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Decisione

16.2015.17

Decreto di stralcio per acquiescenza: impugnabilità solo con domanda di revisione

2 marzo 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di dottrina; CCR sentenza inc. 16.2012.18 dell'11 settembre 2013, consid. 1);

che

l'efficacia (ovvero il valido sussistere) di un'acquiescenza, di una desistenza

o di una transazione all'origine dello stralcio di una causa dal ruolo può

essere contestata unicamente con una domanda di revisione (art. 328 cpv. 1

lett. c CPC), qualunque sia il vizio – formale o sostanziale – invocato

(desistenza: I CCA, sentenze inc. 11.2013.90 del 31 ottobre 2013,

consid. 2; inc. 11.2013.20 del 22 aprile 2013, consid. 2; acquiescenza: CCR

sentenza inc. 16.2012.18 dell'11 settembre 2013, consid. 2; transazione: DTF

139 III 134 consid. 1.3 con rimandi);

che nel caso specifico, i

reclamanti contestano appunto l'esistenza di una transazione, sostenendo che in

realtà “la proposta illustrata a verbale va considerata come proposta formulata

dal Giudice”, il quale avrebbe dovuto chiedere o almeno attendere una loro

presa di posizione prima di stralciare dai ruoli l'istanza di conciliazione;

che

nella fattispecie, pertanto, il decreto di stralcio impugnato può unicamente formare

una domanda di revisione sulla scorta dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;

che,

ciò posto, il reclamo in esame va dichiarato inammissibile e trasmesso al Giudice

di pace, autorità che ha statuito da ultimo sulla causa (art. 328 cpv. 1 CPC), perché

esamini se può essere trattato come domanda di revisione;

che, in tal caso, il

Giudice di pace accerterà sulla base dei motivi addotti da RE 2 e RE 1 se la

transazione è inefficace (“giudizio rescindente”) e, se ciò fosse il caso,

rimetterà le parti nello stato in cui si trovavano prima dell'emanazione del decreto

impugnato;

che in calce alla

decisione il Giudice di pace ha menzionato invero la facoltà di interporre

reclamo, ma tale indicazione è erronea e non può creare una via di ricorso

Considerandi

inesistente;

che le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

che

non si pone problema di ripetibili alla controparte, il rimedio giuridico non essendo

stato intimato per osservazioni;

decide: 1. Trattato come reclamo,

l'atto è irricevibile.

2.

Il memoriale è trasmesso al

Giudice di pace del circolo di Riviera perché esamini se può essere trattato

come domanda di revisione.

3.

Non si riscuotono spese

processuali.

4.

Notificazione a:

avv.;

avv. e lic. iur..

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.