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Decisione

16.2015.29

Contratto di lavoro - licenziamento immediato ingiustificato

6 luglio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione

ad agire, con petizione del 20 dicembre 2013 CO 1 ha convenuto il RE 1 davanti

al Giudice di pace del circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr.

5000.– oltre interessi al 5% “dal giorno del pre­cetto esecutivo”. Invitato a

presentare osservazioni, nel suo alle­gato del 27 febbraio 2014 il convenuto ha

proposto di re­spin­gere la petizione, sostenendo che l'attore ha diritto

unicamente alla metà del compenso di fr. 10 000.– pattuito, giacché è stato

licen­ziato a metà stagione e quindi, avendo già percepito fr. 5000.–, nulla

gli è più dovuto. All'udienza del 10 maggio 2014, indetta per la discussione,

l'attore, unico comparente, ha ribadito la sua posizione. Esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoriale conclusivo del 2 dicembre 2014 il convenuto ha

ribadito la sua posizione. L'attore non si è invece espresso.

C. Statuendo

il 3 marzo 2015 il Vice Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando il convenuto

a versare all'attore fr. 5000.–,

oltre a fr. 73.– per le spese esecutive e a fr. 250.– per

la tassa e le spese della procedura di conciliazione, rigettando altresì in via

definitiva l'opposizione interposta al citato PE.

D. Contro il predetto giudizio il RE 1 è insorto a questa Camera

con un reclamo del 2 aprile 2015 in cui dichiara di contestare integralmente la

decisione. L'atto non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con

un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro

trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 4 marzo 2015,

sicché il reclamo, introdotto il 2 aprile 2015 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato) è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione

le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale

o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la

violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato

(DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di

reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto

se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso

occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata,

accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di

"manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9

Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo

l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III

19.

consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza

di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di

una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,

sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella decisione impugnata, il Vice Giudice di pace

ha accertato che il licenziamento immediato

dell'allenatore non è stato causato da motivi gravi dovuti al suo comportamento

e che nessuna “causa grave” suscettibile di giustificare

la disdetta immediata del rapporto di lavoro giusta l'art. 337 CO è stata addotta dal convenuto. Egli ha soggiunto che il club ha

licenziato il lavoratore con estrema leggerezza, violando gli accordi assunti e

che al dipendente non poteva essere rimproverato nulla, non costituendo una sua

colpa il mancato raggiungimento degli obbiettivi della squadra. Il primo giudice ha pertanto giudicato il licenziamento immediato ingiustificato

e ha riconosciuto il diritto dell'attore a percepire il suo salario fino alla scadenza del contratto in

applicazione dell'art. 337c

cpv. 1 CO, donde l'accoglimento della

petizione.

4.

Il reclamante ribadisce

innanzitutto che se il contratto di lavoro pattuito in forma verbale è valido, “allora

lo è pure il licenziamento del lavoratore avvenuto oralmente”. Ora, che la

disdetta immediata di un contratto di lavoro, come la sua conclusione, non sia soggetta in linea di principio ad esigenze di forma,

è vero (Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du

contrat de travail, Berna 2013, n. 66 ad art. 337 CO). Ciò premesso, la disdetta notificata oralmente il 13 febbraio 2013 dal

convenuto può ritenersi valida. Resta il fatto, che il primo

giudice non ha basato il proprio giudizio sulla validità – invero pacifica – della

forma con cui l'attore è stato licenziato con effetto immediato, ma ha ritenuto

ingiustificata la risoluzione immediata del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.

337.

CO e ha riconosciuto la pretesa dell'attore in applicazione dell'art. 337c

cpv. 1 CO. Sotto questo profilo il reclamo è destinato pertanto all'insuccesso.

5.

Il reclamante

ripropone la sua tesi secondo cui l'attore ha diritto unicamente a metà dello stipendio

pattuito, poiché ha lavorato soltanto per una mezza stagione. A suo dire “il

fatto che l'allenatore abbia preparato gli allenamenti per l'intera stagione

non deve essere valutato come lavoro effettuato nell'arco dell'intero anno in

quanto li ha preparati durante i mesi in cui è stato pagato”. Ora, per tacere del

fatto che nella decisione impugnata il Giudice di pace non ha ritenuto che la

preparazione degli allenamenti già effettuata dovesse essere considerata come

lavoro svolto sull'arco dell'intera stagione calcistica, così argomentando il reclamante

trascura, una volta di più, che per il primo giudice l'immediato allontanamento

dell'allenatore è avvenuto senza una causa grave di modo che egli ha diritto a

quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato col decorso

della durata determinata dal contratto (art. 337c cpv. 1 CO), vale a dire la fine della stagione calcistica. Ne segue che anche

su questo punto il reclamo si rivela così privo di consistenza.

6.

Per quanto concerne i

motivi di licenziamento, il reclamante non condivide l'opinione del Giudice di

pace secondo cui essi non sarebbero sufficientemente gravi da giustificare

l'interruzione immediata del rapporto di lavoro. Egli contesta inoltre l'accertamento

del primo giudice secondo cui il licenziamento dell'allenatore è avvenuto con

estrema leggerezza, asserendo di averlo più volte rimproverato per i risultati

insoddisfacenti della squadra e la scarsa partecipazione dei giocatori agli

allenamenti e di avere deciso di licenziarlo “per il bene della Società, dei giocatori

e della gente che segue la stessa”.

a) Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il

datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente

dal rapporto di lavoro per cause gravi. È considerata “causa grave”, in

particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di

esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto (art. 337 cpv. 2

CO). Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti –

presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al

punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario

non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”. Mancanze meno gravi

possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate

nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del

medesimo comportamento (DTF 130 III 31 consid. 4.1 con rinvii).

Una

disdetta con effetto immediato deve essere esercitata entro breve termine dalla

violazione contrattuale su cui si fonda, giacché la continuazione del rapporto

contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione (2/3

giorni) viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità

tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo

termine di disdetta ordinaria, con conseguente perenzione del diritto di pronunciare

la disdetta per motivi gravi (DTF 138 I 113 consid. 6.1; 130 III 34 consid.

4.

; CCC sentenza inc. 16.2010.109 del 25

ottobre 2010, consid. 5 con riferimenti).

b) In

concreto, per il reclamante “il fatto di essere ultimi in classifica e [che] durante

gli allenamenti (su una rosa di 20 giocatori) si presentavano 3 o 4 giocatori,

è da considerarsi una causa grave ai sensi dell'art. 337 cpv. 1 CO”. Se non

che, a prescindere dall'esame della tempestività della notifica del licenziamento

immediato, egli non rimprovera al lavoratore alcuna violazione dei suoi doveri

contrattuali, né tantomeno specifica quale sarebbe stato il comportamento censurabile

del dipendente la cui gravità avrebbe così compromesso la fiducia riposta nei

suoi confronti da rendere intollerabile il proseguimento del rapporto di lavoro

fino alla scadenza del termine pattuito. Per di più, egli si limita a opporre la

propria opinione a quella del primo giudice, senza spiegare perché l'accertamento

del primo giudice, secondo cui la responsabilità degli insuccessi della squadra

non può essere imputata all'attore, sarebbe manifestamente errato, ovvero

insostenibile. L'argomentazione del reclamante non basta per dimostrare che il

primo giudice abbia abusato del suo potere di apprezzamento, ritenendo ingiustificato

il licenziamento immediato del dipendente. In siffatte circostanze, il reclamo,

manifestamente non motivato in maniera sufficiente, si rivela irricevibile.

7.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita

(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze

non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone il problema di

ripetibili all'attore, al quale il

reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si

prelevano spese giudiziarie.

3. Notificazione

a:

–,

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.