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Decisione

16.2015.15

Mandato - richiesta di rinvio dell'udienza

6 dicembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 18 dicembre 2014 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Vezia

di convocare RE 1, padre di S__________, a un tentativo di conciliazione volto

a obbligarlo a versargli fr. 1000.–. Il 23 dicembre

2014 il Giudice di pace ha notificato l'istanza alle parti e le ha citate a

comparire personalmente all'udienza del 13 gennaio 2015 alle ore 14.30 per

procedere alla conciliazione, rendendole attente sulle conseguenze in caso di

mancata comparizione (art. 206 CPC). A una richiesta telefonica del convenuto

volta al rinvio dell'udienza, il Giudice di pace ha invitato la parte a

presentarla per iscritto. Con lettera datata 11 gennaio 2015 ma trovata nella cassetta

delle lettere del Comune di Vezia il mattino del 13 gennaio 2015 e consegnata al

Giudice di pace poco prima delle 14.30, RE 1 ha chiesto il rinvio dell'udienza

per pregressi impegni di lavoro nella Svizzera francese. Il Giudice di pace non

ha concesso il rinvio e l'udienza si è svolta alla presenza del solo istante, il

quale ha confermato la sua domanda e chiesto l'emanazione di una decisione ai

sensi dell'art. 212 CPC.

C. Statuendo

il 19 gennaio 2015 il Giudice di pace ha respinto la domanda di rinvio,

ritenendola tardiva, e ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare

all'istante fr. 1000.–. Le spese processuali di fr. 125.– sono state poste a

carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 115.–.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio

2015 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti

al Giudice di pace per procedere a una nuova udienza. Nelle sue osservazioni

del 2 aprile 2015 CO 1 ha proposto la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art.

212.

cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 3ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto

il 20 gennaio 2015, sicché il reclamo, introdotto il 12

febbraio 2015, è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il Giudice di pace

ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza di conciliazione fissata per il

13.

gennaio 2015 non ritenendola giustificata, poiché il convenuto

“contrariamente alle istruzioni telefoniche [da lui] impartite […], non ha dato

seguito tempestivamente alla presentazione della richiesta scritta di rinvio,

non avendola trasmessa per posta ma avendola imbucata, soltanto la mattina

stessa dell'udienza, nella buca delle lettere del Municipio di __________”. Il reclamante contesta tale accertamento, facendo valere

che il plico contenente la richiesta di rinvio è stato imbucato il venerdì 9

gennaio 2015. Egli ritiene inoltre, che trattandosi di una procedura

proponibile anche oralmente, una richiesta di rinvio poteva anche essere formulata

in tale forma, donde la tempestività della stessa. In sintesi, egli lamenta

un errato accertamento dei fatti e una violazione degli art. 53 e 135 CPC.

a)

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale

(art. 29 cpv. 2 Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione

implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere

dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con

rinvio). Ora, qualora una parte sia impossibilitata a partecipare a un'udienza,

essa può chiederne il rinvio. Giusta l'art. 135 lett. b CPC il

giudice può rinviare la comparizione se una richiesta è presentata

tempestivamente e i motivi sono sufficienti. Nell'esercitare

il suo potere di apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la

norma, ma deve procedere a una ponderazione tra l'interesse a una trattazione

celere della causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 135 CPC), esigendo perlomeno che il

richiedente renda verosimile il motivo d'impedimento e l'impossibilità

oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze

con altri impegni professionali, che gli stessi non sono stati appositamente assunti

o misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza (CEF sentenza inc.

14.2015.144

del 17 novembre 2015, consid. 2.3; Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag.

565.

ad art. 135 CPC). La richiesta di rinvio dev'essere formulata non appena la

parte è a conoscenza del motivo giustificante il rinvio. Una richiesta

formulata il giorno precedente l'udienza o addirittura il giorno stesso, sarà accolta

soltanto se è invocato un motivo grave (Bohnet,

op. cit., n. 10 ad art. 135 CPC).

b) Ora,

che gli atti di causa debbano essere trasmessi al giudice in forma cartacea e

firmati è vero (art. 30 CPC). Una richiesta di rinvio, tuttavia, non è soggetta

a forma e può essere formulata oralmente o per telefono (Bühler in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª

edizione, n. 11. ad art. 135; Frei

in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012,

n. 13 ad art. 135; A. Staehelin

in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 148). Vi è pertanto da chiedersi se il Giudice

di pace, che ammette di avere ricevuto una telefonata dal convenuto, potesse

respingere la richiesta di rinvio poiché tardiva, la decisione sul rinvio potendo

essere comunicata alle parti oralmente, per telefono, per fax o per e-mail (Bühler, op. cit., n. 27 ad art. 135).

Resta

il fatto che il reclamante non rende verosimile il motivo dell'impedimento. Per

tacere del fatto che motivi professionali non sono di principio idonei a giustificare

una richiesta di rinvio, salvo casi particolari (cfr. Bühler, op. cit., n.

23.

seg. ad art. 135; Weber in:

Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione,

n. 3 ad art. 135; Huber in:

Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 10 ad art. 135), in concreto l'impedimento

lavorativo era già noto al momento in cui il reclamante ha ricevuto la convocazione

all'udienza, il 24 dicembre 2014. E malgrado ciò, egli non spiega perché non si

sia attivato celermente, né pretende che l'impiego lavorativo fosse

strettamente personale da non potere essere svolto da altri. Al contrario, egli

lamenta di avere inutilmente chiesto un rimpiazzo, ma tale asserzione non è

resa verosimile. Né, per avventura, il reclamante pretende che dalla citazione

all'udienza fosse intervenuto un grave motivo o un'urgenza tale da impedirgli

di presentarsi davanti al Giudice di pace. In

siffatte circostanze la decisione del primo giudice di non concedere un rinvio

potrà fors'anche apparire severa, ma non costituisce un errore di diritto.

4.

Il

reclamante espone poi le ragioni per le quali rifiuta il pagamento delle prestazioni

dell'istante, sostenendo in sintesi che né lui né sua moglie hanno acconsentito

a che la figlia, a quel tempo minorenne, si sottoponesse a sedute di massaggio

e di esercizi posturali. Egli soggiunge che in un primo tempo era convinto che CO

1.

fosse un terapista della schiena ma solo quando la

cassa malati della figlia ha rifiutato il rimborso dei trattamenti ha saputo

che non lo era. E se la trasmissione della fattura dell'istante alla cassa

malati può considerarsi una ratifica

del contratto, questa era però invalida poiché inficiata da vizio del consenso

per dolo. Se non che, l'art. 326

cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di

nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de

procédure civile commenté, op. cit., n. 2 ad art. 326). Ne segue che le contestazioni

del convenuto, formulate per la prima volta in questa sede, sono inammissibili.

In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto, dev'essere respinto.

5.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo

di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.