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Decisione

16.2015.13

Contratto di lavoro: protezione della personalità del lavoratore – rescisisone immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore per causa grave

21 dicembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione dell'11 marzo 2014 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5285.– netti

oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2013, corrispondenti agli stipendi netti

dei mesi di settembre e di ottobre di complessivi fr. 6146.80 (fr. 3073.40 x 2)

dedotto l'importo pagatole di fr. 861.80. Nella sua risposta del 22 aprile 2014

il convenuto ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 26 maggio

2014, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le loro domande. L'istruttoria

è terminata l'8 settembre 2014 e alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 25 settembre e 7 ottobre 2014

in cui hanno ribadito le rispettive posizioni.

C. Statuendo il 29 dicembre 2014 il Pretore ha accolto la

petizione, obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 5285.– oltre interessi

al 5% dal 21 ottobre 2013. Non sono state prelevate spese processuali, ma il

convenuto è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera

con un reclamo del 4 febbraio 2015 chiedendone l'annullamento e la riforma nel

senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2015 CO 1

ha concluso per la reiezione del reclamo.

E. Nel frattempo, il 19

maggio 2014, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di

non luogo a procedere nei confronti di C__________ “in quanto a suo carico non

sono risultati adempiuti gli elementi costitutivi del reato in ipotesi [vie di

fatto]”.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 5 gennaio 2015, sicché

il reclamo, consegnato il 4 febbraio 2015, è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore, dopo avere accertato che l'agire del direttore dell'albergo

del convenuto costituiva una grave violazione dell'obbligo del datore di lavoro

di rispettare la personalità della dipendente, ha negato al convenuto il diritto

all'indennità di fr. 925.– fondata sull'art. 337d cpv. 1 CO, l'attrice non avendo abbandonato

ingiustificatamente il posto di lavoro. Al riguardo, il primo giudice ha

considerato, oltre alle vie di fatto successe l'11 settembre 2013, la futilità dei motivi dell'ira del direttore, la verbosità da lui mostrata e il fatto che egli avesse

finanche seguito l'attrice “con un

fare aggressivo”, così come il fatto

che il suo atteggiamento generale sul posto di lavoro fosse improntato all'aggressività

verbale. Il Pretore ha quindi giudicato, che l'attrice era legittimata a

disdire con effetto immediato il contratto ai sensi dell'art. 337 CO e aveva

quindi diritto all'intero stipendio previsto

contrattualmente per i mesi di settembre e di ottobre 2013 (fr. 6146.80), dedotto l'importo di fr. 861.80. Donde l'accoglimento della petizione.

4.

Il reclamante, che

nega una violazione della personalità della lavoratrice per quanto successo l'11

settembre 2013, rimprovera al Pretore di avere erroneamente stabilito l'esistenza

di un grave motivo giustificante la rescissione immediata del contratto di lavoro

da parte dell'attrice. A suo avviso, l'errata conclusione cui è giunto il primo

giudice è frutto di una ricostruzione dei fatti manifestamente errata. Egli ritiene,

infatti, che il Pretore ha accertato l'episodio dell'11 settembre 2013 dando eccessivo

peso alla descrizione dei fatti presentati dall'attrice, non tenendo conto

della ricostruzione oggettiva “resa possibile dai testimoni sia in udienza che

davanti alla Polizia”, tant'è che l'autorità penale ha decretato

il non luogo a procedere per il reato di vie di fatto. A suo parere, l'istruttoria

ha permesso di stabilire che vi è stata sì una discussione animata, ma nessun

contatto fisico tra la dipendente e il direttore, come per altro indicato da

quest'ultimo in sede penale. Certo, soggiunge, in una e-mail del 19 settembre

2013.

il direttore aveva riconosciuto di avere afferrato il braccio dell'attrice,

ma ciò non può essere interpretato come un'ammissione di violenza o usato come

indice di particolare aggressività. C__________ può forse essere considerato

come un “direttore d'albergo che talvolta

alza la voce”, ma ciò non permette di

concludere che egli abbia avuto un comportamento violento verso l'attrice,

cercando addirittura di colpirla. Non è pertanto dato di capire come il Pretore

abbia potuto convincersi della presenza di una “sconcertante aggressività” e della “gravità dell'agire

del datore di lavoro”. Né, prosegue, un'eventuale ma contestata “predisposizione

all'arrabbiatura” sarebbe prova che nella fattispecie sia data una causa grave

ai sensi dell'art. 337 CO e tanto meno di vie di fatto. Né è dato di capire in

che cosa consista il rimprovero del primo giudice sulla “verbosità

del direttore”, la quale sarebbe

semmai da ricondurre al semplice desiderio di discutere con l'attrice per risolvere la questione ma non

costituisce un indizio di forte aggressività. Senza dimenticare – epiloga il reclamante

– che il momento di tensione tra il direttore e l'attrice

è stato causato dalle ripetute manchevolezze di quest'ultima nello svolgimento

delle sue mansioni e l'arrabbiatura è probabilmente aumentata perché l'attrice aveva

anch'essa alzato la voce.

5.

Secondo l'art. 328 cpv. 1 CO il datore di lavoro

deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore e avere il dovuto riguardo per la sua salute. Il datore di lavoro che non

ossequia quest'obbligo commette una violazione contrattuale ed è pertanto

responsabile del danno causato. La colpa del datore di lavoro può anche

risultare da un comportamento colpevole di un suo dipendente ai sensi dell'art.

101.

CO (Wyler, Droit du travail, 2a

edizione, pag. 296; II CCA, sentenza inc. 12.2008.39

del 28 luglio 2009 consid. 3). La violazione di un obbligo di protezione

nei confronti del lavoratore giustifica la rescissione immediata del

rapporto di lavoro soltanto se ha comportato una lesione grave della

personalità (sentenza del Tribunale federale 4C.331/2005 del 6 dicembre 2005

consid. 2.1.2 con riferimenti). L'art. 337 cpv. 1 CO prevede inoltre che una

risoluzione immediata dal rapporto di lavoro è possibile solo per causa grave,

ovvero, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona

fede di esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto (cpv. 2).

Sull'esistenza di una “causa grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il

suo libero apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto

e dell'equità (art. 4 CC); egli deve quindi considerare tutti gli

elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del

lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura

e l'importanza delle mancanze (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1 con rinvii).

Determinare i motivi che

hanno portato alla risoluzione immediata del contratto di lavoro è una

questione di fatto (sentenza del Tribunale federale 4A_251/2015

del 6 gennaio 2016 consid. 3.2.4 con riferimenti), aspetto su cui questa Camera ha

un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo manifestamente errato (sopra consid. 2). Sapere invece se la disdetta immediata poggi su una causa grave ai

sensi l'art. 337 CO è in sé una questione di diritto (sentenza del Tribunale

federale 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1.1 con riferimenti). Nondimeno,

tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento di cui beneficia il primo giudice

sulla questione dell'esistenza di giusti motivi a sostegno di un licenziamento

in tronco (art. 337 cpv. 3 CO), questa Camera interviene con riserbo, ovvero qualora la decisione impugnata si scosti

senza motivo dai principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di

libero apprezzamento o si fondi su fatti che nel caso particolare non avevano

importanza alcuna oppure, al contrario, quando non abbia tenuto conto di

elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione. La decisione del

primo giudice non deve inoltre rivelarsi manifestamente

iniqua ed intollerabilmente ingiusta (DTF 138 III 57 consid. 4.4.5 con riferimenti).

6.

a) Relativamente

all'episodio dell'11 settembre 2013, CO 1 ha dichiarato che il direttore era arrabbiatissimo

perché gli aveva passato una telefonata a lui sgradita rimproverandola di “non

sapere lavorare e di non essere una professionista”, che a un certo punto egli

voleva condurla in una saletta per discutere della situazione e iniziò a

rincorrerla nella hall, che a un certo momento egli le prese un braccio con

forza nell'intenzione di schiaffeggiarla ma che essa si divincolò e si allontanò

(interrogatorio dell'8 settembre 2014, verbali pag. 5 e 6).

C__________,

da parte sua, se nel procedimento penale ha ammesso unicamente

di avere “toccato il braccio” della dipendente, ciò che è stato considerato dal

Procuratore pubblico alla stregua di una rudezza penalmente

irrilevante (cfr. decreto di non luogo a procedere del 19 maggio 2014, pag. 1),

in sede civile egli ha riconosciuto di averle afferrato un braccio, per qualche

secondo, per convincerla ad andare con lui in una sala per discutere (deposizione

dell'8 settembre 2014, verbali pag. 7). Inoltre anche in una comunicazione

elettronica del 19 settembre 2013 lo stesso ha ammesso di avere preso il

braccio della dipendente per cinque secondi (doc. E).

E__________,

collega di lavoro dell'attrice, ha dichiarato di non ricordarsi se tra il

direttore e la collega vi sia stato un “qualsiasi contatto fisico”, ha affermato

che tra i due vi è stata una discussione animata “il tono del direttore era alto

e anche l'attrice che gli rispondeva aveva un tono di voce alto”, che si trattava

di una situazione eccezionale tale da spaventarla, che il direttore ha seguito

la collega con “fare aggressivo” e di avere saputo infine che questa si era

chiusa in bagno (deposizione dell'8 settembre 2014, verbali pag. 3). L'altra

collega, C__________, ha ricordato che il direttore aveva un tono di voce

acceso, che “era arrabbiato per il fatto che gli era stata passata al telefono

una persona con cui non voleva parlare”, che la collega si è alzata dal suo posto

per recarsi verso la hall, inseguita dal direttore a passo veloce, e che al

termine della discussione, durata cinque minuti, è venuta a sapere che la collega

si era chiusa in bagno (deposizione dell'8 settembre 2014, verbali pag. 2). Anche

lei non ha ricordato di avere visto un contatto fisico tra i due ancorché in

sede penale avesse confermato la versione del direttore, ovvero che lo stesso

aveva “unicamente appoggiato una mano sull'avanbraccio per richiedere la sua

attenzione ma nulla di violento o aggressivo” (decreto di non luogo a procedere

del 19 maggio 2014, pag. 2).

b) È

indubbio che, in una situazione normale, il fatto di prendere per un braccio un

terzo per qualche secondo e senza violenza non configura una via di fatto ai

sensi dell'art. 126 CP. Resta il fatto che, in concreto, l'atto è avvenuto dopo

un furioso alterco tra il direttore e la dipendente e dopo il diniego di quest'ultima

di seguire il primo per discutere in un altro ambiente. In quella situazione,

anche senza usare violenza fisica, l'insistenza del superiore per ottenere un

colloquio per il quale la lavoratrice aveva opposto il suo chiaro diniego va

oltre il potere direttivo, anche disciplinare, del datore di lavoro. Il

comportamento del direttore dell'albergo, un uomo di una certa età con indubbia

esperienza professionale, oltre a essere poco professionale, appare

irrispettoso della dipendente, di sesso femminile, e quindi più debole e maggiormente

sensibile alle minacce. Così stando le cose, la conclusione del Pretore, è fors'anche

severa, ma non appare però manifestamente insostenibile.

c) Non

va dimenticato poi che, contrariamente all'assunto del reclamante, alla

dipendente non può essere rimproverata alcuna colpa professionale, la seconda

telefonata passatagli dalla ricezionista potendo essere rifiutata. Che poi il

momento di tensione potesse essere dovuto a “ripetute! manchevolezze della signora

CO 1 nello svolgimento delle sue mansioni” non risulta dagli atti, l'unico

rimprovero mossole (cfr. doc. 2) “non aveva nulla a che fare con l'episodio

dell'11 settembre 2013” (deposizione di E__________ dell'8 settembre 2014,

verbali pag. 4). L'irritazione del direttore dell'albergo, che nemmeno si è

scusato, appare immotivata e la sua reazione ingiustificabile di fronte a una

subordinata che stava in quel frangente svolgendo la sua mansione in modo corretto.

d) Con

il reclamante si può anche convenire che, da quanto risulta dagli atti, l'assunto

del primo giudice secondo cui “l'atteggiamento generale che caratterizzava il procedere

del direttore sul posto di lavoro era improntato all'aggressività verbale” non

costituisce di per sé un grave motivo per giustificare l'abbandono repentino

del posto di lavoro e che nemmeno E__________ ha specificato in che cosa

consistesse tale aggressività o la verbosità del direttore nei confronti dei dipendenti.

Resta il fatto che l'episodio dell'11 settembre 2013 era atto a intaccare in

modo irrimediabile la fiducia della lavoratrice. Ne segue che, perlomeno nel

risultato, la decisione impugnata resiste alla critica. Ciò posto, il reclamo,

che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione

del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

7.

La procedura nelle

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie

(art. 115 CPC). L'attrice, che ha presentato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv. dott..

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.