16.2015.20
Proprietà per piani: azione volta al pagamento di contributi per le spese e gli oneri comuni dovuti da proprietari di PPP - legittimazione attiva e passiva
15 marzo 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.20
Lugano
15 marzo 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
vicepresidente,
Stefani
e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 6 marzo 2015 presentato da
RE 1
(patrocinata dall PA 1)
contro
la decisione emessa il 24 febbraio 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Giubiasco nella causa n. 0067-2014-T (proprietà per piani: contributi per
spese comuni) promossa con istanza 1° dicembre 2014
da
CO 1;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Sulla
particella n. __________ RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Stabile
C__________”), costituita il 7 ottobre 1996 da
F__________ e CO 1, composta di 19 appartamenti. L'11 giugno 1999 i promotori hanno venduto a RE 1 e M__________, in
ragione di un mezzo ciascuno, la proprietà per piani n. 2702 con diritto
esclusivo sull'unità n. 10 (pari a 61.500/1000).
Il 6 giugno 2005 F__________ è divenuta proprietaria esclusiva delle proprietà
per piani n. __________, __________ e __________ con diritto
esclusivo sulle unità n. 7, 8 e 9 per complessivi 158/1000,
mentre CO 1 è rimasto proprietario esclusivo delle altre quindici proprietà per
piani per complessivi 780.500/1000. Il 31
marzo 2014 le tre unità di F__________ e le dodici appartenenti a CO 1 per
complessivi 803.500/1000 sono state acquistate da A__________
e L__________ in ragione di un mezzo ciascuno. CO 1 è rimasto proprietario delle
unità n. 2694, 2695 e 5198 con diritto esclusivo sulle unità n. 1, 2 e 20
per complessivi 135/1000. Il 26 giugno 2014
l'assemblea dei comproprietari ha
nominato la C__________, succursale di __________, quale amministratrice, ruolo
fino a quel momento ricoperto da CO 1.
B. Il 26
settembre 2014 CO 1, firmandosi “l'amministratore
dello stabile C__________”, ha chiesto
a RE 1 e M__________ il pagamento del conguaglio per le spese di gestione e
manutenzione del 2013 di fr. 1310.20 (fr. 4310.20 ./. fr. 3000.– di acconto). L'8 ottobre 2014 i due comproprietari hanno chiesto
a CO 1 di non calcolare la loro parte di spese condominiali secondo la quota di
73/1000, come figurava sul conteggio, ma in base alla
quota di valore della loro unità di 61.500/1000. Il 13
ottobre 2014 CO 1 ha risposto loro che la quota di spese a loro carico era
stata calcolata “in base al volume
(m.c) dello spazio locato e non secondo i millesimi” e ha li avvisati che “a partire dal 1° giugno 2014 verrà conteggiato
il 5% di interessi di mora”. Visto il mancato pagamento della quota di spese, il
3 novembre 2014 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n.
__________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona per l'incasso di
fr. 1351.60 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2014, al quale l'escussa ha interposto
opposizione.
C. Il 1°
dicembre 2014 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco,
chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione “vista l'opposizione fatta dalla parte convenuta” e,
in caso di mancata conciliazione, di emanare una decisione. All'udienza dell'8
gennaio 2015 le parti non hanno raggiunto un accordo. In tale occasione il
Giudice di pace ha comunicato loro che avrebbe emanato una decisione o rilasciato
all'istante l'autorizzazione ad agire. Invitata a presentare osservazioni, la
convenuta ha proposto, il 10 febbraio 2015, la reiezione dell'istanza,
sollevando in particolare la mancanza di legittimazione attiva e di quella passiva.
D. Statuendo il 24 febbraio 2015 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla convenuta al citato precetto
esecutivo per fr. 1351.60 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2014 e fr. 73.–
di spese esecutive. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico
della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 150.–.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6
marzo 2015 chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento
della decisione impugnata e la sua riforma nel senso di respingere l'istanza. Con decreto del 13 marzo 2015 il
vicepresidente della Camera ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo. Al reclamo CO 1 non ha formulato
osservazioni.
in diritto: 1. Nella decisione
impugnata il Giudice di pace ha correttamente indicato che
l'istante aveva presentato un'istanza di conciliazione con
richiesta di emanazione di una decisione in caso di mancata intesa e che l'autorità di conciliazione può, se l'attore ne fa richiesta, giudicare essa stessa le
controversie con un valore litigioso fino a 2000.– ai
sensi dell'art. 212 CPC, salvo poi
menzionare gli art. 80 e 81 LEF e 251 lett. a e 252 CPC concernenti la
procedura sommaria e rigettare in via provvisoria l'opposizione interposta
dalla convenuta al noto precetto esecutivo. Tale agire denota una certa
confusione, giacché in mancanza di un titolo di rigetto dell'opposizione, l'istante
non ha avviato una procedura sommaria volta al rigetto
dell'opposizione (art. 251 lett. a CPC), la quale non sottostà all'obbligo della
conciliazione (art. 198 lett. a CPC), ma ha promosso un'azione creditoria, la
cui procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione (art.
197 CPC), volta all'accertamento del credito e alla condanna della
convenuta al pagamento di una determinata somma di denaro, tant'è che solo dopo
avere accertato il credito dell'istante il giudice pronuncia il rigetto definitivo
dell'opposizione.
Premesso ciò, dopo avere esperito
l'obbligatorio tentativo di conciliazione e costatato il suo fallimento, il
Giudice di pace ha così emanato, come autorità di conciliazione, una decisione
ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, che è impugnabile con reclamo entro trenta
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger
[curatori], ZPO Kommentar, 3a edizione, n. 10 ad art. 212). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta
il 26 febbraio 2015, sicché il reclamo, introdotto il 6 marzo
2015, è senz'altro tempestivo.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le
censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione
limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in
modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è
arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il
senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi,
di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione
presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Litigiose
sono anzitutto la legittimazione attiva dell'istante e quella passiva della
convenuta.
a) Relativamente
alla prima questione, nella decisione impugnata il Giudice di pace ha considerato
che per anni CO 1 aveva svolto le mansioni di amministratore e che per questo
motivo “sarebbe ingiusto considerarlo
un semplice comproprietario”, tanto
più che la convenuta non ha dimostrato l'esistenza di un altro amministratore.
Le spese condominiali – egli ha poi soggiunto – “riguardano l'anno 2013, quando a tutti gli effetti l'amministrazione era a carico dell'istante; nel conteggio sono menzionate spese per
l'acqua potabile, per l'energia elettrica, per l'utilizzo della fognatura, per il riscaldamento, per le pulizie, per
posteggi e materiale, per l'assicurazione
dello stabile, per la riparazione del tetto e per interventi della ditta G__________
per il riscaldamento; tutte queste spese non sono state contestate per cui si
ritiene che il signor CO 1 abbia anticipato gli importi e giustamente debbano
essere proporzionalmente sopportate dai coinquilini”.
b) La
reclamante ritiene che il Giudice di pace abbia commesso un errore di diritto
respingendo l'eccezione di carenza di
legittimazione attiva da lei sollevata. Per quanto concerne la legittimazione
attiva, essa ribadisce che solo la comunione dei comproprietari è legittimata a
chiedere il pagamento delle spese condominiali. A suo avviso è irrilevante il fatto
che il contestato conguaglio concerna un esercizio in cui l'amministrazione era
curata dall'istante giacché al momento della presentazione
della domanda di esecuzione e dell'istanza di conciliazione
questi non rivestiva più il ruolo di amministratore e non poteva più rappresentare
la comunione dei comproprietari, la quale non lo ha peraltro mai autorizzato a
fare valere in causa delle pretese nei suoi confronti.
c) La
legittimazione delle parti – attiva o passiva che sia – è un presupposto di
merito, che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata
persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa
(DTF 136 III 367 consid. 2.1; 130 III 424 consid. 3.1) e la sua mancanza
conduce alla reiezione della causa nel merito e non alla sua inammissibilità
(DTF 139 III 507 consid. 1.2; CCR, sentenza inc. 16.2011.32 del 16 marzo 2012
consid. 5a). Di principio la legittimazione attiva spetta al detentore del
diritto in discussione, mentre quella passiva alla parte obbligata materialmente
(cfr. Trezzini in: Commentario al
Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 66 pag. 229
seg.). Spetta in ogni modo all'attore provare i fatti sui quali fonda la sua
legittimazione attiva (DTF 130 III 424 consid. 3.1 con rinvio; v. anche sentenza
del Tribunale federale 4A_404/2016 del 7 dicembre 2016 consid. 2.2).
d) La fattispecie verte sull'incasso
delle spese comuni della proprietà per piani a carico di un comproprietario.
Ora, secondo l'art. 712h cpv. 1 CC i comproprietari devono
contribuire agli oneri comuni e alle spese dell'amministrazione comune (elencate
segnatamente all'art. 712h cpv. 2) proporzionalmente al valore delle
loro quote. Compete all'amministratore della
proprietà per piani proporre la ripartizione tra i comproprietari gli oneri e
le spese comuni e ugualmente per conto della comunione dei comproprietari riscuotere
Fatti
i loro contributi (art. 712s cpv. 2 CC; Wermelinger, La propriété par
étages, 3ª edizione, n. 32 e 37 ad art. 712s CC con riferimenti). Il comproprietario che contesta il modo in cui le spese
sono ripartite deve contestare la
decisione dell'assemblea dei comproprietari di approvazione della ripartizione
delle spese fra i comproprietari (art. 712m cpv. 1 n. 4; Piccinin in: La propriété par étages en
procès, Ginevra 2015, pag. 339, n. 741).
Creditrice degli
oneri comuni e delle spese dell'amministrazione
comune è la comunione dei proprietari
per piani, la quale giusta l'art 712l CC acquista in
proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi
dei condomini e le disponibilità che ne risultano, come ad esempio il fondo di
rinnovazione (cpv. 1) e può in nome proprio stare in giudizio (cpv. 2). Nell'ambito
dell'amministrazione comune la comunione dei proprietari per piani fruisce quindi
della capacità processuale (DTF 142 III 553 consid. 2.2 con riferimenti; v.
anche I CCA inc. 11.2003.159 del 12 settembre 2004 consid. 4a). Essa, pertanto,
può proporre un'azione volta al pagamento di contributi per le spese e oneri
comuni dovuti da proprietari di PPP (Wermelinger,
op. cit., n. 191 ad art. 712l CC con riferimenti).
L'amministratore può rappresentare la comunione dei proprietari per piani, ma i
suoi poteri sono limitati dall'art. 712t cpv. 2 CC, secondo cui, salvo
si tratti di procedura sommaria, non può stare in giudizio civile senz'essere
precedentemente autorizzato dall'assemblea dei comproprietari, riservati i casi
urgenti in cui l'autorizzazione può essere chiesta ulteriormente.
e) Dagli atti risulta che il precetto esecutivo fatto
notificare alla convenuta menziona quale creditore CO 1 e non la comunione dei comproprietari.
L'istanza indica CO 1 come intestatario e come “parte attrice” e ciò
diversamente dalle lettere di notifica del conguaglio e dei vari richiami ove
figura quale intestatario lo “stabile C__________” e CO 1 come amministratore
(doc. C ed E). In tali circostanze tutto induce a ritenere che l'istante ha
agito in nome proprio e non come rappresentante della
comunione dei comproprietari.
Considerandi
Né ciò può costituire una semplice errata designazione della parte, che può
essere corretta senza particolari formalità, proprio perché CO 1 non era
titolare della pretesa, ma lo era la comunione dei comproprietari. Né tanto
meno poteva rappresentarla come amministratore, ruolo che nel frattempo era
stato assunto dalla C__________.
f) Per
il primo giudice, invero, l'importo oggetto della vertenza è stato “verosimilmente
anticipato” dall'istante (decisione, pag. 3). In realtà l'istante non ha mai preteso di avere pagato il citato conguaglio al
posto dei comproprietari della proprietà per piani n. 2702,
né tantomeno ha dimostrato pagamenti del genere. Per di più, appare piuttosto inusuale,
se non inverosimile, il fatto che CO 1 abbia pagato la quota a carico degli altri
comproprietari. Ne discende che nella misura in cui non è stata promossa
dalla comunione dei comproprietari, unica legittimata, l'azione andava respinta
per mancanza di legittimazione attiva.
g) Ad
analoga conclusione si giungerebbe ove, per avventura, fosse data la legittimazione
attiva. In effetti, debitore degli oneri comuni e delle spese
dell'amministrazione comune è chi è iscritto come proprietario nel registro
fondiario al momento in cui la pretesa è esigibile (CCR, sentenza inc.
16.2014.43
del 7 marzo 2016 consid. 5 con riferimenti; v. anche Wermelinger, op. cit., n. 58 ad art. 712i
CC). In caso di proprietà collettiva su di una proprietà per piani, i
proprietari collettivi (comproprietari o comunisti) sono dei litisconsorti
necessari, di modo che l'azione deve essere promossa nei confronti di tutti i
proprietari collettivi e non verso uno solo di loro (Wermelinger, op. cit., n. 59 ad art. 712i CC).
4.
In siffatte
circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata senza che occorra
esaminare le ulteriori censure sollevate dal reclamante. Accogliendo
il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa
Camera può statuire direttamente sulla lite. La decisione impugnata deve essere
riformata nel senso della reiezione dell'istanza.
5.
Le
spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Se non che CO 1 non ha proposto di
respingere il reclamo e non può essere ritenuto soccombente, di modo che non
può essere tenuto al pagamento di spese (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In
condizioni del genere tanto vale rinunciare in questa sede al prelievo di oneri
e all'assegnazione di ripetibili. Né queste
possono essere addebitate allo Stato del Cantone Ticino, l'art. 107 cpv.
2.
CPC applicandosi unicamente alle spese processuali. L'emanazione del giudizio
odierno impone nondimeno una diversa ripartizione degli oneri processuali e
delle ripetibili di prima sede che sono posti a carico dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è accolto nel
senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa
di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo
carico.
3. L'istante
rifonderà alla convenuta fr. 150.– di ripetibili.
II. Non si prelevano spese
processuali né si assegnano ripetibili.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.