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Decisione

16.2015.34

Contratto di lavoro - licenziamento - interruzione del termine di disdetta per malattia - decorrenza interessi

16 settembre 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con

petizione del 20 gennaio 2015 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di

pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di

fr. 3960.13 oltre interessi al 5% dal 17 novembre 2014, corrispondenti al

salario lordo del mese di novembre 2014 dedotti gli oneri sociali. All'udienza dell'8 aprile 2015, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto il

rigetto dell'azione. Statuendo il 15 aprile 2015 il Giudice di pace ha respinto

la petizione. La tassa di giustizia di fr. 250.– è stata posta a carico dello

Stato, mentre l'attore è stato obbligato

a rifondere alla convenuta fr. 100.– per ripetibili.

C. Contro

la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19

maggio 2015, chiedendone l'annullamento

e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del

15 giugno 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni

emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore

il 23 aprile 2015, sicché il reclamo, introdotto il 19 maggio 2015, è

tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure

concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,

cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,

pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne

invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di "manifestamente errato"

corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle

prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta

criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione

propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la

valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,

in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo

quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di

tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;

oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle

deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

3.

Nella decisione

impugnata il Giudice di pace, premesso che lo scopo dell'art. 336c cpv.

2.

CO è di garantire al lavoratore un termine di disdetta completo che permetta

al lavoratore di trovare un nuovo impiego, ha poi accertato che il 26 settembre

2014.

a RE 1 è stata notificata la disdetta del contratto di lavoro con effetto

al 31 ottobre 2014, “ossia 35 giorni prima della scadenza”. Egli ha così

ritenuto che i quattro giorni di malattia del lavoratore, dal 6 al 9 ottobre 2014,

“non hanno precluso la ricerca di un nuovo posto di lavoro essendo questi caduti

oltre i 30 giorni di normale disdetta”. Ciò posto, egli ha respinto la petizione.

4.

Il reclamante lamenta

una violazione dell'art. 336c cpv. 2 e 3 CO, dolendosi del fatto che il

Giudice di pace, al posto di citare la menzionata base legale, ha citato l'opinione

di una parte della dottrina, per di più misconoscendone il senso. Egli

rimprovera inoltre al primo giudice di non avere applicato la giurisprudenza

del Tribunale federale.

a) Giusta

l'art. 336c CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il

rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o

in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30

giorni nel primo anno di servizio (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La disdetta

data durante tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non

sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere

soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). Se per la cessazione

di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una

settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di

disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo

(art. 336c cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza, il termine di disdetta

dell'art. 336c cpv. 2 CO deve essere calcolato retroattivamente a

partire dalla fine del contratto (CCR, 16.2012.47 del 31 luglio

2013, consid. 4c con riferimenti; v. sentenza del Tribunale

federale 4A_89/2011 del 27 aprile 2011 consid. 5; DTF 134 III 354

consid. 2 e 3).

b) In

concreto, le parti concordano sul fatto che il termine di disdetta

del contratto di lavoro era di un mese. La disdetta è stata notificata

il 26 settembre 2014 per la fine del mese di ottobre successivo. Il termine di

disdetta (dal 1° ottobre al 30 ottobre 2014) è però rimasto sospeso dal 6 al 9

ottobre 2014 in seguito alla malattia dell'attore (art. 336c cpv. 1

lett. b combinato con il cpv. 2 CO), per poi riprendere a decorrere il 10

ottobre 2014 per 26 giorni, corrispondenti al periodo dal 6 al 31 ottobre 2014.

Il termine così prolungato è giunto a scadenza il 4 novembre 2014 e, in virtù

dell'art. 336c cpv. 3 CO, la fine del contratto di lavoro,

contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, è stata posticipata al

30.

novembre 2014 (CCR 16.2012.47 del 31 luglio 2013, consid. 4d con riferimenti).

Il fatto quindi di avere giudicato il contratto terminato il 31 ottobre 2014 è

frutto di un'errata applicazione dell'art. 336c cpv. 2 e 3 CO. Il reclamo

deve di conseguenza essere accolto.

5.

Accogliendo il reclamo

e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CO, questa Camera può

statuire essa medesima sulla lite. Ora, il lavoratore, che si è offerto di

lavorare fino alla fine del contratto (DTF 132 III 406 consid. 2.6), ha diritto

allo stipendio del mese di novembre 2014. La pretesa di fr. 3960.13, non contestata

dalla convenuta nella sua entità, deve pertanto essere ammessa oltre agli

interessi al 5% dal 1° dicembre 2014, il debitore essendo in mora per legge

dalla data per la quale le pretese salariali dell'attore erano esigibili, vale

a dire nel caso concreto da inizio dicembre 2014 (art. 102 cpv. 2 e 339 cpv. 1

CO; CCC, sentenza inc. 16.2004.69 del 18 gennaio 2005, consid. 10; II CCA,

sentenza inc. 12.2009.115 del 27 giugno 2011, consid. 13).

6.

La procedura per le

azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),

salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella

fattispecie (art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà al reclamante,

rappresentato da un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi

dell'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art.

95.

cpv. 3 lett. b CPC). L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione

anche delle indennità di prima sede che seguono la medesima ripartizione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è accolta. Di conseguenza, la CO

1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 3960.13 netti oltre a interessi al 5% dal 1°

dicembre 2014.

2. La tassa

di giustizia di fr. 250.– è posta a carico dello Stato. La convenuta rifonderà

all'attore fr. 300.– di indennità.

II. Non si prelevano spese

processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 150.– per indennità.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.