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Decisione

16.2015.27

Appalto - mercede

27 luglio 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i costi per la parte elettrica erano eccessivi e nel corso dei lavori erano

stati provocati dei danni. Il 25 ottobre 2011 la RE 1 ha

rilevato la correttezza dei costi dell'elettricista, ha chiesto di fissare un sopralluogo, si è dichiarata disposta

a esaminare eventuali danni e difetti e ha invocato il proprio diritto alla

riparazione nel caso ne fossero riscontrati. Risultati vani i tentativi di risolvere la questione in via amichevole, il 30 novembre 2011 la RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il

precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per

l'incasso di fr. 8786.50 oltre interessi al 5% dal 22 ottobre 2011, al quale

l'escussa ha interposto opposizione.

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire il 12 marzo 2012, il 23 maggio 2013 la RE 1 ha convenuto CO 1 davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il

pagamento di fr. 8786.50 oltre interessi di mora del 5% dal 22 ottobre 2011, il

rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta al citato PE per tale importo e la rifusione

delle spese giudiziarie della procedura conciliativa. Nelle sue osservazioni

del 13 agosto 2012 la convenuta ha concluso per la reiezione della petizione,

lamentando la sussistenza di difetti e inadempienze e contestando l'ammontare della mercede richiesta.

All'udienza del 26 ottobre 2012, indetta per il dibattimento, le parti hanno

confermato le rispettive posizioni ed entrambe hanno postulato l'erezione di

una perizia, l'attrice allo scopo di provare il valore del lavoro da lei

eseguito e la convenuta per dimostrare i difetti presenti nell'opera e il suo

conseguente minor valore. Con ordinanza del 10 gennaio 2014 il

Pretore aggiunto ha dichiarato la prova peritale decaduta, perché nessun

quesito era stato presentato dall'attrice

e i due formulati dalla convenuta non sono stati ammessi. Chiusa l'istruttoria

il 17 febbraio 2014, alle arringhe finali del 13 marzo 2014 le parti han­no riaffermato

i rispettivi punti di vista.

C. Statuendo il 25 marzo

2015 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione ponendo le spese processuali

di fr. 450.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr.

1000.– per ripetibili.

D. Contro la decisione

appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile

2015, postulandone l'annullamento con conseguente accoglimento della sua petizione.

Nelle sue osservazioni del 1° luglio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,

la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice il 26 marzo

2015.

(cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura n.

98.46.101801

), sicché il reclamo, introdotto il 27 aprile 2015 è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88

consid. 2.2 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un

apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia

omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a

influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi

raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266

consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, accertata la conclusione tra le parti di un

contratto d'appalto

(art. 363 e segg. CO), ha rilevato come nessuna di

esse avesse sostenuto la pattuizione di una mercede a corpo, l'attrice pretendendo

il pagamento di un importo superiore a quello indicato nelle due conferme d'ordine

del 23 giugno 2010 e la convenuta ritenendo eccessiva la mercede richiesta rispetto

al valore del lavoro effettuato. Ne ha dedotto, il Pretore aggiunto, che si è

in presenza di una mercede stabilita solo in via approssimativa (art. 374 CO), da

fissare secondo il valore del lavoro e, dunque, a suo parere, incombeva all'attrice

provarne la congruità rispetto al lavoro svolto e al materiale utilizzato. Se

non che – egli ha soggiunto – l'attrice ha rinunciato alla perizia sicché il suo

credito, contestato dalla convenuta, non è stato da lei provato. Onde la

reiezione della petizione.

4.

La reclamante

rimprovera al Pretore aggiunto di essere incorso in un manifesto errato

accertamento dei fatti per non avere accertato che le parti avevano pattuito

una mercede di fr. 32 800.–, così come risulta dalla seconda richiesta di

acconto. A suo dire, tale accordo è stato pattuito un anno dopo le due conferme

d'ordine del 23 giugno 2010 per complessivi fr. 27 436.60, in seguito alle

richieste dell'architetto della committente di aumentare la grandezza della

tenda principale e di includere anche una parte dei lavori d'elettricista nel

prezzo. Ora, è vero che il 4 aprile 2011 la RE 1 ha chiesto alla controparte di

versarle un secondo acconto di “fr. 10 000.– pari al ca. 30% dell'ammontare

della fattura (32 800.–)” e che CO 1 le ha versato tale importo. Se non che, in

assenza di una debita conferma per accettazione da parte della committente non

si può ritenere che vi sia stato un accordo sull'aumento della mercede. Il solo

fatto che CO 1 abbia versato l'acconto richiesto, per altro conforme alle

condizioni pattuite con le conferme d'ordine del 23 giugno 2010 (40% di fr. 27

000.

–), non è al riguardo sufficiente. La censura della reclamante, oltre che

infondata, è per giunta di dubbia ricevibilità, giacché davanti al primo

giudice l'attrice non ha mai sostenuto di essersi accordata con la controparte

per una mercede di fr. 32 800.–, ma di averle segnalato con la richiesta di

pagamento del secondo acconto “che l'ammontare della fattura sarebbe stato di

circa fr. 32 800.–” (cfr. petizione pag. 4).

5.

La reclamante rimprovera

al Pretore aggiunto di avere esaminato la questione del tipo di mercede

pattuito tra le parti benché CO 1 non avesse sollevato valide contestazioni in

merito. Se non che l'interessata dimentica che in prima sede la convenuta ha asserito

che “al di là degli acconti, non vi sono altre certezze in merito alla

quantità, qualità e prezzo dell'opera prestata dall'attrice”, che “1. Non vi è

menzione alcuna, in nessun documento, di un accordo con la convenuta. 2. Non è

specificato cosa la signora __________ abbia accettato ed il perché. 3. Come

detto, non vi è certezza in rapporto alla quantità e al prezzo dell'opera che

doveva essere prestata dall’attrice” e che “3. non è stato pattuito un prezzo determinato

tra le parti” (osservazioni del 13 agosto 2012 pag. 3 e. 4). Perché il primo giudice

non potesse ritenere sufficienti tali allegazioni alla stregua di una

contestazione sul tipo di mercede la reclamante non spiega. Per di più, all'udienza

del 26 ottobre 2012 l'attrice ha chiesto di esperire una perizia giudiziaria “sul

valore del lavoro”, ciò che si giustificava unicamente qualora la mercede fosse

stata fissata in via approssimativa e non a corpo e incombeva quindi all'appaltatrice

provare il valore del lavoro da lei svolto e del materiale da lei utilizzato.

6.

Secondo la

reclamante il primo giudice ha emesso un giudizio che contraddice l'ordinanza emanata

il 10 gennaio 2014 giacché in essa egli non aveva ammesso i quesiti peritali formulati

dalla convenuta, ritenendo che “agli atti non vi erano contestazioni specifiche

e valide in merito ai difetti ma neppure in merito alle contestazioni delle

opere e della fattura”. Ora, nella menzionata ordinanza il Pretore aggiunto non

ha ammesso il quesito che chiedeva al perito di pronunciarsi sulla completezza

dell'opera eseguita dall'attrice per rapporto a quanto originariamente richiesto

e concordato in qualità e quantità”, perché “atti di causa [...] non vi sono

elementi che permettano di stabilire quanto originariamente pattuito dalle parti

in merito alla fornitura e posa delle tende da sole, questione che andava

dimostrata dalla convenuta che ora ne invoca molto genericamente la difformità”

e non ha ammesso “il quesito n. 2 che chiede al perito di pronunciarsi sulla

presenza di difetti che d'acchito, [perché] non risultano essere stati correttamente

e tempestivamente notificati conformemente a quanto impone l'art. 367 CO”. Ha

inoltre soggiunto che la reiezione di tali quesiti si giustificava anche perché

si fondavano “su un substrato argomentativo e processuale del tutto carente” e

mancano “palesemente i presupposti per l'esercizio della garanzia del

committente in caso di difetti” (cfr. ordinanza del 10 gennaio 2014, pag. 1 e

2). Così argomentando, il primo giudice non ha dunque mai asserito che la convenuta

non avesse contestato l'ammontare della fattura, né tantomeno che non incombesse

all'attrice l'onere di provare la congruità della fattura da lei emessa, rispetto

al valore del lavoro svolto e del materiale utilizzato. Non si scorge quindi

alcuna contraddizione. In circostanze del genere il reclamo, che

non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto da parte del Pretore

aggiunto, deve essere respinto.

7.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato

osservazioni tramite un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr.

950.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr.

400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.