16.2015.15
Mandato - richiesta di rinvio dell'udienza
6 dicembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.15
Lugano
6 dicembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 febbraio 2015 presentato dal
RE 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 19 gennaio 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Vezia nella causa n. 476-LXII (mandato) promossa nei suoi confronti con
istanza del 18 dicembre 2014 da
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 14
aprile 2014 CO 1 ha emesso una fattura di complessivi fr. 1000.– per dieci
sedute di massaggi classici cui S__________, all'epoca diciasettenne, si era sottoposta
nel corso dei primi mesi del 2014. La fattura è rimasta impagata.
Fatti
B. Il 18 dicembre 2014 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Vezia
di convocare RE 1, padre di S__________, a un tentativo di conciliazione volto
a obbligarlo a versargli fr. 1000.–. Il 23 dicembre
2014 il Giudice di pace ha notificato l'istanza alle parti e le ha citate a
comparire personalmente all'udienza del 13 gennaio 2015 alle ore 14.30 per
procedere alla conciliazione, rendendole attente sulle conseguenze in caso di
mancata comparizione (art. 206 CPC). A una richiesta telefonica del convenuto
volta al rinvio dell'udienza, il Giudice di pace ha invitato la parte a
presentarla per iscritto. Con lettera datata 11 gennaio 2015 ma trovata nella cassetta
delle lettere del Comune di Vezia il mattino del 13 gennaio 2015 e consegnata al
Giudice di pace poco prima delle 14.30, RE 1 ha chiesto il rinvio dell'udienza
per pregressi impegni di lavoro nella Svizzera francese. Il Giudice di pace non
ha concesso il rinvio e l'udienza si è svolta alla presenza del solo istante, il
quale ha confermato la sua domanda e chiesto l'emanazione di una decisione ai
sensi dell'art. 212 CPC.
C. Statuendo
il 19 gennaio 2015 il Giudice di pace ha respinto la domanda di rinvio,
ritenendola tardiva, e ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare
all'istante fr. 1000.–. Le spese processuali di fr. 125.– sono state poste a
carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 115.–.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio
2015 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti
al Giudice di pace per procedere a una nuova udienza. Nelle sue osservazioni
del 2 aprile 2015 CO 1 ha proposto la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art.
212.
cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto
il 20 gennaio 2015, sicché il reclamo, introdotto il 12
febbraio 2015, è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il Giudice di pace
ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza di conciliazione fissata per il
13.
gennaio 2015 non ritenendola giustificata, poiché il convenuto
“contrariamente alle istruzioni telefoniche [da lui] impartite […], non ha dato
seguito tempestivamente alla presentazione della richiesta scritta di rinvio,
non avendola trasmessa per posta ma avendola imbucata, soltanto la mattina
stessa dell'udienza, nella buca delle lettere del Municipio di __________”. Il reclamante contesta tale accertamento, facendo valere
che il plico contenente la richiesta di rinvio è stato imbucato il venerdì 9
gennaio 2015. Egli ritiene inoltre, che trattandosi di una procedura
proponibile anche oralmente, una richiesta di rinvio poteva anche essere formulata
in tale forma, donde la tempestività della stessa. In sintesi, egli lamenta
un errato accertamento dei fatti e una violazione degli art. 53 e 135 CPC.
a)
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale
(art. 29 cpv. 2 Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione
implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere
dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con
rinvio). Ora, qualora una parte sia impossibilitata a partecipare a un'udienza,
essa può chiederne il rinvio. Giusta l'art. 135 lett. b CPC il
giudice può rinviare la comparizione se una richiesta è presentata
tempestivamente e i motivi sono sufficienti. Nell'esercitare
il suo potere di apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la
norma, ma deve procedere a una ponderazione tra l'interesse a una trattazione
celere della causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 135 CPC), esigendo perlomeno che il
richiedente renda verosimile il motivo d'impedimento e l'impossibilità
oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze
con altri impegni professionali, che gli stessi non sono stati appositamente assunti
o misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza (CEF sentenza inc.
14.2015.144
del 17 novembre 2015, consid. 2.3; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag.
565.
ad art. 135 CPC). La richiesta di rinvio dev'essere formulata non appena la
parte è a conoscenza del motivo giustificante il rinvio. Una richiesta
formulata il giorno precedente l'udienza o addirittura il giorno stesso, sarà accolta
soltanto se è invocato un motivo grave (Bohnet,
op. cit., n. 10 ad art. 135 CPC).
b) Ora,
che gli atti di causa debbano essere trasmessi al giudice in forma cartacea e
firmati è vero (art. 30 CPC). Una richiesta di rinvio, tuttavia, non è soggetta
a forma e può essere formulata oralmente o per telefono (Bühler in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª
edizione, n. 11. ad art. 135; Frei
in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012,
n. 13 ad art. 135; A. Staehelin
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 148). Vi è pertanto da chiedersi se il Giudice
di pace, che ammette di avere ricevuto una telefonata dal convenuto, potesse
respingere la richiesta di rinvio poiché tardiva, la decisione sul rinvio potendo
essere comunicata alle parti oralmente, per telefono, per fax o per e-mail (Bühler, op. cit., n. 27 ad art. 135).
Resta
il fatto che il reclamante non rende verosimile il motivo dell'impedimento. Per
tacere del fatto che motivi professionali non sono di principio idonei a giustificare
una richiesta di rinvio, salvo casi particolari (cfr. Bühler, op. cit., n.
23.
seg. ad art. 135; Weber in:
Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione,
n. 3 ad art. 135; Huber in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 10 ad art. 135), in concreto l'impedimento
lavorativo era già noto al momento in cui il reclamante ha ricevuto la convocazione
all'udienza, il 24 dicembre 2014. E malgrado ciò, egli non spiega perché non si
sia attivato celermente, né pretende che l'impiego lavorativo fosse
strettamente personale da non potere essere svolto da altri. Al contrario, egli
lamenta di avere inutilmente chiesto un rimpiazzo, ma tale asserzione non è
resa verosimile. Né, per avventura, il reclamante pretende che dalla citazione
all'udienza fosse intervenuto un grave motivo o un'urgenza tale da impedirgli
di presentarsi davanti al Giudice di pace. In
siffatte circostanze la decisione del primo giudice di non concedere un rinvio
potrà fors'anche apparire severa, ma non costituisce un errore di diritto.
4.
Il
reclamante espone poi le ragioni per le quali rifiuta il pagamento delle prestazioni
dell'istante, sostenendo in sintesi che né lui né sua moglie hanno acconsentito
a che la figlia, a quel tempo minorenne, si sottoponesse a sedute di massaggio
e di esercizi posturali. Egli soggiunge che in un primo tempo era convinto che CO
1.
fosse un terapista della schiena ma solo quando la
cassa malati della figlia ha rifiutato il rimborso dei trattamenti ha saputo
che non lo era. E se la trasmissione della fattura dell'istante alla cassa
malati può considerarsi una ratifica
del contratto, questa era però invalida poiché inficiata da vizio del consenso
per dolo. Se non che, l'art. 326
cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di
nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de
procédure civile commenté, op. cit., n. 2 ad art. 326). Ne segue che le contestazioni
del convenuto, formulate per la prima volta in questa sede, sono inammissibili.
In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto, dev'essere respinto.
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo
di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.