16.2015.19
Mandato - competenza per territorio - legittimazione passiva
24 luglio 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.19
Lugano
24 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 marzo 2015 presentato dalla
(rappresentata
da RE 1 )
in
rettifica della designazione della parte convenuta
RE
1
contro
la decisione emessa il 9 febbraio 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa n. C11-006 (mandato) promossa con petizione del 19 ottobre 2011 da
CO
1 ;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 luglio 2010 CO 1 ha conferito procura
all'associazione __________, di cui RE 1 era presidente e responsabile
del servizio giuridico, per essere rappresentato nell'ambito di
una vertenza nei confronti della sua ex datrice di lavoro, la P__________ SA,
la quale nel mese di aprile 2010 lo aveva a suo avviso licenziato abusivamente
poiché in malattia. Con la sottoscrizione del formulario di adesione alla
menzionata associazione, avvenuta il giorno seguente, CO 1 ha dichiarato, in
particolare, di avere “ricevuto, preso visione ed accettato” gli “statuti e
regolamento della __________” e il “dettaglio del regolamento delle prestazioni
della __________ riguardanti l'ufficio
giuridico”, i cui due primi articoli hanno il seguente tenore:
“Art. 1
Con la quota di societario di fr. 200.– annui la __________
offre ai propri membri la consulenza assicurativa, la revisione della rendita
AI, SUVA ed LPP, come pure l'assistenza giuridica per i recupero delle prestazioni
menzionate ed a seconda del valore del ricorso o altra procedura, vengono applicate
le seguenti tariffe:
- fr.
110.– all'ora più le spese eventualmente anticipate, se trattasi di interventi
diversi (uff. esecuzione, reclami/decisione formale, e quant'altro inerente).
- 7% sul
totale delle somme recuperate in seguito al nostro intervento, ed
- un
forfait di fr. 4500.–, se il valore della causa è superiore a fr. 20 000.–, per ogni
procedura.
Mentre
se la pratica non va a buon fine, non si richiedono spese.
Si
precisa, che per ogni pratica, le spese di giustizia ed eventuali tasse, sono a
carico dell'assicurato e devono essere anticipate prima dell'introduzione
del ricorso o del processo, a meno che non si tratti di un socio che si trova
in una situazione economica precarica. (v. art. 3 e art. 7)
Le
tariffe sopra menzionate sono applicabile soltanto se un socio rimane affiliato
per almeno 5 anni. (v. regolamento statutario art. 7)
In caso di
disdetta prima di detto temine il Comitato può immediatamente emettere la
parcella per il lavoro svolto a tariffe normali. (v. art. 2)
Art.
2
Per
coloro i quali non sono soci della __________ e non rispecchiano le condizioni
di cui all'art. 1, le tariffe applicate sono le seguenti:
- fr. 180.– all'ora più le
spese eventualmente anticipate, se trattasi di interventi diversi (uff.
esecuzione, reclami/decisione formale, e quant'altro inerente).
- 10% sul
totale delle somme recuperate in seguito al nostro intervento, ed
- un forfait di
fr. 5800.–, se il valore di causa è superiore a fr. 20 000.–, per ogni
procedura.
Mentre
se la pratica non va a buon fine, si richiederanno solo le spese vive e verrà
applicata la tariffa di fr. 180.– all'ora.”
Fatti
B. Il 15
settembre 2010 CO 1 ha sottoscritto una seconda
procura a favore dell'__________ per consentirle di rappresentarlo pure nei confronti della V__________ SA, con cui la P__________ SA aveva stipulato un'assicurazione malattia e
perdita di guadagno. Il 6 dicembre 2010 l'__________ ha scritto al
mandante che, grazie al suo intervento, la citata compagnia di
assicurazione aveva riconosciuto di dovergli versare, per
il periodo di malattia dal 13 maggio 2010 al 31 ottobre 2010, fr. 32 215.60
e che gli avrebbe riversato questo importo, dopo deduzione del 10% per
l'imposta alla fonte e della sua nota professionale emessa il medesimo giorno di
totali fr. 11 255.–, corrispondente a un onorario per la “pratica Vaudoise” di
complessivi fr. 6755.–, di cui fr. 4500.– di forfait e fr. 2255.– per il 7%
sull'importo di fr. 32 215.60 e un onorario per la “revoca
di licenziamento” di fr. 4500.–. Il 21 dicembre 2010 CO 1 ha revocato il mandato e ha contestato l'ammontare della nota
professionale poiché eccessivo. Il 1° febbraio 2011 l'__________
ha inviato a CO 1 una seconda nota professionale, in sostituzione della
precedente, di totali fr. 11 029.– (onorario
per la “pratica __________” di complessivi fr. 6755.–, di cui fr. 4500.– di forfait
e fr. 2029.– per il 7% sull'importo al netto dell'imposta alla fonte recuperato
grazie al suo intervento pari a fr. 28 994.10 e a un onorario
per la “revoca di licenziamento” di fr. 4500.–).
C. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione del 19 ottobre 2011 CO 1 ha convenuto RE
1 davanti al Giudice di pace del circolo di Carona, per ottenere la restituzione
di fr. 4500.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011, corrispondenti
all'importo a suo avviso trattenuto indebitamente dal convenuto poiché la pratica
concernente la “revoca di licenziamento” non aveva avuto un esito positivo. L'attore
ha chiesto altresì di condannare la parte convenuta al pagamento della tassa di
conciliazione di fr. 150.– più interessi al 5% dal 1° gennaio 2011. All'udienza
del 10 novembre 2011, indetta per il dibattimento, RE 1 ha concluso per la reiezione dell'istanza sulla scorta di una risposta scritta.
Nella sua replica del 25 novembre 2011 l'attore ha ribadito la sua posizione. Con
ordinanza del 15 settembre 2014 il Giudice di pace ha respinto la richiesta di
obbligare l'attore a pagare una cauzione per le spese ripetibili formulata
dalla parte convenuta. Alle arringhe finali del 27 gennaio 2015 le parti hanno
mantenuto le loro posizioni.
D. Statuendo il 9
febbraio 2015 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la parte
convenuta a restituire all'attore fr. 4500.– oltre interessi e spese, a
pagare le spese processuali di fr. 500.–, quelle della procedura di
conciliazione di fr. 150.– e un'indennità di fr. 100.– a favore della controparte.
E. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2015,
chiedendone l'annullamento. Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2015 CO 1
conclude per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 6 maggio
2015 RE 1 ha riproposto le sue contestazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a
questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata alla
parte convenuta l'11 febbraio 2015, sicché il reclamo, introdotto il 6 marzo
2015.
è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del
diritto – federale, cantonale o estero – da parte della
giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento
delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha
omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea
a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi
raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266
consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_456/2016 del 3
febbraio 2017 consid. 5; CCR, sentenza inc. 16.2012.56 del 31 luglio 2013
consid. 5b con riferimenti).
3.
Il
Giudice di pace, constatato che “solo la trattativa con l'assicuratore ha avuto esito positivo”, ha ritenuto superfluo accertare
se la parte convenuta si fosse occupata di una o di due pratiche poiché per il “regolamento
delle prestazioni della __________ riguardanti l'Ufficio giuridico” in caso d'insuccesso
di una pratica non era dovuto alcun onorario. A suo parere, poi, all'udienza
del 12 gennaio 2012 la parte convenuta stessa aveva riconosciuto di essersi
occupata di una sola causa e inoltre “per ottenere le prestazioni assicurative
ci si doveva, gioco forza, occupare del rapporto di lavoro con il datore di lavoro
che è dunque inscindibile dall'aspetto assicurativo”. Quanto all'obiezione della
parte convenuta secondo cui l'associazione può “emettere la parcella per il
lavoro svolto applicando le tariffe normali” qualora l'istante non sia restato membro per almeno 5 anni, il Giudice di pace ha
considerato che non fosse possibile “ricostruire l'onorario applicando le tariffe normali per questo tipo di lavoro svolto
mancando una tabella delle ore impiegate comprovanti l'entità del lavoro svolto”. Ciò posto egli ha accolto la petizione.
4.
Nella
sua replica spontanea del 6 maggio 2015 la parte reclamante
eccepisce la competenza territoriale del giudice adito, sostenendo che il
Giudice di pace del Circolo di Paradiso non era più competente per trattare il
caso giacché dal 14 aprile 2013 il comune di __________, che faceva parte del
Circolo di __________ con capoluogo __________, si è aggregato con __________, donde
la competenza del Giudice di pace del Circolo di Lugano-Ovest. Se non che, per
tacere del fatto che l'eccezione, mai formulata davanti al primo giudice, è tardiva
e dunque inammissibile, la competenza di un tribunale si determina quando la
causa è promossa, di modo che poco importano
successivi cambiamenti (principio
della perpetuatio fori: cfr. Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
pag. 221; Bohnet in: Code
de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 64).
In concreto, al momento in cui è stata promossa causa, il Giudice
di pace del Circolo di Paradiso era senza dubbio competente per trattare
un'azione volta alla restituzione dell'indebito arricchimento nei confronti di una parte domiciliata a __________, donde
l'inconsistenza dell'eccezione.
5.
Nel
reclamo RE 1 contesta la sua legittimazione passiva, sostenendo che CO 1 non ha
conferito il mandato a lui ma all'__________, di cui è un semplice collaboratore.
a) La
legittimazione delle parti è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa
dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale (DTF 142
III 787 consid. 3.1.4 con rinvii). Difettando la legittimazione di chi agisce
o resiste in giudizio, l'azione in giudizio è da respingere, indipendentemente
dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa fatta valere sentenza del Tribunale federale (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4 con riferimenti; 136 III 367 consid. 2.1;
sentenza del Tribunale federale 4A_619/2016 del 15 marzo 2017
consid. 3). Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale l'attore deve procedere per far valere la pretesa (CCR
inc. 16.2014.21 del 3 dicembre 2015 consid. 5a). Premesso ciò, in concreto,
dandosi un'azione volta alla restituzione dell'indebito
arricchimento, legittimato a resistere in giudizio è chi
si trovi arricchito senza causa legittima (art. 62 CO).
b) La
mancanza di qualità per agire o resistere in giudizio non deve essere confusa
con l'errata designazione di una parte, la quale concerne un'inesattezza
puramente formale che influisce sulla sua capacità di essere parte. Essa può
essere rettificata quando nel giudice e nelle parti non esiste nessun dubbio
ragionevole sull'identità della
parte, in particolare quando l'identità
risulta dall'oggetto del litigio. Ciò
presuppone evidentemente che l'istanza
di conciliazione, rispettivamente la petizione, siano state comunicate non a
un terzo ma alla parte che ha effettivamente la qualità per resistere in
giudizio e che sia dunque possibile imputarle che avrebbe compreso o avrebbe
dovuto comprendere, secondo le regole della buona fede che l'azione, nonostante l'errore redazionale, è stata introdotta nei suoi confronti (DTF 142 III
782.
consid. 3.2.1 e 3.2.2).
c) In
concreto, non può essere revocato in dubbio che le procure sottoscritte il 14
luglio e il 15 settembre 2010 da CO 1 non siano state conferite a RE 1, ma
all'associazione (doc. 1 e 5). È altresì indubbio che l'__________ ha
trattenuto fr. 11 029.–, pari all'ammontare della nota professionale
da lei emessa il 1° febbraio 2011, dall'importo che la V__________
SA le ha versato per CO 1. La capacità di difendere perteneva
pertanto all'associazione __________. Per contro, l'istanza
di conciliazione del 16 agosto 2011 e la petizione del 19 ottobre 2011 sono
state presentate da CO 1 nei confronti di RE 1 poiché questi
“gestisce un ufficio di consulenza e assistenza giuridica e precisamente con la
seguente insegna “__________, __________, __________” (petizione, pag. 1).
d) Premesso
ciò, per tacere del fatto che davanti al primo giudice RE 1 non ha contestato
la propria legittimazione passiva, dagli atti risulta che la risposta del 10
novembre 2011 è stata presentata su carta intestata della __________ da “RE 1, rappresentante dell'Ufficio giuridico __________,
__________, __________” ed è stata sottoscritta
dal medesimo come “rappresentante legale” della “__________”. Analogamente le osservazioni del 13 gennaio 2012
sono state presentate dall'ufficio giuridico della __________ e sono state firmate
da RE 1 come “rappresentante legale” della “__________”. Per di più RE 1 ha contribuito a creare una certa confusione giacché
in un primo tempo ha dichiarato che l'istante aveva conferito “mandato al
sottoscritto per ricevere un'adeguata
assistenza giuridica” (risposta del 10 novembre 2011, pag. 1 in alto), salvo
poi sostenere in questa sede che il mandato era stato conferito
all'associazione. Né va dimenticato che fino al 12 dicembre 2014 la persona
giuridica nemmeno era iscritta nel Registro di commercio.
e) In
circostanze del genere si può ragionevolmente ritenere che RE 1 ha compreso che
l'azione non era diretta nei suoi
confronti mentre si può ammettere che l'associazione ha capito di essere in
realtà la parte convenuta da CO 1 tant'è che ha partecipato alla procedura in
suo nome. Ne segue che la designazione della parte convenuta va rettificata
senza ulteriori formalità, tale correzione non comportando nessuna possibilità
di confusione né pregiudicando qualsivoglia interesse della controparte.
f) Non
si disconosce che l'associazione ha la propria sede a __________ e che in caso
di contestazioni tra un affiliato e l'associazione gli statuti della stessa
prevedono il foro della sede della medesima. Resta il fatto che davanti al
primo giudice non è stata sollevata alcuna eccezione d'incompetenza, tant'è che
la parte si è espressa nel merito, donde la rinuncia al foro legale (art. 18
CPC; Trezzini, op. cit., pag. 40).
6.
La
parte reclamante contesta la conclusione del Giudice di pace secondo cui le
pratiche di cui si è occupata sono state due, una nei confronti della compagnia
d'assicurazione e l'altra nei confronti dell'ex datrice di lavoro dell'attore, entrambe
conclusesi con successo. Essa, segnatamente, contesta l'accertamento del primo
giudice di pace per il quale “nel verbale del 12.01.2012 il convenuto stesso
ammette che si è trattata di una sola causa: … in quanto trattasi di una sola
causa”, rilevando di avere scritto in seguito al Giudice di pace di essere stata
fraintesa e di non avere mai voluto cambiare la sua versione secondo la quale
si è occupata, per conto dell'attore, di due cause, una
nei confronti della sua ex datrice di lavoro e una nei confronti della compagnia d'assicurazione.
a) Ora,
per quel che concerne eventuali errori o imprecisioni contenute nel menzionato
verbale, giovi rilevare che ove si riscontrino manchevolezze nella
verbalizzazione, incombe alla parte segnalarle al giudice, giacché il contenuto
di un verbale d'udienza si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza
del suo contenuto (sentenza CCR, inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016 consid. 4
con riferimento a Trezzini, op.
cit., pag. 1047). Nella fattispecie, può tuttavia rimanere indecisa la
questione di sapere se vi sia stata una valida richiesta di rettifica del
verbale d'udienza (art. 235 cpv. 3 CPC) e soprattutto se il Giudice di pace
avrebbe dovuto accogliere una tale richiesta, nonostante in calce al predetto
verbale figuri la formula tradizionale secondo cui lo stesso è stato “letto ed
approvato”, giacché ove si volesse anche ritenere che l'__________ ha sempre
sostenuto di essersi occupata di due cause, l'esito del reclamo, come si vedrà
in appresso, non muterebbe giacché per finire il primo giudice non ha accolto
l'istanza solo per l'ammissione della parte convenuta. Su questo punto non
soccorre dunque attardarsi.
b) La
parte reclamante ritiene errata l'opinione del primo giudice secondo cui “per ottenere le prestazioni
assicurative ci si doveva, gioco forza, occupare del rapporto di lavoro”,
perché per ottenerle sarebbe stato sufficiente occuparsi in maniera incidentale
del rapporto di lavoro e non in via principale. A suo dire “è stato svolto del
lavoro extra, una seconda pratica appunto, finalizzata non all'ottenimento delle prestazioni assicurative ma
dello stipendio”. Se non che, per tacere del fatto che una volta di più non è di rilievo sapere se l'interessata si sia occupata di una o
di due pratiche, così argomentando la parte reclamante si limita a contrapporre
la propria versione senza però dimostrare che l'accertamento del primo giudice
è arbitrario ovvero manifestamente insostenibile. Anche in proposito
il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.
c) Sostiene
la parte reclamante di avere provato “senza ombra di dubbio” che l'istante ha
risolto positivamente la controversia contro la sua ex datrice di lavoro solo
grazie al suo intervento. A dimostrazione di ciò, rammenta che il 15 ottobre
2010.
la P__________ SA, in seguito a sue lettere del 14 e del 29 luglio 2010
(doc. 3 e doc. 4), ha risposto che “il conteggio delle vs spettanze, sarà
regolarizzato nel più breve tempo possibile, e un primo acconto vi verrà
versato alla fine del corrente mese” (doc. 7 e D), risposta che a suo dire
costituisce un “riconoscimento di credito” (recte: di debito). Ora, a prescindere
dal fatto che le lettere del 14 e del 29 luglio 2010 non risultano essere state
prodotte in causa (il doc. 3 corrisponde agli statuti e il doc. 4 al
regolamento dell'associazione), né la parte reclamante indica quando le avrebbe
presentate, dalla citata risposta non si evince alcuna volontà della P__________
SA di riconoscere, senza riserve né condizioni, una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Non vi è peraltro alcun riconoscimento
di debito. Come si possa sostenere che la pratica ha avuto esito positivo non è
dato di vedere. Ne segue che la conclusione del primo giudice non appare
arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
7.
Relativamente
all'onorario, la parte reclamante ritiene fuori luogo l'accenno da parte del
primo giudice all'art. 2 del “dettaglio del regolamento delle prestazioni della
__________ riguardanti l'ufficio giuridico”, applicabile qualora la parte assistita
non sia membro dell'associazione, sostenendo che le dimissioni di CO 1 non
erano valide. Tuttavia, considerato che non era dato di sapere quanto era stato
riscosso dall'ex datrice di lavoro per l'onorario “è stato fatturato un forfait
di fr. 4500.– per il lavoro svolto in base all'art. 1 cpv. 1 del dettaglio del
regolamento delle prestazioni”. In realtà, quand'anche si seguisse
l'argomentazione della mandataria, l'art. 1 del noto dettaglio si applica solo
nel caso in cui la pratica “va a buon fine”, ciò che il primo giudice, senza
incorrere in arbitrio, non ha accertato. Per di più, indipendentemente dalla
questione di sapere se l'onorario andava calcolato in base all'art. 1 o
all'art. 2 del noto dettaglio, il Giudice di pace ha rilevato che incombeva alla
parte convenuta “chiarire gli aspetti legati al mandato e in particolare alla retribuzione
legata allo svolgimento dello stesso così come la redazione della nota d'onorario”.
Con tale argomentazione la parte reclamante non si confronta, non pretendendo
di avere già indicato in prima sede le basi del suo calcolo né queste appaiono
evidenti, il forfait di fr. 4500.– previsto all'art. 1 essendo applicabile
ove la pratica sia superiore a fr. 20 000.– ciò che non era il caso in concreto
(cfr. petizione del 17 dicembre 2010, doc. 13). Essendo nuova l'allegazione è pertanto
inammissibile (art. 326 CPC).
8.
La parte reclamante
si duole del fatto che la sua domanda di versamento di una cauzione processuale
sia stata respinta con ordinanza del 15 settembre 2014 dal Giudice di pace,
rilevando che la reiezione della sua richiesta di cauzione lo induce a pensare
che l'esito del procedimento fosse già stato deciso dal primo giudice. Se non
che, l'interessata, per tacere del fatto che non si confronta con la
motivazione del Giudice di pace, la quale per altro è corretta, giacché
l'attore, pur essendo domiciliato all'estero, beneficia dell'esenzione
dell'obbligo di prestare cauzione conferitagli dall'art. 17 della Convenzione
dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12) applicabile
con l'Italia (cfr. III CCA, sentenza inc. 13.2012.85 dell'11 ottobre 2012), non
trae alcuna conseguenza giuridica dalla sua doglianza. Per di più, proprio
perché corretta, la reiezione della domanda di cauzione non denota alcuna
prevenzione da parte del magistrato. L'allegazione, puramente gratuita, non
impone ulteriore disamina. Ne discende che il reclamo, infondato, dev'essere respinto.
9.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema d'indennità alla controparte, nessuna richiesta in tal senso essendo
stata formulata dall'attore.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono a carico della parte reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.