16.2015.33
Locazione - capacità processuale della comunione ereditaria - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
22 maggio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.33
Lugano
22 maggio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 maggio 2015 presentato da
RE 1
contro
la decisione emessa il 30 aprile 2015 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud nella causa inc. SE.2014.64 (locazione) promossa con petizione
(“istanza”) del 7 novembre 2014 da
CO 1
CO 2
CO 3
(Brasile)
membri
della comunione ereditaria fu CO 1
(rappresentati
dalla RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 27 agosto 2009 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto avente per
oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultimo a __________.
Il contratto prevedeva una pigione annua di fr. 15 600.– pagabile in rate
mensili anticipate di fr. 1300.– cadauna e un deposito di un garanzia di fr.
3000.–. La locazione, iniziata il 1° settembre 2009, si è conclusa il 31 agosto
2012. CO 1 è deceduto il 21 settembre 2013.
Fatti
B. Ottenuta il 27
ottobre 2014 l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia
di locazione di __________, con petizione (“istanza”) del 7 novembre 2014 la comunione
ereditaria fu CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud per ottenere la liberazione a suo favore della garanzia
depositata dalla convenuta sul conto di risparmio “garanzia affitti” n. __________
del __________, a parziale copertura del proprio credito di complessivi fr.
3933.35 per pigioni rimaste insolute relative al periodo da giugno a settembre
2012. Invitata a presentare osservazioni alla petizione entro un termine di 30
giorni, la convenuta è rimasta silente. Il 28 aprile 2015 RE 1 ha chiesto al primo
giudice di posticipare il dibattimento previsto il 30 aprile 2015 alle ore
09:00, richiesta respinta dal Pretore il giorno successivo poiché “ingiustificata”.
Il 30 aprile 2015 si è così tenuto il dibattimento in cui l'attrice, unica
comparente, ha confermato la sua domanda. Statuendo seduta stante a verbale, il
Pretore ha accolto la petizione, ordinando la liberazione della garanzia di fr.
3000.– in favore dell'attrice, oltre agli interessi nel frattempo maturati. La
tassa di giustizia e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della
convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
C. L'8 maggio 2015 RE 1 si è rivolta al Pretore comunicandogli il suo
disaccordo alla decisione appena citata. L'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza.
Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerandi
in diritto: 1. In concreto l'azione è stata promossa dalla
comunione ereditaria fu CO 1. Sprovvista di personalità giuridica, una comunione
ereditaria non ha tuttavia capacità
processuale attiva né passiva (Weibel in: Abt/Weibel [curatori],
Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi
riferimenti; Steinauer, Le droit
des successions, Berna 2006, pag. 559 n. 1194). Fino alla divisione i suoi
membri devono pertanto agire in comune (DTF 116 Ib 449 consid. 2). Nella
fattispecie questa Camera può desumere senza particolare difficoltà, ad ogni modo,
chi siano gli eredi fu CO 1 poiché essi figurano sulla procura rilasciata il 23
ottobre 2014 alla RA 1 (cfr. inc. n. 83/14 dell'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di __________ richiamato). Il rubrum dell'incarto
va modificato di conseguenza (sentenza del Tribunale federale 1B_194/2012 del 3 agosto 2012 consid. 2.3).
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha indicato in 10 giorni il termine di reclamo,
pacificamente applicabile alle procedure sommarie, tant'è che egli ha evocato
l'applicazione degli art. 248 segg. CPC e in particolare dell'art. 257 CPC che riguarda
la tutela giurisdizionale nei casi manifesti. In precedenza, però, egli ha
trattato la causa nella procedura semplificata, così come risulta dalla
citazione del 12 marzo 2015 per il dibattimento (prime arringhe) in
applicazione dell'art. 245 CPC, in esito alla quale la decisione è impugnabile
entro 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Tale agire non ha tuttavia comportato
nessun pregiudizio per la reclamante, il cui memoriale, introdotto l'8 maggio 2015 (cfr. attestazione
postale sulla busta d'invio raccomandato), è senz'altro tempestivo.
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione
le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale
o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del
diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246
consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un
potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono
stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in
particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole
da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii).
4.
Il Pretore ha dapprima
accertato che l'ammontare delle pigioni e spese accessorie scadute e rimaste impagate,
di cui la convenuta è debitrice nei confronti del locatore, era superiore alla
garanzia depositata sul conto bancario presso il __________. Egli ha poi
rilevato che vista l'assenza della convenuta al dibattimento, le allegazioni
degli attori non erano state contestate, rammentando che la richiesta di rinvio
dell'udienza era stata respinta, che la convenuta non aveva formulato osservazioni
alla petizione e che la stessa nemmeno era comparsa all'udienza di conciliazione.
Ciò posto, considerata la domanda di liberazione della garanzia “liquida e
pienamente giustificata”, il primo giudice ha accolto la petizione.
5.
RE 1 contesta la
decisione del Pretore sostenendo che l'amministrazione ha sempre calcolato i
conguagli su una metratura superiore a quella effettiva, che il sensore esterno
è danneggiato sicché il riscaldamento è sempre stato al minimo “se non addirittura
spento” e che “avendo sbloccato gli affitti dall'ufficio di conciliazione,
ovviamente è corretto dare anche gli acconti che sono stati trattenuti ma solo
rivedendo e ricalcolando ciò che è giusto”. Se non che, le sue obbiezioni, non
sollevate davanti al primo giudice, sono nuove e come tali inammissibili in
questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più, essa contrappone la propria opinione
a quella del primo giudice senza formulare una sola critica nei confronti della
decisione del Pretore. La reclamante non pretende che i fatti accertati dal
primo giudice siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostiene
che egli abbia erroneamente applicato il diritto. Per il resto, essa non
contesta l'esistenza del credito della controparte, ma chiede di rivederlo
sulla base di altre basi senza però dimostrare che quelle applicate siano
errate. In siffatte circostanze, il reclamo – non motivato in
modo sufficiente – si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art.
48b lett. a n. 2 LOG.
6.
Le spese giudiziarie
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso
specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la
reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio
di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili
agli attori, a cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.