16.2015.34
Contratto di lavoro - licenziamento - interruzione del termine di disdetta per malattia - decorrenza interessi
16 settembre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2015.34
Lugano
16 settembre 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 19 maggio 2015 presentato da
RE 1
(rappresentato
da RA 1)
contro
la decisione emessa il 15 aprile 2015 dal Giudice di pace del circolo di
Bellinzona nella causa n. 0001-2015-O (contratto di lavoro) promossa con petizione
del 20 gennaio 2015 nei confronti di
CO 1
(rappresentata
dall'avv. RA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 31 marzo 2014 RE
1 è stato assunto dalla CO 1 come aiuto metalcostruttore, con uno
stipendio lordo di “fr. 20.70 all'ora,
più tredicesima mensilità”. Il 26 settembre 2014 il datore di lavoro ha
disdetto il contratto di lavoro a causa di una riorganizzazione interna per il
successivo 31 ottobre. La richiesta del dipendente, rimasto inabile al lavoro
dal 6 al 9 ottobre 2014, di posticipare la fine del lavoro al 30 novembre 2014,
ritenendo posticipata di un mese la fine del contratto, è stata respinta dalla
datrice di lavoro.
Fatti
B. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con
petizione del 20 gennaio 2015 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di
pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di
fr. 3960.13 oltre interessi al 5% dal 17 novembre 2014, corrispondenti al
salario lordo del mese di novembre 2014 dedotti gli oneri sociali. All'udienza dell'8 aprile 2015, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto il
rigetto dell'azione. Statuendo il 15 aprile 2015 il Giudice di pace ha respinto
la petizione. La tassa di giustizia di fr. 250.– è stata posta a carico dello
Stato, mentre l'attore è stato obbligato
a rifondere alla convenuta fr. 100.– per ripetibili.
C. Contro
la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19
maggio 2015, chiedendone l'annullamento
e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del
15 giugno 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni
emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore
il 23 aprile 2015, sicché il reclamo, introdotto il 19 maggio 2015, è
tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale,
cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante,
pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne
invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di "manifestamente errato"
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;
oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Nella decisione
impugnata il Giudice di pace, premesso che lo scopo dell'art. 336c cpv.
2.
CO è di garantire al lavoratore un termine di disdetta completo che permetta
al lavoratore di trovare un nuovo impiego, ha poi accertato che il 26 settembre
2014.
a RE 1 è stata notificata la disdetta del contratto di lavoro con effetto
al 31 ottobre 2014, “ossia 35 giorni prima della scadenza”. Egli ha così
ritenuto che i quattro giorni di malattia del lavoratore, dal 6 al 9 ottobre 2014,
“non hanno precluso la ricerca di un nuovo posto di lavoro essendo questi caduti
oltre i 30 giorni di normale disdetta”. Ciò posto, egli ha respinto la petizione.
4.
Il reclamante lamenta
una violazione dell'art. 336c cpv. 2 e 3 CO, dolendosi del fatto che il
Giudice di pace, al posto di citare la menzionata base legale, ha citato l'opinione
di una parte della dottrina, per di più misconoscendone il senso. Egli
rimprovera inoltre al primo giudice di non avere applicato la giurisprudenza
del Tribunale federale.
a) Giusta
l'art. 336c CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il
rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o
in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30
giorni nel primo anno di servizio (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La disdetta
data durante tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non
sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere
soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). Se per la cessazione
di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una
settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di
disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo
(art. 336c cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza, il termine di disdetta
dell'art. 336c cpv. 2 CO deve essere calcolato retroattivamente a
partire dalla fine del contratto (CCR, 16.2012.47 del 31 luglio
2013, consid. 4c con riferimenti; v. sentenza del Tribunale
federale 4A_89/2011 del 27 aprile 2011 consid. 5; DTF 134 III 354
consid. 2 e 3).
b) In
concreto, le parti concordano sul fatto che il termine di disdetta
del contratto di lavoro era di un mese. La disdetta è stata notificata
il 26 settembre 2014 per la fine del mese di ottobre successivo. Il termine di
disdetta (dal 1° ottobre al 30 ottobre 2014) è però rimasto sospeso dal 6 al 9
ottobre 2014 in seguito alla malattia dell'attore (art. 336c cpv. 1
lett. b combinato con il cpv. 2 CO), per poi riprendere a decorrere il 10
ottobre 2014 per 26 giorni, corrispondenti al periodo dal 6 al 31 ottobre 2014.
Il termine così prolungato è giunto a scadenza il 4 novembre 2014 e, in virtù
dell'art. 336c cpv. 3 CO, la fine del contratto di lavoro,
contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, è stata posticipata al
30.
novembre 2014 (CCR 16.2012.47 del 31 luglio 2013, consid. 4d con riferimenti).
Il fatto quindi di avere giudicato il contratto terminato il 31 ottobre 2014 è
frutto di un'errata applicazione dell'art. 336c cpv. 2 e 3 CO. Il reclamo
deve di conseguenza essere accolto.
5.
Accogliendo il reclamo
e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CO, questa Camera può
statuire essa medesima sulla lite. Ora, il lavoratore, che si è offerto di
lavorare fino alla fine del contratto (DTF 132 III 406 consid. 2.6), ha diritto
allo stipendio del mese di novembre 2014. La pretesa di fr. 3960.13, non contestata
dalla convenuta nella sua entità, deve pertanto essere ammessa oltre agli
interessi al 5% dal 1° dicembre 2014, il debitore essendo in mora per legge
dalla data per la quale le pretese salariali dell'attore erano esigibili, vale
a dire nel caso concreto da inizio dicembre 2014 (art. 102 cpv. 2 e 339 cpv. 1
CO; CCC, sentenza inc. 16.2004.69 del 18 gennaio 2005, consid. 10; II CCA,
sentenza inc. 12.2009.115 del 27 giugno 2011, consid. 13).
6.
La procedura per le
azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC),
salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella
fattispecie (art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà al reclamante,
rappresentato da un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi
dell'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art.
95.
cpv. 3 lett. b CPC). L'esito del giudizio impone una diversa ripartizione
anche delle indennità di prima sede che seguono la medesima ripartizione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è accolta. Di conseguenza, la CO
1 è condannata a pagare a RE 1 fr. 3960.13 netti oltre a interessi al 5% dal 1°
dicembre 2014.
2. La tassa
di giustizia di fr. 250.– è posta a carico dello Stato. La convenuta rifonderà
all'attore fr. 300.– di indennità.
II. Non si prelevano spese
processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 150.– per indennità.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.