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Decisione

16.2015.21

Appalto - procedura di conciliazione - conseguenza della mancata comparsa del convenuto all'udienza di conciliazione - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare una decisione - onere della con

30 agosto 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti sui quali poggia la domanda dell'istante. Certo,

nella nota lettera del 30 gennaio 2015 la convenuta ha indicato che “non ci

sono i presupposti per una conciliazione” ma per tacere del fatto che essa nemmeno sostiene che l'istante non abbia eseguito su suo incarico dei

lavori di giardinaggio, né tantomeno ha sollevato contestazioni riguardanti la

sua qualità di debitrice o l'ammontare della mercede richiesta, non si può

ritenere che con ciò essa abbia formulato una valida contestazione dei fatti

allegati dall'istante. Una contestazione deve, infatti, essere specificata, in

modo che sia chiaro a quali fatti si riferisca, cosicché la controparte – che

ha affermato la circostanza di fatto – conformemente all'onere della prova

(art. 8 CC) possa addurre una prova per dimostrarla (art. 222 cpv. 2 CPC

applicabile per il rinvio dell'art. 219 CPC; Trezzini

in: op. cit., pag. 993). Nel caso in esame, i fatti addotti dell'istante non

essendo stati contestati non necessitavano di essere provati (art. 150 cpv. 1

CPC) e pertanto, la decisione del primo giudice di condannare la convenuta a

Considerandi

pagare la mercede rivendicata dall'istante per i lavori di giardinaggio da lui

eseguiti (art. 363 CO) dev'essere confermata.

7.

La

reclamante rimprovera, infine, al Giudice di pace supplente di averla condannata

a pagare degli interessi di mora, benché agli atti non vi sia alcun documento

che provi che sia stata messa in mora dall'istante. Se non che la convenuta non

ha contestato davanti al primo giudice la data di decorrenza degli interessi di

mora chiesti dall'istante. Sollevata per la prima volta in questa sede la

censura non è pertanto ammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti

di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti

o nuovi mezzi di prova non addotti in prima sede (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,

n. 2 ad art. 326). Ciò posto il reclamo,

che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o

nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, nelle misura in cui è

ricevibile dev'essere respinto.

8.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di in­dennità

di inconvenienza, l'opponente non avendole richieste.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

avv.;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.