16.2015.21
Appalto - procedura di conciliazione - conseguenza della mancata comparsa del convenuto all'udienza di conciliazione - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare una decisione - onere della con
30 agosto 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.21
Lugano
30 agosto 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18 marzo 2015 presentato da
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 9 febbraio 2015 dal Giudice di pace supplente del
circolo di Locarno nella causa CO 5/2015 (appalto) promossa con istanza del 10 gennaio 2015 da
CO 1
(rappresentato
da RA 1);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso dei mesi
di febbraio e marzo 2013 CO 1 ha eseguito su incarico di RE 1 diverse opere di manutenzione nel giardino del
Ristorante __________ a __________, per le quali il 5 aprile 2013 ha emesso una
fattura di fr. 920.–, il cui pagamento è stato da lui sollecitato senza esito. Il
22 settembre 2014 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per l'incasso di fr. 920.–
oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2013 e fr. 50.– per “spese richiami”, al
quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Con
istanza del 10 gennaio 2015 CO 1 si è rivolto alla Giudicatura di pace del
circolo di Locarno, chiedendo di convocare RE 1, che nel frattempo gli aveva versato
un acconto di fr. 200.–, a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata
conciliazione, di pronunciare un giudizio sulla base dell'art. 212 CPC volto a
ottenere il pagamento di fr. 720.– oltre interessi così come il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al citato PE. Il 30 gennaio 2015 la convenuta ha scritto
al Giudice di pace supplente che non si sarebbe presentata all'udienza di
conciliazione poiché non vi erano a suo avviso i presupposti per trovare un'intesa.
All'udienza del 2 febbraio 2015 l'istante, unico comparente, ha confermato le
sue domande e la sua richiesta di emanazione di una decisione ai sensi dell'art.
212 CPC.
C. Statuendo il 9
febbraio 2015 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza e ha condannato
la convenuta a versare all'istante fr. 720.– oltre interessi al 5% dal 5 aprile
2013 e spese esecutive, rigettando in via definitiva limitatamente a tale
importo l'opposizione interposta al menzionato PE. Le spese processuali di fr.
150.– sono state poste a carico della convenuta.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18
marzo 2015, chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti primo giudice. Con
decreto del 25 marzo 2015 il presidente della Camera ha respinto la richiesta
di effetto sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni del 27
aprile 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni
emanate dai giudici di pace e dai giudici di pace supplenti, come autorità di
conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza
inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta alla convenuta il 16 febbraio 2015 (cfr. tracciamento degli
invii postali prodotto dalla Giudicatura di pace, numero dell'invio n. 98.__________).
Consegnato alla cancelleria del Tribunale d'appello il 18 marzo 2015, ultimo
giorno utile, il reclamo è quindi tempestivo.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Per il Giudice di
pace supplente la convenuta, assente all'udienza, non ha sollevato obiezioni sulla
pretesa oggetto dell'istanza né ha provato di avere pagato il saldo della mercede
richiesta dall'istante. Premesso ciò, egli ha ritenuto che “dall'esame della
documentazione agli atti e da quanto emerso durante l'udienza, la pretesa
formulata dall'istante risulta giustificata”, che gli interessi di mora del 5%
devono essere riconosciuti su fr. 720.– dal 5 aprile 2013 e che limitatamente a
tale importo l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno
dev'essere rigettata in via definitiva.
4. La reclamante si
duole dell'errata applicazione degli art. 206 cpv. 2 e 212 CPC, sostenendo che la sua assenza all'udienza di conciliazione era “tutt'altro che ingiustificata”,
perché il 30 gennaio 2015 ha inviato al Giudice di pace supplente una lettera
informandolo che non si sarebbe presentata “poiché non ci sono i presupposti
per una conciliazione”. Donde la richiesta di annullare la decisione impugnata
e di rinviare gli atti al primo giudice affinché rilasci l'autorizzazione ad
agire.
a) Secondo
l'art. 206 cpv. 2 CPC se il convenuto ingiustificatamente non compare l'autorità
di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209-212
CPC). Di conseguenza essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art.
209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se
emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio
federale in: FF 2006 pag. 6704). In quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione
può, se così richiesta dall'istante, giudicare essa stessa le controversie
patrimoniali con un valore litigioso fino a
fr.
2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). Premesso ciò l'interessata, benché sostenga di
non essere stata “ingiustificatamente” assente al tentativo di conciliazione,
non pretende che l'art. 206 cpv. 2 CPC non sia applicabile, tant'è che chiede
per finire che il Giudice di pace supplente rilasci l'autorizzazione ad agire
(art. 209 CPC) come appunto previsto.
b) Sia come sia, è vero che il 30 gennaio 2015 la reclamante ha comunicato
al Giudice di pace la sua assenza “poiché non ci sono i presupposti per una
conciliazione”. Ciò non toglie che per essere giustificata la mancata comparizione
personale deve fondarsi su uno dei motivi previsti dall'art. 204 cpv. 3 CPC. Il
fatto che una parte preannunci la sua assenza non osta all'applicazione
dell'art. 206 cpv, 2 CPC poiché l'avverbio “ingiustificatamente” si riferisce
alla mancata presenza della parte all'udienza e non al motivo per cui essa è
assente. Al riguardo basta il raffronto con la versione tedesca di tale norma “bei
Säumnis der beklangten Partei” e quella francese “lorsque le défendeur fait
défaut”.
5. La
reclamante sostiene che qualora manchi la cooperazione delle parti l'autorità
di conciliazione deve rinunciare a sottoporre alle stesse una proposta di
giudizio ai sensi dell'art. 210 CPC. A suo avviso, essendo la scelta di emanare
una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC assai più incisiva di quella di
sottoporre alle parti una proposta di giudizio, il Giudice di pace supplente
avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare l'autorizzazione ad agire. Ora, è vero
che per Trezzini (in: Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 943) l'autorità
di conciliazione non deve sottoporre sistematicamente alle parti una proposta
di giudizio, ma utilizzare tale facoltà nei casi in cui sussistano concrete
possibilità di accettazione, ciò che non è di regola il caso laddove la parte
convenuta non partecipi alla procedura di conciliazione. Per tacere del fatto
che per lo stesso autore l'approccio all'art. 210 CPC è diverso rispetto
all'art. 212 CPC poiché “qui non è
l'attore a chiedere ma il conciliatore a proporre”, compete pur sempre all'autorità
di conciliazione decidere quale seguire delle opzioni previste dall'art. 209
segg. CPC, evidentemente – trattandosi dell'art. 212 CPC – solo se così richiesto
dall'attore e soccorrendone le premesse. Per di più, l'approccio di prudenza consigliato
dalla dottrina nell'applicazione dell'art. 210 CPC non si giustifica nel caso
dell'art. 212 CPC. In effetti, se la parte convenuta non si presenta
all'udienza di conciliazione, benché sappia che l'istante ha chiesto al giudice
di pace di decidere qualora la conciliazione fallisca, essa si disinteressa
della causa allo stesso modo di una parte che non si presenta davanti a
un'autorità di primo grado e l'autorità di conciliazione può prendere una
decisione anche in sua assenza (Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 212).
6. A mente della reclamante
il Giudice di pace supplente non poteva giudicare la causa ai sensi dell'art.
212 CPC, perché la fattispecie litigiosa non era chiara, giacché a sostegno
della sua pretesa l'istante ha prodotto solo una fattura che non
menzionava il periodo in cui avrebbe eseguito i lavori e non indicava nemmeno l'IVA. Essa ritiene inoltre che il primo giudice avrebbe
dovuto ritenere che nella sua lettera del 30 gennaio 2015 avesse contestato
la fattispecie. Ora, a prescindere dal fatto che le contestazioni sono nuove e
quindi irricevibili (art. 326 CPC), in concreto l'istante ha
addotto i fatti alla base della sua pretesa che non sono stati contestati dalla
convenuta, assente all'udienza del 2 febbraio 2015. In siffatte circostanze non
è dato di capire perché il primo giudice avrebbe dovuto considerare controversi
Fatti
i fatti sui quali poggia la domanda dell'istante. Certo,
nella nota lettera del 30 gennaio 2015 la convenuta ha indicato che “non ci
sono i presupposti per una conciliazione” ma per tacere del fatto che essa nemmeno sostiene che l'istante non abbia eseguito su suo incarico dei
lavori di giardinaggio, né tantomeno ha sollevato contestazioni riguardanti la
sua qualità di debitrice o l'ammontare della mercede richiesta, non si può
ritenere che con ciò essa abbia formulato una valida contestazione dei fatti
allegati dall'istante. Una contestazione deve, infatti, essere specificata, in
modo che sia chiaro a quali fatti si riferisca, cosicché la controparte – che
ha affermato la circostanza di fatto – conformemente all'onere della prova
(art. 8 CC) possa addurre una prova per dimostrarla (art. 222 cpv. 2 CPC
applicabile per il rinvio dell'art. 219 CPC; Trezzini
in: op. cit., pag. 993). Nel caso in esame, i fatti addotti dell'istante non
essendo stati contestati non necessitavano di essere provati (art. 150 cpv. 1
CPC) e pertanto, la decisione del primo giudice di condannare la convenuta a
Considerandi
pagare la mercede rivendicata dall'istante per i lavori di giardinaggio da lui
eseguiti (art. 363 CO) dev'essere confermata.
7.
La
reclamante rimprovera, infine, al Giudice di pace supplente di averla condannata
a pagare degli interessi di mora, benché agli atti non vi sia alcun documento
che provi che sia stata messa in mora dall'istante. Se non che la convenuta non
ha contestato davanti al primo giudice la data di decorrenza degli interessi di
mora chiesti dall'istante. Sollevata per la prima volta in questa sede la
censura non è pertanto ammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti
di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti
o nuovi mezzi di prova non addotti in prima sede (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,
n. 2 ad art. 326). Ciò posto il reclamo,
che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nelle misura in cui è
ricevibile dev'essere respinto.
8.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
di inconvenienza, l'opponente non avendole richieste.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.