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Decisione

16.2015.31

Rapporti di vicinato - azione negatoria

30 settembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 23 febbraio 2015

la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso, chiedendo di

convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere “il taglio dei

rami che sconfinano sulla particella 944 RFD di __________” e “la pulizia del

confine in modo da permettere un corretto taglio della siepe”. All'udienza del

24 marzo 2015 le parti non hanno raggiunto un'intesa. L'attrice ha confermato

le sue domande e ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia. Il

convenuto ha proposto di respingere l'istanza.

C. Statuendo il 30 marzo

2015 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, ordinando al

convenuto di tagliare i rami sporgenti sulla particella n. 944 RFD di __________

e di provvedere alla “manutenzione ordinaria a confine”. Le spese processuali

di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla

controparte un'indennità di fr. 50.–.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2015,

in cui ne chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma nel

senso di respingere l'istanza. II 18 maggio 2015 il presidente di questa Camera

ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 26

giugno 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv.

1.

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 3ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione

impugnata è stata notificata al convenuto il 2 aprile 2015. Introdotto il 30

aprile 2015, il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246

consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole

da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente

errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare

l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole

una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in

aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di

un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con

il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore

abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o

abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante,

idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi

raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266

consid. 2.3 con rinvii).

3.

Il reclamante, preso

atto che l'ordine di tagliare i rami sporgenti sul fondo vicino gli è stato

impartito sulla base dell'art. 687 CC, rimprovera al primo giudice di avere

commesso un errore di diritto, poiché tale disposizione prevede che “il vicino

può tagliare ed appropriarsi i rami sporgenti e le radici quando danneggino la

sua proprietà e dietro reclamo non siano tolti entro un termine conveniente”. A

suo dire, neppure entrano in considerazione gli art. 58 CO e 679

CC. In definitiva, in mancanza di una base legale l'istanza deve essere respinta.

4.

Con il reclamante si

conviene che l'art. 687 CC conferisce al vicino il diritto di tagliare e

appropriarsi dei rami che sporgono sulla sua proprietà, ma non quello di

ottenerne l'eliminazione da parte del proprietario delle piante. A ragione,

inoltre, egli fa valere che per ottenere quanto chiesto dall'attrice non entrano

in considerazione né la responsabilità del proprietario fondata sull'art. 679

CC né quella prevista dall'art. 58 CO. Resta il fatto che per ottenere

l'eliminazione di rami o radici sporgenti il proprietario può tutelare la sua

stessa proprietà con un'azione negatoria giusta l'art. 641 cpv. 2 CC (DTF 132

III 654 consid. 7; 131 III 508 consid. 5.1; RtiD I-2004 pag. 608 n. 113c; CCR

sentenza inc. 16.1996.68 del 19 febbraio 1997, consid. 7; Rep.

1994.

pag. 314; Steinauer, Les

droits réels II, 4ª edizione, pag. 224 n. 1829; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, n. 40 segg. ad art. 687/688 CC; Rey/Strebel

in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª

edizione, n. 12 ad art. 687/688 CC; Schmid/Hürlimann-Kaup,

Sachenrecht, 4ª edizione, pag. 239 n. 969a).

Nella fattispecie l'attrice ha chiesto al Giudice di pace di ordinare

al convenuto di tagliare i rami sporgenti sulla propria proprietà, mentre il

convenuto si è opposto limitandosi a indicare che “il proprietario di un bosco non è obbligato a effettuare e pagare i

lavori richiesti”. Certo, l'attrice

non si è valsa espressamente dell'art. 641 cpv. 2 CC, ma la sussunzione

giuridica non può che portare all'applicazione di tale norma. Premesso ciò, tenuto

conto della documentazione fotografica agli atti (doc. E) e che il convenuto

nemmeno ha negato l'immissione in esame, si può ragionevolmente ritenere che questa

costituisce una turbativa di una certa importanza in termini di ombra e

umidità. Ne discende che, quantunque per ragioni diverse da quelle enunciate

dal Giudice di pace, nel risultato la decisione impugnata su questo punto resiste

alla critica.

5.

Il reclamante

lamenta il fatto che il primo giudice gli ha ordinato di procedere alla “manutenzione

ordinaria [del bosco] a confine” ancorché non esista nessuna base legale che consenta

di impartirgli un simile ordine. Ora, ci si può in effetti chiedere sulla base

di quale norma giuridica si possa impartire detto ordine. Il quesito può

rimanere indeciso giacché un dispositivo tanto vago e generico non adempie

manifestamente le condizioni per poi metterlo in esecuzione, non essendo dato

di sapere – nemmeno dai motivi – in che cosa consista tale ingiunzione. Né

questa può essere interpretata solo facendo capo ad elementi estrinseci. In

tali circostanze su questo punto il reclamo merita accoglimento.

6.

Se

ne conclude che in parziale accoglimento del reclamo, la decisione del Giudice

di pace va riformata nel senso che “l'ordine di manutenzione ordinaria a confine” va annullato. Le spe­se processuali

e le ripetibili dell'odierno giudizio

seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante vede accogliere

la sua impugnazione per quel che riguarda “l'ordine di manutenzione ordinaria a

confine”, mentre soccombe sulla richiesta del taglio dei rami sporgenti. In

siffatte condizioni, si giustifica porre le spese processuali a carico del reclamante

per due terzi e il resto a carico dell'opponente, alla quale il reclamante

rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte. Analoga sorte segue il dispositivo sugli oneri

processuali di primo grado, salvo che non si assegna alcuna indennità d'inconvenienza, gli

attori non avendola chiesta (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così

riformata:

1. L'istanza è parzialmente accolta: il convenuto è

condannato a tagliare i rami sporgenti sulla particella n. 944 RFD di __________.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.– è posta per un terzo a carico dell'attrice e per due

terzi a carico del convenuto.

II. Le spese processuali di

fr. 250.– sono poste per due terzi a carico del reclamante e per un terzo a

carico dell'opponente, alla quale il reclamante rifonderà fr. 200.– per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.