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Decisione

16.2015.18

Mandato - notificazione giudiziaria (citazione all'udienza)

27 maggio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza del 23 ottobre 2014 CO 1 si è rivolta al Giu­dice di pace

del circolo della Navegna, chiedendo il rigetto dell'opposizione al menzionato PE. Il Giudice di pace supplente ha trattato

l'istanza come una richiesta di

conciliazione, citando le parti all'udienza

del 20 novembre 2014. In tale occasione l'istante

ha chiesto al giudice di formulare una proposta di giudizio, mentre la convenuta

non è comparsa. Preso atto che la proposta di giudizio formulata il

20 novembre 2014 era stata rifiutata dal­la convenuta il 5

dicembre 2014, il citato giudice ha rilasciato l'11 dicembre 2014 all'istante l'autorizzazione ad agire.

C. Con petizione del 16 gennaio 2015 CO 1 ha chiesto al medesimo giudice di condannare RE 1

al pagamento di fr. 4190.– oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2012 e delle

spese esecutive. All'udienza del 5 febbraio 2015, indetta per la discussione, l'attrice ha ribadito la sua posizione, mentre la

convenuta non si è presentata, il plico raccomandato contenente la citazione

essendo ritornato alla Giudicatura di pace.

D. Statuendo

il 5 febbraio 2015 il Giudice di pace supplente, in accoglimento della petizione,

ha obbligato la convenuta a pagare all'attrice fr. 4190.– oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2012, fr.

319.– di “spese e tasse della conciliazione” e fr. 73.– di “spese di precetto”,

rigettando in via definitiva l'opposizione

al citato PE. La tassa di giustizia di fr. 313.– è stata posta a carico della

convenuta.

E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un

reclamo del 26 febbraio 2015 chiedendo che la decisione “venga riveduta”. L'atto non è stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi

di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–,

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è

pervenuta alla convenuta al più presto il 6 febbraio 2015,

sicché il reclamo, introdotto il 26 febbraio 2015 (cfr.

timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato

dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applica­zione del diritto –

federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al

reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in

cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i

fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo

rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.

9.

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III

19.

consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore abbia manifesta­mente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di

tenere conto di una pro­va importante, idonea a influire sulla decisione presa;

oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle

deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato

che il costo del corso indicato nel formulario di iscrizione sottoscritto il 26

febbraio 2010 dalla convenuta ammontava a fr. 14 900.– e che, dedotti gli

acconti già versati, lo scoperto della retta ascendeva a fr. 4190.–. Egli ha poi considerato che il

pagamento di acconti da parte della convenuta costituiva un implicito riconoscimento

di debito. Per il primo giudice, infine, con scritto 25 settembre 2014 la

convenuta non aveva contestato l'ammontare del saldo scoperto, ma solo giustificato il mancato pagamento del credito con la sua precaria situazione

finanziaria, donde l'accoglimento della petizione.

4.

La reclamante sostiene di non avere potuto partecipare al dibattimento

del 5 febbraio 2015, perché “essendo spesso assente da casa per motivi di

lavoro” non è riuscita “a ritirare a tempo la raccomandata”. In realtà, non si capisce

se l'interessata chieda la restituzione del termine in base all'art. 148 CPC o

se l'allegazione è fine a sé stessa.

Sia

come sia, dagli atti risulta che il plico raccomandato

indirizzato alla convenuta contenente una copia della

petizione e la citazione all'udienza

fissata per il 5 febbraio 2015 è stato impostato il 22 gennaio 2015, che un tentativo di

recapito alla destinataria è avvenuto l'indomani e che lo stesso giorno è stato

lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine di giacenza di 7 giorni,

scaden­te il 30 gennaio 2015, la destinataria non ha ritirato l'invio, il

quale, rinviato il 31 gennaio 2015, è ritornato alla Giudicatura di pace con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta d'intimazione e tracciamento dell'invio postale n. __________).

Ora, per l'art.

138.

cpv. 1 CPC la notificazione di una citazione è considerata avvenuta quando

l'invio raccomandato è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo

impiegato o da una persona di almeno sedici anni che vive nella stessa economia

domestica (cpv. 2). La notificazione si considera pure avvenuta in caso di un

invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di

consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione

(cpv. 3 lett. a). In concreto, la reclamante non contesta

la correttezza del deposito dell'avviso di ritiro nella sua cassetta delle

lettere, limitandosi ad asserire di non essere riuscita a ritirare la

raccomandata nel termine di giacenza. Se non che, essa doveva manifestamente aspettarsi di essere coinvolta in un'azione

giudiziaria, giacché l'attrice aveva ottenuto l'11 dicembre 2014 l'autorizzazione

ad agire. Essa doveva prendere quindi tutte

le precauzioni per ricevere i documenti processuali a lei destinati (cfr. DTF 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti; RtiD II-2009 pag. 132). In tali circostanze, l'assenza all'udienza del 5 febbraio 2015 non è scusabile.

5.

Nel

merito RE 1 contesta la decisione impugnata sostenendo che a causa del mancato

pagamento di contributo alimentari non le era più possibile proseguire il corso

né far fronte ai costi dello stesso. Se non che, le sue

obbiezioni, non sollevate davanti al primo giudice, sono nuove e come tali

inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più, essa

contrappone la propria opinione a quella del primo giudice senza for­mulare una

sola critica nei confronti della decisione del Pretore. La reclamante non

pretende che i fatti accertati dal primo giudice siano manifestamente errati,

ovvero insostenibili, né sostiene che egli abbia erroneamente applicato il

diritto. Del resto, essa non poteva ignorare la chiara clausola del contratto

secondo cui in caso di prematuro abbandono del corso l'allievo non avrebbe

avuto diritto ad alcun rimborso. Certo, in caso di abbandono per forza maggiore

la direzione avrebbe potuto decidere altrimenti, ma a prescindere dal fatto che

la nozione non è specifica e che ciò era una facoltà della direzione, nulla

agli atti dimostra l'emergenza addotta e quindi l'impossibilità di eseguire la

prestazione dovuta. In siffatte circostanze, il reclamo – non

motivato in modo sufficiente – si rivela irricevibile e può essere deciso in

virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG.

6.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito

senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone

problema di indennità all'attrice, alla quale il reclamo non è stato notificato

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.