16.2015.14
Domanda di ricusazione nei confronti di un Giudice di pace che nella procedura di conciliazione precedente la causa ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio
18 giugno 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.14
Lugano
18 giugno 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire nella causa PS 46 2014 (mandato) della Giudicatura di pace del
circolo di Caneggio promossa con petizione dell'11 novembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando ora sul
reclamo presentato il 31 gennaio 2015 da RE 1 contro la decisione del 19
gennaio 2015 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha
respinto l'istanza di ricusa presentata il 3 gennaio 2015 dal convenuto nei
confronti del Giudice di pace (inc. SO.2015.6);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 giugno 2013 CO
1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per l'incasso di fr. 957.40 oltre
interessi al 5% dal 5 luglio 2012, indicando quale titolo di credito
“trattamenti di fisioterapia non pagati”, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con istanza di
conciliazione del 13 maggio 2014 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del
circolo di Caneggio, chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di
conciliazione volto ad ottenere il pagamento di fr. 957.40 oltre a interessi al
5% dal 5 luglio 2012 e di complessivi fr. 58.– per le spese e la tassa d'incasso
del citato PE, così come il rigetto definitivo dell'opposizione ad esso interposta.
All'udienza del 10 settembre 2014 le parti non hanno raggiunto un accordo. Il 12
settembre 2014 il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una proposta di
giudizio nel senso che il convenuto versava all'istante fr. 650.– con
suddivisione delle spese processuali in ragione di metà ciascuna. Entrambe le
parti hanno rifiutato la proposta formulata dal Giudice di pace, il quale il 7
ottobre 2014 ha così rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. C 8
2014).
C. Con petizione dell'11
novembre 2014 CO 1 ha convenuto in giudizio davanti al medesimo giudice RE 1,
chiedendone la condanna al pagamento di fr. 957.40 oltre a interessi, spese esecutive
e quelle della procedura di conciliazione. Trascorso infruttuoso il termine
impartito al convenuto per determinarsi sulla petizione, l'8 dicembre 2014 il
Giudice di pace ha citato le parti a comparire all'udienza di discussione
fissata per il 12 gennaio 2015 alle ore 16.30 (inc. PS 46 2014).
D. Nel frattempo, il 3
gennaio 2015 RE 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud,
perché il Giudice di pace fosse ricusato. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio
2015 il Giudice di pace, pur non ravvisando alcun motivo di ricusazione, si è
detto disposto a delegare la trattazione della causa al proprio supplente. Il
14 gennaio 2015 CO 1 ha proposto invece la reiezione dell'istanza. Statuendo il
19 gennaio 2015 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico dell'istante (inc. SO.2015.6).
E. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto al Tribunale cantonale amministrativo con un
reclamo del 31 gennaio 2015, chiedendo l'annullamento della decisione e la sua
riforma nel senso di accogliere la sua domanda di ricusazione. L'atto è stato
trasmesso a questa Camera per competenza. Invitati a formulare osservazioni, il
3 marzo 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, mentre l'8 marzo
2015 il Giudice di pace ha comunicato di non avere nulla da aggiungere rispetto
a quanto da lui espresso nelle proprie osservazioni del 12 gennaio 2015.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 50
cpv. 2 CPC le decisioni sulla domanda di ricusazione di una “persona che opera
in seno a un'autorità giudiziaria” ai sensi dell'art. 47 segg. CPC sono impugnabili
con reclamo. Ci si può chiedere se il reclamo in esame, ancorché il valore
litigioso della controversia sia inferiore a fr. 10 000.–, non vada trasmesso
alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello, competente per trattare i
reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa in materia di diritto
delle obbligazioni (art. 48 lett. b cifra 1 e 2 LOG) e che già si è occupata di
un reclamo analogo (II CCA, sentenza inc. 12.2014.126 del 12 gennaio 2015,
consid. 4). La questione può rimanere indecisa, giacché per finire la trasmissione
si risolverebbe in un mero esercizio di forma, il rimedio – come si vedrà in
appresso – è in ogni modo manifestamente infondato.
Quanto alla
tempestività, la decisione sulla domanda di ricusazione è impugnabile entro
10.
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC) la procedura di ricusazione
avendo natura sommaria (RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c con riferimenti). In concreto,
la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 22 gennaio 2015 (cfr. tracciamento
dell'invio n. __________ prodotto dalla Pretura), sicché il reclamo, introdotto
il 31 gennaio 2015 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempestivo.
2.
Il Pretore,
riassunti i motivi di ricusa previsti dal Codice di diritto processuale civile svizzero,
ha ritenuto che le lamentele sulla valutazione concernente la fondatezza della
pretesa avversaria non attengono alla procedura di ricusa “ritenuto peraltro
che il Giudice di pace adito non ha ancora emanato la sua sentenza, la quale,
ove ritenuta per avventura scorretta, potrà ancora essere oggetto di
impugnativa”. Egli ha poi accertato che il Giudice di pace ha trattato
correttamente la procedura di conciliazione, che la proposta di giudizio è
prevista dalla legge e che il fatto per l'istante di non ritenerla equa “appare
questione, oltre che soggettiva, priva di pertinenza, lo stesso, come ha poi
fatto, essendo legittimato a rifiutarla”. Tanto più, ha soggiunto il primo
giudice, se si pensa che “nella formulazione di una proposta di giudizio il
conciliatore deve spesso tenere conto di numerosi aspetti, quali la posizione
processuale delle parti, i documenti da questi portati in causa, i relativi
rischi di causa, nonché, non da ultimo, di un concetto generale di equità; ed è
proprio in tale ottica, ponderando tali elementi, che il Giudice di pace ha, secondo
il suo libero apprezzamento qui non censurabile, formulato una proposta di
giudizio alle parti, la quale, peraltro rifiutata pure dall'istante, non può
certo dirsi come esplicitamente o implicitamente sintomo di una prevenzione da
parte del giudice”. Né, ha epilogato, il fatto per il Giudice di pace di
essersi intrattenuto con CO 1 a discutere costituisce un motivo di ricusa, lo
stesso Giudice di pace avendo indicato di essersi limitato a spiegare “alcuni
aspetti procedurali alla controparte”, ciò che rientra nei suoi compiti. Ciò
premesso, il Pretore ha respinto l'istanza, fermo restando che “il Giudice di
pace può, in un'ottica di ripartizione interna degli incarti, delegare la
trattazione della procedura al suo supplente”.
3.
Nella fattispecie, RE
1.
ha presentato domanda di ricusa il 3 gennaio 2015, un mese e mezzo dopo avere
ricevuto l'ordinanza con cui il Giudice di pace lo invitava a presentare
osservazioni alla petizione avversaria e quasi un mese dopo avere ricevuto la
citazione all'udienza trasmessagli dallo stesso giudice. Ci si può chiedere se
l'istanza sia tempestiva, una tale domanda dovendo essere presentata non appena
la parte che intende promuoverla è a conoscenza del motivo di ricusazione, ritenuto
che chi tarda senza ragioni nel chiedere la ricusa è precluso dalla possibilità
di farlo ulteriormente (art. 49 cpv. 1 CPC; v. anche DTF 139 III 120 consid.
3.2
). Sia come sia, la questione può nondimeno rimanere indecisa, giacché –
come si vedrà in seguito – nella fattispecie il reclamo è in ogni caso destinato all'insuccesso.
4.
Il reclamante
lamenta innanzitutto il fatto che la decisione del Pretore sia “motivata da
soggettive interpretazioni delle dichiarazioni d'interesse personale della
controparte (Giudice di pace del circolo di Caneggio e RE 1) senza esigerne il
risconto oggettivo dei fatti”. Egli rimprovera al Pretore di avere ignorato “le
violazioni delle norme procedurali ai sensi degli art. 10.1 e 25.2 (LPAmm)”, il
Giudice di pace avendo da un canto acquisito agli atti “allegati giustificati
privi di firma della controparte” e non avendo d'altro canto verbalizzato
quanto detto nel corso dell'udienza di conciliazione. A suo dire, i gravi
errori procedurali commessi dal Giudice di pace ne giustificano la ricusa.
a) I presupposti della ricusazione sono già stati illustrati dal Pretore. Al
riguardo basti ricordare che l'istituto della ricusazione si inserisce nel
quadro delle misure volte ad assicurare uno svolgimento ordinato del processo.
La garanzia di un tribunale indipendente e imparziale, consacrata dall'art. 30
cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 CEDU – che su questo punto hanno la medesima portata
– conferisce il diritto all'astensione di un giudice la cui situazione o il cui
comportamento indizino dubbi di parzialità; essa mira a evitare che circostanze
estranee al processo possano influenzare la decisione a favore o a detrimento
di una parte. Per sua indole la ricusazione rimane tuttavia un provvedimento
eccezionale, prospettabile solo per motivi gravi e oggettivi. Essa non
presuppone un'effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione
d'animo non può essere dimostrata; bastano circostanze idonee a suscitare
apparenza di parzialità. Occorrono nondimeno circostanze concrete e oggettive:
semplici affermazioni fondate su sentimenti soggettivi di una parte non sono
sufficienti per sostanziare dubbi legittimi. Che una parte possa personalmente
avvertire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità
poco importa. Decisivo è sapere se tali apprensioni soggettive appaiano
oggettivamente giustificate (DTF 140 III 221 consid. 4.1 con riferimenti). Lo
scopo della ricusazione è – in sintesi – quello di assicurare alla parte un
giudice equanime e imparziale, non di garantirle la scelta del magistrato che
meglio le aggrada.
b) Ora,
contrariamente a quanto crede il reclamante, in concreto non ci si trova
confrontati con un procedimento amministrativo, ma con una vertenza che
soggiace al diritto privato. Alla fattispecie, dunque, non si applica la procedura
amministrativa, ma l'ordinamento processuale civile svizzero e segnatamente i
motivi di ricusa previsti dall'art. 47 CPC. Premesso ciò, come l'art. 10 cpv. 1
LPAmm, anche per l'art. 130 cpv. 1 CPC gli atti trasmessi al giudice devono
essere firmati. Sta di fatto che, in concreto, l'istanza dell'11 novembre 2014
è pacificamente sottoscritta da CO 1. Quanto ai documenti allegati all'istanza,
essi possono essere mere fotocopie (art. 180 cpv. 1 CPC). Non è dato di vedere
in quale violazione procedurale sia incorso il primo giudice, il quale si
esprimerà sulla valenza probatoria dei documenti prodotti dall'istante nell'ambito
della decisione finale.
c) Per
quanto riguarda l'obbligo di verbalizzare le allegazioni orali, come nella
procedura amministrativa (art. 25 cpv. 2 LPAmm), anche in quella civile vige
tale obbligo (art. 235 CPC). Se non che, un'eccezione è prevista per la procedura
di conciliazione, nella quale per garantire la confidenzialità della stessa e favorire
un'intesa tra le parti, le dichiarazioni delle parti non possono essere
verbalizzate (art. 205 cpv. 1 CPC). Anche al riguardo non è dato di vedere in
quale violazione procedurale il Giudice di pace sia incorso.
5.
Il reclamante si rammarica che il Pretore non ha considerato il fatto
“che l'accettazione da parte del
Giudice di pace __________ delle pretese della controparte […] ha scaturito un
più che fondato dubbio di non equità d'applicazione dei diritti legali e […] sulla sua imparzialità”.
a) In
concreto, come già rilevato dal Pretore, il giudice
ricusato non ha emanato alcuna decisione, né tantomeno ha accolto le domande di
CO 1, limitandosi, come giudice conciliatore a fare uso dell'opzione a disposizione dell'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali con valore
litigioso inferiore a fr. 5000.–, di formulare una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 lett. c
CPC). Ora, il mero esercizio delle funzioni di autorità di conciliazione (art. 201
CPC) non costituisce un motivo di ricusazione (art. 47 cpv. 2 lett. b CPC).
Certo, potrebbe invero porre problemi il caso di un giudice di pace che, nell'ambito
di una procedura di conciliazione, sottopone alle parti una proposta di
giudizio (art. 210 CPC) dopo aver svolto una procedura probatoria (art. 203
cpv. 2 CPC), tanto che questi non dovrebbe più poter giudicare una successiva
azione concernente la stessa controversia (Messaggio del
28.
giugno 2006 concernente il codice di procedura civile svizzero, FF 2006 pag.
6643; Cocchi in: Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 82; Tappy in: Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 46 ad art. 48; Wullschleger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 55 ad art. 47; Weber in: Basler Kommentar, ZPO,
2ª edizione, n. 54 ad art. 47). In
concreto, tuttavia, nemmeno il reclamante pretende che il Giudice di pace abbia
istruito la causa nel corso della procedura di conciliazione.
b) Per
di più, di regola, il magistrato che deve occuparsi del medesimo litigio in più
stadi, come il giudice di pace nelle vertenze di valore inferiore a fr. 5000.–,
non perde per questo fatto la sua indipendenza. Occorrono altri motivi per fondare
sospetti di parzialità, ovvero che egli abbia assunto su
determinati temi posizioni suscettibili di metterne oggettivamente in dubbio
l'equanimità. Ad estremi del genere il reclamante non allude sicché al riguardo
semplici impressioni soggettive non bastano per suffragare una domanda
di ricusa. Per il resto, emanare decisioni sfavorevoli a una parte non denota
una parvenza di prevenzione nei suoi confronti. È vero che degli errori
particolarmente gravi o ripetuti, che devono essere considerati delle
violazioni gravi di doveri e rivelano l'intenzione di nuocere, possono avere
per conseguenza la ricusazione (DTF 138 IV 146 consid. 2.3 con riferimenti), ma
nella fattispecie una simile costellazione non entra manifestamente in linea di
conto. Le semplici apprensioni soggettive del reclamante circa una prevenzione
di parzialità nei suoi confronti non appaiono chiaramente giustificate sotto un
profilo oggettivo.
6.
Per il reclamante il
fatto che nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2015 il Giudice di pace abbia proposto
di affidare la direzione del procedimento al suo supplente, evidenzia una sua
parzialità nel procedimento. Ora, è indubbio che il Giudice di pace si è detto
“pienamente d'accordo”, visti “i sentimenti di diffidenza” nei suoi confronti,
a delegare la causa al suo supplente, rilevando altresì, che qualora il
convenuto gli avesse manifestato la sua sfiducia, avrebbe risolto la questione
immediatamente affidando la trattazione del procedimento al suo sostituto
(osservazioni del 12 gennaio 2015, pag. 2). Ciò ancora non significa che egli
ravvisi un motivo di prevenzione tale da giustificare una sua ricusa (art. 47
cpv. 1 CPC). La sua dichiarazione non lascia, infatti, supporre un atteggiamento
interiore tale da indurre a concludere che egli non possa occuparsi del procedimento
in maniera indipendente e imparziale e statuire sulla causa, accertando i fatti
in conformità alle norme processuali e valutandoli secondo legge e giurisprudenza.
La proposta di essere sostituito dal giudice supplente denota semmai il
desiderio di assecondare la richiesta del convenuto e di trovare una rapida
soluzione.
Giovi nondimeno ricordare
al giudice di pace che tale volontà, seppur mossa da un intento lodevole, si
scontra con il chiaro tenore dell'art. 30 cpv. 1 LOG il quale prevede che un giudice
di pace può astenersi da una causa e farsi sostituire dal suo supplente soltanto “nei casi di ricusa, malattia,
assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo
esiga il funzionamento della Giudicatura”. Negli altri casi, si eluderebbe senza
valida ragione la garanzia del giudice naturale mentre le norme
sull'organizzazione giudiziaria perderebbero il loro senso.
7.
Se ne conclude che
nei motivi addotti dal reclamante non si ravvisano elementi oggettivamente
idonei a far nascere l'apparenza di un rischio di parzialità nella persona del
Giudice di pace adito. Il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare
all'opponente un'indennità di inconvenienza di fr. 300.– (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC), la redazione delle osservazioni al reclamo non avendogli causato spese
di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante. Non si attribuiscono indennità.
3. Notificazione a:
–
–
–
Giudicatura di Pace del Circolo di Caneggio, Vacallo.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.