16.2015.32
Appalto - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
26 maggio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.32
Lugano
26 maggio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 maggio 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 10 aprile 2015 dal Giudice di pace del circolo del
Ceresio nella causa n. 25/2015/5ps (appalto) promossa con petizione del 3 febbraio 2015 dalla
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 19 dicembre 2012
la società CO 1 ha fatto notificare alla società RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'UEF di __________ per l'incasso di fr. 2940.– più interessi al 5% dal 5
giugno 2012, a saldo delle fatture n. 70826 e 70880 emesse per la realizzazione
di un sito internet, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che il 3 febbraio 2015 la CO
1, ottenuta l'autorizzazione ad agire, ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice
di pace del circolo del Ceresio per ottenere il pagamento di fr. 2940.– più
interessi al 5% dal 5 giugno 2012, così come il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta al citato PE;
che all'udienza del 12
marzo 2015, indetta per il dibattimento, l'attrice ha ribadito le sue domande
mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione contestando la
correttezza del lavoro da lei svolto;
che statuendo il 10 aprile
2015 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta a
pagare all'attrice
fr. 2940.– più interessi al 5% dal 5 giugno 2012, fr. 73.– di spese esecutive e
fr. 150.– di indennità, rigettando in via definitiva l'opposizione sollevata al
PE e ponendo le spese giudiziarie, comprese quelle della procedura di
conciliazione, di complessivi
fr. 300.– a carico della convenuta;
che il 2 maggio 2015 la RE 1
è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato;
che l'atto non è stato
oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie, il reclamo
consegnato alla Posta svizzera il 2 maggio 2015 (cfr. busta di intimazione) è
tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve
essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può
limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione
a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1
con rinvii; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
art. 321 pag. 1411);
che il Giudice di pace, accertato
che la convenuta non aveva dimostrato il mancato funzionamento del sito
internet realizzato dall'attrice, ha accolto la petizione;
che nel suo scritto del 2
maggio 2015 la reclamante si limita a “fare reclamo contro la decisione” e a “chiedere
una nuova valutazione del caso”;
che la reclamante non
formula però una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di
pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo
manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;
che di conseguenza questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367;
Jeandin in:
Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art
321), donde l'irricevibilità del reclamo;
che, in circostanze del
genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la
reclamante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC);
che non si pone problema
Fatti
di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.