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Decisione

16.2015.16

Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - notificazione del primo atto di una procedura di conciliazione

23 maggio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 25

novembre 2014 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso,

chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il

pagamento di complessivi fr. 3713.51, corrispondenti al saldo delle menzionate fatture,

a fr. 598.25 per interessi di mora al 5% calcolati su fr. 3024.40 dal 10

dicembre 2010 al 25 novembre 2014, a fr. 73.30 per le spese del precetto esecutivo

e a fr. 17.55 per la tassa d'incasso. Il 1° dicembre 2014 il Giudice di pace ha

citato le parti a comparire all'udienza del 13 gennaio 2015 per procedere al tentativo

di conciliazione e le ha avvertite “sulle conseguenze in caso di mancata

comparizione (art. 206 CPC)”. All'udienza di conciliazione, tenutasi alla sola

presenza dell'istante, questi ha ridotto la sua pretesa a fr. 2000.– e chiesto

al Giudice di pace di decidere la controversia ai sensi dell'art. 212 CPC.

C. Statuendo il 19

gennaio 2015 il Giudice di pace ha obbligato il convenuto a versare all'istante

fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2012 e ha rigettato in via definitiva l'opposizione al predetto PE

per il medesimo importo, oltre a fr. 73.30 di spese esecutive. Le spese

processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a

rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

D. Il 27 gennaio 2015 RE

1 si è rivolto al Giudice di pace comunicandogli il suo disaccordo alla

decisione appena citata. L'atto è stato trasmesso a questa Camera per essere

trattato quale reclamo. Invitato a presentare osservazioni, il 12 marzo 2015 la

CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 18 marzo 2015 il reclamante

ha presentano una replica spontanea.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212

cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212).

Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto

il 20 gennaio 2015 sicché il reclamo, introdotto il 27 gennaio 2015, è ricevibile.

2.

Nella

procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC),

non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la documentazione allegata da RE 1 al suo reclamo e alla sua replica

spontanea, non sottoposta al primo giudice, non è pertanto ricevibile.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Al riguardo,

nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che in assenza del

convenuto all'udienza le due fatture, rimaste incontestate, “provano la

fondatezza della domanda di causa dell'istante”. Preso atto che all'udienza del

13.

gennaio 2015 l'istante aveva ridotto la sua pretesa a fr. 2000.–, il primo

giudice ha accolto l'istanza entro tale limite.

4.

Il reclamante si

duole innanzitutto di non avere potuto partecipare all'udienza di conciliazione

del 13 gennaio 2015, non essendogli pervenuta la relativa citazione. Egli

lamenta pertanto la violazione della garanzia di una citazione regolare e il

suo diritto di essere sentito. Questa censura dev'essere esaminata

prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e

art. 53 CPC), ha natura formale e la sua lesione comporta di regola

l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza

del reclamo nel merito (DTF 141 V 563 consid. 3 con rinvii).

a) Per l'art. 138 CPC la notificazione di una citazione

è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta

(cpv. 1) e si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal

destinatario (cpv. 2). La notificazione si ritiene altresì avvenuta,

segnatamente, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo

giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario

dovesse aspettarsi una notificazione (cpv. 3 lett. a CPC). Un rapporto

procedurale, che impone alle parti di comportarsi conformemente alla buona

fede, vale a dire, in particolare, di adoperarsi affinché gli atti giudiziari riguardanti

la procedura possano essere loro notificati, sorge tuttavia soltanto con la litispendenza

(sentenza del Tribunale federale 5A_466/2012 del 4 settembre 2012 consid. 4.1.1

con riferimento a DTF 138 III 225 consid. 3.1; Bohnet,

CPC annoté, Neuchâtel 2016, n. 10 pag. 297).

b) In concreto, dagli atti risulta che la busta

contenente la citazione all'udienza di conciliazione fissata per il 13 gennaio

2015.

alle ore 14.15 è stata spedita mediante plico raccomandato al convenuto

all'indirizzo “__________, __________” lunedì 1° dicembre 2014. Un tentativo di

recapito al destinatario è avvenuto l'indomani, martedì 2 dicembre 2014 e lo

stesso giorno è stato lasciato un invito di ritiro. Nel termine di giacenza di

7.

giorni il destinatario non ha ritirato l'invio, il quale il 10 dicembre 2014

è stato rispedito alla Giudicatura di pace (cfr. tracciamento degli invii

postali, numero dell'invio 98__________). Nel caso in esame tuttavia non vi è alcun elemento negli atti che permetta di ritenere

che il convenuto avrebbe dovuto ipotizzare l'avvio di un procedimento giudiziario

nei suoi confronti. Certo la CO 1 gli aveva fatto intimare un precetto esecutivo al

quale l'escusso ha interposto opposizione. Tuttavia, il processo giudiziario di

rigetto dell'opposizione, conseguente all'opposizione da parte del debitore al

precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo

procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente

mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione

per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola opposizione al

precetto esecutivo (DTF 138 III 228 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD

I-2013 pag. 809 n. 39c,).

Per di più, la finzione nemmeno entra in linea di conto in

caso di notifica di un atto introduttivo di causa. In particolare, non viene in

linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a vanificare

la notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto dell'invio

raccomandato contenente la citazione al dibattimento indetto nel contesto di

una procedura di conciliazione. In casi del genere, pertanto, la finzione di

cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica e si giustifica un rinnovo

della notifica (nel medesimo senso: CCR sentenza

inc. 16.2014.52 del 3 marzo 2015 consid. 4b con riferimenti).

c) Se

ne conclude, nelle circostanze descritte, che il Giudice di pace, dopo essersi

visto ritornare il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di

conciliazione come “non ritirato” non poteva far capo alla finzione dell'art.

138.

cpv. 3 lett. a CPC. La decisione impugnata, frutto di un'errata

applicazione del diritto procedurale e di una violazione del diritto di essere

sentito delle parti, deve così essere annullata e l'incarto va rinviato al Giudice

di pace, affinché proceda a un nuovo giudizio, previa

riconvocazione delle parti alla conciliazione.

5.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi

di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri. Non si pone

problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, il reclamante

essendosi difeso da solo e non avendo patito spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti

sono ritornati al Giudice di pace di Paradiso affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.