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Decisione

16.2015.33

Locazione - capacità processuale della comunione ereditaria - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

22 maggio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta il 27

ottobre 2014 l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia

di locazione di __________, con petizione (“istanza”) del 7 novembre 2014 la comunione

ereditaria fu CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud per ottenere la liberazione a suo favore della garanzia

depositata dalla convenuta sul conto di risparmio “garanzia affitti” n. __________

del __________, a parziale copertura del proprio credito di complessivi fr.

3933.35 per pigioni rimaste insolute relative al periodo da giugno a settembre

2012. Invitata a presentare osser­vazioni alla petizione entro un termine di 30

giorni, la convenuta è rimasta silente. Il 28 aprile 2015 RE 1 ha chiesto al primo

giudice di posticipare il dibattimento previsto il 30 aprile 2015 alle ore

09:00, richiesta respinta dal Pretore il giorno successivo poiché “ingiustificata”.

Il 30 aprile 2015 si è così tenuto il dibattimento in cui l'attrice, unica

comparente, ha confermato la sua domanda. Statuendo seduta stante a verbale, il

Pretore ha accolto la petizione, ordinando la liberazione della garanzia di fr.

3000.– in favore dell'attrice, oltre agli interessi nel frattempo maturati. La

tassa di giustizia e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della

convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

C. L'8 maggio 2015 RE 1 si è rivolta al Pretore comunicandogli il suo

disaccordo alla decisione appena citata. L'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza.

Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. In concreto l'azione è stata promossa dalla

comunione ereditaria fu CO 1. Sprovvista di personalità giuridica, una comunione

ereditaria non ha tuttavia capacità

processuale attiva né passiva (Weibel in: Abt/Weibel [curatori],

Praxiskommentar Erbrecht, 2ª edizione, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi

riferimenti; Steinauer, Le droit

des successions, Berna 2006, pag. 559 n. 1194). Fino alla divisione i suoi

membri devono pertanto agire in comune (DTF 116 Ib 449 consid. 2). Nella

fattispecie questa Camera può desumere senza particolare difficoltà, ad ogni modo,

chi siano gli eredi fu CO 1 poiché essi figurano sulla procura rilasciata il 23

ottobre 2014 alla RA 1 (cfr. inc. n. 83/14 dell'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di __________ richiamato). Il rubrum dell'incarto

va modificato di conseguenza (sentenza del Tribunale federale 1B_194/2012 del 3 agosto 2012 consid. 2.3).

2.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha indicato in 10 giorni il termine di reclamo,

pacificamente applicabile alle procedure sommarie, tant'è che egli ha evocato

l'applicazione degli art. 248 segg. CPC e in particolare dell'art. 257 CPC che riguarda

la tutela giurisdizionale nei casi manifesti. In precedenza, però, egli ha

trattato la causa nella procedura semplificata, così come risulta dalla

citazione del 12 marzo 2015 per il dibattimento (prime arringhe) in

applicazione dell'art. 245 CPC, in esito alla quale la decisione è impugnabile

entro 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Tale agire non ha tuttavia comportato

nessun pregiudizio per la reclamante, il cui memoriale, introdotto l'8 maggio 2015 (cfr. attestazione

postale sulla busta d'invio raccomandato), è senz'altro tempestivo.

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione

le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale

o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del

diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246

consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in

particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole

da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii).

4.

Il Pretore ha dapprima

accertato che l'ammontare delle pigioni e spese accessorie scadute e rimaste impagate,

di cui la convenuta è debitrice nei confronti del locatore, era superiore alla

garanzia depositata sul conto bancario presso il __________. Egli ha poi

rilevato che vista l'assenza della convenuta al dibattimento, le allegazioni

degli attori non erano state contestate, rammentando che la richiesta di rinvio

dell'udienza era stata respinta, che la convenuta non aveva formulato osservazioni

alla petizione e che la stessa nemmeno era comparsa all'udienza di conciliazione.

Ciò posto, considerata la domanda di liberazione della garanzia “liquida e

pienamente giustificata”, il primo giudice ha accolto la petizione.

5.

RE 1 contesta la

decisione del Pretore sostenendo che l'amministrazione ha sempre calcolato i

conguagli su una metratura superiore a quella effettiva, che il sensore esterno

è danneggiato sicché il riscaldamento è sempre stato al minimo “se non addirittura

spento” e che “avendo sbloccato gli affitti dall'ufficio di conciliazione,

ovviamente è corretto dare anche gli acconti che sono stati trattenuti ma solo

rivedendo e ricalcolando ciò che è giusto”. Se non che, le sue obbiezioni, non

sollevate davanti al primo giudice, sono nuove e come tali inammissibili in

questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più, essa contrappone la propria opinione

a quella del primo giudice senza formulare una sola critica nei confronti della

decisione del Pretore. La reclamante non pretende che i fatti accertati dal

primo giudice siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né sostiene

che egli abbia erroneamente applicato il diritto. Per il resto, essa non

contesta l'esistenza del credito della controparte, ma chiede di rivederlo

sulla base di altre basi senza però dimostrare che quelle applicate siano

errate. In siffatte circostanze, il reclamo – non motivato in

modo sufficiente – si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art.

48b lett. a n. 2 LOG.

6.

Le spese giudiziarie

seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso

specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la

reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio

di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili

agli attori, a cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.