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Decisione

16.2015.2

Contratto d'ammissione a uno spettacolo cinematografico - prescrizione - durata contrattuale

18 agosto 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i biglietti ricevuti in omaggio, si è recata alla sala cine­ma­tografica ma un

addetto della stessa, constatato il supe­ra­mento della durata di validità indicata

sui biglietti, le ha impe­dito la visione.

B. Il

17 dicembre 2013 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo

di Lugano Ovest, chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazione

volto “alla condanna della convenuta a riconoscere la validità dei buoni

fino al 29.09.2017, come da codice delle obbligazioni art. 127, 128, 129 e non

come da sua scadenza stabilita di un anno con effetto il 29.09.2013”. All'udienza

di conciliazione del 19 febbraio 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa e

all'istante è stata rilasciata, il 10 marzo 2014, l'autorizzazione ad agire.

C. Il 4

aprile 2014 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace con

una petizione in cui essa ha quantificato il valore litigioso in fr.

34.– e ha indicato come fatti “buoni

acquistati il 29.9.2012 – scaduti il 29.9.2013 "

termine di scadenza 1 anno ritenuto contrario alle disposizioni del CO art.

127, 128 e 129”. Invitata l'8 aprile 2014 a formulare

osservazioni, la convenuta è rimasta silente, né essa si è palesata nel termine

assegnatole il 18 giugno 2014 dal Giudice di pace. All'udienza del 10 settembre

2014, indetta per il dibattimento, l'attrice, unica comparente, ha confermato

la sua posizione chiedendo che “i buoni rilasciati per il cinema non abbiano

scadenza annuale come indicato sugli stessi, ma siano di 5 anni come previsto

dal CO”. Statuendo il 2 dicembre 2014 il Giudice di pace ha respinto la petizione,

condonando all'attrice le spese

processuali di fr. 150.–.

D. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12

gennaio 2015 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, che “i buoni

regalo della CO 1 devono rispettare i termini di prescrizione statuiti dal CO e

quindi la loro validità va riconosciuta per 5 anni e nel caso specifico fino al

29.09.2017”. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 non ha

reagito.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice al più presto il 3

dicembre 2014, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il

giorno successivo, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015 (art.

145.

cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 19 gennaio 2015. Introdotto il 12

gennaio 2015, il reclamo in esame è dunque ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o ha omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,

sulla ba­se degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insosteni­bili

(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace ha anzitutto es­presso dubbi sulla legittimazione

di RE 1 a chiedere di modificare [la data di scadenza dei noti buoni di entrata

al cinema] “ciò che l'acquirente (la figlia) aveva accettato con l'acquisto dei

biglietti dove la scadenza è ben indicata”. Egli ha tuttavia lasciato indecisa la

questione poiché, a suo parere, quand'anche il motivo della

scadenza temporale di un buono rilasciato da un commerciante non sia chiaro “ma potrebbe essere dovuta ai costi di noleggio

dei film o del mercato in generale delle sale cinematografiche”, tra il venditore e l'acquirente “è stata messa una condizione (la

scadenza) che con l'acquisto dei biglietti è stata accettata e convalidata,

dunque può essere applicata”. Concludendo, per il primo giudice, “poiché

indicato chiaramente sui buoni, la loro scadenza di un anno risulta essere

possibile... anche se commercialmente inaccettabile”, donde la reiezione della petizione.

4.

Nella

fattispecie, RE 1 ha chiesto con l'istanza di conciliazione “di condannare la CO

1.

a riconoscere la validità dei buoni fino al 29.09.2017, come da codice delle

obbligazioni, art. 127, 128 e 129 e non come da scadenza stabilita di un anno

con effetto il 20.09.2013”. La petizione del 4 aprile 2014 non conteneva invero

alcuna domanda di causa, ma all'udienza del 10 settembre 2014 l'attrice ha

chiesto che “i buoni rilasciati per il cinema non abbiano scadenza annuale come

indicato sugli stessi, ma siano di 5 anni come previsto dal CO” (verbale del 10

settembre 2014). Con il reclamo, infine, l'attrice chiede che “i buoni regalo

della CO 1 devono rispettare i termini di prescrizione statuiti dal CO e quindi

la loro validità va riconosciuta per 5 anni e nel caso specifico fino al

29.09

”. Ci si può chiedere se con tali formulazioni RE 1 non abbia in

realtà promosso un'azione d'accertamento volta ad accertare giuridicamente

l'esistenza di un suo diritto (art. 88 CPC), la cui ammissibilità è però

subordinata all'esistenza di un interesse degno di protezione, il quale non è

dato ove la pretesa litigiosa è esigibile e potrebbe essere oggetto di

un'immediata azione di condanna (sentenza del Tribunale federale 4A_679/2016

del 22 maggio 2017 consid. 2.1 con rinvii; Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,

ad art. 88, pag. 346). La questione può rimanere indecisa, il reclamo dovendo

comunque essere respinto.

5.

La

reclamante, riaffermata la sua legittimazione attiva “in quanto beneficiaria

del buono, parte contrattuale e parte lesa, pienamen­te legittimata a chiedere

il rispetto dei termini di prescrizione non derogabili stabiliti dal CO”, critica

la conclusione del primo giudice secondo cui tra le condizioni contrattuali che

le parti possono pattuire liberamente rientra quella di stabilire il periodo di

validità dei noti buoni, sostenendo che “nel meccanismo dei buoni regalo

l'erogatore del bene o servizio incassa in anticipo il pagamento della

prestazione da un soggetto terzo a favore del titolare del buono, che equivale

al possessore nel caso di buoni non nominativi o al soggetto indicato nel buono

stesso in caso di buoni nominativi. Il pagamento della prestazione avviene

anticipatamente rispetto all'erogazione

della stessa che deve essere garantita, in un secondo momento, al possessore

del buono (o titolare nel caso di buoni nominativi) all'atto di riscossione del

buono stesso. In tale relazione contrattuale la prescrizione del diritto a

riscuotere il buono non rientra fra le condizioni negoziabili fra le parti

giusta l'art. 129 CO e debbono quindi essere necessariamente rispettati i

termini di legge di cui agli articoli 127 e 128 CO”. Essa ritiene inoltre che

il rapporto contrattuale con la controparte debba rispettare l'art. 8

della legge contro la concorrenza sleale (LCSl) poiché il commerciante che,

dopo avere incassato in anticipo il pagamento della prestazione, si rifiuta di

erogarla oltre un termine temporale stabilito autonomamente da lui, “pone in

essere uno squilibrio a danno del consumatore che non ha avuto alcun ruolo

nella determinazione di tale termine”. A sostegno delle sue

argomentazioni la reclamante rimanda a un parere di __________ R__________ ed __________

M__________ (“Gu­t­scheine mit Ein­l­ö­sefrist” in Jusletter del 12 dicembre

2011), per i quali i buoni mer­ce o regalo possono essere qualificati come titoli

al portatore ai sensi dell'art. 978 CO e devono avere una durata di validità non

inferiore a quella dei termini di prescrizione.

6.

Relativamente

alla legittimazione attiva di RE 1, è indubbio che essa era in possesso di due “buoni __________”, ancorché

acquistati da un'altra persona, sicché non è dato di vedere

il motivo per il quale essa non possa far valere le prerogative inerenti tale

documento, che – per altro – non menziona la sua intrasmissibilità (art. 164

CO). Sulla questione non occorre dilungarsi.

7.

Per

quel che riguarda la prescrittibilità, è vero che per Rusch/ Maissen (Gu­t­scheine mit Einl­ösefrist in Jusletter

del 12 dicembre 2011) i termini di prescrizione degli art. 127 e 128 CO si

applicano anche ai buoni, che costituiscono una cartavalore, sicché le parti

non possono modificarli come prevede l'art. 129 CO. Una limitazione temporale

della validità di un buono costituisce pertanto un'inaccettabile riduzione del

termine di prescrizione legale (cfr. anche David/Reutter

in: Schweizerisches Werberecht, 3ª edizione, pag. 211 nota 535).

a) Sta

di fatto che tale opinione si fonda sull'assunto che il divieto di ridurre convenzionalmente

i termini di prescrizione si applichi anche ai termini di pagamento con effetti

prescrittivi indicati su un buono. Se non che, l'art. 129 CO, per cui la modifica

convenzionale dei termini di prescrizione è esclusa, si applica ai “termini del

presente titolo” ovvero del titolo terzo del Codice delle obbligazione (art.

127.

segg. CO), ma lascia intatta la possibilità di prevedere una delimitazione

contrattuale della durata degli altri termini, segnatamente della pretesa o del

credito (Däppen in: Basler

Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 5 ad art. 129; Tercier/Pichonnaz,

Le droit des obligations, 5ª edizione, pag. 358 n. 1594 seg.; Pichonnaz in: Commentaire Romand, CO I, 2ª

edizione, n. 2 e 8 ad art. 129; Killias in:

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 4 ad art. 129 CO; Niklaus, La prescription extinctive:

modifications conventionnelles et renonciation, Basilea 2008, pag. 155; Berti in: Zürcher Kommentar, Zurigo 2002,

n. 12 e 18 segg. ad art. 129/141 CO; Gauch/

Schluep/ Em-menegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner

Teil, 9ª edizione, pag. 234 n. 3373; Schwanzer,

Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3ª edizione, pag. 453 n.

84.

; von Tuhr/Escher Allgemeiner Teil des Schweizerischen

Obligationenrechts, Vol. II, Zurigo 1974; pag. 217 e 270).

b) Nella fattispecie, la convenuta si è

obbligata a garantire due posti liberi per qualsiasi film all'attrice fino a

quando quest'ultima avesse deciso di vederli, ma al massimo per una durata di

un anno. Ciò è quanto figurava espressamente sui due noti buoni da lei rilasciati.

Né si può dire che la pattuizione di un termine di un anno renda più difficile

al creditore, in modo contrario all'equità, l'esercizio dei propri diritti, il

fatto che l'attrice non abbia avuto accesso alla visione di due film non è

dovuto a un mancato adempimento del contratto da parte della convenuta, ma alla

scelta dell'attrice medesima di non recarsi al cinema nel periodo di validità

contrattuale.

8.

Per quanto concerne

l'applicazione dell'art. 8 LCSI, secondo cui “agisce segnatamente in modo

sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il

principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole

e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali”, ci si

può chiedere se l'argomentazione sia ricevibile in questa sede, davanti al

primo giudice l'attrice non avendo mai preteso una violazione di tale norma. Per

di più, la reclamante non spiega in alcun modo perché le condizioni dell'art. 8

LCSI sarebbero a suo avviso realizzate. Non si disconosce il fatto che limitare

ad un anno in periodo entro cui la prestazione della convenuta è esigibile non sia

una clausola favorevole per l'attrice, ma ciò non significa che tale clausola

comporti un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi

contrattuali a detrimento dell'attrice, tanto più che la durata era chiaramente

menzionata sui due buoni. Ne segue, in definitiva, che il reclamo deve essere respinto.

9.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità

alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

avv. ;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.