16.2015.13
Contratto di lavoro: protezione della personalità del lavoratore – rescisisone immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore per causa grave
21 dicembre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.13
Lugano
21 dicembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 4 febbraio 2015 presentato da
RE 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 29 dicembre 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1 nella causa SE.2014.111 (contratto di lavoro) promossa con petizione
dell'11 marzo 2014 da
CO 1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha lavorato
dal 17 giugno 2013 come ricezionista dell'albergo “__________”, situato a __________,
di cui RE 1 è titolare e C__________ è direttore. Il contratto prevedeva una
durata determinata fino al 30 ottobre 2013 e uno stipendio mensile di fr.
3700.– lordi, pari a fr. 3073.40 netti. L'11 settembre 2013 il direttore dell'albergo,
risentito dal fatto che la lavoratrice gli avesse passato due telefonate consecutive
di una persona con cui non avrebbe voluto parlare, si è recato
alla reception per discutere con lei. Il confronto è degenerato in un
litigio quando la dipendente si è rifiutata di seguire il direttore in una saletta
separata ed è terminato con l'intervento della polizia. Lo stesso giorno CO 1
ha sporto querela penale per il reato di vie di fatto (art. 126 CP) nei
confronti di C__________.
Il 12 settembre 2013 CO 1 ha rescisso il contratto di lavoro con effetto immediato. Il datore
di lavoro, negando comportamenti violenti da parte del proprio direttore e
ritenendo che la dipendente avesse abbandonato senza preavviso l'impiego senza
una causa grave, si è rifiutato di pagarle lo stipendio fino al 30 ottobre 2013,
versandole fr. 861.80 netti. Tale importo corrisponde a dieci giorni di lavoro
da lei prestati nel mese di settembre 2013 e a un'indennità per giorni di
vacanza e festivi non goduti (fr. 2476.45), dedotti un'indennità per abbandono
del posto di lavoro pari a un quarto del salario (fr. 925.–), i contributi obbligatori e la trattenuta d'imposta alla fonte (fr. 595.15), il vitto (fr.
50.–) e il contributo CCNL (fr. 44.50).
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione dell'11 marzo 2014 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5285.– netti
oltre interessi al 5% dal 21 ottobre 2013, corrispondenti agli stipendi netti
dei mesi di settembre e di ottobre di complessivi fr. 6146.80 (fr. 3073.40 x 2)
dedotto l'importo pagatole di fr. 861.80. Nella sua risposta del 22 aprile 2014
il convenuto ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 26 maggio
2014, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le loro domande. L'istruttoria
è terminata l'8 settembre 2014 e alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 25 settembre e 7 ottobre 2014
in cui hanno ribadito le rispettive posizioni.
C. Statuendo il 29 dicembre 2014 il Pretore ha accolto la
petizione, obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 5285.– oltre interessi
al 5% dal 21 ottobre 2013. Non sono state prelevate spese processuali, ma il
convenuto è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera
con un reclamo del 4 febbraio 2015 chiedendone l'annullamento e la riforma nel
senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2015 CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo.
E. Nel frattempo, il 19
maggio 2014, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di
non luogo a procedere nei confronti di C__________ “in quanto a suo carico non
sono risultati adempiuti gli elementi costitutivi del reato in ipotesi [vie di
fatto]”.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 5 gennaio 2015, sicché
il reclamo, consegnato il 4 febbraio 2015, è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore, dopo avere accertato che l'agire del direttore dell'albergo
del convenuto costituiva una grave violazione dell'obbligo del datore di lavoro
di rispettare la personalità della dipendente, ha negato al convenuto il diritto
all'indennità di fr. 925.– fondata sull'art. 337d cpv. 1 CO, l'attrice non avendo abbandonato
ingiustificatamente il posto di lavoro. Al riguardo, il primo giudice ha
considerato, oltre alle vie di fatto successe l'11 settembre 2013, la futilità dei motivi dell'ira del direttore, la verbosità da lui mostrata e il fatto che egli avesse
finanche seguito l'attrice “con un
fare aggressivo”, così come il fatto
che il suo atteggiamento generale sul posto di lavoro fosse improntato all'aggressività
verbale. Il Pretore ha quindi giudicato, che l'attrice era legittimata a
disdire con effetto immediato il contratto ai sensi dell'art. 337 CO e aveva
quindi diritto all'intero stipendio previsto
contrattualmente per i mesi di settembre e di ottobre 2013 (fr. 6146.80), dedotto l'importo di fr. 861.80. Donde l'accoglimento della petizione.
4.
Il reclamante, che
nega una violazione della personalità della lavoratrice per quanto successo l'11
settembre 2013, rimprovera al Pretore di avere erroneamente stabilito l'esistenza
di un grave motivo giustificante la rescissione immediata del contratto di lavoro
da parte dell'attrice. A suo avviso, l'errata conclusione cui è giunto il primo
giudice è frutto di una ricostruzione dei fatti manifestamente errata. Egli ritiene,
infatti, che il Pretore ha accertato l'episodio dell'11 settembre 2013 dando eccessivo
peso alla descrizione dei fatti presentati dall'attrice, non tenendo conto
della ricostruzione oggettiva “resa possibile dai testimoni sia in udienza che
davanti alla Polizia”, tant'è che l'autorità penale ha decretato
il non luogo a procedere per il reato di vie di fatto. A suo parere, l'istruttoria
ha permesso di stabilire che vi è stata sì una discussione animata, ma nessun
contatto fisico tra la dipendente e il direttore, come per altro indicato da
quest'ultimo in sede penale. Certo, soggiunge, in una e-mail del 19 settembre
2013.
il direttore aveva riconosciuto di avere afferrato il braccio dell'attrice,
ma ciò non può essere interpretato come un'ammissione di violenza o usato come
indice di particolare aggressività. C__________ può forse essere considerato
come un “direttore d'albergo che talvolta
alza la voce”, ma ciò non permette di
concludere che egli abbia avuto un comportamento violento verso l'attrice,
cercando addirittura di colpirla. Non è pertanto dato di capire come il Pretore
abbia potuto convincersi della presenza di una “sconcertante aggressività” e della “gravità dell'agire
del datore di lavoro”. Né, prosegue, un'eventuale ma contestata “predisposizione
all'arrabbiatura” sarebbe prova che nella fattispecie sia data una causa grave
ai sensi dell'art. 337 CO e tanto meno di vie di fatto. Né è dato di capire in
che cosa consista il rimprovero del primo giudice sulla “verbosità
del direttore”, la quale sarebbe
semmai da ricondurre al semplice desiderio di discutere con l'attrice per risolvere la questione ma non
costituisce un indizio di forte aggressività. Senza dimenticare – epiloga il reclamante
– che il momento di tensione tra il direttore e l'attrice
è stato causato dalle ripetute manchevolezze di quest'ultima nello svolgimento
delle sue mansioni e l'arrabbiatura è probabilmente aumentata perché l'attrice aveva
anch'essa alzato la voce.
5.
Secondo l'art. 328 cpv. 1 CO il datore di lavoro
deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore e avere il dovuto riguardo per la sua salute. Il datore di lavoro che non
ossequia quest'obbligo commette una violazione contrattuale ed è pertanto
responsabile del danno causato. La colpa del datore di lavoro può anche
risultare da un comportamento colpevole di un suo dipendente ai sensi dell'art.
101.
CO (Wyler, Droit du travail, 2a
edizione, pag. 296; II CCA, sentenza inc. 12.2008.39
del 28 luglio 2009 consid. 3). La violazione di un obbligo di protezione
nei confronti del lavoratore giustifica la rescissione immediata del
rapporto di lavoro soltanto se ha comportato una lesione grave della
personalità (sentenza del Tribunale federale 4C.331/2005 del 6 dicembre 2005
consid. 2.1.2 con riferimenti). L'art. 337 cpv. 1 CO prevede inoltre che una
risoluzione immediata dal rapporto di lavoro è possibile solo per causa grave,
ovvero, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona
fede di esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto (cpv. 2).
Sull'esistenza di una “causa grave” il giudice è tenuto a decidere secondo il
suo libero apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO), applicando le regole del diritto
e dell'equità (art. 4 CC); egli deve quindi considerare tutti gli
elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del
lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura
e l'importanza delle mancanze (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1 con rinvii).
Determinare i motivi che
hanno portato alla risoluzione immediata del contratto di lavoro è una
questione di fatto (sentenza del Tribunale federale 4A_251/2015
del 6 gennaio 2016 consid. 3.2.4 con riferimenti), aspetto su cui questa Camera ha
un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato (sopra consid. 2). Sapere invece se la disdetta immediata poggi su una causa grave ai
sensi l'art. 337 CO è in sé una questione di diritto (sentenza del Tribunale
federale 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1.1 con riferimenti). Nondimeno,
tenuto conto dell'ampio potere di apprezzamento di cui beneficia il primo giudice
sulla questione dell'esistenza di giusti motivi a sostegno di un licenziamento
in tronco (art. 337 cpv. 3 CO), questa Camera interviene con riserbo, ovvero qualora la decisione impugnata si scosti
senza motivo dai principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di
libero apprezzamento o si fondi su fatti che nel caso particolare non avevano
importanza alcuna oppure, al contrario, quando non abbia tenuto conto di
elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione. La decisione del
primo giudice non deve inoltre rivelarsi manifestamente
iniqua ed intollerabilmente ingiusta (DTF 138 III 57 consid. 4.4.5 con riferimenti).
6.
a) Relativamente
all'episodio dell'11 settembre 2013, CO 1 ha dichiarato che il direttore era arrabbiatissimo
perché gli aveva passato una telefonata a lui sgradita rimproverandola di “non
sapere lavorare e di non essere una professionista”, che a un certo punto egli
voleva condurla in una saletta per discutere della situazione e iniziò a
rincorrerla nella hall, che a un certo momento egli le prese un braccio con
forza nell'intenzione di schiaffeggiarla ma che essa si divincolò e si allontanò
(interrogatorio dell'8 settembre 2014, verbali pag. 5 e 6).
C__________,
da parte sua, se nel procedimento penale ha ammesso unicamente
di avere “toccato il braccio” della dipendente, ciò che è stato considerato dal
Procuratore pubblico alla stregua di una rudezza penalmente
irrilevante (cfr. decreto di non luogo a procedere del 19 maggio 2014, pag. 1),
in sede civile egli ha riconosciuto di averle afferrato un braccio, per qualche
secondo, per convincerla ad andare con lui in una sala per discutere (deposizione
dell'8 settembre 2014, verbali pag. 7). Inoltre anche in una comunicazione
elettronica del 19 settembre 2013 lo stesso ha ammesso di avere preso il
braccio della dipendente per cinque secondi (doc. E).
E__________,
collega di lavoro dell'attrice, ha dichiarato di non ricordarsi se tra il
direttore e la collega vi sia stato un “qualsiasi contatto fisico”, ha affermato
che tra i due vi è stata una discussione animata “il tono del direttore era alto
e anche l'attrice che gli rispondeva aveva un tono di voce alto”, che si trattava
di una situazione eccezionale tale da spaventarla, che il direttore ha seguito
la collega con “fare aggressivo” e di avere saputo infine che questa si era
chiusa in bagno (deposizione dell'8 settembre 2014, verbali pag. 3). L'altra
collega, C__________, ha ricordato che il direttore aveva un tono di voce
acceso, che “era arrabbiato per il fatto che gli era stata passata al telefono
una persona con cui non voleva parlare”, che la collega si è alzata dal suo posto
per recarsi verso la hall, inseguita dal direttore a passo veloce, e che al
termine della discussione, durata cinque minuti, è venuta a sapere che la collega
si era chiusa in bagno (deposizione dell'8 settembre 2014, verbali pag. 2). Anche
lei non ha ricordato di avere visto un contatto fisico tra i due ancorché in
sede penale avesse confermato la versione del direttore, ovvero che lo stesso
aveva “unicamente appoggiato una mano sull'avanbraccio per richiedere la sua
attenzione ma nulla di violento o aggressivo” (decreto di non luogo a procedere
del 19 maggio 2014, pag. 2).
b) È
indubbio che, in una situazione normale, il fatto di prendere per un braccio un
terzo per qualche secondo e senza violenza non configura una via di fatto ai
sensi dell'art. 126 CP. Resta il fatto che, in concreto, l'atto è avvenuto dopo
un furioso alterco tra il direttore e la dipendente e dopo il diniego di quest'ultima
di seguire il primo per discutere in un altro ambiente. In quella situazione,
anche senza usare violenza fisica, l'insistenza del superiore per ottenere un
colloquio per il quale la lavoratrice aveva opposto il suo chiaro diniego va
oltre il potere direttivo, anche disciplinare, del datore di lavoro. Il
comportamento del direttore dell'albergo, un uomo di una certa età con indubbia
esperienza professionale, oltre a essere poco professionale, appare
irrispettoso della dipendente, di sesso femminile, e quindi più debole e maggiormente
sensibile alle minacce. Così stando le cose, la conclusione del Pretore, è fors'anche
severa, ma non appare però manifestamente insostenibile.
c) Non
va dimenticato poi che, contrariamente all'assunto del reclamante, alla
dipendente non può essere rimproverata alcuna colpa professionale, la seconda
telefonata passatagli dalla ricezionista potendo essere rifiutata. Che poi il
momento di tensione potesse essere dovuto a “ripetute! manchevolezze della signora
CO 1 nello svolgimento delle sue mansioni” non risulta dagli atti, l'unico
rimprovero mossole (cfr. doc. 2) “non aveva nulla a che fare con l'episodio
dell'11 settembre 2013” (deposizione di E__________ dell'8 settembre 2014,
verbali pag. 4). L'irritazione del direttore dell'albergo, che nemmeno si è
scusato, appare immotivata e la sua reazione ingiustificabile di fronte a una
subordinata che stava in quel frangente svolgendo la sua mansione in modo corretto.
d) Con
il reclamante si può anche convenire che, da quanto risulta dagli atti, l'assunto
del primo giudice secondo cui “l'atteggiamento generale che caratterizzava il procedere
del direttore sul posto di lavoro era improntato all'aggressività verbale” non
costituisce di per sé un grave motivo per giustificare l'abbandono repentino
del posto di lavoro e che nemmeno E__________ ha specificato in che cosa
consistesse tale aggressività o la verbosità del direttore nei confronti dei dipendenti.
Resta il fatto che l'episodio dell'11 settembre 2013 era atto a intaccare in
modo irrimediabile la fiducia della lavoratrice. Ne segue che, perlomeno nel
risultato, la decisione impugnata resiste alla critica. Ciò posto, il reclamo,
che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione
del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.
7.
La procedura nelle
azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie
(art. 115 CPC). L'attrice, che ha presentato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali. Il reclamante rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv. dott..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.