Lexipedia

Decisione

16.2015.28

Contratto informatico - qualifica del contratto - difetti

28 novembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti di funzionamento del personal computer constatati dall'istante erano

stati causati dall'esecuzione negligente del mandato da parte della convenuta.

Ne ha concluso che la convenuta doveva rispondere del danno cagionato all'istante

in applicazione dell'art. 321e cpv. 1 CO, applicabile in virtù del rinvio

dell'art. 398 cpv. 1 CO.

4. La

reclamante contesta la qualifica del contratto operata dal primo giudice

sostenendo che il rapporto contrattuale sorto tra le parti è retto dalle norme

sull'appalto, applicabili anche in presenza di un'opera immateriale così

come sostiene la dottrina.

a) La qualifica giuridica di un contratto è una

questione di diritto (DTF 131 III 219 consid. 3). Il giudice determina

liberamente, tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, la

natura del contratto secondo la sua configurazione oggettiva senza essere

vincolato dalla qualifica, anche concordante, data dalle parti o la sua

denominazione (sentenza del Tribunale federale 4A_21/2015 dell'8 marzo 2016,

consid. 3 con riferimenti).

In presenza di

un litigio sull'interpretazione di un contratto, il giudice deve adoperarsi per

determinare la vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva,

art. 18 cpv. 1 CO). In assenza di accertamenti di fatto sulla reale concordanza

della volontà delle parti o se questa non può essere stabilita, il giudice

procede all'interpretazione delle loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni

contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà

dell'altro nella situazione concreta

(interpretazione oggettiva), con il risultato che a una parte può essere

imputato il senso oggettivo della sua dichiarazione, anche se questo non corrisponde

alla sua intima volontà (DTF 138 III 666

consid. 4.2.1 con riferimenti; II CCA sentenza inc. 12.2014.184 del 26 febbraio 2016, consid. 7.1).

b) Il

contratto informatico è un contratto innominato che può presentare elementi

della compravendita, della locazione, dell'appalto, del mandato, e della

licenza (Chaix in: Commentaire

Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 45 ad art. 363; Barbey, Les contrat informatiques in: SJ

1987 299). Il regime applicabile a un contratto informatico deve quindi essere

determinato secondo le circostanze del caso concreto (DTF 124 III 456 consid.

4b/bb).

c) In

concreto, per l'istante l'incarico dato alla convenuta si riferiva unicamente all'installazione

sul proprio PC di un antivirus. In realtà, dal rapporto di lavoro del 7 ottobre

2014 si evince che la ditta ha in particolare salvato i dati dell'utente,

eliminato il sistema operativo Windows 8 e ha installato la versione 7

Professional (doc. 2). Sottoscritto senza riserva della cliente, tale rapporto rende

attendibile la prestazione, in specie per quanto si riferisce al tempo impiegato

e al materiale, e vale quale ratifica degli interventi effettuati dalla

convenuta. Premesso ciò, la convenuta non si è limitata alla sola messa a

disposizione di un programma standard, destinato a un'utenza generica, prestazione

che avrebbe potuto apparentarsi a una vendita, l'installazione in tal caso essendo

puramente accessoria rispetto alla prestazione principale (II CCA, sentenza

12.2006.100 del 25 maggio 2007, consid. 8), ma oltre all'installazione di

Windows 7 Professional ha proceduto al salvataggio dei dati, alla formattazione

e alla copiatura nel PC dei dati precedentemente salvati, alla ricerca e

all'installazione di “drivers della macchina”, così come all'istallazione di un

antivirus. In tali circostanze le prestazioni della convenuta si apparentano a

quelle dell'appalto con la conseguenza che i diritti di garanzia dell'istante sono

retti per analogia dalle norme di questo contratto (art. 367 segg. CO). Ne

segue che il Giudice di pace, nel ritenere che la convenuta ha fornito unicamente

una prestazione di servizio in vista di un risultato determinato senza tuttavia

impegnarsi a raggiungerlo e che al contratto si applicano le norme sul mandato,

ha erroneamente applicato il diritto. Su questo punto il reclamo è pertanto

fondato.

5. I

diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art.

368 CO che, a seconda dei casi, permette all'interessato di rifiutare l'opera,

Considerandi

postulando in caso di colpa dell'appaltatore

anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di

difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor

valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento

dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Le disposizioni sui difetti dell'opera costituiscono una regolamentazione

esaustiva della questione, con la conseguenza che un concorso con l'art. 97 CO è escluso; vale a dire che il

committente non può, al posto dei diritti alternativi concessigli dall'art. 368 CO, sostenere che vi è stato

inadempimento del contratto e prevalersi dell'art. 97 CO (DTF 136 III 273 consid. 2.2; sentenza del Tribunale

federale 4C.34/2005 del 18 agosto 2005 consid. 4.2.2; Chaix, op. cit., n. 66 ad art. 368 CO).

Ora, per l'art. 367

cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera, il committente, appena lo consenta

l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalare all'appaltatore

i difetti. La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono,

in sostanza, all'approvazione tacita dell'opera, con la conseguente liberazione

dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti

irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che

l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha,

in altre parole, la perenzione di tutti i diritti accordati al committente

dall'art. 368 CO (DTF 64 II 257; Gauch,

Der Werkvertrag, 5ª edizione, n. 2160). L'onere della prova della tempestiva

notifica dei difetti spetta al committente (art. 8 CC; DTF 118 II 147 consid. 3a; Gauch,

op. cit., n. 2164 segg.), il quale deve inoltre dimostrare quando il difetto

gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza,

ritenuto che, se è assodata proceduralmente l'intempestività, il giudice non

può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l'appaltatore

non se ne prevalga (Gauch,

op. cit., n. 2174; II CCA sentenza inc. 12.2012.73 del 12 agosto 2013, consid.

3.

con riferimenti).

6.

In concreto, nella sua

istanza CO 1 nemmeno ha allegato di avere notificato alla controparte eventuali

difetti di funzionamento del suo PC. All'udienza dell'11 febbraio 2015 essa ha prodotto

un resoconto della vicenda da cui traspare che il 9 ottobre 2014 si è recata al

negozio della convenuta, perché con il proprio computer portatile non riusciva

più a connettersi a Internet e a utilizzare la stampante, che il 13

ottobre 2014 essa ha avvisato la convenuta che non avrebbe pagato nulla fin

tanto che il suo PC non funzionava e che l'intervento di un'ora eseguito il 15

ottobre 2014 dalla convenuta non aveva dato alcun risultato, “per cui [la convenuta]

mi consigliava di rivolgermi alla __________ perché c'era il segnale troppo

debole (tutto falso) […] purtroppo il PC era manomesso irrimediabilmente […]”. Dagli

atti risulta altresì che il 24 ottobre 2014 l'Associazione __________ si è

rivolta alla convenuta contestandole i lavori eseguiti e contestando la fattura

poiché “prima dell'intervento non richiesto, il computer funzionava pure meglio”

(doc. 5).

Se non che il committente

deve comunicare i difetti riscontrati, manifestando la propria volontà di non

considerare l'opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo

responsabile l'appaltatore. Per essere valida, una notifica deve essere motivata

e indicare esattamente i difetti riscontrati. Formulazioni del tutto generiche

non sono sufficienti (Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 367). Nella fattispecie non vi è alcun

elemento che permetta di concludere che l'istante abbia segnalato in qualche

maniera alla convenuta quali fossero i difetti riscontrati al PC. Non si disconosce

che la notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare e può

essere orale (DTF 107 II 172, consid. 1a; Gauch, op. cit., n. 2146; Chaix,

op. cit., n. 28 art. 367). Resta il fatto che le

affermazioni dell'istante, contestate dalla convenuta, non sono supportate da alcuna prova e sono rimaste semplici allegazioni di parte che,

fossero anche plausibili, non sono sufficienti a dimostrare il fatto addotto. L'istante non ha pertanto dimostrato

di avere segnalato tempestivamente l'esistenza degli asseriti difetti alla

convenuta.

La convenuta

ha invero ammesso di essersi recata al domicilio dell'istante per “riconfigurare la stampante e la rete wireless” (doc. 6). Tale intervento va però distinto dal lavoro

precedente, nemmeno l'istante pretendendo che le prestazioni di cui era stata

incaricata la convenuta implicassero l'allacciamento della stampante e alla

rete wireless, tanto più che i lavori descritti nel rapporto di lavoro del 7

ottobre 2014 sono stati svolti nel negozio di __________ della convenuta.

7.

Visto quanto precede

il reclamo dev'essere accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3

lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione

impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione dev'essere respinta.

8.

Le spese processuali

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e sono poste, per entrambe le

sedi, a carico dell'istante.

La reclamante, che

non si è avvalsa del patrocinio di un legale, avrebbe diritto solo a

un'indennità per inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la quale

presuppone che la stesura del memoriale abbia cagionato particolari costi

oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno, ciò

che non è il caso in concreto. Non si giustifica neppure assegnarle un'indennità

in prima sede, nessuna domanda in tal senso essendo

stata da lei formulata davanti al primo giudice.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2.

Le spese processuali di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, restano a

suo carico.

II. Le spese processuali di

fr. 100.– sono poste a carico di CO 1.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono

il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle

controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.