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Decisione

16.2015.14

Domanda di ricusazione nei confronti di un Giudice di pace che nella procedura di conciliazione precedente la causa ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio

18 giugno 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza di

conciliazione del 13 maggio 2014 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del

circolo di Caneggio, chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di

conciliazione volto ad ottenere il pagamento di fr. 957.40 oltre a interessi al

5% dal 5 luglio 2012 e di complessivi fr. 58.– per le spese e la tassa d'incasso

del citato PE, così come il rigetto definitivo dell'opposizione ad esso interposta.

All'udienza del 10 settembre 2014 le parti non hanno raggiunto un accordo. Il 12

settembre 2014 il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una proposta di

giudizio nel senso che il convenuto versava all'istante fr. 650.– con

suddivisione delle spese processuali in ragione di metà ciascuna. Entrambe le

parti hanno rifiutato la proposta formulata dal Giudice di pace, il quale il 7

ottobre 2014 ha così rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. C 8

2014).

C. Con petizione dell'11

novembre 2014 CO 1 ha convenuto in giudizio davanti al medesimo giudice RE 1,

chiedendone la condanna al pagamento di fr. 957.40 oltre a interessi, spese esecutive

e quelle della procedura di conciliazione. Tra­scorso infruttuoso il termine

impartito al convenuto per deter­minarsi sulla petizione, l'8 dicembre 2014 il

Giudice di pace ha citato le parti a comparire all'udienza di discussione

fissata per il 12 gennaio 2015 alle ore 16.30 (inc. PS 46 2014).

D. Nel frattempo, il 3

gennaio 2015 RE 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud,

perché il Giudice di pace fosse ricusato. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio

2015 il Giudice di pace, pur non ravvisando alcun motivo di ricusazione, si è

detto disposto a delegare la trattazione della causa al proprio supplente. Il

14 gennaio 2015 CO 1 ha proposto invece la reiezione dell'istanza. Statuendo il

19 gennaio 2015 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese, con una

tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico dell'istante (inc. SO.2015.6).

E. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto al Tribunale cantonale amministrativo con un

reclamo del 31 gennaio 2015, chiedendo l'annullamento della decisione e la sua

riforma nel senso di accogliere la sua domanda di ricusazione. L'atto è stato

trasmesso a questa Camera per competenza. Invitati a formulare osservazioni, il

3 marzo 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, mentre l'8 marzo

2015 il Giudice di pace ha comunicato di non avere nulla da aggiungere rispetto

a quanto da lui espresso nelle proprie osservazioni del 12 gennaio 2015.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 50

cpv. 2 CPC le decisioni sulla domanda di ricusazione di una “persona che opera

in seno a un'autorità giudiziaria” ai sensi dell'art. 47 segg. CPC sono impugnabili

con reclamo. Ci si può chiedere se il reclamo in esame, ancorché il valore

litigioso della controversia sia inferiore a fr. 10 000.–, non vada trasmesso

alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello, com­petente per trattare i

reclami contro le decisioni sulle doman­de di ricusa in materia di diritto

delle obbligazioni (art. 48 lett. b cifra 1 e 2 LOG) e che già si è occupata di

un reclamo analogo (II CCA, sentenza inc. 12.2014.126 del 12 gennaio 2015,

consid. 4). La questione può rimanere indecisa, giacché per finire la trasmissione

si risolverebbe in un mero esercizio di forma, il rimedio – come si vedrà in

appresso – è in ogni modo manifestamente infondato.

Quanto alla

tempestività, la decisione sulla domanda di ricusazione è impugnabile entro

10.

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC) la procedura di ricusazione

avendo natura sommaria (RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c con riferimenti). In concreto,

la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 22 gennaio 2015 (cfr. tracciamento

dell'invio n. __________ prodotto dalla Pretura), sicché il reclamo, introdotto

il 31 gennaio 2015 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempestivo.

2.

Il Pretore,

riassunti i motivi di ricusa previsti dal Codice di diritto processuale civile svizzero,

ha ritenuto che le lamentele sulla valutazione concernente la fondatezza della

pretesa avversaria non attengono alla procedura di ricusa “ritenuto peraltro

che il Giudice di pace adito non ha ancora emanato la sua sentenza, la quale,

ove ritenuta per avventura scorretta, potrà ancora essere oggetto di

impugnativa”. Egli ha poi accertato che il Giudice di pace ha trattato

correttamente la procedura di conciliazione, che la proposta di giudizio è

prevista dalla legge e che il fatto per l'istante di non ritenerla equa “appare

questione, oltre che soggettiva, priva di pertinenza, lo stesso, come ha poi

fatto, essendo legittimato a rifiutarla”. Tanto più, ha soggiunto il primo

giudice, se si pensa che “nella formulazione di una proposta di giudizio il

conciliatore deve spesso tenere conto di numerosi aspetti, quali la posizione

processuale delle parti, i documenti da questi portati in causa, i relativi

rischi di causa, nonché, non da ultimo, di un concetto generale di equità; ed è

proprio in tale ottica, ponderando tali elementi, che il Giudice di pace ha, secondo

il suo libero apprezzamento qui non censurabile, formulato una proposta di

giudizio alle parti, la quale, peraltro rifiutata pure dall'istante, non può

certo dirsi come esplicitamente o implicitamente sintomo di una prevenzione da

parte del giudice”. Né, ha epilogato, il fatto per il Giudice di pace di

essersi intrattenuto con CO 1 a discutere costituisce un motivo di ricusa, lo

stesso Giudice di pace avendo indicato di essersi limitato a spiegare “alcuni

aspetti procedurali alla controparte”, ciò che rientra nei suoi compiti. Ciò

premesso, il Pretore ha respinto l'istanza, fermo restando che “il Giudice di

pace può, in un'ottica di ripartizione interna degli incarti, delegare la

trattazione della procedura al suo supplente”.

3.

Nella fattispecie, RE

1.

ha presentato domanda di ricusa il 3 gennaio 2015, un mese e mezzo dopo avere

ricevuto l'ordinanza con cui il Giudice di pace lo invitava a presentare

osservazioni alla petizione avversaria e quasi un mese dopo avere ricevuto la

citazione all'udienza trasmessagli dallo stesso giudice. Ci si può chiedere se

l'istanza sia tempestiva, una tale domanda dovendo essere presentata non appena

la parte che intende promuoverla è a conoscenza del motivo di ricusazione, ritenuto

che chi tarda senza ragioni nel chiedere la ricusa è precluso dalla possibilità

di farlo ulteriormente (art. 49 cpv. 1 CPC; v. anche DTF 139 III 120 consid.

3.2

). Sia come sia, la questione può nondimeno rimanere indecisa, giacché –

come si vedrà in seguito – nella fattispecie il reclamo è in ogni caso destinato all'insuccesso.

4.

Il reclamante

lamenta innanzitutto il fatto che la decisione del Pretore sia “motivata da

soggettive interpretazioni delle dichiarazioni d'interesse personale della

controparte (Giudice di pace del circolo di Caneggio e RE 1) senza esigerne il

risconto og­gettivo dei fatti”. Egli rimprovera al Pretore di avere ignorato “le

violazioni delle norme procedurali ai sensi degli art. 10.1 e 25.2 (LPAmm)”, il

Giudice di pace avendo da un canto acquisito agli atti “allegati giustificati

privi di firma della controparte” e non avendo d'altro canto verbalizzato

quanto detto nel corso dell'udienza di conciliazione. A suo dire, i gravi

errori procedurali com­messi dal Giudice di pace ne giustificano la ricusa.

a) I presupposti della ricusazione sono già stati illustrati dal Pretore. Al

riguardo basti ricordare che l'istituto della ricusazione si inserisce nel

quadro delle misure volte ad assicurare uno svolgimento ordinato del processo.

La garanzia di un tribunale indipendente e imparziale, consacrata dall'art. 30

cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 CEDU – che su questo punto hanno la medesima portata

– conferisce il diritto all'astensione di un giudice la cui situazione o il cui

comportamento indizino dubbi di parzialità; essa mira a evitare che circostanze

estranee al processo possano influenzare la decisione a favore o a detrimento

di una parte. Per sua indole la ricusazione rimane tuttavia un provvedimento

eccezionale, prospettabile solo per motivi gravi e oggettivi. Essa non

presuppone un'effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione

d'animo non può essere dimostrata; bastano circostanze idonee a suscitare

apparenza di parzialità. Occorrono nondimeno circostanze concrete e oggettive:

semplici affermazioni fondate su sentimenti soggettivi di una parte non sono

sufficienti per sostanziare dubbi legittimi. Che una parte possa personalmente

avvertire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità

poco importa. Decisivo è sapere se tali apprensioni soggettive appaiano

oggettivamente giustificate (DTF 140 III 221 consid. 4.1 con riferimenti). Lo

scopo della ricusazione è – in sintesi – quello di assicurare alla parte un

giudice equanime e imparziale, non di garantirle la scelta del magistrato che

meglio le aggrada.

b) Ora,

contrariamente a quanto crede il reclamante, in concreto non ci si trova

confrontati con un procedimento amministrativo, ma con una vertenza che

soggiace al diritto privato. Alla fattispecie, dunque, non si applica la procedura

amministrativa, ma l'ordinamento processuale civile svizzero e segnatamente i

motivi di ricusa previsti dall'art. 47 CPC. Premesso ciò, come l'art. 10 cpv. 1

LPAmm, anche per l'art. 130 cpv. 1 CPC gli atti trasmessi al giudice devono

essere firmati. Sta di fatto che, in concreto, l'istanza dell'11 novembre 2014

è pacificamente sottoscritta da CO 1. Quanto ai documenti allegati all'istanza,

essi possono essere mere fotocopie (art. 180 cpv. 1 CPC). Non è dato di vedere

in quale violazione procedurale sia incorso il primo giudice, il quale si

esprimerà sulla valenza probatoria dei documenti prodotti dall'istante nell'ambito

della decisione finale.

c) Per

quanto riguarda l'obbligo di verbalizzare le allegazioni orali, come nella

procedura amministrativa (art. 25 cpv. 2 LPAmm), anche in quella civile vige

tale obbligo (art. 235 CPC). Se non che, un'eccezione è prevista per la procedura

di conciliazione, nella quale per garantire la confidenzialità della stessa e favorire

un'intesa tra le parti, le dichiarazioni delle parti non possono essere

verbalizzate (art. 205 cpv. 1 CPC). Anche al riguardo non è dato di vedere in

quale violazione procedurale il Giudice di pace sia incorso.

5.

Il reclamante si rammarica che il Pretore non ha considerato il fatto

“che l'accettazione da parte del

Giudice di pace __________ delle pretese della controparte […] ha scaturito un

più che fondato dubbio di non equità d'applicazione dei diritti legali e […] sulla sua imparzialità”.

a) In

concreto, come già rilevato dal Pretore, il giudice

ricusato non ha emanato alcuna decisione, né tantomeno ha accolto le domande di

CO 1, limitandosi, come giudice conciliatore a fare uso dell'opzione a disposizione dell'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali con valore

litigioso inferiore a fr. 5000.–, di formulare una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 lett. c

CPC). Ora, il mero esercizio delle funzioni di autorità di conciliazione (art. 201

CPC) non costituisce un motivo di ricusazione (art. 47 cpv. 2 lett. b CPC).

Certo, potrebbe invero porre problemi il caso di un giudice di pace che, nell'ambito

di una procedura di conciliazione, sottopone alle parti una proposta di

giudizio (art. 210 CPC) dopo aver svolto una procedura probatoria (art. 203

cpv. 2 CPC), tanto che questi non dovrebbe più poter giudicare una successiva

azione concernente la stessa controversia (Messaggio del

28.

giugno 2006 concernente il codice di procedura civile svizzero, FF 2006 pag.

6643; Cocchi in: Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 82; Tappy in: Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 46 ad art. 48; Wullschleger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori],

Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 55 ad art. 47; Weber in: Basler Kommentar, ZPO,

2ª edizione, n. 54 ad art. 47). In

concreto, tuttavia, nemmeno il reclamante pretende che il Giudice di pace abbia

istruito la causa nel corso della procedura di conciliazione.

b) Per

di più, di regola, il magistrato che deve occuparsi del medesimo litigio in più

stadi, come il giudice di pace nelle vertenze di valore inferiore a fr. 5000.–,

non perde per questo fatto la sua indipendenza. Occorrono altri motivi per fondare

sospetti di parzialità, ovvero che egli abbia assunto su

determinati temi posizioni suscettibili di metterne oggettivamente in dubbio

l'equanimità. Ad estremi del genere il reclamante non allude sicché al riguardo

semplici impressioni soggettive non bastano per suffragare una domanda

di ricusa. Per il resto, emanare decisioni sfavorevoli a una parte non denota

una parvenza di prevenzione nei suoi confronti. È vero che degli errori

particolarmente gravi o ripetuti, che devono essere considerati delle

violazioni gravi di doveri e rivelano l'intenzione di nuocere, possono avere

per conseguenza la ricusazione (DTF 138 IV 146 consid. 2.3 con riferimenti), ma

nella fattispecie una simile costellazione non entra manifestamente in linea di

conto. Le semplici apprensioni soggettive del reclamante circa una prevenzione

di parzialità nei suoi confronti non appaiono chiaramente giustificate sotto un

profilo oggettivo.

6.

Per il reclamante il

fatto che nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2015 il Giudice di pace abbia proposto

di affidare la direzione del procedimento al suo supplente, evidenzia una sua

parzialità nel procedimento. Ora, è indubbio che il Giudice di pace si è detto

“pienamente d'accordo”, visti “i sentimenti di diffidenza” nei suoi confronti,

a delegare la causa al suo supplente, rilevando altresì, che qualora il

convenuto gli avesse manifestato la sua sfiducia, avrebbe risolto la questione

immediatamente affidando la trattazione del procedimento al suo sostituto

(osservazioni del 12 gennaio 2015, pag. 2). Ciò ancora non significa che egli

ravvisi un motivo di prevenzione tale da giustificare una sua ricusa (art. 47

cpv. 1 CPC). La sua dichiarazione non lascia, infatti, supporre un atteggiamento

interiore tale da indurre a concludere che egli non possa occuparsi del procedimento

in maniera indipendente e imparziale e statuire sulla causa, accertando i fatti

in conformità alle norme processuali e valutandoli secondo legge e giurisprudenza.

La proposta di essere sostituito dal giudice supplente denota semmai il

desiderio di assecondare la richiesta del convenuto e di trovare una rapida

soluzione.

Giovi nondimeno ricordare

al giudice di pace che tale volontà, seppur mossa da un intento lodevole, si

scontra con il chiaro tenore dell'art. 30 cpv. 1 LOG il quale prevede che un giudice

di pace può astenersi da una causa e farsi sostituire dal suo supplente soltanto “nei casi di ricusa, malattia,

assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo

esiga il funzionamento della Giudicatura”. Negli altri casi, si eluderebbe senza

valida ragione la garanzia del giudice naturale mentre le norme

sull'organizzazione giudiziaria perderebbero il loro senso.

7.

Se ne conclude che

nei motivi addotti dal reclamante non si ravvisano elementi oggettivamente

idonei a far nascere l'apparenza di un rischio di parzialità nella persona del

Giudice di pace adito. Il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso. Le spese

giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare

all'opponente un'indennità di inconvenienza di fr. 300.– (art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC), la redazione delle osservazioni al reclamo non avendogli causato spese

di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante. Non si attribuiscono indennità.

3. Notificazione a:

Giudicatura di Pace del Circolo di Caneggio, Vacallo.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.