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Decisione

16.2015.23

Appalto - onere della prova

24 luglio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti. All'udienza del 14 ottobre 2014 le parti hanno raggiunto la

seguente transazione (inc. E14-048):

“La ditta CO 1 si impegna entro la fine del mese di

novembre 2014 a sistemare rispettivamente a sostituire i vetri come erano

prima. Nel ca­so non si trovassero o non fossero più in commercio, non verranno

sostituiti. Per quanto attiene alle maniglie, esse verranno sostituite come le

originali, sempre che le stesse fossero state riconosciute dall'assicuratore,

fornibili dalla ditta G__________ Sagl di __________ e per altri lavori, quelli

riconosciuti dall'assicuratore __________, che a suo tempo ha fatto la

perizia e risarcito il danno.”

B. Il 27 dicembre 2014 RE

1 si è nuovamente rivolto al medesimo giudice per ottenere dalla CO 1

fr. 2000.– per la mancata esecuzione dei lavori di riparazione. All'udienza del

10 febbraio 2015, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di

respingere l'istanza. Statuendo il 9 marzo 2015 il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l'istanza e ha così condannato la convenuta a pagare fr. 500.– all'istante.

La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata condo­nata.

C. Il 16 marzo 2015 RE 1

si è rivolto al Giudice di pace comunicandogli di ritenere iniqua la sua decisione

e chiedendogli che “la riparazione la paghi il convenuto”. L'atto è stato trasmesso

a questa Camera per essere trattato quale re­cla­mo. Invitata a presentare

osservazioni, il 23 giugno 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo. Il 18 marzo 2015 il reclamante ha presentano una re­plica spontanea,

in cui ha chiesto di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al

primo giudice per un nuovo giudizio.

Considerandi

in diritto: 1. Nella decisione

impugnata il Giudice di pace ha indicato che RE 1 ha introdotto il 27 dicembre

2014.

“un'istanza di conciliazione”. Le decisioni emanate dal Giudice di pace,

come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili

con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'istante il 10

marzo 2015, sicché il reclamo, impostato il 18 marzo 2015 (cfr. timbro sulla

busta di intimazione), è tem­pe­stivo.

2.

Il Giudice di pace

considerato “che il danno richiesto di fr. 2000.– non è stato comprovato ma è

sem­plicemente un importo fissato dall'istante per chiudere bonal­mente il

tutto” e “che il giudice, per equità, può comunque deci­dere senza dover

motivare la sua decisione”, ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la

ditta convenuta a versare alla controparte fr. 500.–. Il reclamante, si duole

essenzialmente del fatto che il primo giudice non ha ritenuto provata la sua

pretesa lamentando che questi gli abbia consigliato di ridurre la domanda dagli

originari fr. 3319.40 a fr. 2000.– per poter far rientrare la causa sotto la

sua competenza, specificando poi che l'avrebbe “messa a posto lui”. Egli si chiede

inoltre perché gli sono stati riconosciuti fr. 500.– se la pretesa di fr.

2000.

– non era provata.

3.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Compito

di questa Camera è pertanto esaminare se i fatti accertati nella decisione impugnata

dall'autorità inferiore non siano arbitrari e/o se il primo giudice abbia correttamente

applicato il diritto. Non compete pertanto a questa Camera sindacare

sull'operato del primo giudice, del quale per altro il reclamante non trae

alcuna conseguenza giuridica. Al riguardo non occorre diffondersi.

4.

Relativamente al

merito della pretesa, a ragione, il reclamante lamenta il fatto che non è dato

di capire perché il primo giudice gli ha riconosciuto fr. 500.–, tanto meno se

si pensa che un giudizio in equità è possibile soltanto quando è

la legge a prevedere questo criterio di giudizio (art. 4 CC), ciò che non il

caso in concreto. Resta il fatto che, nella fattispecie, il primo giudice ha rimproverato

all'istante di non avere comprovato il danno. E per l'art. 8 CC, ove la legge

non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita deve fornirne la prova (art. 8 CC). Ciò significa che

toccava proprio all'istante provare che i costi della sostituzione dei vetri

ammontavano ad almeno fr. 2000.–, fermo restando che la mancanza di prove va a

sfavore di tale parte (DTF 126 III 192 consid. 2b; v. anche DTF 132 III 702

consid. 4.5). Dagli atti, nondimeno, non vi è alcun elemento a sostegno della

pretesa dell'interessato di modo che l'istanza andava finanche respinta. Sotto

questo profilo l'interessato non può dolersi del giudizio impugnato. Non si

disconosce che l'istante si è riferito a un preventivo di fr. 3319.40 allestito

da una ditta terza. Se non che, per tacere del fatto che tale documento non è

agli atti, un preventivo non costituisce di per sé un documento idoneo a

dimostrare il danno, siccome riferito ad eventuali costi futuri (DTF 129 III 24

consid. 2.4). Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.

5.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di in­dennità

di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, l'opponente essendosi difesa

da sola senza verosimilmente incorrere in spese di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

150.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.