16.2015.30
Contratto di telefonia mobile - principio attitatorio - abuso di diritto - ripartizione dell'onere probatorio - apprezzamento delle prove da parte del giudice
21 giugno 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.30
Lugano
21 giugno 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 aprile 2015 presentato da
RE 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 16 marzo 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, nella causa SE.2014.179 (contratto di telefonia mobile) promossa
con petizione del 9 maggio 2014 da
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 e
il 7 ottobre 2010 la società S__________ ha sottoscritto
con RE 1 tre contratti di telefonia mobile: due, denominati “M__________”, per
Fatti
i numeri di cellulare __________6 e __________2, della durata fissa di 12
rispettivamente di 24 mesi e uno denominato “S__________” per il numero di
cellulare 0__________, della durata fissa di 24 mesi. Il 19 ottobre 2010 l'azienda di telecomunicazione, costatato che il cliente, recatosi
negli Stati Uniti d'America, aveva generato elevati costi
di conversazione (fr. 1681.50), ha bloccato i suoi servizi sulla
base dell'art. 10 delle sue Condizioni Generali (CG). Contattata dal
cliente, essa lo ha informato che avrebbe riattivato i suoi servizi soltanto se
le fosse stato versato un acconto di fr. 1300.–. Il 4
novembre 2010 ha emesso poi una fattura di fr. 1681.50 e
il 4 dicembre 2010 una di fr. 244.–, rimaste impagate. Il 16 dicembre 2010 RE 1
le ha rispedito le tre carte SIM ricevute e le ha comunicato di considerare
inapplicabili le CG e di ritenere nulli con effetto ex tunc i tre
contratti, poiché viziati da errore essenziale consistente nel
fatto che non li avrebbe mai sottoscritti qualora fosse stato informato che il
servizio di telefonia avrebbe potuto subire un'interruzione. La società telefonica ha emesso, tra il 4 gennaio e il 4 marzo 2011, altre tre fatture
di rispettivamente di fr. 243.15, fr. 243.95 e fr. 243.95, rimaste impagate e l'11
marzo 2011 ha inviato al cliente un ultimo sollecito di pagamento, informandolo
che qualora non avesse pagato gli importi richiestigli nelle prime tre fatture
inviategli entro il 16 marzo 2011, tale lettera avrebbe avuto valore di
disdetta dei contratti. Il 4 aprile 2011 la S__________ ha emesso una fattura
di fr. 243.95 e il 14 aprile 2011 ha preteso da RE 1 il pagamento di
fr. 2978.50, importo corrispondente ai costi degli abbonamenti dal 4 al 7
aprile 2011 (fr. 30.12), alle tasse amministrative per le disdette anticipate
dei tre contratti (fr. 2727.77) e all'IVA all'8% (fr. 220.63).
B. Il 29 ottobre 2010 la S__________ ha ceduto globalmente ogni sua
pretesa alla società CO 1, la quale il 13 maggio 2011 ha ceduto a sua volta il
proprio credito di fr. 5879.– nei confronti di RE 1 alla
società CO 1, che, sollecitatone invano il pagamento, il 22
agosto 2011 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 1__________
dall'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 5879.– oltre
interessi al 6% dal 4 luglio 2011 a titolo di “7 fatture del 04.11.10 al 14.04.11,
Tel.: __________2 / Titolo di credito ceduto dalla ditta S__________ ad CO 1 in
data 13.05.11”,
fr. 705.– per “morosità”, fr. 240.– per “spese varie” e fr. 121.90 per “interessi
al 03.07.11", al quale l'escusso ha interposto opposizione.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 9 maggio
2014 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3 chiedendo di condannarlo al pagamento di fr. 5879.– più interessi al
6% dal 4 luglio 2011 corrispondenti alle sette fatture emesse dal 4 novembre 2010 al 14 aprile 2011 dalla S__________, oltre al
pagamento di fr. 121.90 per gli interessi al 6% maturati fino al 3 luglio 2011,
fr. 945.– per il “credito secondario (art. 106 CO)”, fr. 73.– per spese di esecuzione
e fr. 400.– per quelle legali. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2014 il
convenuto ha proposto di respingere l'azione, eccependo la nullità dei tre
contratti per errore essenziale e contestando l'erogazione di singole
prestazioni oggetto delle fatture emesse nei suoi confronti, così come il
credito secondario vantato dalla controparte. Con
replica spontanea del 18 agosto 2014 l'attrice ha confermato il suo punto di
vista. All'udienza del 3 settembre 2014, indetta per il dibattimento, il
convenuto ha nuovamente concluso, sulla scorta di un memoriale di duplica
scritto, per la reiezione della petizione.
D. Statuendo il 16 marzo 2015 il Pretore ha parzialmente accolto
la petizione, obbligando il convenuto a pagare all'attrice fr. 5879.– oltre
interessi al 5% dal 4 luglio 2011 e rigettando in via definitiva per tale
importo l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr.
550.– e quelle della procedura di conciliazione di fr. 200.– sono state poste
per 1/5 a carico dell'attrice e per il restante a carico del convenuto, tenuto
a rifondere alla controparte fr. 1200.– a titolo di ripetibili ridotte.
E. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29
aprile 2015, in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la petizione. Nelle sue osservazioni dell'8 giugno 2015 la CO 1
conclude per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto
il 18 marzo 2015. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione
è rimasto sospeso dal 29 marzo 2015 al 12 aprile 2015 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC)
e sarebbe scaduto venerdì 1° maggio 2015, salvo poi prorogarsi a lunedì 4
maggio 2015 (art. 142 cpv. 3 CPC e art. 1 della legge cantonale concernente i
giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 10.1.1.1.2]). Consegnato alla
Posta svizzera il 29 aprile 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili
(DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale
4A_456/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 5; CCR, sentenza inc. 16.2012.56 del 31
luglio 2013 consid. 5b con riferimenti).
3.
Il Pretore ha
innanzitutto esaminato l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui i tre
contratti da lui conclusi con la S__________ sarebbero nulli con effetto ex
tunc poiché viziati da errore essenziale, giacché, non essendogli state
fornite le condizioni generali (CG) del contratto, non è stato informato che
secondo l'art. 10 CG la menzionata azienda fornitrice di servizi di telecomunicazione
aveva la facoltà di interrompere i propri servizi in qualsiasi momento, possibilità
che, se gli fosse stata nota, l'avrebbe indotto a desistere dal sottoscrivere i
predetti contratti. Secondo il Pretore, a prescindere dalla questione di sapere
se le CG siano state integrate nei contratti, l'errore invocato dal convenuto
ha quale oggetto unicamente il contenuto delle CG, che il convenuto non ha
ritenuto necessario né richiedere né leggere prima di sottoscrivere gli
abbonamenti. Egli non può, in buona fede, invocare l'errore essenziale relativo
alla conclusione dei contratti ma solo, eventualmente, l'applicazione della
cosiddetta “regola fondata sul carattere inabituale, secondo cui le clausole
integrate globalmente nelle CG non sono valide se sono insolite dal punto di
vista di chi vi acconsente e se, per il loro oggetto, sono estranee all'affare
(DTF 109 II 452 consid. 1a)”.
Per quanto
attiene le condizioni generali, il primo giudice – richiamati i principi secondo
cui per ritenere le CG integrate in un contratto, chi le utilizza deve offrire all'altro contraente, prima della conclusione del
contratto, una ragionevole possibilità di prenderne conoscenza (DTF 139 III 345
consid. 4-6) – ha stabilito che le stesse non possono essere considerate integrate
nei contratti “M__________” relativo al numero __________6 e “S__________”
relativo al numero 0__________ i quali riportano, alla voce “Documenti
contrattuali”, le “Condizioni generali (CG) in vigore (cfr. retro o www.__________)”,
perché l'attrice non ha dimostrato
che fossero riportate a retro dei citati contratti e perché il rinvio al menzionato
sito internet non può essere ritenuto sufficiente per ammettere un'assunzione
globale (la cosiddetta “Globalübernahme”) delle CG. Tantomeno – ha soggiunto il
Pretore – le CG possono essere considerate integrate nel contratto denominato
“M__________” relativo al numero telefonico __________2, giacché in esso non figurano
nemmeno nella lista dei documenti contrattuali.
Richiamati
gli articoli 45 cpv. 1 della legge sulle telecomunicazioni (LCT: RS 784.10) e
81.
cpv. 1 della relativa ordinanza sui servizi di telecomunicazioni (OST: RS
784.101
), il Pretore ha ritenuto che la contestazione della fattura di
fr. 1681.50 emessa il 4 novembre 2010 da S__________,
essendo stata formulata per la prima volta dal convenuto con le sue
osservazioni del 30 giugno 2014, fosse tardiva e che di conseguenza egli
dovesse essere condannato a pagare il menzionato importo. Il Pretore ha pure
ritenuto giustificata la fatturazione del costo degli abbonamenti fino alla
disdetta straordinaria data da S__________ e le tasse pretese a titolo di
disdetta anticipata, giacché i contratti prevedevano che, in casi del genere,
“il cliente si impegna a corrispondere una tassa amministrativa per un importo
complessivo pari ai canoni d'abbonamento fino al temine della durata fissata”.
Per contro, egli ha respinto la pretesa di fr. 945.– a titolo di “credito
secondario”, dato che le CG su cui essa si fondava sono state da lui ritenute inapplicabili.
Ciò posto il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando il
convenuto a pagare all'attrice fr. 5879.– oltre interessi al 5% dal 4 luglio
2011.
e ha rigettato in maniera definitiva l'opposizione interposta al PE n. 1__________
dell'UE di Lugano limitatamente a questo importo.
4.
Il reclamante
rimprovera al Pretore di non avere accertato che la riconsegna da lui
effettuata il 16 dicembre 2010 delle tre SIM card alla S__________ costituisce
una rescissione contrattuale unilaterale con effetto ex nunc, omissione
che a suo avviso rappresenta un accertamento dei fatti manifestamente errato. Ora, davanti al primo giudice il convenuto ha sempre e solo sostenuto
che i contratti “sono da considerarsi nulli con effetto ex tunc poiché
viziati da errore essenziale (art. 24 CO)” (osservazioni del 20 giugno 2014,
pag. 4 e duplica del 3 settembre 2014, pag. 4). Pertanto l'allegazione secondo
cui con la sua lettera del 16 dicembre 2010 egli non solo avrebbe invalidato i
contratti per vizio del consenso, ma li avrebbe anche rescissi, non sollevata
in prima istanza, è irricevibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). A
ogni modo, quand'anche la censura potesse essere esaminata, essa non gioverebbe
al reclamante. In effetti, nei tre contratti da lui sottoscritti è indicato chiaramente
che in caso di rescissione prima del termine di durata fissa, “il
cliente si impegna a corrispondere una tassa amministrativa per un importo
complessivo pari ai canoni d'abbonamento
fino al termine della durata fissata”, sicché quand'anche si ammettesse che i tre contratti siano stati da lui disdetti anticipatamente il 16
dicembre 2010, egli dovrebbe comunque pagare tutti i canoni previsti dai tre contratti
fino al loro termine. Su questo punto il reclamo non merita altra disamina.
5.
Il reclamante si
duole del fatto che il Pretore, benché abbia considerato le CG non fossero
state integrate ai tre contratti di telefonia mobile da lui conclusi con la S__________,
non abbia accertato che la sospensione dei servizi telefonici avvenuta il 19 ottobre
2010, essendo fondata su delle CG inapplicabili, era ingiustificata, ciò che ha
costituito una grave inadempienza contrattuale da parte della S__________. Se
non che, per tacere del fatto che dalla sua doglianza non trae alcuna
conseguenza dal profilo giuridico, il convenuto aveva
sostenuto davanti al primo giudice che l'interruzione dei servizi di telefonia era
ingiustificata e gli aveva causato innumerevoli disagi, ma non che essa rappresentava
anche un grave inadempimento contrattuale ciò che rende la censura
irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC). Peraltro, in una procedura ordinaria
retta dal principio attitatorio (art. 55 CPC) come quella in esame, spetta alle
parti – non al giudice – il compito di allegare e provare i fatti sui quali
fondano le loro pretese. Il giudice deve, di principio, limitarsi a prendere
atto delle allegazioni delle parti e decidere, sulla base delle richieste che
le parti stesse hanno formulato, esaminando unicamente quanto esse gli hanno messo
a disposizione. Ciò che esclude che, in concreto, il Pretore potesse esaminare
d'ufficio se l'interruzione dei servizi di telefonia costituisse una grave
violazione contrattuale, né tantomeno se la stessa potesse giustificare un'eventuale
risoluzione dei contratti o un'eventuale pretesa di risarcimento danni verso la
S__________. Al riguardo non occorre pertanto dilungarsi.
6.
Secondo il
reclamante “la sentenza impugnata che riconosce il credito per le fatture
scoperte e per la tassa della disdetta anticipata misconosce clamorosamente il
diritto di una parte contrattuale (in questo caso il consumatore) di rescindere
un contratto di durata” e “non valuta le conseguenze giuridiche di una rescissione
contrattuale unilaterale”. Così argomentando il convenuto parte tuttavia dall'errata
premessa secondo cui il Pretore avrebbe riconosciuto che egli ha rescisso i tre
contratti, avendo a suo avviso accertato che “la rescissione contrattuale
avvenuta il 16 dicembre 2010 (doc. 4) avrebbe effetto ex nunc”. ll primo
giudice ha, infatti, stabilito che i tre contratti sono stati disdetti il 7
aprile 2011 dalla S__________ (decisione, pag. 5). Non si disconosce il fatto,
che il Pretore, nell'esporre i motivi per cui ha ritenuto tardiva la
contestazione del convenuto relativa alla fattura del 4 novembre 2010 emessa
dalla S__________, ha pure affermato che “non giustifica la mancanza di una
reazione più celere del convenuto il fatto che egli avesse contestato la
validità dei contratti già nel mese di dicembre 2010 stante che, trattandosi di
contratti di durata, la notifica del vizio avrebbe provocato unicamente una
loro rescissione straordinaria ex nunc (DTF 129 III 320 seg.), ciò che
non avrebbe impedito all'attrice di pretendere comunque il pagamento delle
prestazioni fornite fino a quel momento”. In quest'ultima frase, egli non ha però
riconosciuto che i tre contratti sarebbero stati disdetti il 16 dicembre 2010 a
opera del convenuto. Su questo punto il reclamo si appalesa dunque infondato.
7.
Per il reclamante,
il fatto che il Pretore abbia stabilito che i contratti hanno continuato a
sussistere fino al mese di aprile 2010, rappresenta un chiaro abuso di diritto.
Ora, che il manifesto abuso di un proprio diritto non sia protetto dalla legge è
indubbio (art. 2 cpv. 2 CC). Resta il fatto che, in concreto, il reclamante non
spiega in che cosa consiste tale abuso, in particolare non indica alcun istituto
giuridico che sarebbe stato utilizzato a un fine diverso di quello per cui è
stato creato, né un diritto esercitato dalla controparte senza scopo oppure
nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato, tenuto
conto degli interessi in gioco (sentenza CCR inc. 16.2014.9 del 19 agosto 2015 consid.
6a con riferimento a DTF 137 III 625 consid. 4.3 con riferimenti). In simili circostanze non è necessario addentrarsi nell'esame delle
condizioni alle quali la giurisprudenza subordina l'ammissione di un abuso di
diritto. Anche questa censura, in effetti, non essendo minimamente sostanziata,
si avvera inammissibile per carente motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC).
8.
Il reclamante lamenta la violazione dell'art. 8 CC, sostenendo che l'attrice non ha dimostrato il credito da lei
vantato, nonostante egli lo abbia integralmente contestato. Ora, l'art. 8 CC
definisce la ripartizione dell'onere probatorio, in particolare pone le
conseguenze dell'assenza della prova di un fatto, ma non prescrive quali prove
debbano essere assunte né come debbano essere apprezzate (DTF 138 III 359
consid. 6.3; sentenza 4A_474/2013 del 10 marzo 2014 consid. 5.1). Una violazione dell'art. 8 CC è ad esempio concepibile allorché il
giudice impone ad una parte di provare un fatto la cui prova deve essere
fornita dalla parte avversaria, oppure quando egli esenta una parte dal fornire
la prova che invece dovrebbe portare (sentenza del Tribunale federale
5C.78/2002 del 30 maggio 2001, consid. 5). In concreto, il Pretore
ha correttamente gravato l'attrice
dell'onere della prova delle circostanze di fatto poste alla base della sua
decisione. In realtà, la doglianza del reclamante riguarda però l'apprezzamento
da parte del primo giudice delle prove fornite dall'attrice (art. 157 CPC). Nella misura in cui la critica è la decisione impugnata
di ritenere provata una circostanza di fatto sulla base degli elementi
istruttori figuranti in atti, ciò non riguarda la questione dell'onere della
prova (DTF 137 III 282 consid. 3). Il richiamo all'art. 8 CC è dunque
inconferente. Peraltro il reclamante non si confronta nemmeno di
scorcio, venendo meno ancora una volta al
proprio obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con i motivi che hanno
spinto il primo giudice a ritenere provate le prestazioni fornite da S__________
indicate nelle sue fatture e dovuti gli importi da lei richiesti. Ne segue che anche
su questo punto il giudizio impugnato resiste alla critica.
9.
In definitiva, il
reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei
fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante
rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un legale,
un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr.
800.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 550.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso
di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia
di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.