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Decisione

16.2015.26

Azione di rivendicazione - diritto di ottenere una decisione motivata - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC - eccezione di falso

11 settembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi su cui si fonda. Il diritto di otte­nere una decisione motivata, che

deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone

all'autorità giu­di­cante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Scopo di

tale obbligo è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto

della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa,

e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta

a pronunciarsi espressamente su ogni allegazione in fatto e in diritto

sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio. La motivazione

può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi, oppure da

rinvii ad altri atti. Il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione

addotta dal giudice è errata (DTF 142 II 157 consid. 4.2; 142 III 436 consid.

4.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_306/2016 del 7 luglio 2016,

consid. 3.2 con rinvii).

b) In

concreto, il Giudice di pace ha accolto l'istanza perché il convenuto non ha

portato alcuna prova per invalidare il contratto da lui ritenuto “falsificato

e/o manomesso”. Ora, si conviene che tale motivazione della decisione in

rassegna è succinta e telegrafica. Resta il fatto che essa permette di capire

le ragioni che stanno alla base del giudizio, il primo giudice avendo ritenuto

che non essendo stata dimostrata una "manomissione o una falsificazione”

del contratto d'affido temporaneo del 28 dicembre 2014, l'istante disponeva di

un valido titolo per esigere la consegna dell'animale rivendicato e che il

convenuto lo deteneva senza diritto. Ancorché si ponga ai limiti inferiori

imposti dal profilo formale, essa è tuttavia sufficiente. Il fatto che il

ricorrente non condivida le ragioni addotte dal primo giudice non significa che

la decisione sia insufficientemente motivata. La censura di violazione del

diritto di essere sentito è destinata a cadere nel vuoto.

5. Il reclamante rimprovera

al Giudice di pace di avere deciso la controversia in base all'art. 212 CPC,

benché l'istante non gli abbia chiesto di farlo né nella sua istanza né nel

corso dell'udienza di conciliazione e chiede che gli atti gli siano ritornati affinché

rilasci l'autorizzazione ad agire così come richiesto dall'istante nell'istanza.

a) Secondo

l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a un'intesa, l'autorità

di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le

controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Lo scopo

della norma è di permet­tere all'autorità di conciliazione di emettere un giu­di­zio

nei casi bagatella, ovvero nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei

fatti che del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria

particolare (Trezzini in: Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 925 e pag.

948; Bohnet in: Code de procédure

civile commenté, op. cit., n. 9 ad art. 212 CPC). Per garantire la

confidenzialità della procedura di conciliazione e favorire un'intesa tra le

parti le dichiarazioni delle parti non possano essere verbalizzate, né

utilizzate nella susseguente procedura decisionale (art. 205 cpv. 1 CPC).

Ora,

che per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve essere così richiesta

dall'istante è indubbio. La richiesta di emanare una decisione deve di

principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta

possa essere a conoscenza di una possibilità del genere. Tale richiesta può

però anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza, fermo

restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta

sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta

del genere. Fallita la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte

convenuta, la parte attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di

decidere la controversia (CCR, sentenza inc. 16.2014.54 del 16 aprile 2016 consid.

5 con riferimento a RtiD II-2014 pag. 870 n. 40c).

b) Nella

fattispecie, è pacifico che nell'istanza di conciliazione l'associazione non ha

chiesto al Giudice di pace – in caso di mancata conciliazione – una decisione

ai sensi dell'art. 212 CPC, ma il rilascio dell'autorizzazione ad agire in

virtù dell'art. 209 CPC. Tuttavia, contrariamente all'opinione del reclamante,

Considerandi

all'udienza del 3 marzo 2015 l'istante ha espressamente chiesto al Giudice di

pace di decidere tant'è che il relativo verbale riporta che “Considerato che l'importo

di causa risulta inferiore a fr. 2000.– l'attore, richiamata la chiarezza della

fattispecie, formula specifica richiesta a che l'autorità di conciliazione

proceda con la decisione di merito giusta l'art. 212 CPC”. È vero che la

citazione all'udienza non indicava la possibilità per l'istante di chiedere l'emanazione

di un giudizio ai sensi dell'art. 212 CPC, ma avvertiva soltanto le parti sulle

conseguenze in caso di mancata comparizione (art. 206 CPC), ma contrariamente

al caso in cui il convenuto è assente all'udienza, il quale è sorpreso nella

sua buona fede dall'agire della controparte, in concreto l'udienza di conciliazione

si è svolta alla presenza delle parti. E sottoscrivendo il verbale senza

riserve, il convenuto è stato reso attento sul fatto che il Giudice di pace non

avrebbe emesso l'autorizzazione ad agire ma accoglieva la richiesta dell'istante

di aprire la procedura decisionale dell'art. 212 CPC. Sotto questo profilo non

soccorrono motivi per annullare la deci­sione impugnata.

6.

Il reclamante si

duole del fatto che il primo giudice abbia accolto l'istanza “senza la benché

minima istruttoria”. A suo avviso, nella procedura decisionale dell'art. 212

CPC il Giudice di pace avrebbe dovuto chiedergli se confermava la sua eccezione

di “falsificazione/manomissione del contratto alla base della vertenza” e in

caso affermativo, chiedere una perizia calligrafica o la prova del falso formale

e/o materiale. In ogni caso – a suo avviso – l'istanza non poteva essere

accolta, perché l'istante non ha provato la validità del contratto da lui prodotto.

a) In

concreto, l'istante ha fondato la sua azione di rivendicazione sulla base di un

contratto d'affido in virtù del quale essa affidava temporaneamente un

determinato cane di razza boxer a RE 1 (doc. B). All'udienza del 3 marzo 2015

il convenuto ha “contestato il doc. B in quanto non lo considera valido poiché

falsificato e/o manomesso”.

b) Ora,

come rileva il reclamante, diversamente dal Codice di procedura civile ticinese

(art. 216 segg. CPC), il codice di diritto processuale civile svizzero non

prevede una specifica procedura di accertamento nel caso in cui un documento

sia eccepito di falso. Resta il fatto che il valore probatorio di un documento

prodotto in causa a sostegno di un'allegazione dipende dalla sua autenticità.

E, conformemente alla regola generale dell'art. 8 CC, la parte che si prevale

in causa di un documento deve provarne l'autenticità, quando la stessa è contestata

dalla controparte (art. 178 CPC). La contestazione deve essere sufficientemente

motivata. La controparte non può pertanto limitarsi ad asserire in maniera

generica che il documento è falso. Essa deve addurre tutti gli elementi

concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri dubbi cir­ca

l'autenticità del contenuto del documento o della firma che esso reca, in modo

tale che la presunzione di fatto dell'au­ten­ticità del documento decada. Se vi

riesce, spetta alla parte che si prevale del documento dimostrarne l'autenticità

(RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c; v. anche RtiD II-2013 pag. 814 consid. 5; Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 2 ad art. 178).

c) Come

si è detto, il convenuto si è però limitato a eccepire la falsità del documento

ma non ha allegato alcuna spiegazione. Ciò non basta a insinuare considerevoli

dubbi sull'autenticità dell'atto e quindi a sovvertire la presunzione di fatto.

Certo, contrariamente all'assunto del primo giudice, al convenuto non occorreva

comprovare la falsità dell'atto, ma in mancanza di una sufficiente

contestazione nemmeno si è ripristinato l'onere probatorio a carico

dell'istante. In circostanze del genere non si può rimproverare al primo

giudice di non avere assunto prove, né di non avere richiesto la produzione del

contratto originale (art. 180 cpv. 1 CPC).

7.

RE 1 rimprovera al

primo giudice di non avere esaminato la validità del contratto, il quale è

nullo poiché intriso di clausole vessatorie, sulla cui portata non si è

specificatamente reso attento il contraente. Egli sostiene poi di non avere mai

firmato un contratto per un affido temporaneo, disconosce la sua firma sul documento

presentato dalla controparte e rileva di essere convinto di avere

legittimamente acquisito la titolarità definitiva dell'animale. Egli spiega poi

l'iter per ottenere l'affidamento di un boxer, i motivi per cui la controparte

gli ha proposto un altro animale, sostiene di avere versato € 100.– e assevera

di avere provveduto a tutte le cure necessarie al cane affidatogli tant'è che

si è instaurato un reciproco rapporto affettivo. Se non che, così argomentando,

il reclamante disconosce che in una procedura di reclamo non è ammessa l'allegazione

di nuovi fatti e contestazioni (art. 326 cpv. 1 CPC). Per il resto non si

disconosce che la nullità di un contratto vada esaminata d'ufficio dal giudice.

Sta di fatto che laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il

giudice deve tuttavia basare il proprio esame sulla base degli atti presenti

nell'incarto. Incombe alle parti, infatti, indicare al giudice i fatti sui

quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni. E in

concreto, nulla è stato addotto. Ne segue che, quanto meno nel risultato, la

decisione impugnata resiste alla critica, donde la reiezione del reclamo.

8.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

200.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 300.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.