16.2015.17
Decreto di stralcio per acquiescenza: impugnabilità solo con domanda di revisione
2 marzo 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.17
Lugano
2 marzo 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 23 febbraio 2015 presentato da
RE 2 (USA) e
RE 1 (IRL)
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
la decisione di stralcio emessa il 10 febbraio 2015 dal Giudice di pace del
circolo della Riviera nella causa n. 45c/14 (affitto agricolo) promossa con
istanza 23 dicembre 2014 da
CO
1 e
CO
2
(patrocinati
dall'avv. PA 2 e dalla lic. iur.);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 15 dicembre 1986 __________,
in qualità di locatore, e CO 1, in qualità di fittavolo, hanno sottoscritto un
contratto di affitto agricolo avente per oggetto le particelle n. __________
RFD di __________ e __________ RFD di __________;
che il 1° gennaio 2009 la
conduzione dell'azienda agricola di CO 1 è passata a CO 2;
che il 26 settembre 2014, RE
2 e RE 1, eredi di __________, hanno disdetto il contratto di affitto agricolo
per il 1° gennaio 2016;
che con istanza di
conciliazione del 23 dicembre 2014 CO 1 e CO 2 si sono rivolti al Giudice di
pace del circolo di Riviera chiedendo di convocare RE 2 e RE 1 per un'udienza
di conciliazione volta ad ottenere l'annullamento della disdetta del contratto
di affitto agricolo e la sua protrazione per sei anni;
che all'udienza del 19
gennaio 2015, indetta per la conciliazione,
il Giudice di pace, preso
atto come i convenuti avessero formulato due proposte transattive, ha sospeso la
procedura;
che il 9 febbraio 2015 gli
istanti hanno comunicato al Giudice di pace di aderire alla proposta dei
convenuti di prorogare i contratti di affitto agricolo per tre anni e gli hanno
chiesto di stralciare la procedura dai ruoli;
che con decreto del 10
febbraio 2015 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli, senza
riscuotere spese processuali;
che il 23 febbraio 2015 RE
2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo volto ad ottenere l'annullamento
del decreto di stralcio e il rinvio degli atti al primo giudice “perché proceda
a riattivare la procedura”;
che il memoriale non è stato
notificato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che la Camera esamina d'ufficio
l'ammissibilità di un rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC);
che un decreto di stralcio
per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è
meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione,
solo il dispositivo sulle spese giudiziarie potendo formare oggetto di reclamo
in virtù dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con numerosi richiami
Fatti
di dottrina; CCR sentenza inc. 16.2012.18 dell'11 settembre 2013, consid. 1);
che
l'efficacia (ovvero il valido sussistere) di un'acquiescenza, di una desistenza
o di una transazione all'origine dello stralcio di una causa dal ruolo può
essere contestata unicamente con una domanda di revisione (art. 328 cpv. 1
lett. c CPC), qualunque sia il vizio – formale o sostanziale – invocato
(desistenza: I CCA, sentenze inc. 11.2013.90 del 31 ottobre 2013,
consid. 2; inc. 11.2013.20 del 22 aprile 2013, consid. 2; acquiescenza: CCR
sentenza inc. 16.2012.18 dell'11 settembre 2013, consid. 2; transazione: DTF
139 III 134 consid. 1.3 con rimandi);
che nel caso specifico, i
reclamanti contestano appunto l'esistenza di una transazione, sostenendo che in
realtà “la proposta illustrata a verbale va considerata come proposta formulata
dal Giudice”, il quale avrebbe dovuto chiedere o almeno attendere una loro
presa di posizione prima di stralciare dai ruoli l'istanza di conciliazione;
che
nella fattispecie, pertanto, il decreto di stralcio impugnato può unicamente formare
una domanda di revisione sulla scorta dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;
che,
ciò posto, il reclamo in esame va dichiarato inammissibile e trasmesso al Giudice
di pace, autorità che ha statuito da ultimo sulla causa (art. 328 cpv. 1 CPC), perché
esamini se può essere trattato come domanda di revisione;
che, in tal caso, il
Giudice di pace accerterà sulla base dei motivi addotti da RE 2 e RE 1 se la
transazione è inefficace (“giudizio rescindente”) e, se ciò fosse il caso,
rimetterà le parti nello stato in cui si trovavano prima dell'emanazione del decreto
impugnato;
che in calce alla
decisione il Giudice di pace ha menzionato invero la facoltà di interporre
reclamo, ma tale indicazione è erronea e non può creare una via di ricorso
Considerandi
inesistente;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
che
non si pone problema di ripetibili alla controparte, il rimedio giuridico non essendo
stato intimato per osservazioni;
decide: 1. Trattato come reclamo,
l'atto è irricevibile.
2.
Il memoriale è trasmesso al
Giudice di pace del circolo di Riviera perché esamini se può essere trattato
come domanda di revisione.
3.
Non si riscuotono spese
processuali.
4.
Notificazione a:
–
avv.;
–
avv. e lic. iur..
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.