16.2015.31
Rapporti di vicinato - azione negatoria
30 settembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.31
Lugano
30 settembre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 30 aprile 2015 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 30 marzo 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Paradiso nella causa n. E15-013 (rapporti di vicinato) promossa con istanza
del 23 febbraio 2015 dalla
CO
1
(rappresentata
dalla RA 1 e
patrocinata
dall'avv. RA 2 );
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. La particella n. 944
RFD di __________, sottoposta al regime della proprietà per piani CO 1, confina
con la particella n. 945 RFD, appartenente a RE 1, sulla quale si trova anche
un bosco. Lungo il confine della particella n. 944 limitrofa al bosco è stata
posta a dimora una siepe.
Fatti
B. Il 23 febbraio 2015
la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo di
convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere “il taglio dei
rami che sconfinano sulla particella 944 RFD di __________” e “la pulizia del
confine in modo da permettere un corretto taglio della siepe”. All'udienza del
24 marzo 2015 le parti non hanno raggiunto un'intesa. L'attrice ha confermato
le sue domande e ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia. Il
convenuto ha proposto di respingere l'istanza.
C. Statuendo il 30 marzo
2015 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, ordinando al
convenuto di tagliare i rami sporgenti sulla particella n. 944 RFD di __________
e di provvedere alla “manutenzione ordinaria a confine”. Le spese processuali
di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte un'indennità di fr. 50.–.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2015,
in cui ne chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma nel
senso di respingere l'istanza. II 18 maggio 2015 il presidente di questa Camera
ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 26
giugno 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.
1.
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione
impugnata è stata notificata al convenuto il 2 aprile 2015. Introdotto il 30
aprile 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246
consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole
da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente
errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare
l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole
una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).
Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore
abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o
abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante,
idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi
raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266
consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il reclamante, preso
atto che l'ordine di tagliare i rami sporgenti sul fondo vicino gli è stato
impartito sulla base dell'art. 687 CC, rimprovera al primo giudice di avere
commesso un errore di diritto, poiché tale disposizione prevede che “il vicino
può tagliare ed appropriarsi i rami sporgenti e le radici quando danneggino la
sua proprietà e dietro reclamo non siano tolti entro un termine conveniente”. A
suo dire, neppure entrano in considerazione gli art. 58 CO e 679
CC. In definitiva, in mancanza di una base legale l'istanza deve essere respinta.
4.
Con il reclamante si
conviene che l'art. 687 CC conferisce al vicino il diritto di tagliare e
appropriarsi dei rami che sporgono sulla sua proprietà, ma non quello di
ottenerne l'eliminazione da parte del proprietario delle piante. A ragione,
inoltre, egli fa valere che per ottenere quanto chiesto dall'attrice non entrano
in considerazione né la responsabilità del proprietario fondata sull'art. 679
CC né quella prevista dall'art. 58 CO. Resta il fatto che per ottenere
l'eliminazione di rami o radici sporgenti il proprietario può tutelare la sua
stessa proprietà con un'azione negatoria giusta l'art. 641 cpv. 2 CC (DTF 132
III 654 consid. 7; 131 III 508 consid. 5.1; RtiD I-2004 pag. 608 n. 113c; CCR
sentenza inc. 16.1996.68 del 19 febbraio 1997, consid. 7; Rep.
1994.
pag. 314; Steinauer, Les
droits réels II, 4ª edizione, pag. 224 n. 1829; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 40 segg. ad art. 687/688 CC; Rey/Strebel
in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª
edizione, n. 12 ad art. 687/688 CC; Schmid/Hürlimann-Kaup,
Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 239 n. 969a).
Nella fattispecie l'attrice ha chiesto al Giudice di pace di ordinare
al convenuto di tagliare i rami sporgenti sulla propria proprietà, mentre il
convenuto si è opposto limitandosi a indicare che “il proprietario di un bosco non è obbligato a effettuare e pagare i
lavori richiesti”. Certo, l'attrice
non si è valsa espressamente dell'art. 641 cpv. 2 CC, ma la sussunzione
giuridica non può che portare all'applicazione di tale norma. Premesso ciò, tenuto
conto della documentazione fotografica agli atti (doc. E) e che il convenuto
nemmeno ha negato l'immissione in esame, si può ragionevolmente ritenere che questa
costituisce una turbativa di una certa importanza in termini di ombra e
umidità. Ne discende che, quantunque per ragioni diverse da quelle enunciate
dal Giudice di pace, nel risultato la decisione impugnata su questo punto resiste
alla critica.
5.
Il reclamante
lamenta il fatto che il primo giudice gli ha ordinato di procedere alla “manutenzione
ordinaria [del bosco] a confine” ancorché non esista nessuna base legale che consenta
di impartirgli un simile ordine. Ora, ci si può in effetti chiedere sulla base
di quale norma giuridica si possa impartire detto ordine. Il quesito può
rimanere indeciso giacché un dispositivo tanto vago e generico non adempie
manifestamente le condizioni per poi metterlo in esecuzione, non essendo dato
di sapere – nemmeno dai motivi – in che cosa consista tale ingiunzione. Né
questa può essere interpretata solo facendo capo ad elementi estrinseci. In
tali circostanze su questo punto il reclamo merita accoglimento.
6.
Se
ne conclude che in parziale accoglimento del reclamo, la decisione del Giudice
di pace va riformata nel senso che “l'ordine di manutenzione ordinaria a confine” va annullato. Le spese processuali
e le ripetibili dell'odierno giudizio
seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante vede accogliere
la sua impugnazione per quel che riguarda “l'ordine di manutenzione ordinaria a
confine”, mentre soccombe sulla richiesta del taglio dei rami sporgenti. In
siffatte condizioni, si giustifica porre le spese processuali a carico del reclamante
per due terzi e il resto a carico dell'opponente, alla quale il reclamante
rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte. Analoga sorte segue il dispositivo sugli oneri
processuali di primo grado, salvo che non si assegna alcuna indennità d'inconvenienza, gli
attori non avendola chiesta (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così
riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta: il convenuto è
condannato a tagliare i rami sporgenti sulla particella n. 944 RFD di __________.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.– è posta per un terzo a carico dell'attrice e per due
terzi a carico del convenuto.
II. Le spese processuali di
fr. 250.– sono poste per due terzi a carico del reclamante e per un terzo a
carico dell'opponente, alla quale il reclamante rifonderà fr. 200.– per ripetibili
ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.