16.2015.18
Mandato - notificazione giudiziaria (citazione all'udienza)
27 maggio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.18
Lugano
27 maggio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 26 febbraio 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 5 febbraio 2015 dal Giudice di pace supplente del
circolo della Navegna nella causa n. SE.2015.2 (mandato) promossa con petizione
16 gennaio 2015 da
titolare
della ditta individuale CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
12 marzo 2010 RE 1 si è iscritta a un corso di formazione di Shiatsu di durata
triennale organizzato da __________, titolare della ditta individuale CO 1, il cui
costo di fr. 14 900.– era pagabili in 30 rate da
fr. 410.– mensili. Dopo un anno dall'inizio
del corso, l'allieva ha smesso di frequentare
le lezioni, così come di versare gli acconti pattuiti. Sollecitato senza esito
il pagamento del saldo della retta, il 24 settembre 2014 CO
1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per l'incasso di fr. 4190.– oltre interessi al 5% dal
30 novembre 2012, indicando quale titolo di credito: “Contratto per la "Formazione Completa Triennale Shiatsu" del 12.03.2010”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con istanza del 23 ottobre 2014 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace
del circolo della Navegna, chiedendo il rigetto dell'opposizione al menzionato PE. Il Giudice di pace supplente ha trattato
l'istanza come una richiesta di
conciliazione, citando le parti all'udienza
del 20 novembre 2014. In tale occasione l'istante
ha chiesto al giudice di formulare una proposta di giudizio, mentre la convenuta
non è comparsa. Preso atto che la proposta di giudizio formulata il
20 novembre 2014 era stata rifiutata dalla convenuta il 5
dicembre 2014, il citato giudice ha rilasciato l'11 dicembre 2014 all'istante l'autorizzazione ad agire.
C. Con petizione del 16 gennaio 2015 CO 1 ha chiesto al medesimo giudice di condannare RE 1
al pagamento di fr. 4190.– oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2012 e delle
spese esecutive. All'udienza del 5 febbraio 2015, indetta per la discussione, l'attrice ha ribadito la sua posizione, mentre la
convenuta non si è presentata, il plico raccomandato contenente la citazione
essendo ritornato alla Giudicatura di pace.
D. Statuendo
il 5 febbraio 2015 il Giudice di pace supplente, in accoglimento della petizione,
ha obbligato la convenuta a pagare all'attrice fr. 4190.– oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2012, fr.
319.– di “spese e tasse della conciliazione” e fr. 73.– di “spese di precetto”,
rigettando in via definitiva l'opposizione
al citato PE. La tassa di giustizia di fr. 313.– è stata posta a carico della
convenuta.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un
reclamo del 26 febbraio 2015 chiedendo che la decisione “venga riveduta”. L'atto non è stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi
di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–,
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è
pervenuta alla convenuta al più presto il 6 febbraio 2015,
sicché il reclamo, introdotto il 26 febbraio 2015 (cfr.
timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato
dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di
cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto –
federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al
reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in
cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i
fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo
rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III
19.
consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;
oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato
che il costo del corso indicato nel formulario di iscrizione sottoscritto il 26
febbraio 2010 dalla convenuta ammontava a fr. 14 900.– e che, dedotti gli
acconti già versati, lo scoperto della retta ascendeva a fr. 4190.–. Egli ha poi considerato che il
pagamento di acconti da parte della convenuta costituiva un implicito riconoscimento
di debito. Per il primo giudice, infine, con scritto 25 settembre 2014 la
convenuta non aveva contestato l'ammontare del saldo scoperto, ma solo giustificato il mancato pagamento del credito con la sua precaria situazione
finanziaria, donde l'accoglimento della petizione.
4.
La reclamante sostiene di non avere potuto partecipare al dibattimento
del 5 febbraio 2015, perché “essendo spesso assente da casa per motivi di
lavoro” non è riuscita “a ritirare a tempo la raccomandata”. In realtà, non si capisce
se l'interessata chieda la restituzione del termine in base all'art. 148 CPC o
se l'allegazione è fine a sé stessa.
Sia
come sia, dagli atti risulta che il plico raccomandato
indirizzato alla convenuta contenente una copia della
petizione e la citazione all'udienza
fissata per il 5 febbraio 2015 è stato impostato il 22 gennaio 2015, che un tentativo di
recapito alla destinataria è avvenuto l'indomani e che lo stesso giorno è stato
lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine di giacenza di 7 giorni,
scadente il 30 gennaio 2015, la destinataria non ha ritirato l'invio, il
quale, rinviato il 31 gennaio 2015, è ritornato alla Giudicatura di pace con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta d'intimazione e tracciamento dell'invio postale n. __________).
Ora, per l'art.
138.
cpv. 1 CPC la notificazione di una citazione è considerata avvenuta quando
l'invio raccomandato è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo
impiegato o da una persona di almeno sedici anni che vive nella stessa economia
domestica (cpv. 2). La notificazione si considera pure avvenuta in caso di un
invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di
consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione
(cpv. 3 lett. a). In concreto, la reclamante non contesta
la correttezza del deposito dell'avviso di ritiro nella sua cassetta delle
lettere, limitandosi ad asserire di non essere riuscita a ritirare la
raccomandata nel termine di giacenza. Se non che, essa doveva manifestamente aspettarsi di essere coinvolta in un'azione
giudiziaria, giacché l'attrice aveva ottenuto l'11 dicembre 2014 l'autorizzazione
ad agire. Essa doveva prendere quindi tutte
le precauzioni per ricevere i documenti processuali a lei destinati (cfr. DTF 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti; RtiD II-2009 pag. 132). In tali circostanze, l'assenza all'udienza del 5 febbraio 2015 non è scusabile.
5.
Nel
merito RE 1 contesta la decisione impugnata sostenendo che a causa del mancato
pagamento di contributo alimentari non le era più possibile proseguire il corso
né far fronte ai costi dello stesso. Se non che, le sue
obbiezioni, non sollevate davanti al primo giudice, sono nuove e come tali
inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più, essa
contrappone la propria opinione a quella del primo giudice senza formulare una
sola critica nei confronti della decisione del Pretore. La reclamante non
pretende che i fatti accertati dal primo giudice siano manifestamente errati,
ovvero insostenibili, né sostiene che egli abbia erroneamente applicato il
diritto. Del resto, essa non poteva ignorare la chiara clausola del contratto
secondo cui in caso di prematuro abbandono del corso l'allievo non avrebbe
avuto diritto ad alcun rimborso. Certo, in caso di abbandono per forza maggiore
la direzione avrebbe potuto decidere altrimenti, ma a prescindere dal fatto che
la nozione non è specifica e che ciò era una facoltà della direzione, nulla
agli atti dimostra l'emergenza addotta e quindi l'impossibilità di eseguire la
prestazione dovuta. In siffatte circostanze, il reclamo – non
motivato in modo sufficiente – si rivela irricevibile e può essere deciso in
virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG.
6.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone
problema di indennità all'attrice, alla quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.