16.2015.2
Contratto d'ammissione a uno spettacolo cinematografico - prescrizione - durata contrattuale
18 agosto 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.2
Lugano
18 agosto 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 gennaio 2015 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 2 dicembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa inc. 31/A/14/PE (contratto d'ammissione a uno spettacolo
cinematografico) da lei promossa con petizione
del 4 aprile 2014 nei
confronti della
CO 1 ;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. RE 1
ha ricevuto dalla figlia in regalo due biglietti (“Buoni __________”) per
accedere alla visione di uno spettacolo cinematografico in una delle sale del
cinema gestito dalla società CO 1. I due biglietti, dal valore di fr. 17.– l'uno, recavano la seguente menzione: valido: 29.09.13.
Qualche tempo dopo il 29 settembre 2013 RE 1, intenzionata a vedere un film utilizzando
Fatti
i biglietti ricevuti in omaggio, si è recata alla sala cinematografica ma un
addetto della stessa, constatato il superamento della durata di validità indicata
sui biglietti, le ha impedito la visione.
B. Il
17 dicembre 2013 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo
di Lugano Ovest, chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazione
volto “alla condanna della convenuta a riconoscere la validità dei buoni
fino al 29.09.2017, come da codice delle obbligazioni art. 127, 128, 129 e non
come da sua scadenza stabilita di un anno con effetto il 29.09.2013”. All'udienza
di conciliazione del 19 febbraio 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa e
all'istante è stata rilasciata, il 10 marzo 2014, l'autorizzazione ad agire.
C. Il 4
aprile 2014 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace con
una petizione in cui essa ha quantificato il valore litigioso in fr.
34.– e ha indicato come fatti “buoni
acquistati il 29.9.2012 – scaduti il 29.9.2013 "
termine di scadenza 1 anno ritenuto contrario alle disposizioni del CO art.
127, 128 e 129”. Invitata l'8 aprile 2014 a formulare
osservazioni, la convenuta è rimasta silente, né essa si è palesata nel termine
assegnatole il 18 giugno 2014 dal Giudice di pace. All'udienza del 10 settembre
2014, indetta per il dibattimento, l'attrice, unica comparente, ha confermato
la sua posizione chiedendo che “i buoni rilasciati per il cinema non abbiano
scadenza annuale come indicato sugli stessi, ma siano di 5 anni come previsto
dal CO”. Statuendo il 2 dicembre 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione,
condonando all'attrice le spese
processuali di fr. 150.–.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12
gennaio 2015 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, che “i buoni
regalo della CO 1 devono rispettare i termini di prescrizione statuiti dal CO e
quindi la loro validità va riconosciuta per 5 anni e nel caso specifico fino al
29.09.2017”. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 non ha
reagito.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice al più presto il 3
dicembre 2014, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il
giorno successivo, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 (art.
145.
cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 19 gennaio 2015. Introdotto il 12
gennaio 2015, il reclamo in esame è dunque ricevibile.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace ha anzitutto espresso dubbi sulla legittimazione
di RE 1 a chiedere di modificare [la data di scadenza dei noti buoni di entrata
al cinema] “ciò che l'acquirente (la figlia) aveva accettato con l'acquisto dei
biglietti dove la scadenza è ben indicata”. Egli ha tuttavia lasciato indecisa la
questione poiché, a suo parere, quand'anche il motivo della
scadenza temporale di un buono rilasciato da un commerciante non sia chiaro “ma potrebbe essere dovuta ai costi di noleggio
dei film o del mercato in generale delle sale cinematografiche”, tra il venditore e l'acquirente “è stata messa una condizione (la
scadenza) che con l'acquisto dei biglietti è stata accettata e convalidata,
dunque può essere applicata”. Concludendo, per il primo giudice, “poiché
indicato chiaramente sui buoni, la loro scadenza di un anno risulta essere
possibile... anche se commercialmente inaccettabile”, donde la reiezione della petizione.
4.
Nella
fattispecie, RE 1 ha chiesto con l'istanza di conciliazione “di condannare la CO
1.
a riconoscere la validità dei buoni fino al 29.09.2017, come da codice delle
obbligazioni, art. 127, 128 e 129 e non come da scadenza stabilita di un anno
con effetto il 20.09.2013”. La petizione del 4 aprile 2014 non conteneva invero
alcuna domanda di causa, ma all'udienza del 10 settembre 2014 l'attrice ha
chiesto che “i buoni rilasciati per il cinema non abbiano scadenza annuale come
indicato sugli stessi, ma siano di 5 anni come previsto dal CO” (verbale del 10
settembre 2014). Con il reclamo, infine, l'attrice chiede che “i buoni regalo
della CO 1 devono rispettare i termini di prescrizione statuiti dal CO e quindi
la loro validità va riconosciuta per 5 anni e nel caso specifico fino al
29.09
”. Ci si può chiedere se con tali formulazioni RE 1 non abbia in
realtà promosso un'azione d'accertamento volta ad accertare giuridicamente
l'esistenza di un suo diritto (art. 88 CPC), la cui ammissibilità è però
subordinata all'esistenza di un interesse degno di protezione, il quale non è
dato ove la pretesa litigiosa è esigibile e potrebbe essere oggetto di
un'immediata azione di condanna (sentenza del Tribunale federale 4A_679/2016
del 22 maggio 2017 consid. 2.1 con rinvii; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
ad art. 88, pag. 346). La questione può rimanere indecisa, il reclamo dovendo
comunque essere respinto.
5.
La
reclamante, riaffermata la sua legittimazione attiva “in quanto beneficiaria
del buono, parte contrattuale e parte lesa, pienamente legittimata a chiedere
il rispetto dei termini di prescrizione non derogabili stabiliti dal CO”, critica
la conclusione del primo giudice secondo cui tra le condizioni contrattuali che
le parti possono pattuire liberamente rientra quella di stabilire il periodo di
validità dei noti buoni, sostenendo che “nel meccanismo dei buoni regalo
l'erogatore del bene o servizio incassa in anticipo il pagamento della
prestazione da un soggetto terzo a favore del titolare del buono, che equivale
al possessore nel caso di buoni non nominativi o al soggetto indicato nel buono
stesso in caso di buoni nominativi. Il pagamento della prestazione avviene
anticipatamente rispetto all'erogazione
della stessa che deve essere garantita, in un secondo momento, al possessore
del buono (o titolare nel caso di buoni nominativi) all'atto di riscossione del
buono stesso. In tale relazione contrattuale la prescrizione del diritto a
riscuotere il buono non rientra fra le condizioni negoziabili fra le parti
giusta l'art. 129 CO e debbono quindi essere necessariamente rispettati i
termini di legge di cui agli articoli 127 e 128 CO”. Essa ritiene inoltre che
il rapporto contrattuale con la controparte debba rispettare l'art. 8
della legge contro la concorrenza sleale (LCSl) poiché il commerciante che,
dopo avere incassato in anticipo il pagamento della prestazione, si rifiuta di
erogarla oltre un termine temporale stabilito autonomamente da lui, “pone in
essere uno squilibrio a danno del consumatore che non ha avuto alcun ruolo
nella determinazione di tale termine”. A sostegno delle sue
argomentazioni la reclamante rimanda a un parere di __________ R__________ ed __________
M__________ (“Gutscheine mit Einlösefrist” in Jusletter del 12 dicembre
2011), per i quali i buoni merce o regalo possono essere qualificati come titoli
al portatore ai sensi dell'art. 978 CO e devono avere una durata di validità non
inferiore a quella dei termini di prescrizione.
6.
Relativamente
alla legittimazione attiva di RE 1, è indubbio che essa era in possesso di due “buoni __________”, ancorché
acquistati da un'altra persona, sicché non è dato di vedere
il motivo per il quale essa non possa far valere le prerogative inerenti tale
documento, che – per altro – non menziona la sua intrasmissibilità (art. 164
CO). Sulla questione non occorre dilungarsi.
7.
Per
quel che riguarda la prescrittibilità, è vero che per Rusch/ Maissen (Gutscheine mit Einlösefrist in Jusletter
del 12 dicembre 2011) i termini di prescrizione degli art. 127 e 128 CO si
applicano anche ai buoni, che costituiscono una cartavalore, sicché le parti
non possono modificarli come prevede l'art. 129 CO. Una limitazione temporale
della validità di un buono costituisce pertanto un'inaccettabile riduzione del
termine di prescrizione legale (cfr. anche David/Reutter
in: Schweizerisches Werberecht, 3ª edizione, pag. 211 nota 535).
a) Sta
di fatto che tale opinione si fonda sull'assunto che il divieto di ridurre convenzionalmente
i termini di prescrizione si applichi anche ai termini di pagamento con effetti
prescrittivi indicati su un buono. Se non che, l'art. 129 CO, per cui la modifica
convenzionale dei termini di prescrizione è esclusa, si applica ai “termini del
presente titolo” ovvero del titolo terzo del Codice delle obbligazione (art.
127.
segg. CO), ma lascia intatta la possibilità di prevedere una delimitazione
contrattuale della durata degli altri termini, segnatamente della pretesa o del
credito (Däppen in: Basler
Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 5 ad art. 129; Tercier/Pichonnaz,
Le droit des obligations, 5ª edizione, pag. 358 n. 1594 seg.; Pichonnaz in: Commentaire Romand, CO I, 2ª
edizione, n. 2 e 8 ad art. 129; Killias in:
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 4 ad art. 129 CO; Niklaus, La prescription extinctive:
modifications conventionnelles et renonciation, Basilea 2008, pag. 155; Berti in: Zürcher Kommentar, Zurigo 2002,
n. 12 e 18 segg. ad art. 129/141 CO; Gauch/
Schluep/ Em-menegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, 9ª edizione, pag. 234 n. 3373; Schwanzer,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3ª edizione, pag. 453 n.
84.
; von Tuhr/Escher Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, Vol. II, Zurigo 1974; pag. 217 e 270).
b) Nella fattispecie, la convenuta si è
obbligata a garantire due posti liberi per qualsiasi film all'attrice fino a
quando quest'ultima avesse deciso di vederli, ma al massimo per una durata di
un anno. Ciò è quanto figurava espressamente sui due noti buoni da lei rilasciati.
Né si può dire che la pattuizione di un termine di un anno renda più difficile
al creditore, in modo contrario all'equità, l'esercizio dei propri diritti, il
fatto che l'attrice non abbia avuto accesso alla visione di due film non è
dovuto a un mancato adempimento del contratto da parte della convenuta, ma alla
scelta dell'attrice medesima di non recarsi al cinema nel periodo di validità
contrattuale.
8.
Per quanto concerne
l'applicazione dell'art. 8 LCSI, secondo cui “agisce segnatamente in modo
sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il
principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole
e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali”, ci si
può chiedere se l'argomentazione sia ricevibile in questa sede, davanti al
primo giudice l'attrice non avendo mai preteso una violazione di tale norma. Per
di più, la reclamante non spiega in alcun modo perché le condizioni dell'art. 8
LCSI sarebbero a suo avviso realizzate. Non si disconosce il fatto che limitare
ad un anno in periodo entro cui la prestazione della convenuta è esigibile non sia
una clausola favorevole per l'attrice, ma ciò non significa che tale clausola
comporti un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi
contrattuali a detrimento dell'attrice, tanto più che la durata era chiaramente
menzionata sui due buoni. Ne segue, in definitiva, che il reclamo deve essere respinto.
9.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.