle circostanze descritte,
che non vi sono elementi per non ritenere corretto l'agire del postino sicché
il Giudice di pace poteva far capo alla finzione di notificazione dell'art. 138
cpv. 3 lett. a CPC. Sotto questo profilo il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.
4.
Nel merito, RE 1 contesta
la decisione impugnata, esponendo le ragioni per le quali non ha pagato l'importo
richiestole. Essa sostiene, in sintesi, che i primi due interventi effettuati
dall'attrice non hanno risolto il suo problema di connessione del suo computer
alla rete internet, collegamento che è stato poi ristabilito dalla __________ e
che il terzo intervento eseguito, concernente un PC portatile di scarso valore,
era subordinato alla condizione, non rispettata dalla controparte, di costare non
più di fr. 100.–. Se non che, a prescindere dal fatto che le
sue obiezioni, non sollevate davanti al primo giudice, sono nuove e come tali
inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), esse non avrebbero condotto
a un esito diverso. Trattandosi di un appalto, seguita la consegna dell'opera
il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve
verificarne lo stato e segnalare all'appaltatore i difetti (art. 367 cpv. 1
CO). La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in
sostanza all'approvazione dell'opera consegnata, con conseguente liberazione
dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti
irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore
li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO).
In concreto,
dalla documentazione prodotta dalla reclamante, si evince che questa solo il 5
dicembre 2013 ha contestato la corretta esecuzione dei lavori allorquando gli
interventi sono stati eseguiti tra il 23 ottobre e il 4 novembre precedenti. In
tali circostanze, l'avviso dei difetti appare tardivo, tanto più che per la risoluzione
degli stessi l'interessata si è rivolta a un'altra ditta. Ne discende che il
reclamo, nella misura in cui non è irricevibile per carenza di motivazione, deve
essere respinto nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b
lett. b n. 3 LOG, la causa non ponendo una questione di principio né essendo di
rilevante importanza.
5.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante
essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità
di inconvenienza in favore dell'opponente lo scritto del 23 marzo 2015 di tre
sole righe, non avendo causato spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.