16.2015.27
Appalto - mercede
27 luglio 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.27
Lugano
27 luglio 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 27 aprile 2015 presentato dalla
RE 1
(patrocinata
dall' PA 1)
contro
la decisione emessa il 25 marzo 2015 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 2, nella causa SE.2012.199 (appalto) promossa con petizione
del 23 maggio 2012 nei confronti di
CO 1
(patrocinata
dall' PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nell'estate
del 2010 CO 1 ha commissionato alla RE 1, ditta specializzata nella posa
di tende da sole, gelosie, rolladen, porte scorrevoli e verande, la fornitura e
la posa nella sua abitazione ad __________ di tre tende modello Ventosol VS 5200
(350 x 230 cm, 470 x 200 cm e 250 x 230 cm), di una tenda modello GP5100 Terrado
(350 x 450 cm) e di una vetrata fissa laterale (263 x 220 cm). Il 23 giugno
2010 l'appaltatrice ha inviato alla committente due conferme d'ordine, in cui ha
indicato di chiedere per la realizzazione delle menzionate opere una mercede complessiva
fr. 27 436.60 (IVA inclusa) da pagarsi “50% alla conferma, 40% inizio lavori,
10% 30 gg. fattura”. CO 1 ha versato il 5 luglio 2010 un primo acconto di fr.
13 500.– e il 18 aprile 2011 un secondo di fr. 10 000.–. Per le sue
prestazioni la RE 1 ha emesso, il 22 settembre 2011, una fattura
di complessivi fr. 32 286.50 (IVA inclusa) chiedendo, previa deduzione degli
acconti versati di complessivi fr. 23 500.–, il pagamento del saldo di fr.
8786.50. Il 5 ottobre 2011 la committente ha comunicato
alla ditta di rifiutarsi di pagare tale importo poiché i lavori non erano stati
terminati ed eseguiti a regola d'arte,
Fatti
i costi per la parte elettrica erano eccessivi e nel corso dei lavori erano
stati provocati dei danni. Il 25 ottobre 2011 la RE 1 ha
rilevato la correttezza dei costi dell'elettricista, ha chiesto di fissare un sopralluogo, si è dichiarata disposta
a esaminare eventuali danni e difetti e ha invocato il proprio diritto alla
riparazione nel caso ne fossero riscontrati. Risultati vani i tentativi di risolvere la questione in via amichevole, il 30 novembre 2011 la RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per
l'incasso di fr. 8786.50 oltre interessi al 5% dal 22 ottobre 2011, al quale
l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire il 12 marzo 2012, il 23 maggio 2013 la RE 1 ha convenuto CO 1 davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il
pagamento di fr. 8786.50 oltre interessi di mora del 5% dal 22 ottobre 2011, il
rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al citato PE per tale importo e la rifusione
delle spese giudiziarie della procedura conciliativa. Nelle sue osservazioni
del 13 agosto 2012 la convenuta ha concluso per la reiezione della petizione,
lamentando la sussistenza di difetti e inadempienze e contestando l'ammontare della mercede richiesta.
All'udienza del 26 ottobre 2012, indetta per il dibattimento, le parti hanno
confermato le rispettive posizioni ed entrambe hanno postulato l'erezione di
una perizia, l'attrice allo scopo di provare il valore del lavoro da lei
eseguito e la convenuta per dimostrare i difetti presenti nell'opera e il suo
conseguente minor valore. Con ordinanza del 10 gennaio 2014 il
Pretore aggiunto ha dichiarato la prova peritale decaduta, perché nessun
quesito era stato presentato dall'attrice
e i due formulati dalla convenuta non sono stati ammessi. Chiusa l'istruttoria
il 17 febbraio 2014, alle arringhe finali del 13 marzo 2014 le parti hanno riaffermato
i rispettivi punti di vista.
C. Statuendo il 25 marzo
2015 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione ponendo le spese processuali
di fr. 450.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr.
1000.– per ripetibili.
D. Contro la decisione
appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile
2015, postulandone l'annullamento con conseguente accoglimento della sua petizione.
Nelle sue osservazioni del 1° luglio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,
la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice il 26 marzo
2015.
(cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura n.
98.46.101801
), sicché il reclamo, introdotto il 27 aprile 2015 è tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88
consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di
reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto
se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso
occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,
accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un
apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia
omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a
influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi
raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266
consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, accertata la conclusione tra le parti di un
contratto d'appalto
(art. 363 e segg. CO), ha rilevato come nessuna di
esse avesse sostenuto la pattuizione di una mercede a corpo, l'attrice pretendendo
il pagamento di un importo superiore a quello indicato nelle due conferme d'ordine
del 23 giugno 2010 e la convenuta ritenendo eccessiva la mercede richiesta rispetto
al valore del lavoro effettuato. Ne ha dedotto, il Pretore aggiunto, che si è
in presenza di una mercede stabilita solo in via approssimativa (art. 374 CO), da
fissare secondo il valore del lavoro e, dunque, a suo parere, incombeva all'attrice
provarne la congruità rispetto al lavoro svolto e al materiale utilizzato. Se
non che – egli ha soggiunto – l'attrice ha rinunciato alla perizia sicché il suo
credito, contestato dalla convenuta, non è stato da lei provato. Onde la
reiezione della petizione.
4.
La reclamante
rimprovera al Pretore aggiunto di essere incorso in un manifesto errato
accertamento dei fatti per non avere accertato che le parti avevano pattuito
una mercede di fr. 32 800.–, così come risulta dalla seconda richiesta di
acconto. A suo dire, tale accordo è stato pattuito un anno dopo le due conferme
d'ordine del 23 giugno 2010 per complessivi fr. 27 436.60, in seguito alle
richieste dell'architetto della committente di aumentare la grandezza della
tenda principale e di includere anche una parte dei lavori d'elettricista nel
prezzo. Ora, è vero che il 4 aprile 2011 la RE 1 ha chiesto alla controparte di
versarle un secondo acconto di “fr. 10 000.– pari al ca. 30% dell'ammontare
della fattura (32 800.–)” e che CO 1 le ha versato tale importo. Se non che, in
assenza di una debita conferma per accettazione da parte della committente non
si può ritenere che vi sia stato un accordo sull'aumento della mercede. Il solo
fatto che CO 1 abbia versato l'acconto richiesto, per altro conforme alle
condizioni pattuite con le conferme d'ordine del 23 giugno 2010 (40% di fr. 27
000.
–), non è al riguardo sufficiente. La censura della reclamante, oltre che
infondata, è per giunta di dubbia ricevibilità, giacché davanti al primo
giudice l'attrice non ha mai sostenuto di essersi accordata con la controparte
per una mercede di fr. 32 800.–, ma di averle segnalato con la richiesta di
pagamento del secondo acconto “che l'ammontare della fattura sarebbe stato di
circa fr. 32 800.–” (cfr. petizione pag. 4).
5.
La reclamante rimprovera
al Pretore aggiunto di avere esaminato la questione del tipo di mercede
pattuito tra le parti benché CO 1 non avesse sollevato valide contestazioni in
merito. Se non che l'interessata dimentica che in prima sede la convenuta ha asserito
che “al di là degli acconti, non vi sono altre certezze in merito alla
quantità, qualità e prezzo dell'opera prestata dall'attrice”, che “1. Non vi è
menzione alcuna, in nessun documento, di un accordo con la convenuta. 2. Non è
specificato cosa la signora __________ abbia accettato ed il perché. 3. Come
detto, non vi è certezza in rapporto alla quantità e al prezzo dell'opera che
doveva essere prestata dall’attrice” e che “3. non è stato pattuito un prezzo determinato
tra le parti” (osservazioni del 13 agosto 2012 pag. 3 e. 4). Perché il primo giudice
non potesse ritenere sufficienti tali allegazioni alla stregua di una
contestazione sul tipo di mercede la reclamante non spiega. Per di più, all'udienza
del 26 ottobre 2012 l'attrice ha chiesto di esperire una perizia giudiziaria “sul
valore del lavoro”, ciò che si giustificava unicamente qualora la mercede fosse
stata fissata in via approssimativa e non a corpo e incombeva quindi all'appaltatrice
provare il valore del lavoro da lei svolto e del materiale da lei utilizzato.
6.
Secondo la
reclamante il primo giudice ha emesso un giudizio che contraddice l'ordinanza emanata
il 10 gennaio 2014 giacché in essa egli non aveva ammesso i quesiti peritali formulati
dalla convenuta, ritenendo che “agli atti non vi erano contestazioni specifiche
e valide in merito ai difetti ma neppure in merito alle contestazioni delle
opere e della fattura”. Ora, nella menzionata ordinanza il Pretore aggiunto non
ha ammesso il quesito che chiedeva al perito di pronunciarsi sulla completezza
dell'opera eseguita dall'attrice per rapporto a quanto originariamente richiesto
e concordato in qualità e quantità”, perché “atti di causa [...] non vi sono
elementi che permettano di stabilire quanto originariamente pattuito dalle parti
in merito alla fornitura e posa delle tende da sole, questione che andava
dimostrata dalla convenuta che ora ne invoca molto genericamente la difformità”
e non ha ammesso “il quesito n. 2 che chiede al perito di pronunciarsi sulla
presenza di difetti che d'acchito, [perché] non risultano essere stati correttamente
e tempestivamente notificati conformemente a quanto impone l'art. 367 CO”. Ha
inoltre soggiunto che la reiezione di tali quesiti si giustificava anche perché
si fondavano “su un substrato argomentativo e processuale del tutto carente” e
mancano “palesemente i presupposti per l'esercizio della garanzia del
committente in caso di difetti” (cfr. ordinanza del 10 gennaio 2014, pag. 1 e
2). Così argomentando, il primo giudice non ha dunque mai asserito che la convenuta
non avesse contestato l'ammontare della fattura, né tantomeno che non incombesse
all'attrice l'onere di provare la congruità della fattura da lei emessa, rispetto
al valore del lavoro svolto e del materiale utilizzato. Non si scorge quindi
alcuna contraddizione. In circostanze del genere il reclamo, che
non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Pretore
aggiunto, deve essere respinto.
7.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato
osservazioni tramite un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
950.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr.
400.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.