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Decisione

16.2015.19

Mandato - competenza per territorio - legittimazione passiva

24 luglio 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 15

settembre 2010 CO 1 ha sottoscritto una seconda

procura a favore dell'__________ per consentirle di rappresentarlo pure nei confronti della V__________ SA, con cui la P__________ SA aveva stipulato un'assicurazione malattia e

perdita di guadagno. Il 6 dicembre 2010 l'__________ ha scritto al

mandante che, grazie al suo intervento, la citata compagnia di

assicurazione aveva riconosciuto di dovergli versare, per

il periodo di malattia dal 13 maggio 2010 al 31 ottobre 2010, fr. 32 215.60

e che gli avrebbe riversato questo importo, dopo deduzione del 10% per

l'imposta alla fonte e della sua nota professionale emessa il medesimo giorno di

totali fr. 11 255.–, corrispondente a un onorario per la “pratica Vaudoise” di

complessivi fr. 6755.–, di cui fr. 4500.– di forfait e fr. 2255.– per il 7%

sull'importo di fr. 32 215.60 e un onorario per la “revoca

di licenziamento” di fr. 4500.–. Il 21 dicembre 2010 CO 1 ha revocato il mandato e ha contestato l'ammontare della nota

professionale poiché eccessivo. Il 1° febbraio 2011 l'__________

ha inviato a CO 1 una seconda nota professionale, in sostituzione della

precedente, di totali fr. 11 029.– (onorario

per la “pratica __________” di complessivi fr. 6755.–, di cui fr. 4500.– di forfait

e fr. 2029.– per il 7% sull'importo al netto dell'imposta alla fonte recuperato

grazie al suo intervento pari a fr. 28 994.10 e a un onorario

per la “revoca di licenziamento” di fr. 4500.–).

C. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 ottobre 2011 CO 1 ha convenuto RE

1 davanti al Giudice di pace del circolo di Carona, per ottenere la restituzione

di fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011, corrispondenti

all'importo a suo avviso trattenuto indebitamente dal convenuto poiché la pratica

concernente la “revoca di licenziamento” non aveva avuto un esito positivo. L'attore

ha chiesto altresì di condannare la parte convenuta al pagamento della tassa di

conciliazione di fr. 150.– più interessi al 5% dal 1° gennaio 2011. All'udienza

del 10 novembre 2011, indetta per il dibattimento, RE 1 ha concluso per la reiezione dell'istanza sulla scorta di una risposta scritta.

Nella sua replica del 25 novembre 2011 l'attore ha ribadito la sua posizione. Con

ordinanza del 15 settembre 2014 il Giudice di pace ha respinto la richiesta di

obbligare l'attore a pagare una cauzione per le spese ripetibili formulata

dalla parte convenuta. Alle arringhe finali del 27 gennaio 2015 le parti hanno

mantenuto le loro posizioni.

D. Statuendo il 9

febbraio 2015 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la parte

convenuta a restituire all'attore fr. 4500.– oltre interessi e spese, a

pagare le spese processuali di fr. 500.–, quelle della procedura di

conciliazione di fr. 150.– e un'indennità di fr. 100.– a favore della controparte.

E. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2015,

chiedendone l'annullamento. Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2015 CO 1

conclude per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 6 maggio

2015 RE 1 ha riproposto le sue contestazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a

questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata alla

parte convenuta l'11 febbraio 2015, sicché il reclamo, introdotto il 6 marzo

2015.

è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del

diritto – federale, cantonale o estero – da parte della

giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento

delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha

omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea

a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi

raccolti, essa ha fatto delle deduzioni inso­ste­ni­bili (DTF 140 III 266

consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_456/2016 del 3

febbraio 2017 consid. 5; CCR, sentenza inc. 16.2012.56 del 31 luglio 2013

consid. 5b con riferimenti).

3.

Il

Giudice di pace, constatato che “solo la tratta­tiva con l'assicura­tore ha avuto esito positivo”, ha ritenuto superfluo accertare

se la parte convenuta si fosse occupata di una o di due pratiche poiché per il “regolamento

delle prestazioni della __________ ri­guar­danti l'Ufficio giuridico” in caso d'insuccesso

di una pratica non era dovuto alcun onorario. A suo parere, poi, all'udienza

del 12 gennaio 2012 la parte convenuta stessa aveva riconosciuto di essersi

occupata di una sola causa e inoltre “per ottenere le prestazioni assicurative

ci si doveva, gioco forza, occupare del rapporto di lavoro con il datore di lavoro

che è dunque inscindibile dall'aspetto assicura­tivo”. Quanto all'obiezione della

parte convenuta secondo cui l'associazione può “emet­tere la parcella per il

lavoro svolto applicando le tariffe normali” qualora l'istante non sia restato membro per almeno 5 anni, il Giudice di pace ha

considerato che non fosse possibile “rico­struire l'onorario applicando le tariffe normali per questo tipo di lavoro svolto

mancando una tabella delle ore impiegate compro­vanti l'entità del lavoro svolto”. Ciò posto egli ha accolto la peti­zione.

4.

Nella

sua replica spontanea del 6 maggio 2015 la parte reclaman­te

eccepisce la competenza territoriale del giudice adito, sostenendo che il

Giudice di pace del Circolo di Paradiso non era più competente per trattare il

caso giacché dal 14 aprile 2013 il comune di __________, che faceva parte del

Circolo di __________ con capoluogo __________, si è aggregato con __________, donde

la competenza del Giudice di pace del Circolo di Lugano-Ovest. Se non che, per

tacere del fatto che l'eccezione, mai formulata davanti al primo giudice, è tar­diva

e dunque inammissibile, la competenza di un tribunale si determina quando la

causa è promossa, di modo che poco importano

successivi cambiamenti (principio

della perpetuatio fori: cfr. Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,

pag. 221; Bohnet in: Code

de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 64).

In concreto, al momento in cui è stata promossa causa, il Giudice

di pace del Circolo di Paradiso era senza dubbio competente per trattare

un'azione volta alla restituzione dell'indebito arricchimento nei confronti di una parte domiciliata a __________, donde

l'inconsistenza dell'eccezione.

5.

Nel

reclamo RE 1 contesta la sua legittimazione passiva, sostenendo che CO 1 non ha

conferito il mandato a lui ma all'__________, di cui è un semplice collaboratore.

a) La

legittimazione delle parti è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa

dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale (DTF 142

III 787 consid. 3.1.4 con rinvii). Difettando la legit­timazione di chi agisce

o resiste in giudizio, l'azione in giudi­zio è da respingere, indipendentemente

dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa fatta valere sentenza del Tribunale federale (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4 con riferimenti; 136 III 367 consid. 2.1;

sentenza del Tribunale federale 4A_619/2016 del 15 marzo 2017

consid. 3). Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale l'attore deve procedere per far valere la pretesa (CCR

inc. 16.2014.21 del 3 dicem­bre 2015 consid. 5a). Premesso ciò, in concreto,

dandosi un'azione volta alla restituzione dell'indebito

arricchimento, legittimato a resistere in giudizio è chi

si trovi arricchito senza causa legittima (art. 62 CO).

b) La

mancanza di qualità per agire o resistere in giudizio non deve essere confusa

con l'errata designazione di una parte, la quale concerne un'inesattezza

puramente formale che influisce sulla sua capacità di essere parte. Essa può

essere rettificata quando nel giudice e nelle parti non esiste nessun dubbio

ragionevole sull'identità della

parte, in particolare quando l'identità

risulta dall'oggetto del litigio. Ciò

presuppone evidentemente che l'istanza

di conciliazione, rispettivamente la petizione, siano state comu­nicate non a

un terzo ma alla parte che ha effettivamente la qualità per resistere in

giudizio e che sia dunque possibile imputarle che avrebbe compreso o avrebbe

dovuto compren­dere, secondo le regole della buona fede che l'azione, nono­stante l'errore redazionale, è stata introdotta nei suoi confronti (DTF 142 III

782.

consid. 3.2.1 e 3.2.2).

c) In

concreto, non può essere revocato in dubbio che le procure sottoscritte il 14

luglio e il 15 settembre 2010 da CO 1 non siano state conferite a RE 1, ma

all'associazione (doc. 1 e 5). È altresì indubbio che l'__________ ha

trattenuto fr. 11 029.–, pari all'ammontare della nota professionale

da lei emessa il 1° febbraio 2011, dall'importo che la V__________

SA le ha versato per CO 1. La capacità di difendere perte­neva

pertanto all'associazione __________. Per contro, l'istanza

di conciliazione del 16 agosto 2011 e la petizione del 19 ottobre 2011 sono

state presentate da CO 1 nei confronti di RE 1 poiché questi

“gestisce un ufficio di consulenza e assistenza giuridica e precisamente con la

seguente insegna “__________, __________, __________” (petizione, pag. 1).

d) Premesso

ciò, per tacere del fatto che davanti al primo giudice RE 1 non ha contestato

la propria legittimazione passiva, dagli atti risulta che la risposta del 10

novembre 2011 è stata presentata su carta intestata della __________ da “RE 1, rappresentante dell'Ufficio giuridico __________,

__________, __________” ed è stata sottoscritta

dal medesimo come “rappresentante legale” della “__________”. Analogamente le osservazioni del 13 gennaio 2012

sono state presentate dall'ufficio giuridico della __________ e sono sta­te firmate

da RE 1 come “rappresentante legale” della “__________”. Per di più RE 1 ha contribuito a creare una certa confusione giacché

in un primo tempo ha dichiarato che l'istante aveva conferito “mandato al

sottoscritto per ricevere un'adeguata

assistenza giuridica” (risposta del 10 novembre 2011, pag. 1 in alto), salvo

poi sostenere in questa sede che il mandato era stato conferito

all'associazione. Né va dimenticato che fino al 12 dicembre 2014 la persona

giuridica nemmeno era iscritta nel Registro di commercio.

e) In

circostanze del genere si può ragionevolmente ritenere che RE 1 ha compreso che

l'azione non era diretta nei suoi

confronti mentre si può ammettere che l'associazione ha capito di essere in

realtà la parte convenuta da CO 1 tant'è che ha partecipato alla procedura in

suo nome. Ne segue che la designazione della parte convenuta va rettificata

senza ulteriori formalità, tale correzione non com­portando nessuna possibilità

di confusione né pre­giu­dicando qualsivoglia interesse della controparte.

f) Non

si disconosce che l'associazione ha la propria sede a __________ e che in caso

di contestazioni tra un affiliato e l'associazione gli statuti della stessa

prevedono il foro della sede della medesima. Resta il fatto che davanti al

primo giudice non è stata sollevata alcuna eccezione d'incompetenza, tant'è che

la parte si è espressa nel merito, donde la rinuncia al foro legale (art. 18

CPC; Trezzini, op. cit., pag. 40).

6.

La

parte reclamante contesta la conclusione del Giudice di pace secondo cui le

pratiche di cui si è occupata sono state due, una nei confronti della compagnia

d'assicurazione e l'altra nei confronti dell'ex datrice di lavoro dell'attore, entrambe

conclusesi con successo. Essa, segnatamente, contesta l'accertamento del primo

giudice di pace per il quale “nel verbale del 12.01.2012 il convenuto stesso

ammette che si è trattata di una sola causa: … in quanto trattasi di una sola

causa”, rilevando di avere scritto in seguito al Giudice di pace di essere stata

fraintesa e di non avere mai voluto cambiare la sua versione secondo la quale

si è occupata, per conto dell'attore, di due cause, una

nei confronti della sua ex datrice di lavoro e una nei confronti della compagnia d'assicurazione.

a) Ora,

per quel che concerne eventuali errori o imprecisioni contenute nel menzionato

verbale, giovi rilevare che ove si riscontrino manchevolezze nella

verbalizzazione, incombe alla parte segnalarle al giudice, giacché il contenuto

di un verbale d'udienza si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza

del suo contenuto (sentenza CCR, inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016 consid. 4

con riferimento a Trezzini, op.

cit., pag. 1047). Nella fattispecie, può tuttavia rimanere indecisa la

questione di sapere se vi sia stata una valida richiesta di rettifica del

verbale d'udienza (art. 235 cpv. 3 CPC) e soprattutto se il Giudice di pace

avrebbe dovuto accogliere una tale richiesta, nonostante in calce al predetto

verbale figuri la formula tradizionale secondo cui lo stesso è stato “letto ed

approvato”, giacché ove si volesse anche ritenere che l'__________ ha sempre

sostenuto di essersi occupata di due cause, l'esito del reclamo, come si vedrà

in appresso, non muterebbe giacché per finire il primo giudice non ha accolto

l'istanza solo per l'ammissione della parte convenuta. Su questo punto non

soccorre dunque attardarsi.

b) La

parte reclamante ritiene errata l'opinione del primo giudice secondo cui “per ottenere le prestazioni

assicurative ci si do­ve­va, gioco forza, occupare del rapporto di lavoro”,

perché per ottenerle sarebbe stato sufficiente occuparsi in maniera incidentale

del rapporto di lavoro e non in via principale. A suo dire “è stato svolto del

lavoro extra, una seconda pratica appunto, finalizzata non all'ottenimento delle prestazioni assicurative ma

dello stipendio”. Se non che, per tacere del fatto che una volta di più non è di rilievo sapere se l'interessata si sia occupata di una o

di due pratiche, così argomentando la parte reclamante si limita a contrapporre

la propria versione senza però dimostrare che l'accertamento del primo giudice

è arbitrario ovvero manifestamente insostenibile. Anche in pro­po­sito

il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.

c) Sostiene

la parte reclamante di avere provato “senza ombra di dubbio” che l'istante ha

risolto positivamente la controversia contro la sua ex datrice di lavoro solo

grazie al suo intervento. A dimostrazione di ciò, rammenta che il 15 ottobre

2010.

la P__________ SA, in seguito a sue lettere del 14 e del 29 luglio 2010

(doc. 3 e doc. 4), ha risposto che “il conteggio delle vs spettanze, sarà

regolarizzato nel più breve tempo possibile, e un primo acconto vi verrà

versato alla fine del corrente mese” (doc. 7 e D), risposta che a suo dire

costituisce un “riconoscimento di credito” (recte: di debito). Ora, a prescindere

dal fatto che le lettere del 14 e del 29 luglio 2010 non risultano essere state

prodotte in causa (il doc. 3 corrisponde agli statuti e il doc. 4 al

regolamento dell'associazione), né la parte reclamante indica quando le avrebbe

presentate, dalla citata risposta non si evince alcuna volontà della P__________

SA di riconoscere, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Non vi è peraltro alcun riconoscimento

di debito. Come si possa sostenere che la pratica ha avuto esito positivo non è

dato di vedere. Ne segue che la conclusione del primo giudice non appare

arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

7.

Relativamente

all'onorario, la parte reclamante ritiene fuori luogo l'accenno da parte del

primo giudice all'art. 2 del “dettaglio del regolamento delle prestazioni della

__________ riguardanti l'ufficio giuridico”, applicabile qualora la parte assistita

non sia membro dell'associazione, sostenendo che le dimissioni di CO 1 non

erano valide. Tuttavia, considerato che non era dato di sapere quanto era stato

riscosso dall'ex datrice di lavoro per l'onorario “è stato fatturato un forfait

di fr. 4500.– per il lavoro svolto in base all'art. 1 cpv. 1 del dettaglio del

regolamento delle prestazioni”. In realtà, quand'anche si seguisse

l'argomentazione della mandataria, l'art. 1 del noto dettaglio si applica solo

nel caso in cui la pratica “va a buon fine”, ciò che il primo giudice, senza

incorrere in arbitrio, non ha accertato. Per di più, indipendentemente dalla

questione di sapere se l'onorario andava calcolato in base all'art. 1 o

all'art. 2 del noto dettaglio, il Giudice di pace ha rilevato che incombeva alla

parte convenuta “chiarire gli aspet­ti legati al mandato e in particolare alla retribuzione

legata allo svolgimento dello stesso così come la redazione della nota d'onorario”.

Con tale argomentazione la parte reclamante non si confronta, non pretendendo

di avere già indicato in prima sede le basi del suo calcolo né queste appaiono

evidenti, il forfait di fr. 4500.– previsto all'art. 1 essendo applicabile

ove la pratica sia superiore a fr. 20 000.– ciò che non era il caso in concreto

(cfr. petizione del 17 dicembre 2010, doc. 13). Essendo nuova l'allegazione è pertanto

inammissibile (art. 326 CPC).

8.

La parte reclamante

si duole del fatto che la sua domanda di versamento di una cauzione processuale

sia stata respinta con ordinanza del 15 settembre 2014 dal Giudice di pace,

rilevando che la reiezione della sua richiesta di cauzione lo induce a pensare

che l'esito del procedimento fosse già stato deciso dal primo giudice. Se non

che, l'interessata, per tacere del fatto che non si confronta con la

motivazione del Giudice di pace, la quale per altro è corretta, giacché

l'attore, pur essendo domiciliato all'estero, beneficia dell'esenzione

dell'obbligo di prestare cauzione conferitagli dall'art. 17 della Convenzione

dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12) applicabile

con l'Italia (cfr. III CCA, sentenza inc. 13.2012.85 dell'11 ottobre 2012), non

trae alcuna conseguenza giuridica dalla sua doglianza. Per di più, proprio

perché corretta, la reiezione della domanda di cauzione non denota alcuna

prevenzione da parte del magistrato. L'allegazione, puramente gratuita, non

impone ulteriore disamina. Ne discende che il reclamo, infondato, dev'essere respinto.

9.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema d'indennità alla controparte, nessuna richiesta in tal senso essendo

stata formulata dall'attore.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono a carico della parte reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.