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Decisione

16.2015.20

Proprietà per piani: azione volta al pagamento di contributi per le spese e gli oneri comuni dovuti da proprietari di PPP - legittimazione attiva e passiva

15 marzo 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i loro contributi (art. 712s cpv. 2 CC; Wermelinger, La propriété par

étages, 3ª edizione, n. 32 e 37 ad art. 712s CC con riferimenti). Il comproprietario che contesta il modo in cui le spese

sono ripartite deve contestare la

decisione dell'assemblea dei comproprietari di approvazione della ripartizione

delle spese fra i comproprietari (art. 712m cpv. 1 n. 4; Piccinin in: La propriété par étages en

procès, Ginevra 2015, pag. 339, n. 741).

Creditrice degli

oneri comuni e delle spese dell'amministrazione

comune è la comunione dei proprietari

per piani, la quale giusta l'art 712l CC acquista in

proprio nome i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi

dei condomini e le disponibilità che ne risultano, come ad esempio il fondo di

rinnovazione (cpv. 1) e può in nome proprio stare in giudizio (cpv. 2). Nell'ambito

dell'amministrazione comune la comunione dei proprietari per piani fruisce quindi

della capacità processuale (DTF 142 III 553 consid. 2.2 con riferimenti; v.

anche I CCA inc. 11.2003.159 del 12 settembre 2004 consid. 4a). Essa, pertanto,

può proporre un'azione volta al pagamento di contributi per le spese e oneri

comuni dovuti da proprietari di PPP (Wermelinger,

op. cit., n. 191 ad art. 712l CC con riferimenti).

L'amministratore può rappresentare la comunione dei proprietari per piani, ma i

suoi poteri sono limitati dall'art. 712t cpv. 2 CC, secondo cui, salvo

si tratti di procedura sommaria, non può stare in giudizio civile senz'essere

precedentemente autorizzato dall'assemblea dei comproprietari, riservati i casi

urgenti in cui l'autorizzazione può essere chiesta ulteriormente.

e) Dagli atti risulta che il precetto esecutivo fatto

notificare alla convenuta menziona quale creditore CO 1 e non la comunione dei comproprietari.

L'istanza indica CO 1 come intestatario e come “parte attrice” e ciò

diversamente dalle lettere di notifica del conguaglio e dei vari richiami ove

figura quale intestatario lo “stabile C__________” e CO 1 come amministratore

(doc. C ed E). In tali circostanze tutto induce a ritenere che l'istante ha

agito in nome proprio e non come rappresentante della

comunione dei com­pro­prietari.

Considerandi

Né ciò può costituire una semplice errata designazione della parte, che può

essere corretta senza particolari formalità, proprio perché CO 1 non era

titolare della pretesa, ma lo era la comunione dei com­proprietari. Né tanto

meno poteva rappresentarla come amministratore, ruolo che nel frattempo era

stato assunto dalla C__________.

f) Per

il primo giudice, invero, l'importo oggetto della vertenza è stato “verosimilmente

anticipato” dall'istante (decisione, pag. 3). In realtà l'istante non ha mai preteso di avere pagato il citato conguaglio al

posto dei comproprietari della proprietà per piani n. 2702,

né tantomeno ha dimostrato pagamenti del genere. Per di più, appare piuttosto inusuale,

se non inverosimile, il fatto che CO 1 abbia pagato la quota a carico degli altri

comproprietari. Ne discende che nella misura in cui non è stata promossa

dalla comunione dei comproprietari, unica legittimata, l'azione andava respinta

per mancanza di legittimazione attiva.

g) Ad

analoga conclusione si giungerebbe ove, per avventura, fosse data la legittimazione

attiva. In effetti, debitore degli oneri comuni e delle spese

dell'amministrazione comune è chi è iscritto come proprietario nel registro

fondiario al momento in cui la pretesa è esigibile (CCR, sentenza inc.

16.2014.43

del 7 marzo 2016 consid. 5 con riferimenti; v. anche Wermelinger, op. cit., n. 58 ad art. 712i

CC). In caso di proprietà collettiva su di una proprietà per piani, i

proprietari collettivi (comproprietari o comunisti) sono dei litisconsorti

necessari, di modo che l'azione deve essere promossa nei confronti di tutti i

proprietari collettivi e non verso uno solo di loro (Wermelinger, op. cit., n. 59 ad art. 712i CC).

4.

In siffatte

circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata senza che occorra

esaminare le ulteriori censure sollevate dal reclamante. Accogliendo

il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa

Camera può statuire direttamente sulla lite. La decisione impugnata deve essere

riformata nel senso della reiezione dell'istanza.

5.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Se non che CO 1 non ha proposto di

respingere il reclamo e non può essere ritenuto soccombente, di modo che non

può essere tenuto al pagamento di spese (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In

condizioni del genere tanto vale rinunciare in questa sede al prelievo di oneri

e all'assegnazione di ripetibili. Né queste

possono essere addebitate allo Stato del Cantone Ticino, l'art. 107 cpv.

2.

CPC applicandosi unicamente alle spese processuali. L'emanazione del giudizio

odierno impone nondimeno una diversa ripartizione degli oneri processuali e

delle ripetibili di prima sede che sono posti a carico dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto nel

senso che la decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2. La tassa

di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo

carico.

3. L'istante

rifonderà alla convenuta fr. 150.– di ripetibili.

II. Non si prelevano spese

processuali né si assegnano ripetibili.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.