16.2015.23
Appalto - onere della prova
24 luglio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.23
Lugano
24 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18 marzo 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 9 marzo 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa C15-001 (appalto) promossa con istanza del 27 dicembre 2014 nei
confronti della
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel corso della
seconda metà dell'anno 2013 la società CO 1 ha sostituito i vetri di alcune
finestre e posato una gelosia nell'abitazione di RE 1. Per le sue prestazioni
la ditta ha emesso, il 18 settembre 2013, una fattura di fr. 3780.– più IVA, che
è stata saldata dalla compagnia assicurativa del committente. Il 18 settembre
2014 RE 1, lamentando una cattiva esecuzione dei lavori consistente nel fatto
che le parti sostituite non erano uguali alle originali, ha convenuto la CO 1 davanti
al Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere il pagamento di fr.
3319.40, corrispondenti al costo preventivato dalla F__________ Sagl per sistemare
Fatti
i difetti. All'udienza del 14 ottobre 2014 le parti hanno raggiunto la
seguente transazione (inc. E14-048):
“La ditta CO 1 si impegna entro la fine del mese di
novembre 2014 a sistemare rispettivamente a sostituire i vetri come erano
prima. Nel caso non si trovassero o non fossero più in commercio, non verranno
sostituiti. Per quanto attiene alle maniglie, esse verranno sostituite come le
originali, sempre che le stesse fossero state riconosciute dall'assicuratore,
fornibili dalla ditta G__________ Sagl di __________ e per altri lavori, quelli
riconosciuti dall'assicuratore __________, che a suo tempo ha fatto la
perizia e risarcito il danno.”
B. Il 27 dicembre 2014 RE
1 si è nuovamente rivolto al medesimo giudice per ottenere dalla CO 1
fr. 2000.– per la mancata esecuzione dei lavori di riparazione. All'udienza del
10 febbraio 2015, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza. Statuendo il 9 marzo 2015 il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l'istanza e ha così condannato la convenuta a pagare fr. 500.– all'istante.
La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata condonata.
C. Il 16 marzo 2015 RE 1
si è rivolto al Giudice di pace comunicandogli di ritenere iniqua la sua decisione
e chiedendogli che “la riparazione la paghi il convenuto”. L'atto è stato trasmesso
a questa Camera per essere trattato quale reclamo. Invitata a presentare
osservazioni, il 23 giugno 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo. Il 18 marzo 2015 il reclamante ha presentano una replica spontanea,
in cui ha chiesto di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al
primo giudice per un nuovo giudizio.
Considerandi
in diritto: 1. Nella decisione
impugnata il Giudice di pace ha indicato che RE 1 ha introdotto il 27 dicembre
2014.
“un'istanza di conciliazione”. Le decisioni emanate dal Giudice di pace,
come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili
con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'istante il 10
marzo 2015, sicché il reclamo, impostato il 18 marzo 2015 (cfr. timbro sulla
busta di intimazione), è tempestivo.
2.
Il Giudice di pace
considerato “che il danno richiesto di fr. 2000.– non è stato comprovato ma è
semplicemente un importo fissato dall'istante per chiudere bonalmente il
tutto” e “che il giudice, per equità, può comunque decidere senza dover
motivare la sua decisione”, ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la
ditta convenuta a versare alla controparte fr. 500.–. Il reclamante, si duole
essenzialmente del fatto che il primo giudice non ha ritenuto provata la sua
pretesa lamentando che questi gli abbia consigliato di ridurre la domanda dagli
originari fr. 3319.40 a fr. 2000.– per poter far rientrare la causa sotto la
sua competenza, specificando poi che l'avrebbe “messa a posto lui”. Egli si chiede
inoltre perché gli sono stati riconosciuti fr. 500.– se la pretesa di fr.
2000.
– non era provata.
3.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Compito
di questa Camera è pertanto esaminare se i fatti accertati nella decisione impugnata
dall'autorità inferiore non siano arbitrari e/o se il primo giudice abbia correttamente
applicato il diritto. Non compete pertanto a questa Camera sindacare
sull'operato del primo giudice, del quale per altro il reclamante non trae
alcuna conseguenza giuridica. Al riguardo non occorre diffondersi.
4.
Relativamente al
merito della pretesa, a ragione, il reclamante lamenta il fatto che non è dato
di capire perché il primo giudice gli ha riconosciuto fr. 500.–, tanto meno se
si pensa che un giudizio in equità è possibile soltanto quando è
la legge a prevedere questo criterio di giudizio (art. 4 CC), ciò che non il
caso in concreto. Resta il fatto che, nella fattispecie, il primo giudice ha rimproverato
all'istante di non avere comprovato il danno. E per l'art. 8 CC, ove la legge
non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita deve fornirne la prova (art. 8 CC). Ciò significa che
toccava proprio all'istante provare che i costi della sostituzione dei vetri
ammontavano ad almeno fr. 2000.–, fermo restando che la mancanza di prove va a
sfavore di tale parte (DTF 126 III 192 consid. 2b; v. anche DTF 132 III 702
consid. 4.5). Dagli atti, nondimeno, non vi è alcun elemento a sostegno della
pretesa dell'interessato di modo che l'istanza andava finanche respinta. Sotto
questo profilo l'interessato non può dolersi del giudizio impugnato. Non si
disconosce che l'istante si è riferito a un preventivo di fr. 3319.40 allestito
da una ditta terza. Se non che, per tacere del fatto che tale documento non è
agli atti, un preventivo non costituisce di per sé un documento idoneo a
dimostrare il danno, siccome riferito ad eventuali costi futuri (DTF 129 III 24
consid. 2.4). Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.
5.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità
di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, l'opponente essendosi difesa
da sola senza verosimilmente incorrere in spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
–
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.