16.2015.16
Contratto d'appalto - diritto di essere sentito - notificazione del primo atto di una procedura di conciliazione
23 maggio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.16
Lugano
23 maggio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 27 gennaio 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 19 gennaio 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa E14-055 (contratto d'appalto) promossa con istanza del 25 novembre 2014 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 10 novembre 2010
la CO 1, che gestisce un cantiere nautico a __________, ha trasmesso a RE 1 una
fattura di fr. 180.55 per la revisione dello sterzo della sua imbarcazione. Il
25 maggio 2011 la ditta ha inviato al cliente un'altra fattura di complessivi fr.
4843.85 per i lavori di svernamento e per quelli necessari a superare il collaudo
del natante. Il committente, dopo avere contestato il 31 maggio 2011 l'ammontare
di quest'ultima fattura, ha versato un acconto di fr. 2000.–. Sollecitato senza
esito il pagamento dello scoperto, il 18 settembre 2014 la CO
1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 3510.40 oltre interessi al 5% dal 10
dicembre 2010, indicando quale titolo di credito “Fatt. 20110287 del 25.05.2011
e 20101216 del 10.11.2010, spese per solleciti e spese esecutive”, al quale
l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con istanza del 25
novembre 2014 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso,
chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il
pagamento di complessivi fr. 3713.51, corrispondenti al saldo delle menzionate fatture,
a fr. 598.25 per interessi di mora al 5% calcolati su fr. 3024.40 dal 10
dicembre 2010 al 25 novembre 2014, a fr. 73.30 per le spese del precetto esecutivo
e a fr. 17.55 per la tassa d'incasso. Il 1° dicembre 2014 il Giudice di pace ha
citato le parti a comparire all'udienza del 13 gennaio 2015 per procedere al tentativo
di conciliazione e le ha avvertite “sulle conseguenze in caso di mancata
comparizione (art. 206 CPC)”. All'udienza di conciliazione, tenutasi alla sola
presenza dell'istante, questi ha ridotto la sua pretesa a fr. 2000.– e chiesto
al Giudice di pace di decidere la controversia ai sensi dell'art. 212 CPC.
C. Statuendo il 19
gennaio 2015 il Giudice di pace ha obbligato il convenuto a versare all'istante
fr. 2000.– oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2012 e ha rigettato in via definitiva l'opposizione al predetto PE
per il medesimo importo, oltre a fr. 73.30 di spese esecutive. Le spese
processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.
D. Il 27 gennaio 2015 RE
1 si è rivolto al Giudice di pace comunicandogli il suo disaccordo alla
decisione appena citata. L'atto è stato trasmesso a questa Camera per essere
trattato quale reclamo. Invitato a presentare osservazioni, il 12 marzo 2015 la
CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il 18 marzo 2015 il reclamante
ha presentano una replica spontanea.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212
cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212).
Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto
il 20 gennaio 2015 sicché il reclamo, introdotto il 27 gennaio 2015, è ricevibile.
2.
Nella
procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC),
non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la
produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la documentazione allegata da RE 1 al suo reclamo e alla sua replica
spontanea, non sottoposta al primo giudice, non è pertanto ricevibile.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Al riguardo,
nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che in assenza del
convenuto all'udienza le due fatture, rimaste incontestate, “provano la
fondatezza della domanda di causa dell'istante”. Preso atto che all'udienza del
13.
gennaio 2015 l'istante aveva ridotto la sua pretesa a fr. 2000.–, il primo
giudice ha accolto l'istanza entro tale limite.
4.
Il reclamante si
duole innanzitutto di non avere potuto partecipare all'udienza di conciliazione
del 13 gennaio 2015, non essendogli pervenuta la relativa citazione. Egli
lamenta pertanto la violazione della garanzia di una citazione regolare e il
suo diritto di essere sentito. Questa censura dev'essere esaminata
prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e
art. 53 CPC), ha natura formale e la sua lesione comporta di regola
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza
del reclamo nel merito (DTF 141 V 563 consid. 3 con rinvii).
a) Per l'art. 138 CPC la notificazione di una citazione
è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta
(cpv. 1) e si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal
destinatario (cpv. 2). La notificazione si ritiene altresì avvenuta,
segnatamente, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo
giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario
dovesse aspettarsi una notificazione (cpv. 3 lett. a CPC). Un rapporto
procedurale, che impone alle parti di comportarsi conformemente alla buona
fede, vale a dire, in particolare, di adoperarsi affinché gli atti giudiziari riguardanti
la procedura possano essere loro notificati, sorge tuttavia soltanto con la litispendenza
(sentenza del Tribunale federale 5A_466/2012 del 4 settembre 2012 consid. 4.1.1
con riferimento a DTF 138 III 225 consid. 3.1; Bohnet,
CPC annoté, Neuchâtel 2016, n. 10 pag. 297).
b) In concreto, dagli atti risulta che la busta
contenente la citazione all'udienza di conciliazione fissata per il 13 gennaio
2015.
alle ore 14.15 è stata spedita mediante plico raccomandato al convenuto
all'indirizzo “__________, __________” lunedì 1° dicembre 2014. Un tentativo di
recapito al destinatario è avvenuto l'indomani, martedì 2 dicembre 2014 e lo
stesso giorno è stato lasciato un invito di ritiro. Nel termine di giacenza di
7.
giorni il destinatario non ha ritirato l'invio, il quale il 10 dicembre 2014
è stato rispedito alla Giudicatura di pace (cfr. tracciamento degli invii
postali, numero dell'invio 98__________). Nel caso in esame tuttavia non vi è alcun elemento negli atti che permetta di ritenere
che il convenuto avrebbe dovuto ipotizzare l'avvio di un procedimento giudiziario
nei suoi confronti. Certo la CO 1 gli aveva fatto intimare un precetto esecutivo al
quale l'escusso ha interposto opposizione. Tuttavia, il processo giudiziario di
rigetto dell'opposizione, conseguente all'opposizione da parte del debitore al
precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo
procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente
mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione
per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola opposizione al
precetto esecutivo (DTF 138 III 228 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD
I-2013 pag. 809 n. 39c,).
Per di più, la finzione nemmeno entra in linea di conto in
caso di notifica di un atto introduttivo di causa. In particolare, non viene in
linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a vanificare
la notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto dell'invio
raccomandato contenente la citazione al dibattimento indetto nel contesto di
una procedura di conciliazione. In casi del genere, pertanto, la finzione di
cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica e si giustifica un rinnovo
della notifica (nel medesimo senso: CCR sentenza
inc. 16.2014.52 del 3 marzo 2015 consid. 4b con riferimenti).
c) Se
ne conclude, nelle circostanze descritte, che il Giudice di pace, dopo essersi
visto ritornare il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di
conciliazione come “non ritirato” non poteva far capo alla finzione dell'art.
138.
cpv. 3 lett. a CPC. La decisione impugnata, frutto di un'errata
applicazione del diritto procedurale e di una violazione del diritto di essere
sentito delle parti, deve così essere annullata e l'incarto va rinviato al Giudice
di pace, affinché proceda a un nuovo giudizio, previa
riconvocazione delle parti alla conciliazione.
5.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi
di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri. Non si pone
problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, il reclamante
essendosi difeso da solo e non avendo patito spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti
sono ritornati al Giudice di pace di Paradiso affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.