16.2015.26
Azione di rivendicazione - diritto di ottenere una decisione motivata - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC - eccezione di falso
11 settembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.26
Lugano
11 settembre 2017/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 21 aprile 2015 presentato da
RE
1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
la sentenza emessa il 9 marzo 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa n. E15-10 (azione di rivendicazione) promossa con istanza
del 5 febbraio 2015 dall'
CO 1 (I)
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 28 dicembre 2014 l'CO
1 ha concesso a RE 1 l'affidamento di un boxer tigrato. Il 22 gennaio 2015 la medesima
associazione ha comunicato a RE 1 la volontà di recedere dal contratto e gli ha
chiesto di restituire l'animale entro cinque giorni prevalendosi della clausola
n. 19 del contratto (“affidamento temporaneo"). RE 1, ritenendosi
proprietario del cane, non ha dato seguito all'ingiunzione.
B. Il 5 febbraio 2015 l'CO
1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di
convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere la restituzione
del cane. All'udienza di conciliazione del 3 marzo 2015 le parti non hanno raggiunto
un'intesa. L'istante ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia
ai sensi dell'art. 212 CPC e ha confermato la sua domanda.
Il convenuto ha contestato la validità del contratto del 28 dicembre 2014 sostenendo
che fosse stato “falsificato e/o manomesso”.
C. Statuendo
il 9 marzo 2015 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il
convenuto a restituire l'animale rivendicato a passaggio in giudicato della
decisione. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.–.
D. Contro
il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21
aprile 2015 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento
della decisione impugnata. Con decreto del 22 aprile 2015 il presidente della
Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue
osservazioni del 24 giugno 2015 l'CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
dai giudici di pace e dai giudici di pace supplenti, come autorità di
conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza
inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). In concreto, il Giudice di pace ha
indicato il valore litigioso “non superiore a fr. 2000.–” donde la sua competenza
a decidere la lite. Per il reclamante, per contro, il valore litigioso eccede
tale limite sicché il primo giudice non avrebbe potuto emanare
una decisione come autorità di conciliazione. Se
non che, a prescindere dal fatto che l'interessato si limita a non escludere un valore nettamente superiore a
fr. 2000.– “anche in ragione delle spese fin qui sostenute per la cura e il
sostentamento dell'animale, senza
dimenticare il valore affettivo già acquisito”, davanti al primo giudice egli
non aveva contestato l'indicazione di fr. 1500.– evocata dall'istante.
Né egli aveva sollevato obbiezioni al fatto che al termine dell'udienza del 3
marzo 2015 il Giudice di pace ha annunciato la volontà di procedere all'emanazione
di una decisione, facoltà che gli compete come autorità di conciliazione ove la
controversia patrimoniale non ecceda fr. 2000.–. In tali circostanze il valore della
lite (corrispondente a quello dell'animale rivendicato) fissato dal primo giudice
non appare inverosimile e non è smentito da altre risultanze. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, tenuto conto della sospensione dei
termine per ricorrere dal 29 marzo al 12
aprile 2015 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, il
reclamo depositato il 21 aprile 2015 è ricevibile.
2. La documentazione
prodotta con il reclamo e con le osservazioni al reclamo (e non davanti al
primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente
alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove
conclusioni, di allegazioni di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
3. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero
– da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto
all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità
inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo
probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante,
idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli
elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III
266 consid. 2.3 con rinvii).
4. Il reclamante
lamenta, innanzitutto, la mancanza di una motivazione. Egli sostiene che “in
maniera del tutto laconica” l'istanza è stata accolta senza la benché minima
istruttoria e senza una minima motivazione. A suo parere “la pronuncia, resa
senza chinarsi sulle eccezioni mosse o sui contenuti del contratto, non è
certamente sufficiente e accettabile”.
a) Ora,
per l'art. 238 lett. g CPC una decisione con motivazione scritta deve contenere
Fatti
i motivi su cui si fonda. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che
deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone
all'autorità giudicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Scopo di
tale obbligo è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto
della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa,
e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta
a pronunciarsi espressamente su ogni allegazione in fatto e in diritto
sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio. La motivazione
può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi, oppure da
rinvii ad altri atti. Il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione
addotta dal giudice è errata (DTF 142 II 157 consid. 4.2; 142 III 436 consid.
4.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_306/2016 del 7 luglio 2016,
consid. 3.2 con rinvii).
b) In
concreto, il Giudice di pace ha accolto l'istanza perché il convenuto non ha
portato alcuna prova per invalidare il contratto da lui ritenuto “falsificato
e/o manomesso”. Ora, si conviene che tale motivazione della decisione in
rassegna è succinta e telegrafica. Resta il fatto che essa permette di capire
le ragioni che stanno alla base del giudizio, il primo giudice avendo ritenuto
che non essendo stata dimostrata una "manomissione o una falsificazione”
del contratto d'affido temporaneo del 28 dicembre 2014, l'istante disponeva di
un valido titolo per esigere la consegna dell'animale rivendicato e che il
convenuto lo deteneva senza diritto. Ancorché si ponga ai limiti inferiori
imposti dal profilo formale, essa è tuttavia sufficiente. Il fatto che il
ricorrente non condivida le ragioni addotte dal primo giudice non significa che
la decisione sia insufficientemente motivata. La censura di violazione del
diritto di essere sentito è destinata a cadere nel vuoto.
5. Il reclamante rimprovera
al Giudice di pace di avere deciso la controversia in base all'art. 212 CPC,
benché l'istante non gli abbia chiesto di farlo né nella sua istanza né nel
corso dell'udienza di conciliazione e chiede che gli atti gli siano ritornati affinché
rilasci l'autorizzazione ad agire così come richiesto dall'istante nell'istanza.
a) Secondo
l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a un'intesa, l'autorità
di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le
controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. Lo scopo
della norma è di permettere all'autorità di conciliazione di emettere un giudizio
nei casi bagatella, ovvero nelle vertenze semplici sia dal punto di vista dei
fatti che del diritto, e che non necessitano quindi di un'istruttoria
particolare (Trezzini in: Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 925 e pag.
948; Bohnet in: Code de procédure
civile commenté, op. cit., n. 9 ad art. 212 CPC). Per garantire la
confidenzialità della procedura di conciliazione e favorire un'intesa tra le
parti le dichiarazioni delle parti non possano essere verbalizzate, né
utilizzate nella susseguente procedura decisionale (art. 205 cpv. 1 CPC).
Ora,
che per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve essere così richiesta
dall'istante è indubbio. La richiesta di emanare una decisione deve di
principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta
possa essere a conoscenza di una possibilità del genere. Tale richiesta può
però anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza, fermo
restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta
sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta
del genere. Fallita la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte
convenuta, la parte attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di
decidere la controversia (CCR, sentenza inc. 16.2014.54 del 16 aprile 2016 consid.
5 con riferimento a RtiD II-2014 pag. 870 n. 40c).
b) Nella
fattispecie, è pacifico che nell'istanza di conciliazione l'associazione non ha
chiesto al Giudice di pace – in caso di mancata conciliazione – una decisione
ai sensi dell'art. 212 CPC, ma il rilascio dell'autorizzazione ad agire in
virtù dell'art. 209 CPC. Tuttavia, contrariamente all'opinione del reclamante,
Considerandi
all'udienza del 3 marzo 2015 l'istante ha espressamente chiesto al Giudice di
pace di decidere tant'è che il relativo verbale riporta che “Considerato che l'importo
di causa risulta inferiore a fr. 2000.– l'attore, richiamata la chiarezza della
fattispecie, formula specifica richiesta a che l'autorità di conciliazione
proceda con la decisione di merito giusta l'art. 212 CPC”. È vero che la
citazione all'udienza non indicava la possibilità per l'istante di chiedere l'emanazione
di un giudizio ai sensi dell'art. 212 CPC, ma avvertiva soltanto le parti sulle
conseguenze in caso di mancata comparizione (art. 206 CPC), ma contrariamente
al caso in cui il convenuto è assente all'udienza, il quale è sorpreso nella
sua buona fede dall'agire della controparte, in concreto l'udienza di conciliazione
si è svolta alla presenza delle parti. E sottoscrivendo il verbale senza
riserve, il convenuto è stato reso attento sul fatto che il Giudice di pace non
avrebbe emesso l'autorizzazione ad agire ma accoglieva la richiesta dell'istante
di aprire la procedura decisionale dell'art. 212 CPC. Sotto questo profilo non
soccorrono motivi per annullare la decisione impugnata.
6.
Il reclamante si
duole del fatto che il primo giudice abbia accolto l'istanza “senza la benché
minima istruttoria”. A suo avviso, nella procedura decisionale dell'art. 212
CPC il Giudice di pace avrebbe dovuto chiedergli se confermava la sua eccezione
di “falsificazione/manomissione del contratto alla base della vertenza” e in
caso affermativo, chiedere una perizia calligrafica o la prova del falso formale
e/o materiale. In ogni caso – a suo avviso – l'istanza non poteva essere
accolta, perché l'istante non ha provato la validità del contratto da lui prodotto.
a) In
concreto, l'istante ha fondato la sua azione di rivendicazione sulla base di un
contratto d'affido in virtù del quale essa affidava temporaneamente un
determinato cane di razza boxer a RE 1 (doc. B). All'udienza del 3 marzo 2015
il convenuto ha “contestato il doc. B in quanto non lo considera valido poiché
falsificato e/o manomesso”.
b) Ora,
come rileva il reclamante, diversamente dal Codice di procedura civile ticinese
(art. 216 segg. CPC), il codice di diritto processuale civile svizzero non
prevede una specifica procedura di accertamento nel caso in cui un documento
sia eccepito di falso. Resta il fatto che il valore probatorio di un documento
prodotto in causa a sostegno di un'allegazione dipende dalla sua autenticità.
E, conformemente alla regola generale dell'art. 8 CC, la parte che si prevale
in causa di un documento deve provarne l'autenticità, quando la stessa è contestata
dalla controparte (art. 178 CPC). La contestazione deve essere sufficientemente
motivata. La controparte non può pertanto limitarsi ad asserire in maniera
generica che il documento è falso. Essa deve addurre tutti gli elementi
concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri dubbi circa
l'autenticità del contenuto del documento o della firma che esso reca, in modo
tale che la presunzione di fatto dell'autenticità del documento decada. Se vi
riesce, spetta alla parte che si prevale del documento dimostrarne l'autenticità
(RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c; v. anche RtiD II-2013 pag. 814 consid. 5; Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 2 ad art. 178).
c) Come
si è detto, il convenuto si è però limitato a eccepire la falsità del documento
ma non ha allegato alcuna spiegazione. Ciò non basta a insinuare considerevoli
dubbi sull'autenticità dell'atto e quindi a sovvertire la presunzione di fatto.
Certo, contrariamente all'assunto del primo giudice, al convenuto non occorreva
comprovare la falsità dell'atto, ma in mancanza di una sufficiente
contestazione nemmeno si è ripristinato l'onere probatorio a carico
dell'istante. In circostanze del genere non si può rimproverare al primo
giudice di non avere assunto prove, né di non avere richiesto la produzione del
contratto originale (art. 180 cpv. 1 CPC).
7.
RE 1 rimprovera al
primo giudice di non avere esaminato la validità del contratto, il quale è
nullo poiché intriso di clausole vessatorie, sulla cui portata non si è
specificatamente reso attento il contraente. Egli sostiene poi di non avere mai
firmato un contratto per un affido temporaneo, disconosce la sua firma sul documento
presentato dalla controparte e rileva di essere convinto di avere
legittimamente acquisito la titolarità definitiva dell'animale. Egli spiega poi
l'iter per ottenere l'affidamento di un boxer, i motivi per cui la controparte
gli ha proposto un altro animale, sostiene di avere versato € 100.– e assevera
di avere provveduto a tutte le cure necessarie al cane affidatogli tant'è che
si è instaurato un reciproco rapporto affettivo. Se non che, così argomentando,
il reclamante disconosce che in una procedura di reclamo non è ammessa l'allegazione
di nuovi fatti e contestazioni (art. 326 cpv. 1 CPC). Per il resto non si
disconosce che la nullità di un contratto vada esaminata d'ufficio dal giudice.
Sta di fatto che laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il
giudice deve tuttavia basare il proprio esame sulla base degli atti presenti
nell'incarto. Incombe alle parti, infatti, indicare al giudice i fatti sui
quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni. E in
concreto, nulla è stato addotto. Ne segue che, quanto meno nel risultato, la
decisione impugnata resiste alla critica, donde la reiezione del reclamo.
8.
Le spese processuali
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
200.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 300.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.